lunedì 21 novembre 2011

le novità nel mondo del lavoro ( LEGGE DI STABILITA' )

La legge di stabilità, L. n. 183/2011, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 12 novembre, come già accennato, presenta notevoli novità in tema di
lavoro Incentivi assunzione

L’art 33 comma 25 proroga per tutto il 2012 gli incentivi previsti per l’assunzione


Sono molteplici le agevolazioni per l’assunzione di lavoratori previste nel nostro ordinamento; questa sarà una breve guida al panorama delle assunzioni agevolate, tenendo comunque in considerazione che accanto alle disposizioni nazionali, ci sono norme di carattere regionale o, anche provinciali, con un quadro complessivo, particolarmente eterogeneo.
Il fine ultimo della normativa sulle assunzioni agevolate è quello di determinare un incremento dell’occupazione;
  • vi sono agevolazioni concesse in relazione alla stipula di un determinato contratto (apprendistato, contratto di inserimento e/o reinserimento, contratti di formazione e lavoro);
  • oppure agevolazioni per l’assunzione di particolari categorie di soggetti (disabili, dirigenti);
  • agevolazioni per le assunzioni effettuate per sostituire lavoratrici e/o lavoratori in congedo parentale;
  • agevolazioni contributive per la ricollocazione di lavoratori in cassa integrazione, disoccupati, in mobilità;
  • agevolazioni per l’assunzione di over 50.
Su tutte queste norme, c’è la normativa europea con il REG. 800/2008 che reca  una disciplina generale in base alla quale, determinati aiuti della Stato membro alle imprese sono considerati compatibili con il mercato comune ed esenti dall’obbligo di notifica alla Commissione europea.


Per poter essere esentate dall’obbligo di notifica, le categorie di aiuti interessate devono rispettare tutte le condizioni di cui al capo I del regolamento (in particolare avere un effetto di incentivazione e rispettare i criteri di trasparenza), nonché le rilevanti disposizioni di cui al capo II (intensità di aiuto, costi ammissibili, importo massimo dell’aiuto). Esse devono inoltre fare riferimento esplicito alle disposizioni del presente regolamento.
Le categorie di aiuti coperte sono le seguenti:
  • gli aiuti regionali, concessi in base a quanto stabilito dalla carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013. Essi hanno lo scopo di incoraggiare gli investimenti e l’occupazione, e di aiutare le piccole imprese di nuova costituzione in regioni ammissibili alle deroghe di cui all’articolo 87 del trattato;
  • gli aiuti agli investimenti e all’occupazione in favore delle PMI;
  • gli aiuti in favore di piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile;
  • gli aiuti per la tutela ambientale, in particolare quelli che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie, gli aiuti sotto forma di riduzioni fiscali, gli aiuti agli investimenti in misure di risparmio energetico e volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili;
  • gli aiuti alle PMI che consentano loro di beneficiare di servizi di consulenza e di partecipare a fiere;
  • gli aiuti sotto forma di capitale di rischio in caso di partecipazione o gestione di un fondo di investimento orientato al profitto, gestito secondo criteri commerciali;
  • gli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, in particolare, per quanto riguarda la cooperazione tra organismi di ricerca e imprese, aiuti per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale delle PMI, per il supporto all’innovazione o l’assunzione temporanea di personale altamente qualificato;
  • gli aiuti alla formazione;
  • gli aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili.



Dei soggetti di cui all’articolo 2, commi 131, 132, 134 e 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191: over 50, beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al  reddito  non   connesso   a sospensioni dal  lavoro, che  abbiano  almeno  trentacinque anni di anzianita’ contributiva e che accettino un’offerta di  lavoro che preveda l’inquadramento in un livello  retributivo  inferiore  di almeno il 20% rispetto a quello di provenienza.

Ammortizzatori sociali

Prorogati per tutto il 2012 gli ammortizzatori in deroga in scadenza, quelli di CIG, di mobilità, di disoccupazione speciale anche senza soluzione di continuità e con riferimento a settori produttivi ed aree regionali. Stanziati inoltre,  80 milioni di euro per il finanziamento dei contratti di solidarietà difensivi e  prorogata, a richiesta, a favore di alcune categorie, il trattamento di CIGS per un numero di mensilità pari a quelle deliberate non ancora percepite. (art 33 commi 22-23-24).

Apprendistato

L’art 22 comma 1 dispone che a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016 è riconosciuto alle imprese fino a 9 dipendenti che assumono apprendisti, uno sgravio contributivo del 100% per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati  negli anni di contratto successivi al terzo.
A decorrere dall’anno 2012 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto destina annualmente, una quota non superiore a 200 milioni di euro alle attivita’  di formazione nell’esercizio dell’apprendistato, di cui il 50 per  cento destinato   prioritariamente   alla tipologia   di    apprendistato professionalizzante  o  contratto  di  mestiere.

Contribuzione gestione separata

Dal 1°  gennaio 2012 l’aliquota contributiva  pensionistica  per  gli  iscritti  alla gestione separata di e  la  relativa  aliquota  contributiva  per  il computo delle prestazioni pensionistiche sono aumentate di  un  punto percentuale (art 22 co 1).

Contratti di inserimento

E’ modificata la lettera e) del comma 1 dell’art. 54 del D.L.vo n. 276/2003 proprio per favorire al massimo l’inserimento lavorativo delle donne. Pertanto la nuova lett e) del co 1 dell’art 54 è la seguente: “e) donne di qualsiasi  eta’ prive di un  impiego  regolarmente  retribuito  da  almeno  sei  mesi residenti in una area geografica  in  cui  il  tasso  di  occupazione femminile sia inferiore almeno  di  20  punti  percentuali  a  quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi  di  10 punti percentuali quello maschile”.

Contratto part-time

Più facile il ricorso a questa forma di lavoro con clausole molto flessibili che potranno essere liberamente stabilite dalla parti nel rispetto della Contrattazione collettiva. Il comma 4 dell’art 22 abroga, la convalida di trasformazione dei contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale presso la direzione del lavoro competente per territorio. Sono abrogaste anche le lettere a) e b) del comma 44. Dell’art. 1 della legge n. 247/2007.

Telelavoro

“Al fine di facilitare la conciliazione dei tempi di vita e  di lavoro  attraverso  il  ricorso  allo  strumento  del  telelavoro,  i benefici di cui all’articolo 9, comma l, lettera a),  della  legge  8 marzo 2000, n. 53, possono  essere  riconosciuti  anche  in  caso  di telelavoro nella forma di contratto a termine o reversibili.
I benefici di cui si parla, in pratica, sono i contributi, destinati ad imprese fino a cinquanta dipendenti, in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità, ed in particolare:” progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, tra cui part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione”.
Inoltre ,per favorire l’inerimento lavorativo dei disabili (art. 3, comma 1, della legge n. 68/1999), ai fini della quota di riserva nell’assunzione obbligatoria, sono valide anche le assunzioni fatta con le modalità  del telelavoro. Anche i lavoratori in mobilità possono essere assunti anche con modalità di telelavoro (art 22 co 5).

Decurtazioni e sgravi contributivi

L’art 22 co 6, riconosce anche ai c.d. “contratti di prossimità” la decontribuzione al 10% e lo sgravio contributivo sulle somme corrisposte a titolo di produttività, miglioramento del servizio ed incentivo, previsto dall’art. 8 della legge n. 148/2011. Riaffermata la piena operatività del credito d’imposta per il mezzogiorno.

Pubblico impiego

L’art 16, riscrive completamente l’art 33 d.lgs 165/2001 “I dipendenti in esubero possono essere messi in disponibilità per 24 mesi. In caso di eccedenza, fatte le prescritte comunicazioni, trascorsi 10 giorni, le Amministrazioni risolvono il rapporto di lavoro con il personale che maturato 40 anni di contributi o, in subordine, potranno ricollocarli presso altri settori della stessa o di altra Amministrazione in ambito regionale.
Dopo 90 giorni, il personale non ricollocabile all’interno della stessa Amministrazione o in altro ambito regionale o che ha rifiutato il trasferimento è collocato in disponibilità con una indennità pari all’80% (comprensiva dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale) per 24 mesi. Il periodo in disponibilità è riconosciuto utile ai fini pensionistici”.

Nessun commento:

Posta un commento