venerdì 20 gennaio 2012

DETASSAZIONE 2012 E I VINCOLI DEL CONTRATTO TERRIOTORIALE/AZIENDALE

Col 2012 viene prorogata la c.d. detassazione sulle somme premiali. Nello specifico si intende l’applicazione dell’aliquota irpef del 10%, sostitutiva delle aliquote ordinarie, sulle erogazioni retributive correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili dell’impresa, nonché a qualsiasi altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Il legislatore ha inserito, a decorrere da quest’anno, il vincolo stringente secondo cui tale previsione potrà essere applicata solamente nei casi ove discenda dalla stipula di accordi o contratti aziendali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale. Merita, ora, cercare di dirimere eventuali dubbi interpretativi scaturenti da tale dizione. Schematizzando quanto previsto dalla norma, punto di partenza per l’applicazione dell’imposta sostitutiva per il 2012 sarà la stipula del contratto di secondo livello, sia questo territoriale o aziendale, da parte di sigle sindacali “comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Prescindendo dai soliti dubbi inerenti la corretta determinazione di quali siano tali associazioni, vista la mancata applicazione dell’articolo 39 della Costituzione e l’impossibilità di determinare in modo certo il reale numero di iscritti alle rispettive sigle, sicuramente tale previsione cerca di tagliare fuori dalla possibilità di stipula le sigle minoritarie o di nuova formazione, che, a parere del legislatore, sembrano non dare quelle garanzie di tutela del lavoratore tali da assicurare un equilibrio delle forze in campo. Ai fini pratici, per determinare quali siano le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, come ricorda il professor Gino Giugni, “la comparazione andrà effettuata sulla base degli indici tradizionalmente elaborati: consistenza numerica, diffusione territoriale, partecipazione effettiva alla dinamica delle relazioni industriali”.

Un’importante riflessione su tale norma riguarda le aziende iscritte ad associazioni sindacali minori e che applicano in azienda un contratto collettivo nazionale stipulato dalle stesse in quanto, ai fini della c.d. detassazione, le stesse dovranno stipulare un contratto di secondo livello con sigle sindacali differenti, previa verifica dell’unica caratteristica prevista dal D.L. 98/2011 (conv. In L. 111/2011), ossia la rappresentatività a livello nazionale.

Per completezza di trattazione si ribadisce come non sia prevista l’obbligatorietà di iscrizione all’associazione firmataria del contratto di secondo livello da parte dell’azienda per poter applicare la detassazione in quanto, come già ricordato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro nel corso del 2011, vista la mancata attuazione del sopracitato art. 39 della Costituzione, “il contratto […] si applica anche nei confronti di coloro che, pur non iscritti alle associazioni sindacali stipulanti, implicitamente o esplicitamente abbiano prestato adesione allo stesso”.

Di Saverio Nicco – Consulente del Lavoro in Carcare (Sv)

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