venerdì 7 giugno 2013

È reato la permanenza in Italia senza permesso di soggiorno

Legittima la contravvenzione di 5mila euro (ex articolo 10 bis Dlgs 286/1998) per l’extracomunitario che si è trattenuto nel territorio italiano senza permesso di soggiorno, come accertato dalla Polizia. 

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 24877/2013, rigettando il ricorso del Pg di Perugia che sosteneva il contrasto con la normativa europea e l’assenza del reato.

I giudici ricordano che: “La norma che incrimina le condotte di ingresso e permanenza illegale nel territorio dello Stato - art. 10-bis Dlgs n. 286 del 1998 - ha di recente superato il vaglio di compatibilità costituzionale: il Giudice delle leggi, con sentenza n. 250 dei 2010, ha precisato che la norma non punisce una «condizione personale e sociale» - quella, cioè, di straniero «clandestino» (o, più propriamente, «irregolare») - e non criminalizza un «modo di essere» della persona.

Essa, invece, punisce uno specifico comportamento, costituito dal «fare ingresso» e dai «trattenersi» nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni dl legge”.

La condizione di ‘clandestinità” è, in questi termini, la conseguenza della condotta penalmente illecita “e non già un dato preesistente ed estraneo al fatto e la rilevanza penale si correla alla lesione del bene giuridico individuabile nell’interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi migratori”.

Mentre la compatibilità con la direttiva CE n. 115 del 2008 è stata di recente accertata dalla Corte di giustizia, con la decisione dei 6 dicembre 2012.

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