La legge 97/1986 ha introdotto l'aliquota ridotta del 4% agevolata sull’acquisto di auto per disabili, sull’acquisto di scooter per disabili, sull’acquisto di montascale per disabili, sull’acquisto per poltrone per disabili e di altri mezzi per invalidi. Relativamente al settore auto l’agevolazione per i disabili spetta per l’acquisto di autoveicoli adattati per gli invalidi con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, titolari di patente speciale. La fruizione di tale beneficio fiscale spetta per un solo veicolo, avente cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel, nel corso di un quadriennio.
La legge 449/1997 ha esteso tale regime anche agli invalidi con le medesime minorazioni fisiche non muniti di patente speciale, nonché ai familiari che hanno fiscalmente a carico i predetti invalidi non in grado di guidare perché minorenni o perché portatori di handicap che non permette loro di conseguire la patente speciale.
Ai sensi della circolare del 31 luglio 1998 n. 197/E restano esclusi dall'agevolazione gli autoveicoli per disabili che pur se adattati al trasporto di disabili sono intestati a società, a enti o a persone diverse dagli invalidi o dai familiari che hanno fiscalmente a carico gli invalidi non muniti di patente speciale. Entro 30 giorni dalla data della cessione o importazione del veicolo, il cedente o l'ufficio doganale devono comunicare agli uffici Iva competenti nei confronti del cessionario la data dell'effettuazione delle operazioni, la targa automobilistica del veicolo, i dati anagrafici e la residenza del cessionario.
Gli uffici Iva annottano tali dati in un apposito registro per agevolare i controlli. L'agevolazione non si applica se già concessa nel corso dei quattro anni precedenti, per altro veicolo acquistato con lo stesso tipo di agevolazione. Se il portatore di handicap ha redditi superiori a 2.840,51 euro, l'autoveicolo deve essere a lui intestato anche se non è titolare di permesso di guida.
Mentre, se il beneficiario è a carico di familiari, l'autoveicolo e i relativi documenti probatori di spesa possono essere indifferentemente intestati al disabile o alla persona della quale è fiscalmente a carico (circolare 12 aprile 2000 n. 74/E).
Per ciascun soggetto disabile è riconosciuta l'esenzione per un solo veicolo: così, ad esempio, per due genitori separati che abbiano ricevuto entrambi l'affidamento del figlio disabile, l'esenzione si applica soltanto per un solo dei due veicoli intestati separatamente a ciascuno di essi (risoluzione 4 giugno 2002 n. 168/E).
Al contrario, nell'ipotesi in cui più disabili siano fiscalmente a carico di un soggetto, il medesimo può fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali per ognuno dei portatori di handicap a suo carico (risoluzione 16 maggio 2006 n. 66/E). Dal 2001 l'aliquota agevolata del 4% è applicabile anche agli automezzi acquistati da non vedenti e sordomuti e da portatori di handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché dagli invalidi con gravi limitazioni delle capacità di movimento.
La disposizione prevede che per i soggetti appartenenti alle nuove categorie considerate (inabili psichici con indennità di accompagnamento, invalidi con gravi limitazioni alla capacità di deambulazione e pluriamputati) non è richiesto che il veicolo sia adattato in funzione delle limitazioni da cui il portatore di handicap è affetto, a differenza degli invalidi di cui all'articolo 8 della legge 449/1997 (circolare 18 giugno 2001 n. 58).
Agevolazione per l’adattamento dei veicoli all’uso dei disabili
L'aliquota agevolata del 4% si applica anche alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli (anche veicoli usati), secondo le esigenze personali degli invalidi indipendentemente dai limiti della cilindrata e quindi anche se superiori ai 2.000 ce per i veicoli a benzina e ai 2.800 ce per i diesel (circolare 11 maggio 2001 n. 46).
La medesima aliquota ridotta si applica anche alle cessioni degli accessori e degli strumenti montati sui veicoli purché tali pezzi siano esclusivamente destinati all'adattamento dei mezzi. Restano, quindi, fuori dall'agevolazione gli altri pezzi, ricambi e accessori non strettamente connessi all'adattamento del veicolo nonché le prestazioni di manutenzione e di riparazione in genere eseguite sui veicoli stessi (risoluzione 17 settembre 2002 n. 306/E). Possono, invece, fruire dell'aliquota ridotta gli optional acquistati contestualmente all'autovettura in quanto parte integrante della stessa (risoluzione 8 agosto 2005 n. 117/E).
L'Iva al 4% spetta a condizione che gli autoveicoli stessi siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei soggetti disabili. Nel caso in cui l'autoveicolo acquistato con l'utilizzo dell'aliquota agevolata sia ceduto, a titolo gratuito od oneroso, prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta calcolata all'aliquota ordinaria del 21% e quella agevolata del 4 per cento.
La rivendita prima del biennio è consentita solo per i disabili che, a seguito di aggravamenti, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti (legge 296/2006 - Finanziaria 2007 - articolo 1, commi 36 e 37).
Secondo la risoluzione 28 maggio 2009 n. 136/E, l'erede del disabile che vende prima dello scadere dei due anni un auto comperata con Iva agevolata al 4% dal genitore disabile deceduto, non deve ricalcolare e versare imposta applicando l'aliquota ordinaria, in quanto la traslazione del bene acquistato con le agevolazioni avviene per effetto di un evento che esula da qualsiasi manifestazione di volontà da parte del dante causa.
Per ottenere l'agevolazione ai fini Iva, va presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesti che nel quadriennio anteriore alla data di immatricolazione della vettura non è stato acquistato altro veicolo con analoga agevolazione. In merito alla compilazione della documentazione, sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili dei facsimile cui poter fare riferimento.
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