![]() |
| LEGGI LA NOTIZIA (qui) |
Visualizzazione post con etichetta esenzione. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta esenzione. Mostra tutti i post
sabato 21 maggio 2016
canone RAI 2016 , esenzione , ancora tempo dopo la scadenza del 16/05
Etichette:
agenzia entrate,
agenziadelleentrate,
canone rai,
canone RAI 2016,
canone RAI faq,
esenzione,
esenzione canone rai,
esenzione canone RAI 2016,
legge stabilità,
rai
mercoledì 16 aprile 2014
mercoledì 24 ottobre 2012
IVA - Trattamenti massofisioterapici
L’esenzione Iva relativa alle prestazioni sanitarie, prevista dal-
l’articolo 10, n. 18, del Dpr 633/1972, può essere applicata dal massofisioterapista soltanto se ha acquisito il titolo con un corso triennale ed entro il 17 marzo 1999, ossia prima dell’entrata in vigore della legge n. 42/2002, che ha dettato disposizioni in materia di professioni sanitarie. La precisazione è nella risoluzione 96/E del 17 ottobre, con la quale l’Agenzia delle Entrate, dopo aver chiesto la consulenza del ministero della Salute, risponde a un quesito sull’argomento nell’ambito di una consulenza giuridica.
La risoluzione odierna chiarisce, infatti, che la legge n. 42/1999 ha considerato il diploma triennale del masso fisioterapista, conseguito prima dell’entrata in vigore della legge stessa e, quindi, secondo la precedente disciplina, equipollente a quello universitario del fisioterapista (laurea triennale) per quanto riguarda lo svolgimento della professione e l’accesso alla formazione post-base, “promozione” ufficializzata anche con il Dm 27 luglio 2000 del ministero della Salute. In virtù di tale determinazione, i trattamenti professionali del massofisioterapista diplomato entro il 17 marzo 1999, come quelli del fisioterapista, non scontano l’Iva.
Risoluzione n. 96 del 17/10/12
fonte (01)
La risoluzione odierna chiarisce, infatti, che la legge n. 42/1999 ha considerato il diploma triennale del masso fisioterapista, conseguito prima dell’entrata in vigore della legge stessa e, quindi, secondo la precedente disciplina, equipollente a quello universitario del fisioterapista (laurea triennale) per quanto riguarda lo svolgimento della professione e l’accesso alla formazione post-base, “promozione” ufficializzata anche con il Dm 27 luglio 2000 del ministero della Salute. In virtù di tale determinazione, i trattamenti professionali del massofisioterapista diplomato entro il 17 marzo 1999, come quelli del fisioterapista, non scontano l’Iva.
Risoluzione n. 96 del 17/10/12
fonte (01)
martedì 22 novembre 2011
Iscriviti a:
Post (Atom)

