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mercoledì 3 aprile 2013

Chiarimenti IMU : chi paga imu su ex casa coniugale ? , aliquota imu fabbricati gruppo D (rurali) ? , termine presentazione dichiarazione imu per fabbricati rurali ?

L'assegnazione della casa coniugale, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione. Pertanto rispetto all'ex casa familiare il soggetto passivo Imu è il coniuge assegnatario, anche se non titolare (neppure in parte) del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull'immobile. 
Questo è uno dei chiarimenti disposti dal Mef con la risoluzione n. 5/DF del 28.03.2013. In tale documento il Ministero dell'Economia e delle Finanze precisa che tale considerazione non vale nel caso in cui il giudice abbia attribuito al coniuge assegnatario della casa familiare il diritto a succedere all'altro coniuge nel contratto di locazione, in quanto il locatore non è soggetto passivo Imu.

La legge di stabilità 2013 ha soppresso la quota Imu riservato allo Stato tranne quella derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo "D", per i quali l'aliquota è fissata allo 0,76%. 
I Comuni possono aumentarla fino allo 0,3% e in tal caso il maggior gettito è destinato agli enti locali. 
Con la risoluzione n. 5/DF del 28.03.2013 il Mef esclude la possibilità per i Comuni di diminuire l'aliquota standard dello 0,76%, e risultano pertanto incompatibili le disposizioni recate all'art. 13 commi 9 e 9-bis del D.l. 201/2011 che consentono ai Comuni manovre agevolative. 
I fabbricati rurali ad uso strumentale, sempre classificati nel gruppo "D", continuano invece a beneficiare della riduzione allo 0,2% dell'aliquota standard (art. 13 comma 8 del D.l. 201/2011). 
Con la risoluzione 5/DF il Mef ha precisato che i comuni non possono più deliberare la riduzione dell'aliquota agevolata del 0,2% fino allo 01,%, e che il gettito derivante dall'aliquota allo 0,2% è interamente riservato allo Stato.


Con la risoluzione n.6/DF il Mef fornisce chiarimenti in merito al termine di 
presentazione della dichiarazione dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,relativa ai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, ovvero iscritti, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.

giovedì 29 novembre 2012

riaccatastamento dei fabbricati rurali è ora 30/11 (eutekne)

Scade il 30 novembre, il termine per denunciare al Catasto edilizio urbano i fabbricati rurali già iscritti al Catasto dei terreni. Il termine del 30 novembre 2012, che il Legislatore farebbe bene a differire, è previsto espressamente dall’art. 13, comma 14-ter, del DL n. 201/2011 (convertito dalla L. n. 214/2011). 
Il riaccatastamento riguarda tutte le costruzioni, quindi i fabbricati ad uso sia abitativo, sia strumentale allo svolgimento delle attività agricole.
Tuttavia, per esplicita previsione della stessa norma di legge, sono esclusi i fabbricati che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DM n. 28/1998, quindi costruzioni che non presentano un’ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, ossia:
  • manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati;
  • serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
  • vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni;
  • manufatti isolati privi di copertura;
  • tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri, purché di volumetria inferiore a 150 metri cubi;
  • manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.

Si ricorda che, tranne i manufatti precari, gli altri beni vanno riaccatastati qualora siano accessori o pertinenziali alle unità immobiliari già censite in Catasto con autonoma rendita, nel qual caso devono essere accatastati come “dipendenze” delle unità stesse. 
La scadenza del 30 novembre è stata fissata per consentire ai soggetti interessati di conoscere in tempo la rendita catastale del fabbricato riaccatastato, al fine di determinare la relativa IMU dovuta per il 2012 e versarla in un’unica soluzione entro il 17 dicembre (essendo domenica il giorno 16), come previsto dal comma 8 dello stesso art. 13 del DL n. 201/2011. 
Si ricorda che l’aliquota di legge è lo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale all’esercizio delle attività agricole (art. 3, comma 3-bis, del vigente DL n. 557/1993 convertito dalla L. n. 133/1994), comprese le abitazioni dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a 100. 
Ciascun Comune può avere modificato tale aliquota “minima”, riducendola fino allo 0,1%. 
Per i fabbricati rurali ad uso abitativo (non strumentale), invece, l’aliquota di base è lo 0,76%, che ciascun Comune può avere modificato in più o in meno fino a 0,3 punti percentuali; mentre, se l’abitazione è “principale” per il soggetto passivo (coltivatore diretto o imprenditore agricolo), si applica l’aliquota ridotta pari allo 0,4% (anche sulle eventuali pertinenze), che ciascun Comune può avere modificato in più o in meno fino a 0,2 punti percentuali.
Si ricorda inoltre che, per i fabbricati rurali strumentali a saldo, entro il termine del 17 dicembre 2012, dovrà essere versata la seconda rata pari al 70% dell’IMU complessivamente dovuta per l’intera annualità, con conguaglio sulla rata di acconto pari al 30%. 
Il versamento dell’imposta dovuta, che dovrà essere eseguito mediante utilizzo del modello F24 o (a decorrere dal 1° dicembre) del bollettino postale, approvato con DM 23 novembre 2012, va imputato solo al Comune in caso di fabbricati rurali strumentali (codice tributo 3913) e di fabbricati rurali abitativi costituenti “abitazione principale” del contribuente (codice tributo 3912); mentre deve essere imputato anche allo Stato, per la quota d’imposta pari all’aliquota dello 0,38% (50% di 0,76%), in caso di fabbricati rurali abitativi costituenti abitazioni secondarie dei soggetti passivi (codici tributo 3918 e 3919).
Tuttavia, con riferimento sia ai fabbricati rurali ad uso strumentale sia ai terreni (agricoli), potrebbe arrivare in extremis una modifica – con DPCM da emanare entro il 10 dicembre 2012 – dell’aliquota da applicare a tali immobili. 
La modifica è stata ufficiosamente scongiurata, ma di questi tempi non si può essere tranquilli. Pacifica appare invece la determinazione della base imponibile per i fabbricati in questione. Infatti, per i fabbricati rurali, ricondotti – al pari di ogni altro fabbricato – nell’ambito di applicazione dell’IMU, la base imponibile è determinata in base ai criteri ordinari definiti dal comma 4 del citato art. 13 del DL n. 201/2011. 
In buona sostanza, occorre moltiplicare la rendita iscritta in Catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, previamente rivalutata del 5%, per i coefficienti di cui allo stesso comma 4, quindi con specifico riferimento alle diverse classificazioni catastali. A titolo esemplificativo:
  • per una casa rurale censita alla categoria A/4, si applica il moltiplicatore 160;
  • per un fienile censito alla categoria D/10, si applica il moltiplicatore 60 (65, dal 2013).

Poiché la base imponibile IMU, per i fabbricati rurali, si determina a partire dalla relativa rendita iscritta in Catasto, si pone l’esigenza di assicurare che tutti i fabbricati rurali vengano censiti, con attribuzione di rendita, al Catasto edilizio urbano. 
Si ricorda infatti che, ad oggi, molti fabbricati rurali, già esistenti alla data dell’11 marzo 1998, risultano ancora legittimamente censiti al Catasto terreni, senza attribuzione di una rendita catastale. 
Naturalmente, qualora il fabbricato rurale (abitativo o strumentale) sia “collabente”, cioè diroccato o rudere, il riaccatastamento andrebbe fatto come “entità urbana” F/2, alla quale non è associabile alcuna rendita catastale. 
L’obbligo del riaccatastamento, che deve avvenire secondo la procedura informatica Docfa che dà luogo a una rendita “proposta” su cui calcolare l’IMU dovuta, abbraccia anche i fabbricati rurali strumentali ubicati nei Comuni classificati montani e quindi esenti dall’imposizione. In caso di inottemperanza, il soggetto obbligato soggiace a una sanzione “pesante” (da 1.032 a 8.264 euro). Infine, per i fabbricati rurali situati nei Comuni interessati dal sisma dei giorni 20 e 29 maggio 2012, la legge di conversione del DL n. 174/2012 ha previsto un allungamento del termine al 31 maggio 2013. 

domenica 7 ottobre 2012

Catasto: sanzioni e ravvedimenti operosi per immobili fantasma. I chiarimenti in una Circolare dell’Agenzia del Territorio (biblos)

L’Agenzia del Territorio,  con la circ. 43927 del 17 settembre 2012 nel caso di fabbricati non dichiarati spontaneamente in catasto, le cosiddette “case fantasma”, ha provveduto ad attribuire una rendita presunta all’immobile.
I contribuenti interessati da tali provvedimenti hanno avuto la possibilità di presentare gli atti di aggiornamento catastale entro il 31 agosto 2012.


Se l’atto di aggiornamento viene presentato entro 90 giorni dallo scadere del termine previsto per l’adempimento spontaneo (31 agosto 2012) è applicabile una sanzione ridotta in funzione del periodo di regolarizzazione:
  • riduzione della sanzione ad un decimo del minimo edittale previsto, nell’ipotesi di regolarizzazione entro 90 giorni: 103,20 euro
  • riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo edittale previsto, nell’ipotesi di regolarizzazione entro un anno: 129,00 euro
  • contestazione e irrogazione della sanzione nella misura determinata dall’Ufficio nell’ipotesi di presentazione oltre l’anno, ovvero anche nell’ipotesi di presentazione entro l’anno, qualora non ci siano i presupposti per beneficiare del ravvedimento operoso: da un minimo di 1.032 euro a un massimo di 8.264 euro


Al fine di chiarire alcuni aspetti in merito alle concrete modalità di applicazione delle sanzioni tramite ravvedimento operoso, l’Agenzia delle Territorio ha diramato la Circolare n. 43927 di settembre 2012, chiarendo che:
  • il soggetto deve provvedere spontaneamente e nei termini previsti a regolarizzare la propria posizione
  • la violazione non deve essere già stata oggetto di accertamenti, verifiche o ispezioni
  • il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dei tributi dovuti































































domenica 10 giugno 2012

Fattorie e cascine tutte con la rendita entro il 30 novembre (sole24)

Da quando è entrato in vigore l'articolo 13, comma 1, del Dl 201/2011, convertito dalla legge 214/2011, (anticipazione dell'Imu al 2012), che obbliga i possessori di fabbricati rurali, già iscritti senza rendita al Catasto dei terreni, a dichiararli al Catasto dei fabbricati, capita sempre più spesso che venga avviata la pratica, con proposta di rendita. Il termine è quello del 30 novembre 2012, a norma del comma 14-ter dello stesso articolo 13, in quanto i predetti immobili, sono soggetti all'Imu propria per l'anno d'imposta 2012. In particolare, si tratta di fabbricati asserviti ai terreni agricoli, a destinazione abitativa e strumentale, in precedenza esenti per ruralità, in quanto il loro reddito è già compreso in quello dei terreni medesimi, ai sensi dell'articolo 96, del Regolamento Rd 1539/1933, come modificato dalla legge 29 giugno 1939 n. 976, circostanza trascurata dal decreto legislativo 23/2011, istitutivo dell'imposta. Per questi edifici, isolati o raggruppati nelle cascine rurali ma ubicati in aperta campagna, sorgono notevoli problemi per l'accatastamento, in quanto per trovare immobili similari comparabili, talvolta è necessario ricorrere a quelli dei centri abitati, assai distanti. Infatti l'accatastamento, col solo Docfa, trattandosi di immobili già esistenti nella mappa, presenta un primo problema, in quanto spesso manca la denominazione stradale e il numero civico, per cui è necessario precisare nella casella del Docfa, al posto della via, la dicitura «toponomastica non presente, via non codificata», ..[CONTINUA]....

martedì 24 gennaio 2012

Immobili Fantasma e Rendita Presunta , Fabbricati non dichiarati (agenzia Territorio)

Fabbricati non dichiarati

La recente normativa finalizzata al completo censimento dei fabbricati ha stabilito, tra l'altro, che l'Agenzia del Territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), proceda all'individuazione dei fabbricati non dichiarati in Catasto richiedendo "ai titolari di diritti reali la presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701".
La suddetta normativa prevede, in particolare, che l'Agenzia pubblichi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, un comunicato con l'elenco dei Comuni nei quali è stata accertata la presenza di fabbricati o di ampliamenti di costruzioni che non risultano dichiarati in catasto.
Si specifica che l'identificazione dei fabbricati è avvenuta attraverso un'attività di foto-identificazione da immagini territoriali, condotta in collaborazione con AGEA, e successivi processi "automatici" di incrocio con le banche-dati catastali. Trattandosi di elaborazioni massive è possibile che si presentino delle incoerenze nei risultati delle verifiche, con inclusione, in qualche caso, di immobili già censiti in catasto. Tali incoerenze vanno segnalate inviando l'apposito modulo di segnalazione- pdf (70.33 KB) .

Le liste delle particelle di terreno sulle quali risultano fabbricati non dichiarati in catasto sono consultabili:
  • su questo sito internet attraverso un apposito sistema per la ricerca dei fabbricati non dichiarati ;
  • presso la sede di ciascun Comune interessato;
  • presso le sedi degli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorioterritorialmente competenti sui comuni interessati.