Visualizzazione post con etichetta unico/2013. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta unico/2013. Mostra tutti i post

venerdì 30 settembre 2016

#ANOMALIA DICHIARAZIONE 2013 redditi 2012 #CIVIS #GUIDE_AGENZIA_ENTRATE

Possibili errori o dimenticanze nei redditi dichiarati per il 2012 oggetto delle lettere, che arrivano via pec o via posta ordinaria in cui l’Agenzia spiega ai contribuenti che, dall’incrocio con i dati in Anagrafe tributaria, risultano delle somme non correttamente indicate nella dichiarazione relativa ai redditi dell’anno 2012. 
Chi troverà la comunicazione ha due strade: 

  • se ritiene di avere le carte in regola potrà mettersi in contatto con l’Agenzia ed evitare che l’anomalia si traduca in futuro in un avviso di accertamento vero e proprio. 
  • Se invece ha ragione il Fisco, il contribuente potrà regolarizzare in maniera agevolata la propria posizione con le sanzioni ridotte previste dal nuovo ravvedimento operoso. 



Gli “errori” che fanno scattare l’avviso del Fisco - A rientrare in questa tornata di comunicazioni sono anomalie relative ad alcuni redditi, che, dai dati in possesso dell’Agenzia, risulterebbero non dichiarati, in tutto o in parte, nella dichiarazione modello Unico o 730 presentata nel 2013 e non avrebbero quindi concorso alla formazione dell’imponibile. 


Di seguito il dettaglio



In questo caso bisognerà presentare una dichiarazione


tenendo conto degli opportuni ravvedimenti da fare a cui A.d.E. ha dedicato apposita pagina nonchè file excel per il calcolo

calcolare il ravvedimento da A.d.E (qui)





L'A.d.E. in merito ha creato una guida


L’AGENZIA TI SCRIVE: 
LETTERA DI INVITO A REGOLARIZZARE POSSIBILI ERRORI


GUIDA A.d.E. (qui)




mercoledì 20 novembre 2013

la seconda rata di acconto irpef "AUMENTA" ma possiamo anche non pagare



leggi l'articolo (qui)







LEGGI (qui)

martedì 9 luglio 2013

Contribuenti minimi e ristrutturazione, come recuperare la ritenuta (investireoggi)

Per i contribuenti aderenti al regime dei minimi che si sono visti applicare, per errore, la ritenuta del 4% sui bonifici eseguiti per pagare spese di ristrutturazione edilizia o risparmio energetico, da parte di banche e uffici postali, si può recuperare la somma  dovuta direttamente in Unico PF 2013.

Contribuenti minimi: lavori di ristrutturazione edilizia e recupero energetico

Lo ha stabilito l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 47 2013 del 5 luglio, individua le modalità di recupero nel mod Unico 2013.

Come recuperare la ritenuta sui bonifici ? 

(CONTINUA)fonte:investireoggi

sabato 15 giugno 2013

proroga unico 2013 al 08/07/2013 "per gli studi di settore"

La proroga per Unico 2013 è ufficiale per cui cambia il calendario (qui) ma non per tutti . 

E' quanto si legge sul sito del Mef il decreto del 13 giugno 2013 che differisce all'8 luglio il versamento delle imposte in scadenza il 17 giugno. (qui)


PROROGATO ALL’8 LUGLIO IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE RISULTANTI DALLE DICHIARAZIONI UNICO ED IRAP 2013 INTERESSATI I CONTRIBUENTI PER I QUALI SONO PREVISTI GLI STUDI DI SETTORE



Lo slittamento trascina anche il pagamento con lo 0,40% in più che può essere effettuato dal 9 luglio al 20 agosto. 

A differenza dello scorso anno la proroga 2013 riguarda, in particolare, le persone fisiche e i soggetti collettivi, società di persone e società di capitali comprese, che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. 

Beneficiano della proroga anche i superminimi con il forfait del 5%. 

La proroga non ha interessato i versamenti Imu la cui scadenza è confermata per lunedì 17 giugno. 

Escluse dalla proroga, diversamente dallo scorso periodo d’imposta, le persone fisiche «private» ovvero coloro che non si inquadrano come collaboratori delle imprese familiari o i soci di società di persone o di capitali che applicano il regime della trasparenza e sono soggetti agli studi, con problemi per la compilazione del quadro RR (debito contributivo) che tiene conto del reddito realizzato dalla società (non trasparente) che potrebbe beneficiare della stessa proroga. 

Restano, infine, escluse dalla proroga, le imprese che hanno dichiarato ricavi per un ammontare superiore a 5.164.569 euro ma non superiore a 7.500.000 euro, giacché soggetti obbligati alla compilazione ma esclusi dagli studi di settore. 
Si avvantaggiano dei differimenti anche gli altri versamenti che si devono fare entro il termine previsto per il pagamento dell'Irpef, sempre a condizione che si tratti di contribuente soggetto a studi di settore o di contribuente superminimo.

Non solo Irpef e Ires, ma anche la cedolare secca e i prelievi su immobili (Ivie) e attività finanziarie (Ivafe) detenuti all’estero. È una proroga ad ampio raggio quella contenuta nel dpcm del 13 giugno 2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 139, che concede tre settimane in più ai contribuenti per il versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni Unico e Irap 2013 (il termine infatti slitta all’8 luglio senza alcuna maggiorazione e al 20 agosto 2013 con la maggiorazione dello 0,40%).

fonte: italiaoggi

sabato 1 giugno 2013

proroghe scadenze fiscali 2013 730/2013 (definita) unico/2013 (in definizione)



La consegna del modello potrà ora avvenire entro il 10 giugno 2013. 

Il Caf o il professionista abilitato a cui viene consegnato il modello 730/2013 dovrà consegnare la dichiarazione elaborata insieme al prospetto di liquidazione (modello 730-3) entro il 24 giugno 2013 e dovrà trasmettere il modello all'Agenzia delle Entrate insieme al risultato contabile entro l'8 luglio 2013.




venerdì 24 maggio 2013

La sospensione dell'IMU fa slittare il 730 al 10 giugno (fiscoetasse/sole24ore)


E' in fase di approvazione un D.p.c.m. che proroga al 10 giugno il termine di presentazione del modello 730/2013 ai CAF o ai professionisti abilitati

Il termine per la presentazione del modello 730/2013 al Caf e ai professionisti abilitati slitterà al 10 giugno a causa della sospensione dell'IMU sull'abitazione principale. 

Lo prevede un D.p.c.m. ora alla firma del Presidente del Consiglio dei Ministri. La proroga della scadenza accoglierebbe la richiesta lanciata dai Caf, secondo cui la sospensione dell'acconto IMU di giugno per l'abitazione principale avrebbe comportato la necessità di rifare circa 100.000 modelli già presentati. 

Lo slittamento della scadenza di presentazione del modello trascina con sé, ovviamente, anche le scadenze per gli adempimenti successivi dei Caf e dei professionisti abilitati: la consegna della copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione al contribuente dovrà essere effettuata entro il 24 giugno; la comunicazione del risultato finale delle dichiarazioni dei redditi e l'invio telematico delle dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate dovranno essere effettuati entro l'8 luglio.

domenica 28 aprile 2013

Tasse sui possedimenti all'estero 2013 ( IVIE , IVAFE ) come cambiano

Con la risol.27 19 aprile 2013, l’Agenzia delle Entrate ha ridefinito i codici tributo per il pagamento dell’imposta su:
valore degli immobili situati all’estero (IVIE) ;
imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE):

  • “4041″ – “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO”;
  • “4042″ – “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie – SALDO”;
  • “4043″ – “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO”.
  • Inoltre, l’Agenzia ha istituito ulteriori codici per il versamento delle somme dovute a titolo di acconto 2013:
  • “4044″, acconto prima rata IVIE;
  • “4045″, acconto seconda rata o acconto in unica soluzione IVIE;
  • “4046″, acconto IVIE da parte delle società fiduciarie;
  • “4047″, acconto prima rata IVAFE;
  • “4048″, acconto seconda rata o acconto in unica soluzione IVAFE.


fonte:seac

venerdì 26 aprile 2013

ANCHE PER IL 2013 VALE IVIE PER LE CASE ALL'ESTERO

In Unico PF 2013 e nel mod. 730/2013 è ancora necessaria la compilazione e la tassazione per gli immobili detenuti all'estero, anche se non locati.

Le novità introdotte sul fronte Ivie con la finanziaria 2013 non sono allineate alle regole Imu italiane per l'anno d'imposta 2012. 

Ciò significa che per gli immobili detenuti all'estero è ancora necessario procedere alla compilazione, indicando l'importo netto assoggettato a imposta sui redditi nel Paese estero per il 2012. 

Solo se nello Stato estero l'immobile non è tassabile non sussiste l'obbligo dichiarativo, ma il contribuente non deve aver percepito alcun reddito. 

Inoltre, se nello Stato estero gli immobili sono tassati in base alle tariffe d'estimo, va individuato l'importo che risulta dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente riconosciute. 

In tal caso va riconosciuto il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

La legge n. 228/2012 all'articolo 1, stabilisce che dall'anno d'imposta 2012 non si paga più l'Irpef per gli immobili esteri non locati. 

Unico 2013 non lo precisa e lascia all'oscuro i contribuenti. 

La legge di stabilità per il 2013 ha sostituito l'Irpef con l'Ivie, analogamente a quanto previsto per gli immobili non affittati in Italia e assoggettati a Imu.

Per evitare censure dalla Commissione europea contro le doppie imposizioni la legge 228/2012 ha posticipato al 2012 la decorrenza dell'Ivie, introdotta dal dl 201/2011, e ha previsto per gli immobili assoggettati ad Ivie, purché non locati, la non applicazione del comma 1 dell'art. 70 del Tuir che tassa i terreni e i fabbricati situati all'estero con le regole di determinazione della base imponibile previste nel Paese di ubicazione dell'immobile. 

In questo modo si realizza un perfetto allineamento: gli immobili posseduti in Italia e ubicati all'estero, se non sono affittati, sono esclusi dall'Irpef.


fonte:metaping

lunedì 22 aprile 2013

Modifiche al modello UNICO PF 2013 (fiscoetasse)


Corretti dalle Entrate alcuni errori riscontrati nel modello UNICO PF 2013 approvato con provvedimento del 1° febbraio 2013, tra cui il limite alla compensazione del credito IVA

Con il provvedimento del 18 aprile 2013 l'Agenzia delle Entrate, sono state apportate alcune modifiche al modello UNICO Persone Fisiche 2013 ed alle relative istruzioni, approvati dal precedente provvedimento del 1° febbraio 2013. Le modifiche sono state rese necessarie per correggere alcuni errori materiali riscontrati. Una delle modifiche apportate riguarda illimite alla libera compensazione del credito IVA, che è ora di € 5.000 e non più di € 10.000. A tal fine, sono state corrette le istruzioni del 1° fascicolo del modello, pagina 10, nel paragrafo “7. La compensazione”.

mercoledì 3 aprile 2013

Pensioni ex Inpdap, da aprile conguaglio rateizzato (ITALIAOGGI)

Il conguaglio fiscale sulle pensioni degli ex dipendenti pubblici relativo al 2012 sarà rateizzato a partire da aprile. Lo comunica l'Inps in una nota in cui spiega i casi verificatisi nelle ultime settimane sugli assegni di pochi euro ricevuti da alcuni pensionati a marzo. 
L'Istituto spiega che tutte le prestazioni erogate nel 2012 relative al singolo contribuente sono confluite in un'unica certificazione fiscale (Cud 2013) determinando il conguaglio fiscale e, nel caso sia stato accertato un debito fiscale, "il recupero è stato effettuato sul trattamento pensionistico di maggiore importo".

Il debito d'imposta risultante dal conguaglio fiscale del 2012 è stato recuperato in un'unica soluzione mediante ritenuta sulla rata di pensione del mese di marzo 2013 eccezion fatta per coloro che percepiscono redditi da pensione non superiori a 18.000 euro. Per questi ultimi il conguaglio fiscale a debito di importo superiore a 100 euro è stato rateizzato a decorrere dal mese di marzo 2013 in un numero massimo di 10 rate.

Nei confronti degli altri pensionati (con oltre 18.000 euro l'anno), il debito d'imposta risultante dal conguaglio fiscale è stato recuperato integralmente nei limiti della capienza della rata di pensione di marzo 2013, in base a quanto prevede la disciplina tributaria. "A seguito di specifica richiesta da parte dell'Istituto - scrive l'Inps - l'Agenzia dell'Entrate ha autorizzato dalla rata di aprile 2013 una maggiore rateizzazione".

Per i pensionati che hanno una pensione mensile netta di importo superiore a 1.238,58, il recupero del residuo debito fiscale sarà effettuato dalla rata di aprile 2013 assicurando il pagamento di un importo mensile netto di 990,86 (il doppio del trattamento minimo per l'anno 2013). Questa modalità sarà applicata anche nei mesi successivi fino alla totale eliminazione del debito fiscale, utilizzando anche l'importo della tredicesima eccedente i 990,86.

Per i pensionati il cui trattamento pensionistico mensile netto è uguale o inferiore a 1.238,58 euro, il debito fiscale sarà recuperato entro il limite della trattenuta di un quinto della pensione; tale modalità sarà applicata anche nei mesi successivi fino alla totale eliminazione di quanto dovuto all'erario. Se il debito non sarà interamente recuperato entro il mese di dicembre 2013, l'Istituto comunicherà all'interessato l'obbligo di provvedere personalmente al saldo entro il 15 gennaio 2014.


martedì 12 marzo 2013

QUANDO L'IMU SOSTITUISCE L'IRPEF

Con la circolare n. 5/E dell'11 marzo dall'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sugli effetti dell’applicazione dell’Imu sull’Irpef, 
per gli anni 2012-2014.



In particolare, il documento definisce quali sono i redditi che non sono più soggetti a Irpef in quanto questa è sostituita dall'Imu. 

Il contribuente che possiede solo redditi sostituiti dall’Imu, tra l'altro, non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. 



In particolare, dalla sopracitata Circolare emerge che l’IMU:
  • sostituisce l'IRPEF e le relative addizionali dovute sui redditi fondiari relativi ai beni non locati;
  • non ha cambiato le regole ordinarie di tassazione, ad esempio, per la componente agraria del reddito dei terreni, per il reddito di fabbricati locati senza l’applicazione della cedolare secca, per i redditi derivanti da immobili che non producono reddito fondiario.
Nei Modelli 730/2013 e UNICO Pf 2013, tuttavia, i contribuenti devono indicare anche i fabbricati e i terreni per i quali hanno versato l’IMU e non scontano l’IRPEF.

Per quanto riguarda le “casistiche particolari”, la Circolare precisa che:
  • nel caso in cui un immobile sia stato locato soltanto per una parte d’anno, l’IMU sostituisce l’IRPEF e le addizionali sul reddito relativo al periodo in cui l’immobile non è stato locato;
  • nel caso di inagibilità del fabbricato l’IMU è dovuta in misura ridotta (base ridotta del 50%);
  • gli immobili esenti IMU restano assoggettati alle imposte sui redditi e alle relative addizionali;
    • nel caso di locazione di una parte dell’abitazione principale è applicabile l’IMU se la rendita catastale rivalutata del 5% risulta maggiore del canone annuo di locazione. Sono, invece, dovute sia l’IMU che l’IRPEF (o la cedolare secca) nel caso in cui l’importo del canone sia superiore alla rendita catastale rivalutata del 5%.





giovedì 14 febbraio 2013

Le novità del Cud 2013 sotto la lente di Assonime (SUPERMERCATO.IT)

Con riferimento alla consegna ai dipendenti, entro il 28 febbraio, del modello CUD 2013 da parte dei sostituti d’imposta, la circolare Assonime n. 3 del 6 febbraio 2013 segnala le principali modifiche e integrazioni effettuate al modello, approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 gennaio 2013. 
Con il Cud il datore di lavoro attesta i redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, corrisposti nel 2012, oltre che le ritenute e le detrazioni effettuate, i contributi previdenziali versati e/o dovuti. 
Le principali novità del modello, edizione 2013, riguardano: 
- il bonus fiscale riconosciuto ai lavoratori dotati di particolari competenze professionali e culturali maturate all’estero che rientrano in Italia (il c.d rientro dei “cervelli”), che consente, per tre periodi d'imposta a partire dal 28 gennaio 2011, di ridurre la base imponibile Irpef per una percentuale pari all'80 o al 70 per cento. Il beneficio decade se il lavoratore trasferisce nuovamente la residenza all'estero prima di 5 anni dalla data in cui ha fruito per la prima volta dell'agevolazione;
- la riproposizione del premio di produttività, che prevede l'assoggettamento ad imposta sostitutiva del 10% delle somme erogate per l’incremento della produttività, sempre che le somme siano assegnate in base ad accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In relazione al premio di produttività la circolare Assonime ricorda come, per l'anno 2012, l’imponibile assoggettabile a detassazione non può essere superiore a 2.500 euro mentre il limite di reddito annuo (2011) del dipendente oltre il quale non è consentito accedere all'agevolazione è di 30.000 euro. 

Il Cud, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, va consegnato al dipendente entro il dodicesimo giorno dalla richiesta dello stesso.

mercoledì 6 febbraio 2013

approvato il modello unico/2013 (ag.entrate / teleconsul / tendenzamercati)

Dopo la presentazione delle BOZZE anche per il modello UNICO è giunto il momento di approvazione dei modelli definitivi di dichiarazione 2013 per i redditi relativi al periodo d’imposta 2012. Con la pubblicazione di diversi provvedimenti, venerdì scorso, l’Agenzia delle Entrate ha approvato infatti i modelli di dichiarazione "UNICO" per le persone fisiche, per le società e per gli enti non commerciali, nonché il modello per i gruppi societari (consolidato nazionale e mondiale).



Nessuna novità sul fronte delle modalità e dei termini di presentazione della dichiarazione.

Il Modello Unico PF/2013, infatti, può essere trasmesso esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente che sia in possesso del PIN di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero tramite un intermediario abilitato (Caf, dottore commercialista ed esperto contabile, consulente del lavoro). 


Rispetto a tale regola di carattere generale sono previste, peraltro, le seguenti eccezioni:


- contribuenti che pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il Modello 730/2013, non possono presentarlo perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione;


- contribuenti che pur potendo presentare il Modello 730/2013, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando quadri del modello UNICO (RM, RT, RW, AC);


- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;


- sono privi di un sostituto d’imposta al momento della presentazione della dichiarazione perché il rapporto di lavoro è cessato.


In queste ipotesi, la dichiarazione UnicoPF/2013 può essere trasmessa anche in formato cartaceo ad un ufficio postale.


Per la presentazione dall’estero, la dichiarazione in formato cartaceo è ammessa per coloro che non siano titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo. 



In tal caso la dichiarazione va spedita mediante raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione, all’Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Venezia, Via Giorgio De Marchi n. 16, 30175 Marghera (VE) - Italia. 

La dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla, sulla quale deve essere scritto: 
"Cognome, Nome e Codice fiscale del contribuente" e la dicitura "Contiene dichiarazione Modello UNICO 2013 Persone Fisiche".


Il Modello UNICO per la dichiarazione dei redditi e' composto da:

FASCICOLO 1 (obbligatorio per tutti i contribuenti) suddiviso in:
– FRONTESPIZIO, costituito da tre facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante e l’informativa sulla privacy, la seconda e la terza che contengono informazioni relative al contribuente e alla dichiarazione;
– prospetto dei familiari a carico, quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi dei fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati),RP (oneri e spese), RN (calcolo dell’IRPEF), RV (addizionali all’IRPEF), CR (crediti d’imposta), RX (compensazioni e rimborsi) e CS (contributo di solidarieta')
UNICO MINI, una versione semplificata del MODELLO UNICO Persone Fisiche, ideata per agevolare i contribuenti che si trovano nelle situazioni meno complesse;

FASCICOLO 2 che contiene:
– i quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, nonche' il modulo RW (investimenti all’estero) ed il quadro AC (amministratori di condominio);
– le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata ai soggetti non residenti;

FASCICOLO 3 che contiene:
– i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili;
– istruzioni particolariper la compilazione della dichiarazione IVA.
I contribuenti che hanno percepito solo redditi di lavoro dipendente, terreni o fabbricati, compilano il Fascicolo 1 del Modello UNICO oppure il modello UNICO MINI per le situazioni piu' comuni.
Ad esempio: un lavoratore dipendente che possiede anche redditi di fabbricati, utilizza, oltre al frontespizio, anche il quadro RC, per indicare il reddito di lavoro dipendente; il quadro RB, per indicare il reddito di fabbricati e i quadri RN e RV per il calcolo dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale.
I titolari di partita IVA devono compilare il Fascicolo 1, gli eventuali quadri aggiuntivi contenuti nei Fascicoli 2 e 3, nonche', se tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, i quadri relativi.

MODALITA' E TERMINI PRESENTAZIONEDICHIARAZIONE

Quando si presenta la dichiarazione
Sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, il Modello UNICO Persone Fisiche 2013 deve essere presentato entro i termini seguenti:
dal 2 maggio 2013 al 1° luglio 2013 (il 30 giugno e' domenica) se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale entro il 30 settembre 2013 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o a cura di un ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate. 

MODALITA' E TERMINI VERSAMENTO

Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 17giugno 2013 ( il 16 giugno e' domenica) ovvero entro il 17 luglio 2013.
Attenzione: i contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l’anno 2012 e prima rata di acconto per il 2013) nel periodo dal 18 giugno al 17 luglio 2013 devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.


NOVITA' 2013


Non sono dovute l’Irpef e le relative addizionali, perche' sostituite dall’IMU, sul reddito dominicale dei terreni non affittati, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle imposte sui redditi.

Non sono dovute l’Irpef e le relative addizionali, perche' sostituite dall’IMU, sul reddito dei fabbricati non locati (compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito e quelli utilizzati a uso promiscuo dal professionista).

L’ammontare dei redditi fondiari non imponibili, in quanto assoggettati ad Imu, va riportato nel rigo RN50. Tale importo potra' assumere rilievo nell’ambito delle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Per gli immobili esenti dall’IMU, anche se non locati o non affittati, continuano ad applicarsi, se dovute, l’Irpef e le relative addizionali. La presenza di una causa di esenzione dall’IMU va evidenziata nel quadro dei terreni (colonna 9) e dei fabbricati (colonna 12).

Il reddito dei fabbricati di interesse storico o artistico concessi in locazione e' costituito dal maggiore importo tra la rendita catastale, rivalutata del 5 per cento e ridotta del 50 per cento, e il canone di locazione ridotto del 35 per cento. Nel quadro RB la rendita catastale dei fabbricati di interesse storico o artistico va indicata nella misura ridotta del 50 per cento.

Se l’immobile in parte e' utilizzato come abitazione principale e in parte e' concesso in locazione, nel quadro RB, relativo ai redditi dei fabbricati, va indicato il codice di utilizzo ‘11’ (locazione in regime di libero mercato) o il codice ‘12’ (locazione a canone “concordato”).

I redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera, imponibili ai fini Irpef per la parte eccedente 6.700 euro, vanno evidenziati indicando il codice 4 nella colonna 1 (tipologia reddito) dei righi da RC1 a RC3. Nella colonna 3 (reddito) va riportato l’intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente, la quale va invece indicata nella colonna 1 del rigo RC5. Per il calcolo dell'acconto Irpef dovuto per il 2013 dovra' essere considerato l’intero ammontare del reddito percepito, comprensivo della quota esente.

Per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 la detrazione d’imposta e' elevata dal 36 al 50 per cento, nel limite di spesa di 96.000 euro.
La stessa detrazione e' estesa agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se e' stato dichiarato lo stato di emergenza. Infine, da quest’anno, non e' piu' prevista la possibilita', per i contribuenti di eta' non inferiore a 75 e 80 anni, di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali. Tutti i contribuenti devono ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali.

La detrazione del 55 per cento, relativa agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici e' prorogata al 30 giugno 2013 ed e' estesa anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;

E' possibile destinare una quota pari all’otto per mille del gettito Irpef alla Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale o alla Chiesa apostolica in Italia.

E' possibile dedurre dal proprio reddito complessivo, fino all’importo di 1.032,91 euro, le erogazioni liberali in denaro a favore della Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale, dell’Ente patrimoniale della Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli ultimi giorni e della Chiesa Apostolica in Italia.

I contributi sanitari obbligatori per l’assistenza erogata nell’ambito del Servizio sanitario nazionale versati con il premio di assicurazione di responsabilita' civile per i veicoli sono deducibili dal reddito complessivo solo per la parte che eccede 40 euro.

I dati relativi agli accontiper l’anno 2012 ricalcolati in presenza di redditi derivanti dagli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico vanno indicati nel rigo RB31.


fonti: teleconsul / tendenzamercati

approfondimenti : finanza&investimenti

lunedì 14 gennaio 2013

cud 2013 (definitivo)

Diventa definitiva la 



a seguito del comunicato da parte dell'AGENZIA delle ENTRATE



L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul sito internet la versione definitiva del modello Cud 2013 che i sostituti d'imposta devono consegnare ai propri dipendenti entro il prossimo 28 febbraio. 

Con questo documento si certificano oltre ai redditi, anche alcuni residuali dati previdenziali e assistenziali di competenza dell'Inps e dell'Inpdap. La fusione dell'Enpals nell'Inps, invece, non incide sulla compilazione del modello. 
I datori di lavoro dovranno consegnare il Cud cartaceo, possibile anche l'invio telematico ma previa verifica che il lavoratore è in grado di ricevere e di stampare il documento. 
Due le novità: 

  • il punto 123 in cui va inserito l'importo dei contributi dedotti nell'anno che eccede il limite di 5.164,57 euro 
  • il punto 126 in cui il sostituto d'imposta dovrà indicare il numero degli anni residui rispetto ai 20 originari. 


Un'altra novità è rappresentata dal fatto che il sostituto ha l'obbligo di consegnare il modello anche se il reddito erogato è completamente esente.

giovedì 20 dicembre 2012

unico persone fisiche 2013 on line la bozza (agenzia entrate)

Disponibile da oggi la bozza del nuovo modello unico persone fisiche 2013 e delle relative istruzioni sul sito dell'Agenzia delle Entrate 


Unico Persone fisiche 2013

Fascicolo 1


Modello Unico Pf1 (bozza) - pdf

Istruzioni Unico Pf1 (bozza) - pdf


Fascicolo 2

Modello Unico Pf 2 (bozza) - pdf


Istruzioni Unico Pf3 (bozza) - pdf



LE NOVITA'


Nell'Unico PF 2013 debuttano : 
  • quadro LM, che sostituisce il quadro CM (rispetto al quale è più semplice) e serve per il regime di vantaggio destinato a rimpiazzare quello dei contribuenti minimi. Vale per i nuovi imprenditori,artigiani e professionisti.
  • Deduzioni sull'Irap, cui si ha diritto in relazione alle spese per il personale dipendente e assimilato. La deducibilità è aumentata rispetto al passato: per esempio, un contratto di leasing diventa deducibile a prescindere dalla durata, perché non ne è più prevista una minima. 
  • nel quadro RM di Unico PF 2013 nuovi spazi a seguito dell'introduzione di Ivie (l'imposta sugli immobili all'estero) e Ivafe (sulle attività finanziarie detenute oltre frontiera) 
  • per la nuova imposta sostitutiva del 20% su plusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria indicati dall'articolo 67 del Tuir previsti spazi nel quadro RT
MAGGIORI DETTAGLI (01)eutekne - (02)fiscogginews -

martedì 11 dicembre 2012

CUD 2013, online la bozza ( agenzia entrate , fisco&tasse , forexinfo )

La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendenti e assimilati dovrà essere consegnata entro il 28 febbraio del periodo di imposta successivo a quello a cui si riferiscono i redditi certificasti (12 giorni dalla richiesta dei dipendenti nell’eventualità sia cessato il rapporto di lavoro), in duplice copia, al contribuenti dai datori di lavoro o dagli enti pubblici e privati che erogano trattamenti pensionistici.
Tra le principali novità e conferme che troviamo sul modello CUD 2013, annoveriamo:
- abbattimento della base imponibile (70-80%) per lavoratori italiani che sono rientrati in Italia, dopo aver maturato esperienze culturali e professionali all’estero;
- imposta sostitutiva del 10% delle somme erogate al dipendente per incremento della produttività aziendale;
- quota di esenzione per i redditi dei frontalieri stabilito nel 2012 a 6.700 euro (dagli 8.000 euro del 2011);
- 2 nuove destinatarie a cui intestare l’8 per mille:
  • Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa;
  • Chiesa apostolica in Italia.
- I lavoratori di prima occupazione potranno beneficiare di una maggiore deduzione relativamente ai contributi versati, usando il plafond accumulato nel corso dei primi 5 anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare.
Tra le altre novità, figura anche la regolarizzazione degli adempimenti e dei versamenti omessi a seguito del terremoto in Emilia entro il 16 dicembre 2012, priva di sanzioni e interessi.

Cud 2013 (Bozza)

venerdì 26 ottobre 2012

Ristrutturazioni, quando si rischia di perdere il diritto alla detrazione 50% (ediltecnico)

È reale il rischio di perdere il diritto di usufruire della 
detrazione 50% per le ristrutturazioni edilizie ? 

La risposta è sì. 

Ma quando e perché lo sconto fiscale sull’IRPEF può non essere riconosciuto? 

Scopo di questo post è quello di indicare sinteticamente i casi nei quali è possibile vedersi non riconoscere la detrazione 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia effettuati sulla propria unità immobiliare.

La detrazione 50% non viene riconosciuta e, anzi, lo sconto fiscale eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici preposti nei seguenti casi:

1. Se non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’ASL competente, se obbligatoria (leggi anche Detrazione 50% ristrutturazioni, come fare per ottenerla).

2. Il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o postale, oppure non è stata esibita la ricevuta del bonifico o, ancora, questa risulta intestata a persona diversa da chi richiede la detrazione 
(leggi ancheDetrazione 50% ristrutturazioni, cosa scrivere sul bonifico bancario?).

3. Non è possibile esibire le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate per gli interventi di ristrutturazione.

4. Le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali.

5. Sono state violate le norme sulla sicurezza sul lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi. Per queste violazioni, il contribuente non decade dal diritto alla detrazione 50%, se è in possesso della dichiarazione di osservanza delle suddette disposizioni resa dalla ditta esecutrice dei lavori (confronta il d.P.R. 445/2000).

La cessazione dello stato di locazione o comodato non è condizione sufficiente per fare decadere il diritto alla detrazione fiscale in capo all’inquilino o al comodatario che hanno eseguito e sostenuto le spese per la ristrutturazione edilizia. Questi ultimi continueranno a godere della detrazione fino alla conclusione del periodo di godimento.

Sul tema della cumulabilità degli incentivi fiscali, infine, ricordiamo, in estrema sintesi, che la detrazione 50% non è cumulabile con le altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni nazionali, come, per esempio, la detrazione del 55% per l’efficienza energetica del costruito