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venerdì 2 ottobre 2026

Extra UE , decreto flussi ingressi 2027 , definito iter

 Il Ministero dell’interno, di concerto con quello del lavoro, dell’agricoltura e del turismo, con la circolare prot. N. 7185 del 1° ottobre 2026, facendo riferimento al DPCM 2 ottobre 2025 (recante la programmazione dei flussi d’ingresso per il triennio 2026-2027-2028) ha fornito le indicazioni operative per la precompilazione e l’invio delle domande per ottenere le quote d’ingresso per l’anno 2027.

In particolare, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo, complessivamente 165.850 cittadini non comunitari.

Tale quota complessiva è così ripartita: 

76.200 per lavoro subordinato non stagionale (di cui 14.000 destinati al settore dell’assistenza familiare), 

89.000 per il lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico e 

650 per lavoro autonomo.

Tra i Paesi di provenienza dei lavoratori, dall’anno 2027 viene ricompreso anche il Kenya con il quale l’Italia ha stipulato il 2 luglio 2026 il Memorandum d’intesa in materia di migrazione e mobilità.

E’ possibile precompilare la domanda dalle ore 9.00 del 23 ottobre 2026 alle ore 20.00 del 7 dicembre 2026, compresi i giorni festivi.

martedì 21 ottobre 2025

Min.Lavoro: flussi d’ingresso 2026-2028 – disposizioni attuative

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

ha emanato la 


riguardante ulteriori disposizioni attuative del 


recante la programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per il triennio 2026-2028.




lunedì 19 febbraio 2024

ANPAL "verrà soppresso" le sue funzioni saranno assorbite dal Ministero del Lavoro

A seguito della pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2024 
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2023, l’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro è soppressa, 
con decorrenza dal 1° marzo 2024.
 

mercoledì 12 febbraio 2020

mercoledì 23 ottobre 2019

ISEE CORRENTE SI PARTE "VALIDITA' 6 MESI E NUOVI REDDITI CONSIDERATI"


Con mess.3835 23/10/2019 INPS 


da il via al Nuovo ISEE corrente (NUOVI PARAMETRI) , 

ossia qualora intervenga :
  • variazione della situazione retributiva per uno o più componenti il nucleo verificatasi dopo il 1° gennaio dell’anno di riferimento (prima 18 mesi) dei redditi dell’ISEE calcolato in via ordinaria di cui si chiede la sostituzione con ISEE corrente (ad esempio per le DSU presentate ad agosto 2019 la variazione deve essere intervenuta dopo il 1° gennaio 2017);
oppure
  • una riduzione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE ordinario.

La validità sarà di sei mesi dalla data di presentazione anzichè 2 mesi. 

In caso di variazioni “in positivo” nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti (ad esempio se si trova occupazione come lavoratore dipendente o con contratti flessibili, se si inizia un’attività di lavoro autonomo, o se si iniziano a percepire trattamenti previdenziali, assistenziali o indennitari), l’ISEE corrente dovrà essere aggiornato entro due mesi.

mercoledì 9 ottobre 2019

isee corrente cambiano i parametri

Pubblicato dal Ministero del lavoro il decreto che istituisce il nuovo modulo della Dichiarazione Sostituiva Unica la DSU da presentare per ottenere la certificazione del proprio ISEE. 

Introdotte infatti due importanti novità con il decreto crescita n., 34 2019 , convertito in legge :


La durata dell'Isee corrente, che passa da 2 a 6 mesi 

i requisiti: 


per ottenere l'ISEE corrente è necessario che si verifichi una delle seguenti condizioni :
  • riduzione del reddito familiare di almeno il 25%
  • interruzione o riduzione del rapporto di lavoro
  • interruzione di un indennità o prestazione sociale.

Prima era richiesto che fossero presenti sia la riduzione del reddito complessivo che la perdita del lavoro



giovedì 25 gennaio 2018

#INL #IspettoratoNazionaleLavoro #CAMBIOEMAIL #DAL20180301

Il Centro Servizi Informatici, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
informa che alla data dello 01/03/2018 non saranno più operativi 
gli indirizzi mail con suffisso 

“@lavoro.gov.it” 


in uso agli ispettori dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

A partire dalla suddetta data non sarà più possibile ricevere messaggi 
mail al vecchio indirizzo ma solo al nuovo che sarà per tutti nel formato 

nome.cognome@ispettorato.gov.it.

Prosegue l'aggiornamento che lo scorso anno ha portato
al cambio degli indirizzi e-mail delle Direzioni Territoriali del Lavoro 
le quali hanno preso la denominazione di Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Gli indirizzi e-mail

dtl-XXX@lavoro.gov.it furono sostituiti da ITL.XXX@ispettorato.gov.it

dtl.XXX@pec.lavoro.gov.it furono sostituiti da ITL.XXX@pec.ispettorato.gov.it

sostituendo a “XXX” con la Provincia.