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venerdì 8 gennaio 2021

ISCRO sostengo ai lavoratori autonomi gestione separata ( Legge di Bilancio 2020 per il 2021 )





consiste in un beneficio economico erogato dall’ INPS nel limite di spesa 

di 70,4 mln di euro per il 2021,
di 35,1 mln per il 2022, 
di 19,3 mln per il 2023,
e di 3,9 mln per il 2024 

a favore dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall'esercizio di imprese commerciali, compreso l'esercizio in forma associata di arti e professioni iscritti (si tratta sostanzialmente dei professionisti senza cassa). 

Il beneficio spetta ai non titolari di trattamento pensionistico diretto e non beneficiari del reddito di cittadinanza (requisiti che devono essere mantenuti anche durante l'erogazione dell'indennità) ed ha durata sperimentale fissata dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023. 

Per il beneficio occorre soddisfare i seguenti requisiti: 

a) aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti l’anno anteriore la presentazione della domanda;
 
b) aver dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente; 

c) risultare in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria; 

d) essere titolari di partita Iva attiva da almeno quattro anni alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’attuale iscrizione alla gestione previdenziale.







venerdì 3 febbraio 2017

Proroga erogazione voucher asilo nido alle lavoratrici

INPS ha pubblicato l’Avviso 


con le istruzioni per la presentazione delle domande di beneficio.

La possibilità per le lavoratrici di richiedere un contributo economico, utilizzabile alternativamente per il servizio di baby-sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, è stata introdotta dalla legge 92/2012 (legge Fornero).

I soggetti ammessi alla presentazione della domanda sono 
le madri lavoratrici aventi diritto al congedo parentale, dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro, oppure iscritte alla gestione separata.

Il contributo, dell’importo massimo di 600 euro mensili ed erogabile per non più di sei mesi, può essere richiesto in alternativa al congedo parentale.

La modulistica disponibile sul sito INPS (qui)

lunedì 14 aprile 2014

NUOVI IMPORTI DEGENZA/MALATTIA PER GESTIONE SEPARATA CO.CO.PRO.


LEGGI (qui)

mercoledì 15 maggio 2013

diritto alle indennità giornaliera di malattia e all’indennità per congedo parentale ai lavoratori iscritti alla Gestione separata

DOPO L'ANTICIPAZIONE SUL DIRITTO ALLA MALATTIA ED AL CONGEDO PARENTALE PER LA Gestione separata di cui all’art.2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335 L'INPS CON LA CIRC.77 del 13/05/2013 

SOMMARIO:
1.Premessa
2. Evoluzione normativa
3. Indennità di malattia
   3.1. Ambito di applicazione
   3.2. Certificazione di malattia
   3.3. Eventi esclusi
   3.4  Requisiti contributivi e reddituali
   3.5. Controlli di accertamento medico legale
   3.6. Durata e misura della prestazione di malattia
   3.7. Modello di dichiarazione
   3.8. Contenzioso
4. Indennità per congedo parentale. 
   4.1. Ambito di applicazione
   4.2. Requisiti contributivi
   4.3. Condizioni per l’erogazione della prestazione
   4.4. Durata e misura della prestazione
   4.5. Modello di domanda
   4.6. Contenzioso
 NE DEFINISCE I PARAMETRI .....(continua fonte INPS)

venerdì 15 marzo 2013

ASSEGNO UNA TANTUM PER I CO.CO.PRO. DISOCCUPATI




Oggetto: Articolo 2, commi 51-56 della Legge 28 giugno 2012, n. 92.Indennità ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto.




Con la circolare n. 38 del 14 marzo 2013, l’Inps fa il quadro dell’indennita` di disoccupazione una tantum a favore dei collaboratori coordinati e continuativi a progetto che versano l'aliquota contributiva piena, come definita dall’art. 2, commi dal 51 al 56, della legge 92/2012 (per l’anno 2013 pari al 27% con aggiunta dello 0,50% e 0,22%).

Lo scopo della norma e` quello di garantire un sostegno al reddito rivolto ai lavoratori economicamente dipendenti da un solo committente, con periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente. In relazione al 2013 i due mesi devo essere riferiti al 2012.


La riforma del lavoro ha previsto l’entrata a regime dell’indennita` dal 1° gennaio 2013, con il periodo di transizione 2013-2015, per gli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’Inps, che soddisfino “in via congiunta” una serie di requisiti. Nel documento di prassi per le tipologie contrattuali interessate si rimanda ai chiarimenti interpretativi contenuti nella circolare 29 dell’11 dicembre 2012.


Gli esclusi: i titolari di redditi di lavoro autonomo; i lavoratori iscritti alla Gestione separata a vario titolo, ma non inquadrabili nell’ambito di applicazione dei contratti di collaborazione a progetto ex articolo 61, comma 1, del Dlgs n. 276/2003 (assegnisti di ricerca, dottorandi di ricerca con borsa di studio, soggetti che svolgono un mero rapporto di co.co.co.); i soggetti assicurati presso altre casse previdenziali, che siano gia` titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.


La domanda di prestazione dovra` essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.



articolo on line

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mercoledì 20 febbraio 2013

RIASSUMIAMO I "Voucher"

A SEGUITO DI :

  • circ.4/2013 Min.LAV. (01) - (02) - 
  • nota 3439 18/02/2013 Min.LAV.  (01) -


FACCIAMO IL PUNTO SUI VOUCHER :














Limite economico: i compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare i 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti.
Le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti, fermo restando il limite dei 5000 euro, non possono comunque superare i 2.000 euro per ciascun singolo committente.

Ai fini del rispetto della nuova disciplina, occorrerà pertanto verificare se il committente è un “imprenditore commerciale o professionista”. 
In caso positivo la prestazione nei suoi confronti non potrà dare luogo a compensi maggiori di € 2.000,00 di voucher, sono abrogati tutti i settori di attività tassativamente elencati con la precedente normativa e le categorie di prestatori. 

Pertanto, le più diverse attività possono essere svolte da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), nei limiti del nuovo compenso economico previsto.
La sola eccezione riguarda il settore agricolo in cui il lavoro occasionale accessorio è ammesso per :
  • aziende con volume d’affari superiore a 7.000 euro esclusivamente tramite l’utilizzo dispecifiche figure di prestatori (pensionati e giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’università) per lo svolgimento di attività agricole di carattere stagionale;
  • aziende con volume d’affari inferiore a 7.000 euro che possono utilizzare qualsiasi soggetto in qualunque tipologia di lavoro agricolo, anche se non stagionale.

Lavoratori stranieri

Per quanto attiene i lavoratori stranieri, l’importante innovazione consiste nell’inclusione del reddito da lavoro accessorio ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.
Vanno, quindi, revocate le prescrizioni contenute nella Circolare n. 44/2009 secondo cui per quanto riguarda i cittadini extracomunitari, il reddito da lavoro occasionale accessorio non consente né il rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.


La nuova disposizione riporta inoltre che “resta fermo l’utilizzo, secondo la previgente disciplina, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, già richiesti alla data di entrata in vigore della legge (18/07/12) e comunque non oltre il 31/05/2013. In sostanza i buoni già acquistati potranno essere spesi entro il 31/05/2013, rispettando la precendente disciplina anche e soprattutto in relazione al campo di applicazione del lavoro accessorio; resta comunque ferma la possibilità di accedere alle consuete procedure di rimborso.


In merito alla circolare n. 4 del 18 gennaio 2013 ed alla successiva nota n. 37/0003439 del 18 febbraio 2013 del Ministero del Lavoro, Direzione generale per l’attività ispettiva, si forniscono le prime indicazioni circa l’utilizzo dei buoni lavoro.


In via preliminare si chiarisce che le innovative indicazioni della circolare n. 4/2013, relative alle caratteristiche dei buoni lavoro, si applicano dall’emanazione della circolare del Ministero e quindi con riferimento ai buoni lavoro emessi dal 18 gennaio 2013.

In relazione alla indicazione dell’utilizzo del voucher in un periodo temporale “non superiore ai 30 giorni decorrenti dal suo acquisto” la nota del 18/2/2013 ne ha sospeso l’applicazione. Pertanto rimangono valide le previgenti indicazioni che non prevedono limitazioni temporali circa l’utilizzo dei buoni lavoro.


Per quanto riguarda le caratteristiche dei voucher 'orari, numerati progressivamente e datati’ si precisa che :

  • qualunque sia il canale di emissione i voucher sono già progressivamente numerati;
  • per quanto riguarda la data, le attuali procedure di vendita dei buoni lavoro presso i tabaccai autorizzati e le Banche Popolari riportano la data direttamente sul buono lavoro, mentre nel caso di vendita dei voucher presso le sedi INPS e presso gli uffici postali registrano la data di emissione, rilasciando al committente apposita ricevuta;
  • l’ “ancoraggio di natura oraria” del buono lavoro, introdotto dalla circolare ministeriale, comporta che un voucher rappresenti il compenso minimo di un’ora di prestazione occasionale.

La nota n. 37/0003439 del 18/2/2013 precisa che esclusivamente per il settore agricolo, considerata la sua specificità, è possibile fare riferimento alla retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuate dalla contrattazione collettiva più rappresentativa.
Attenzione: 
la validità del voucher, ai fini della pagabilità presso Poste e presso gli altri canali di gestione del servizio 'voucher’, non subisce variazioni :
  • 24 mesi dal momento dell’emissione per i voucher cartacei INPS e Poste,
  • 12 mesi dal momento dell’emissione per i voucher distribuiti dalla rete tabaccherie abilitate e Banche popolari.






lunedì 18 febbraio 2013

Voucher : limitato il vincolo di utilizzo dei 30gg successivi all'acquisto (DPL Modena)

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la nota 
n. 3439 del 18 febbraio 2013, con la quale fornisce ulteriori chiarimenti in merito all'utilizzo dei voucher nei rapporti di lavoro occasionale accessorio, così come previsto dagli art. 70 e ss. del Decreto Legislativo n. 276/2003, come modificati dalla Riforma del Lavoro (legge n. 92/2012).

In pratica, il ministero ha inteso limitare la disposizione che obbligava l'utilizzo del voucher nei 30 giorni decorrenti il loro acquisto



al momento in cui verrà implementata la procedura telematica prevista per il rilascio dei voucher da parte dell'Inps. 



Inoltre, è stato precisato che il minimo previsto come importo-orario del voucher non va applicato al settore agricolo, ma dovrà far riferimento alla retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata va individuato esclusivamente dalla contrattazione collettiva di riferimento.

mercoledì 13 febbraio 2013

contributi previdenziali 2013 per la gestione separata


Con la Circolare n. 27 del 12-02-2013 l'INPS stabilisce le aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2013 per i lavoratori iscritti alla :




  
Soggetti
Aliquote
non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
27,72%
(27,00 IVS + 0,72
aliquota aggiuntiva)
titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

20,00%



Ossia si passerà dal 18% al 20% sia per chi è iscritto alla gestione anche se pensionato , confermato il 27.72 come è gia da 5 anni per chi non è iscritto ad altre forme pensionistiche. Per quanto concerne l’accredito dei contributi, basato sul minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, si comunica che per l’anno 2013 detto minimale è pari ad euro 15.357,00.

Pertanto gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 20 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.071,40, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 27,72 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo pari ad euro 4.256,96 (di cui 4.146,39 ai fini pensionistici).




giovedì 31 gennaio 2013

5 mesi maternità anche per la gestione separata

L'Inps, con il messaggio n. 1785/2013, precisa che i lavoratori iscritti alla gestione separata hanno diritto a 5 mesi di maternità anche in caso di adozione, e non a 3 come previsto dalla legge. 

La nota dell'Istituto di previdenza illustra le novità della sentenza n. 257/2012 della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo l'art. 64, comma 2, del dlgs 151/2001.

A seguito della sentenza, spiega l'Inps, alle lavoratrici/lavoratori iscritti alla gestione separata che adottino o abbiano in affidamento preadottivo un minore, deve essere riconosciuta l'indennità di maternità/paternità per un periodo di cinque mesi, fermo restando i limiti di età del minore, sia in caso di adozione nazionale che internazionale. 

Si ricorda, in merito, che il congedo di maternità può essere richiesto dalle lavoratrici madri adottive o affidatarie per il bambino che, al momento dell'adozione o affidamento nazionale, non abbia superato i sei anni di età; in caso di adozione o di affidamento preadottivo internazionale il congedo spetta anche qualora il minore abbia superato i sei anni e fino al compimento della maggiore età. 

Tenuto conto dell'obbligo di fruire del congedo di maternità/paternità entro cinque mesi dall'ingresso in famiglia del minore, sia in caso di adozione nazionale che nel caso di adozione internazionale, aggiunge l'Inps l'estensione del periodo di congedo disposto dalla corte costituzionale risulta applicabile, in presenza dei requisiti richiesti per l'erogazione dell'indennità di maternità/paternità, a tutti i rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o estinzione del diritto per prescrizione.

PER DETTAGLI :

sabato 19 gennaio 2013

Voucher con vincolo orario a quota 10 euro

Con la circolare n. 4/2013 il Min.Lavoro fa il punto sull'utilizzo della prestazione occasionale mediante voucher così come modificato dalla riforma Fornero (01) - (02).

Voucher agganciato esclusivamente al limite economico; non rileva pertanto l'occasionalità della prestazione.


Il riferimento alla “data” non può che implicare che la stessa vada intesa come un “arco 
temporale” di utilizzo del voucher non superiore ai 30 giorni decorrenti dal suo acquisto.



Il voucher ha un vincolo orario del valore di 10 euro, per evitare che un solo tagliando possa essere utilizzato per remunerare prestazioni di diverse ore. 

Le modifiche fanno sì che il limite di 5mila euro (6600 al lordo dei contributi) è riferito oggi al compenso massimo che il lavoratore accessorio può percepire, nel corso dell'anno solare, indipendentemente dal numero dei committenti.

Per quanto concerne i committenti imprenditori commerciali o professionali c'è una particolarità. 

In questo caso le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2mila euro. 

Tale limite per ciascun committente è subordinato sempre al limite superiore di 5mila euro. 

Nel settore agricolo il lavoro accessorio è possibile sino a 5mila euro solo se l'attività è svolta da pensionati o giovani con meno di 25 anni se regolarmente iscritti ad un corso di studio.


fonti alternative: (01)jobfanpage -  (02)eutekne -  (03)pmi -




dettagli (blog)




giovedì 3 gennaio 2013

INPS: NUOVE PROCEDURE WEB “CASSETTO PREVIDENZIALE” (INPS)


L’INPS, con  i messaggi n.21267 e n.21268 del 27 dicembre 2012, introduce le due nuove procedure di cassetto previdenziale.La prima procedura riguarda le Aziende Agricole. Tale nuova applicazione, denominata ‘Cassetto Previdenziale Aziende Agricole’, permetterà alle aziende ed ai relativi intermediari una comunicazione bidirezionale con l’istituto. Accedendo a tale applicazione potranno essere visualizzati i dati sintetici relativi alla propria azienda e/o all’azienda che si rappresenta, si potranno visionare le denunce aziendali presentate nel corso degli anni, le dichiarazioni di manodopera (DMAG) degli ultimi cinque anni e i pagamenti effettuati tramite modello F24. Saranno inoltre visualizzabili le compensazioni effettuate da AGEA, la propria situazione debitoria, e lo stato delle eventuali pratiche con le note inserite dall’istituto.La comunicazione bidirezionale con l’istituto si concretizzerà attraverso l’invio delle seguenti istanze telematiche:
- Dilazione Amministrativa;
- Esonero Calamità Naturali;
- Richiesta Compensazione Contributiva;
- Richiesta Regolarizzazione Spontanea;
- Richiesta Riemissione F24;
- Riduzione Sanzioni Civili;
- Rimborso;
- Sospensione per Calamità Naturale;
La seconda procedura riguarda i Professionisti iscritti alla Gestione Separata. Attraverso questa nuova applicazione i Liberi Professionisti iscritti a Gestione Separata potranno utilizzare le varie attività di consultazione previste per visualizzare la propria posizione anagrafica e l’elenco dei versamenti, conoscere la propria situazione creditoria/debitoria, la situazione assicurativa e quella delle iscrizioni a ruolo, e di presentare le istanze di servizio.Le fuzioni fornite dall’applicazione sono:
- Anagrafica;
- Anagrafica della Gestione Separata;
- Posizione Assicurativa;
- Rendicontazione G.S.;
-  Versamenti;
- Situazione riepilogativa;
- Ruoli;
- Ricorsi;
- Estratto conto generalizzato;
- Servizi;
-Richiesta appuntamento;
- Domande telematiche;
- Riduzioni sanzioni civili;
- Rimborso;
- Istanza di rateizzazione;
Infine, con messaggio n. 21269 del 27 dicembre 2012 l’istituto ha confermato la riduzione contributiva nel settore dell’edilizia, pari all’11,50%.
fonte:INPS

sabato 10 novembre 2012

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE ?

L’assegno al nucleo familiare è una prestazione a favore dei lavoratori dipendenti, o titolari di prestazione forniti dall’AGO, che hanno un reddito inferiore a certe soglie. Le tabelle e gli importi da corrispondere sono pubblicati ogni anno con circolare, che ha validità dal 1° luglio al 30 giugno successivo. L’importo dell’assegno è comunque modulato in funzione del reddito del nucleo familiare, del numero dei componenti della famiglia e dalla tipologia del nucleo familiare.

Nucleo familiare - 
Per quanto riguarda il concetto di nucleo familiare la composizione è formata da:

  • Il richiedente ( lavoratore dipendente o titolare di prestazioni assistenziali);
  • Il coniuge non legalmente separato;
  • I figli (legittimi, legittimati o equiparati) di età inferiore ai 18 anni, o nel caso di inabilità anche di età superiore. Nel caso di “nuclei numerosi” ( famiglie con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni) è possibile anche inserire nel nucleo familiare anche i figli di età non superiore ai 21 anni;
  • Fratelli, sorelle, nipoti del richiedente nel caso nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati.
Calcolo del reddito - Il reddito del nucleo familiare è costituito dalla somma dei redditi del richiedente l’assegno e dei familiari che concorrono alla composizione del nucleo. 

I redditi che occorre inserire nell’istanza di richiesta dell’assegno al nucleo familiare sono:

  • I redditi assoggettabili ad Irpef ed i redditi esenti o assoggettati a ritenuta d’imposta (solo se superiori a € 1.032,91) come pensioni sociali, pensioni di invalidità, interessi dall’acquisto di BOT, CCT interessi da conto corrente.
  • Redditi soggetti a tassazione separata riferiti ad anni precedenti a quello di corresponsione, ad esclusione delle indennità TFR.
  • Redditi prodotti all’estero, che qualora fossero prodotti in Italia sarebbero assoggettabili ad Irpef.

Pertanto non rientreranno all’interno dei redditi da dichiarare i seguenti redditi 
:
  • Redditi derivanti da trattamento da fine rapporto;
  • L’indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili;
  • Pensioni di guerra;
  • Le rendite vitalizie erogate dall’Inail;
  • L’indennità di trasferta per la parte non assoggettata ad imposizione fiscale.

Inoltre l’assegno al nucleo familiare non spetta comunque nel caso in cui il reddito da lavoro dipendente sia inferiore al 70 % dell’intero reddito del nucleo familiare.


La domanda per la richiesta dell’assegno al nucleo familiare può essere presentata:

  • Al proprio datore di lavoro tramite modello ANF/DIP qualora il richiedente svolga attività di lavoro dipendente. Il termine prescrizionale per la richiesta dell’assegno è comunque fissato in 5 anni;
  • Direttamente all’Inps qualora il richiedente sia un addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata o fruisca di un'altra prestazione previdenziale.

domenica 12 agosto 2012

Riforma del mercato del lavoro: cosa cambia (studiocarlomussi)

Riforma del mercato del lavoro: cosa cambia:

Il 18 luglio 2012 è entrata in vigore la Legge n. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro ( a questo link trovate il testo integrale del Disegno di Legge presentato dal ministro del lavoro e delle politiche sociali Elsa Fornero).

Il provvedimento apporta importanti modifiche a tutto il mercato del lavoro, dalle tipologie contrattuali alla disciplina dei licenziamenti, dagli ammortizzatori sociali agli strumenti di incentivazione all’assunzione.

Il punto più dibattuto e controverso è stato senza ombra di dubbio l’Articolo18 dello Statuto dei Lavoratori.  

Prima della riforma l’art.18 obbligava i datori di lavoro con più di 15 dipendenti, in caso di sentenza che dichiara l’illegittimità del licenziamento, a reintegrare il lavoratore sul posto di lavoro. Per le aziende invece con meno di 15 dipendenti, il lavoratore illegittimamente licenziato poteva chiedere solo il risarcimento del danno.

La novità sostanziale interessa l’abolizione del reintegro automatico e la sua sostituzione in alcuni casi con un semplice risarcimento economico. Con la nuova legge varata dal Governo, sono state previste tre tipologie di licenziamento: discriminatorio, economico e disciplinare.


LICENZIAMENTI DISCRIMINATORI: COSA CAMBIA

Prima della Riforma
L’art. 18 condannava il datore di lavoro (con qualsiasi numero di dipendenti) alla riassunzione del dipendente, al risarcimento di un minimo di 5 mensilità e al versamento dei contributi arretrati.

Dopo la Riforma
Il lavoratore, nel caso in cui il giudice annulli il licenziamento, avrà ora, in più, la possibilità di optare al posto del reintegro, per un eventuale indennizzo da parte del datore di lavoro. L’indennità prevista è commisurata all’ultima retribuzione percepita dal momento del licenziamento fino all’effettivo reintegro sul posto di lavoro. Il lavoratore, in alternativa al reintegro, ha la facoltà di richiedere il pagamento di 15 mensilità, con pena la risoluzione del rapporto di lavoro.

LICENZIAMENTI DISCIPLINARI: COSA CAMBIA

Prima della Riforma:
Il Licenziamento Disciplinare è quello determinato da condotte gravi del lavoratore, tali da far ledere il rapporto di fiducia con il datore di lavoro. Fino ad ora il licenziamento doveva avvenire:

- per giusta causa, cioè per condotte di particolare gravità che pregiudicano il rapporto di fiducia tra azienda e lavoratore (es. furto, rifiuto di lavorare ecc.)

- per giustificato motivo soggettivo, cioè per condotte meno gravi ma che rendono difficile la prosecuzione del rapporto di lavoro (es. violazioni disciplinari).

Se il giudice reputava la non sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo dichiarava illegittimo il licenziamento in base all’articolo 18 e richiedeva il reintegro sul posto di lavoro.


Dopo la Riforma:
Per i Licenziamenti Disciplinari, i requisiti rimangono gli stessi, ma sarà il Giudice a decidere sul reintegro e/o risarcimento e la decisione dovrà basarsi non più solo sulla legge ma anche sui contratti collettivi.

In altre parole con la Riforma ci sarà minore discrezionalità del giudice nella scelta del reintegro. Maggiore valore assumono le tipizzazioni contrattuali che, prima della riforma del lavoro, avevano un valore esclusivamente esemplificativo e non esaustivo ai fini di individuare condotte disciplinari da sanzionare con il licenziamento. La riforma attuale prevede, una volta accertata l’inesistenza del giustificato motivo soggettivo del licenziamento, la risoluzione del contratto ed obbliga il datore di lavoro a versare un‘indennità tra 15 e 24 mensilità. Inoltre nel caso in cui il giudice accerti che il fatto contestato non sia stato commesso, dispone al reintegro e all’indennità a favore del lavoratore pari a quanto dovutogli dal momento in cui è stato licenziato.


LICENZIAMENTI ECONOMICI: COSA CAMBIA

Prima della Riforma:
Il licenziamento economico non dipende dalla condotta del lavoratore ma da “ragioni inerenti all’attività produttiva” (es. crisi aziendali, outsourcing, chiusura dell’attività ecc.). Fino ad ora, anche in questo caso l’insussistenza del requisito valido faceva scattare il reintegro. Vediamo cosa cambia.

Dopo la Riforma:
Se il giudice accerta che non ricorrono gli estremi del “giustificato motivo oggettivo”, non è più tenuto a riconoscere il diritto al reintegro, ma può ordinare solo il risarcimento al lavoratore con un indennizzo da 15 a 24 mensilità (anche per le aziende con più di 15 dipendenti). Il reintegro del lavoratore sul proprio posto di lavoro accade solo nel caso in cui la decisione del datore appaia manifestatamente infondata (in caso di insussistenza del fatto: ossia il datore di lavoro licenzia il dipendente per motivi economici, quando in realtà questi non sussistono).

Inoltre viene introdotta un nuova procedura di conciliazione preventiva obbligatoria per le aziende soggette alla Art 18 , le quali vogliano intimare un licenziamento economico: esso deve essere preceduto da una comunicazione al Dtl con il quale il datore di lavoro comunica l’intenzione a procedere al licenziamento per motivo oggettivo (economico), ed indica i motivi, ed illustra eventuali misure di ricollocazione.

Dopo l’avvenuta comunica , il Dtl convoca entrambe le parti in un periodo di soli 7 giorni dall’invio . Durante l’incontro alla presenza delle rispettive assistenze legali sindacali, le parti esaminano le soluzioni alternative al licenziamento. Tutta la procedura si conclude in un periodo di 20 giorni dalla data d’invio della convocazione Dtl, la quale può essere prorogata per legittimo impedimento del lavoratore ad un massimo di 15 giorni.

Andiamo ora ad analizzare cosa cambia nei singoli contratti di lavoro.

Contratto a tempo determinato
Sono state introdotte delle norme più severe per contrastare l’abuso dei contratti a termine. La durata del primo rapporto a tempo determinato tra azienda e lavoratore, non prorogabile, dovrà essere di 12 mesi e il contratto potrà essere sottoscritto senza la necessità di ricondurlo ad una delle motivazioni del c.d. “causalone” (ragione di carattere tecnico,produttivo,organizzativo o sostitutivo). La pausa tra un contratto e l’altro non potrà essere inferiore a 60 giorni (prima della riforma 10) per i contratti di durata inferiore a 6 mesi e non potrà essere inferiore a 90 giorni (prima della riforma 20) per quelli di durata superiore.

In base alla normativa vigente prima della Riforma, per quanto riguarda la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i termini, nell’ambito di un contratto a termine di durata inferiore a 6 mesi si opera la trasformazione a tempo indeterminato se prosegue dopo il 20° giorno dalla scadenza ovvero, nei contratti di durata pari o superiore a sei mesi, dopo il 30° giorno.

La Riforma prevede ora che la trasformazione operi, rispettivamente, dopo il 30° e dopo il 50° giorno, riconoscendo al lavoratore una maggiorazione contributiva. In tali ipotesi, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare al Centro per l’impiego territorialmente competente, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, che il rapporto continuerà oltre tale termine, indicando altresì la durata della prosecuzione.

Infine, si prevede che nel computo dei 36 mesi di durata massima del contratto, si debba tener conto anche dei periodi di somministrazione, svolti tra azienda e lavoratore ai sensi del comma 4, art.20, d.lgs. 276/03.

Dal 1° gennaio 2013 verrà introdotta un’aliquota contributiva aggiuntiva, nella misura dell’1,4% , non dovuta per i contratti a termine per ragioni sostitutive o per lo svolgimento di attività stagionali.


Contratti di inserimento
Questa tipologia contrattuale viene di fatto cancellata dall’attuale riforma con l’abrogazione degli articoli 54, 55, 56, 57, 58 e 59 del d.lgs. 276/03.

Apprendistato

I nuovi contratti di apprendistato avranno una durata minima non inferiore a 6 mesi, fatti salvi i casi di “apprendistato stagionale”. Con la Riforma, dal 1° gennaio 2013, il rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati, assunti nella stessa azienda, per aziende fino a 10 dipendenti rimane invariato: 1 a 1. Negli altri casi, il rapporto viene elevato a 3 a 2, ossia tre apprendisti ogni due lavoratori qualificati. Per le aziende con alle proprie dipendenze 10 o più unità, la norma introduce poi un vincolo: l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50% (ma la percentuale è ridotta al 30% per i primi 3 anni di vigenza della norma) degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. E’ dovuta anche l’aliquota Aspi nella misura dell’ 1,31%.

In caso di mancata stabilizzazione è dovuto all’Inps un contributo pari al 50% dell’indennità Aspi per ogni 12 mesi di apprendistato (il contributo non è dovuto per dimissioni o recesso per giusta causa).


Tirocini formativi

Si rimanda all’azione congiunta di Governo e Regioni/Province autonome di Trento e di Bolzano la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi. Le aziende non potranno più realizzare stage gratuiti, ma va riconosciuta al tirocinante una congrua indennità, anche in forma forfettaria, in relazione alla prestazione svolta. I trasgressori, in base alla gravità dell’illecito commesso, rischiano una sanzione variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6000 euro.


Lavoro a chiamata

Prima dell’inizio della singola prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni (le c.d. “chiamate”), il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata delle prestazioni (ovvero i giorni di prevista chiamata) alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms, fax o posta elettronica. Il datore di lavoro che ometta questa comunicazione preventiva è passibile di sanzione amministrativa di importo compreso da 400 a 2.400 euro per ogni lavoratore.

Part time

Cambia la disciplina delle clausole elastiche e flessibili: i CCNL disciplineranno a quali condizioni e con quali modalità il lavoratore potrà chiedere di modificare le clausole flessibili od elastiche che caratterizzano il suo contratto. I lavoratori affetti da particolari patologie nonché i lavoratori studenti possono revocare il consenso alla prestazione di lavoro reso secondo clausole elastiche o flessibili.


Contratto a progetto

Con la nuova riforma, vengono poste delle restrizioni sull’oggetto del contratto: il contratto, infatti, dovrà essere riconducibile a progetti specifici. Il progetto non potrà consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente o nello svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi (individuabili dai CCNL). L’individuazione di uno specifico progetto funzionalmente collegato a un determinato risultato finale, nella descrizione del progetto, costituisce elemento essenziale per la validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Entra in gioco anche la presunzione di subordinazione, ovvero, i progetti sono considerati rapporti subordinati nel momento in cui le medesime attività vengano svolte da lavoratori dipendenti della committente.

Per quanto riguarda, invece, l’individuazione del compenso, questo dovrà essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e non potrà essere inferiore ai minimi stabiliti, per mansioni equiparabili, dai contratti collettivi.

Viene riconosciuta al committente la possibilità di recedere dal contratto prima della naturale scadenza nel caso in cui emergano oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto.

Infine, la Riforma prevede un incremento dell’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS dal 26% al 33% , fino al 2018.


Lavoratori autonomi con partita IVA

Per contrastare le finte partite iva (dietro le quali si nascondono rapporti di lavoro subordinato) il testo integrale di Riforma del lavoro stabilisce dei vincoli per individuare le vere partite iva.

Le prestazioni lavorative rese da persona in partita IVA sono considerate, salvo prova contraria fornita dalla committente, rapporti di co.co.co. qualora ricorrano almeno due dei tre presupposti:

1. Collaborazione superiore a 8 mesi in un anno solare

2. Retribuzione del collaboratore che supera l’80% delle entrate annuali del collaboratore stesso

3. Collaboratore che disponga di una postazione fissa presso una delle sedi della committente

Trattandosi di un co.co.co. è necessario un progetto; se manca il progetto il contratto è considerato rapporto dipendente a tempo indeterminato.
Associazioni in partecipazione con conferimento di lavoro

I contratti di associazione in partecipazione non potranno essere, per una medesima attività, in numero superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti. Sono esclusi gli associati legati da vincoli familiari (parentela entro il terzo grado, affinità entro il secondo grado). E’ prevista la presunzione di subordinazione, ovvero il rapporto sarà da considerare a tutti gli effetti lavoro subordinato a tempo indeterminato :

- in caso di violazione del numero massimo di associati;

- in assenza di effettiva partecipazione agli utili dell’impresa o in caso di mancata consegna all’associato del rendiconto economico della ditta


Lavoro accessorio (voucher)

Viene introdotto un doppio limite massimo:

- 5.000 euro nei confronti di tutti i committenti;

- 2.000 euro nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti.

Le imprese familiari non possono più utilizzare voucher fino a 10.000 euro per anno fiscale.

I lavoratori part-time o percettori di ammortizzatori sociali non possono più lavorare mediante voucher.

L’importo del voucher non è più nominativo ma diventa orario. I buoni devono essere numerati e datati.


Convalida dimissioni

Per quanto riguarda la generalità dei lavoratori la convalida dimissioni si effettua tramite la sottoscrizione di una dichiarazione apposta in calce alla ricevuta della Comunicazione Obbligatoria di cessazione del rapporto inviata telematicamente al Centro per l’Impiego territorialmente competente. In pratica il datore di lavoro invita il dipendente, con apposita comunicazione, a convalidare le dimissioni mediante la sottoscrizione della ricevuta. Il lavoratore ha 7 giorni di tempo per convalidare le dimissioni, o eventualmente, per revocarle. In caso di mancata convalida o revoca le dimissioni, trascorsi i 7 giorni, sono considerate valide (silenzio assenso).

Per quanto riguarda, invece, le lavoratrici in gravidanza o durante i primi 3 anni di vita del bambino, la convalida va effettuata presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente.

E’ poi prevista una sanzione per il datore di lavoro che “abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale”; a meno che il fatto non costituisca reato, tale comportamento è punito con la sanzione amministrativa di importo compreso da 5.000 a 30.000 euro; competenti alla irrogazione della sanzione sono le Direzioni territoriali del lavoro.


ASPI

Dal 1° gennaio 2013 ci sarà l’ASPI (Assicurazione sociale per l’impiego) che sostituirà le attuali indennità di mobilità e disoccupazione.

La funzione dell’ASPI è quella di fornire ai lavoratori, che abbiano perduto involontariamente il lavoro, una indennità mensile di disoccupazione.

I requisiti per ottenere l’Aspi sono:

- Stato di disoccupazione

- Almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione

- Esclusi: dimissioni o risoluzione consensuale del rapporto, tranne nei casi a seguito della procedura art.7 l. 604/1966


Contribuzione figurativa riconosciuta:

- Per i lavoratori di età minore ai 55 anni: massimo 12 mesi, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti, anche in relazione alla mini Aspi

- Per i lavoratori di età pari o superiore ai 55 anni: massimo 18 mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti

L’Aspi sarà finanziato mediante un contributo aggiuntivo dell’1,4% a carico dei lavoratori con contratti di lavoro a tempo determinato.
fonte:studiocarlomussi

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