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sabato 8 giugno 2013

DETRAIBILITA' SPESE MEDICHE: KUKIDENT E PROFILATTICI.........

Nella circolare 20/E del 13/05/2011 l’Agenzia delle Entrate ha indicato la possibilità di fruire della detrazione per le spese sanitarie sostenute e documentate da scontrini rilasciati dalla farmacia che riportino la dicitura dispositivo medico o l’abbreviazione DM.

DEFINIZIONE DI DISPOSITIVO MEDICO: 


L’Agenzia ha precisato che per definire la nozione di dispositivi medici è stato acquisito il parere del Ministero della Salute. Sulla base di tale parere si precisa che:


  • sono dispositivi medici i prodotti, le apparecchiature e le strumentazioni che rientrano nella definizione di dispositivo medico contenuta negli articoli 1, comma 2, dei tre decreti legislativi di settore (decreti legislativi n. 507/92 n. 46/97 n. 332/00), e che sono dichiarati conformi, con dichiarazione / certificazione di conformità, in base a dette normative ed ai loro allegati e, perciò, vengono marcati CE dal fabbricante in base alle direttive europee di settore  "qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software informatico impiegato per il corretto funzionamento, e destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; di diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap; di studio, sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico; di intervento sul concepimento, il quale prodotto non eserciti l'azione principale, nel o sul corpo umano, cui è destinato, con mezzi farmacologici o immunologici né mediante processo metabolico ma la cui funzione possa essere coadiuvata da tali mezzi";
  • non esiste un elenco dei dispositivi medici detraibili che si possa consultare.

Per agevolare l’attività dei contribuenti volta ad individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione, il Ministero della salute ha fornito un elenco non esaustivo dei Dispositivi Medici (MD) e dei Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD), rappresentativo delle categorie di dispositivi medici di uso più comune (vedi in fondo).


CONDIZIONI PER LA DETRAZIONE FISCALE: 

Dal punto di vista fiscale, fermo restando che LA GENERICA DICITURA DISPOSITIVO MEDICO SULLO SCONTRINO FISCALE NON CONSENTE LA DETRAZIONE della relativa spesa ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR, (cfr, risoluzione n. 253 del 2009) si precisa che per i dispositivi medici il contribuente ha diritto alla detrazione qualora:
  • dallo scontrino o dalla fattura appositamente richiesta risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico (QUINDI IL CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE ndr) ;
  • è in grado di comprovare per ciascuna tipologia di prodotto per il quale si chiede la detrazione che la spesa sia stata sostenuta per dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura CE che ne attesti la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE; per i dispositivi medici compresi nell’elenco, ovviamente, il contribuente non ha necessità di verificare che il dispositivo stesso risulti nella categoria di prodotti che rientrano nella definizione di dispositivi medici detraibili ed è, quindi, sufficiente conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE. 

La detrazione fiscale è ammessa solo per i dispositivi medici che rientrano

mercoledì 21 marzo 2012

Dispositivi medici e preservativi, le regole per la detrazione

Vilma O. chiede:

I preservativi sono scaricabili dal 730? C'è bisogno di un'autocertificazione o altro? (Martina R.) 

Volevo alcune informazione circa la detraibilità dei dispositivi medici. La farmacia indica l'acquisto con un codice indicando anche il codice fiscale dell'interessato. Io ho sempre pensato che tali acquisti non fossero detraibili. Invece ho letto alcuni articoli da cui si deduce che se rientrano nella lista del Ministero della sanità (suppongo che sia la Classificazione nazionale dei dispositivi medici) sono detraibili. Io ho allora provato a cercare su tale elenco alcuni dei dispositivi che ho dovuto acquistare in questi giorni per mia mamma e che riguardano in particolare la cura di lesioni da decubito. Dall'elenco del Ministero i codici di cui sopra non sono riuscita a trovarne neanche uno. In più, mentre prima sullo scontrino della farmacia, c'era la descrizione di quanto acquistato, ora c'è solo il codice e non sempre mi ricordo di scrivere a cosa si riferisce l'acquisto, per cui anche per le spese fatte nel 2010 diventa difficile capire se trattasi di dispositivo ammesso nell'elenco del Ministero della Sanità. Sosteniamo inoltre una spesa veramente ingente per guanti monouso che però acquistiamo al supermercato: sulla scatola c'è scritto che è dispositivo medico classe 1 93 42/CEE - non c'è un codice riferibile al Ministero della Sanità. Sarebbe una spesa detraibile e come? Grazie. Cordiali saluti.

L'esperto risponde:



I preservativi danno diritto alla detrazione del 19% come spese sanitarie in quanto rientrano nella categoria dei dispositivi medici. Come precisato dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione 253/2009, per la detrazione, se acquistati al di fuori delle farmacie, è necessario che lo scontrino riporti chiaramente la descrizione del prodotto, mentre i dati fiscali possono essere autocertificati. Questo vale, ovviamente, anche in riferimento all'acquisto dei guanti di lattice relativamente al secondo quesito. Per quel che riguarda invece gli acquisti in farmacia la detrazione è ammessa solo per i dispositivi medici che rientrano nella classificazione nazionale.. (U9001)    

(15 marzo 2011)