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venerdì 28 febbraio 2025

Bonus bollette 2025, nuovi requisiti e soglie Isee

Il Bonus bollette 2025 è stato confermato (al momento per 3 mesi ) anche nel nuovo anno per sostenere le famiglie con difficoltà economiche, garantendo sconti su energia elettrica, gas e acqua e sarà un aiuto fondamentale per milioni di famiglie italiane, consentendo di ridurre il peso delle spese domestiche. 

Con le nuove soglie Isee e l’attivazione automatica, ottenere lo sconto sarà ancora più semplice.

Per accedere all’agevolazione, le utenze devono essere di tipo domestico e intestate a uno dei componenti del nucleo familiare e cosa di non poco conto rispettare i limiti Isee aggiornati che prevedono:

  • Isee fino a 9.530 euro per nuclei con meno di quattro figli;
  • Isee fino a 20.000 euro per famiglie con quattro o più figli;
  • Isee tra 9.530 e 25.000 euro, con diritto a un bonus dell’80% dell’importo totale.

 

Anche i residenti in condomini possono ottenere il Bonus bollette se rispettano i requisiti economici. 

Dettagli ed approfondimenti (QUI)


La G.U. con DECRETO-LEGGE 28 febbraio 2025, n. 19 (QUI)


martedì 6 dicembre 2022

comune collegno "concessione di contributi a sostegno del pagamento delle utenze domestiche"

fonte : Comune COLLEGNO (QUI )

 

lunedì 9 settembre 2013

cambiano le regole sulle morosità "PER NON AVVENUTO PAGAMENTO BOLLETTE LUCE/GAS"

L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ha introdotto nuove regole e garanzie per assicurare ai consumatori di avere informazioni tempestive e tempistiche certe, nel caso di bollette non pagate entro la scadenza prevista. 

Con Delibera 67/2013/R/COM del 21 febbraio 2013, 
(in vigore dal 01/05/2013) intitolata :

"Disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas naturale in materia di costituzione in mora" 
 
l'Autorità ha infatti stabilito delle nuove regole (che modificano Delibera 4/2008 per l’energia elettrica e Delibera 99/2011 per il gas) per la procedura di costituzione in mora nei confronti degli utenti che, presumibilmente, non abbiano pagate le bollette e per l'eventuale sospensione della fornitura da parte dei venditori al dettaglio di energia elettrica e di gas da loro fornita.

L'avviso di costituzione in mora "PER MANCATO PAGAMENTO CON CONSEGUENTE RISCHIO DI SOSPENSIONE UTENZA" deve essere inviato tramite lettera raccomandata in cui sia ben evidente la data di emissione della stessa. 
Nel caso in cui il venditore non fosse in grado di evidenziare tale data, la raccomandata dovrà essere inviata entro 3 giorni lavorativi dalla data contenuta nel corpo della lettera.
Inoltre (queste le principali novità):
  • il termine di pagamento ingiunto con la lettera NON puo’ essere inferiore a 15 giorni dall’invio della stessa, 5 in piu’ rispetto al termine precedentemente valido. Non solo: nella lettera deve essere specificato il giorno dal quale parte il conteggio del termine, e se esso non corrisponde all’invio (ma all’emissione) il termine minimo utile per pagare dev’essere di 20 giorni;
  • il termine entro il quale puo’ scattare la sospensione della fornitura, che ugualmente deve essere indicato nella lettera, NON puo’ essere inferiore a tre giorni lavorativi dalla scadenza utile per pagare ;
  • in caso di mancato rispetto dei propri obblighi o dei termini suddetti il fornitore deve accreditare in bolletta un indennizzo automatico :
  • 30 euro (sospensione della fornitura senza aver inviato il preavviso) 
  • 20 euro (sospensione della fornitura attivata prima della scadenza del termine utile per pagare o prima dei tre giorni lavorativi successivi). 
In ognuno di questi casi, comunque, al cliente non potrà mai essere richiesto un ulteriore corrispettivo per la sospensione o la riattivazione della fornitura. Di tale suo nuovo obbligo il fornitore deve dare notizia nella lettera di preavviso.