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giovedì 26 marzo 2020

26/03/2020 ennesimo nuovo modulo autocertificazione


sito ministero (qui)


martedì 17 marzo 2020

nuovo modello autocertificazione


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#autocertificazione #coronavirus #ministerointerno #mikecaftorino

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martedì 10 marzo 2020

dubbi coronavirus movimento fonte @ilcomunediasti #coronavirus #stoacasa #ilcomunediasti #mikecaftorino


dubbi coronavirus movimento

 fonte @ilcomunediasti

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#autocertificazione #spostamenti #emergenza #coronavirus #mikecaftorino





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mercoledì 14 novembre 2012

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) (ecotp)

L’autocertificazione per la valutazione dei rischi effettuata dalle aziende con meno di 10 lavoratori ha validità fino al 31/12/2012.


Dopo tale data tutti i datori di lavoro dovranno sostituire l’autocertificazione con il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), completo e correttamente redatto ai sensi dell’art.28 del Testo Unico.
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 12 maggio 2012, n. 57, dal 31 dicembre 2012 l'autocertificazione della Valutazione dei Rischi prevista dall'art. 29 comma 5 del D.Lgs. 81/2008, effettuata dalle imprese che occupano meno di 10 dipendenti non sarà più valida (ulteriore proroga rispetto alla precedente del 30 giugno 2012).
Nuovo testo del comma 5:
" I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonchè g).
Tutti i Datori di Lavoro interessati dovranno elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), anche se la loro azienda occupa meno di 10 dipendenti.
La valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del documento di valutazione deve essere fatta dal datore di lavoro, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (soggetto che solitamente nelle piccole imprese coincide con il datore di lavoro) unitamente al medico competente.
I soggetti responsabili (datore lavoro, rls, addetti primo soccorso) devono anche conseguire gli attestati ai corsi obbligatori, senza i quali il datore di lavoro non può completare l’iter di valutazione dei rischi e la conseguente emissione del Documento di Valutazione.
Le imprese che non avessero il Documento di Valutazione dei Rischi o che fossero in possesso di sola autocertificazione sono passibili di sanzioni ai sensi dall'art. 55 del D.Lgs. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. 106/2009.
Le sanzioni sono:
  • Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500,00 a € 6.400,00 per l'omessa redazione del Documento di Valutazione dei rischi.
  • Ammenda da € 2.000,00 a € 4.000,00 per l'incompleta redazione del DVR  ovvero omessa indicazione di quanto previsto dall'art 28 lettere:
b) misure di prevenzione e protezione e DPI;
c) programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità.
  • Ammenda da Euro 1.000,00 a Euro 2.000,00 per l'incompleta redazione del DVR ovvero omessa indicazione dì quanto previsto dall'art. 28 lettere):
a) relazione sulla valutazione di tutti i rischi, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
f) individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
fonte:ECOTP

giovedì 1 novembre 2012

Autocertificazione. I chiarimenti per gli immigrati (stranieriinitalia)

Ecco quando servono i certificati in originale, come quello di idoneità alloggiativa. 



Dal 1 gennaio 2012 sono state introdotte importanti novità in materia di autocertificazione dei documenti da parte dei privati nei confronti dei pubblici uffici, regole che si applicano anche ai cittadini extraUe soggiornanti nel territorio italiano.

In sostanza è stato previsto che le Pubbliche Amministrazioni devono, d'ufficio, acquisire i certificati relativi a stati, fatti e qualità a cittadini privati che presentano delle istanze agli stessi uffici pubblici. I privati, cioè, hanno diritto ad autocertificare tali stati, qualità o fatti, nel momento in cui fanno una particolare richiesta ad una Pubblica Amministrazione, come ad esempio l'iscrizione alla scuola oppure la richiesta per essere autorizzati a svolgere attività autonome. Gli uffici addetti al rilascio dei certificati (sostanzialmente Comuni e Municipi), in virtù delle nuove regole, possono comunque rilasciare ancora i certificati (residenza, cittadinanza, stato famiglia, ecc.) ma apponendovi sopra la dicitura "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Molti dubbi sono sorti circa l'applicabilità o meno delle nuove disposizioni in materia di immigrazione, anche perchè il DPR.445/2000 che disciplina le ipotesi di autocertificazione ne deroga l'applicabilità ai casi previsti da leggi speciali e il testo unico sull'immigrazione, il D. Lgs. 286/98, rientra nel novero delle leggi speciali.

La conseguenza è pertanto che, nei procedimenti aventi ad oggetto il rilascio o il rinnovo dei titoli di soggiorno, ad esempio, ovvero nelle richieste di ricongiungimento familiare le nuove regole sulla autocertificazione non trovano applicazione.

La circolare in oggetto chiarisce, quindi, i casi in cui possa essere usata da parte del cittadino extracomunitario l'autocertificazione e fino a quando tale regime viene applicato.

Si riassumono le principali regole.

COSA NON POSSONO AUTOCERTIFICARE I CITTADINI EXTRAUE

I cittadini extracomunitari non possono autocertificare fatti, stati o qualità personali (comunque accertabili dalle autorità italiane competenti ) tutte le volte in cui presentano una istanza inerente al loro permesso di soggiorno e ricongiungimento familiare. 
In questi casi, ad esempio per rinnovare un permesso di soggiorno per studio, per chiedere il permesso di soggiorno Ce soggiornanti di lungo periodo per il coniuge, sarà necessario allegare alla domanda il certificato di iscrizione alla scuola e il certificato degli esami sostenuti nel primo caso, ovvero il certificato di stato di famiglia nel secondo caso. 
Gli uffici pubblici, addetti al rilascio di tali certificati, dovranno apporvi sopra espressamente la dicitura " certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione".

Questo varrà solo fino al 31 dicembre 2012 poichè, dal 2013 in poi, per tutti varranno le regole dell'autocertificazione previste dal DPR 445/2000.

MAI AUTOCERTIFICABILE L'IDONEITA' ALLOGGIATIVA

Il certificato di idoneità alloggiativa, necessario per presentare la domanda di ricongiungimento familiare o di permesso di soggiorno ce soggiornante di lungo periodo anche per i familiari conviventi (coniuge o figli), non è e non sarà mai autocertificabile, poichè l'idoneità alloggiativa "rappresenta un'attestazione di conformità tecnica resa dagli uffici comunali" e che non ha natura di certificato.

E IN MATERIA DI CITTADINANZA ?

Per tutti i procedimenti in materia di concessione della cittadinanza italiana valgono le regole generali sull'autocertificazione poichè la legge sulla cittadinanza (L. 91/92) non può considerarsi speciale rispetto al DPR 445/2000.

Potranno pertanto,in tale caso, essere presentate dai cittadini extracomunitari, le autocertificazioni relative, ad esempio alla residenza, allo stato di famiglia, ai carichi penali o pendenti e sarà l'amministrazione procedente (Prefetture e Comuni) a dover acquisire d'ufficio da altre pubbliche amministrazioni la documentazione.

Questi principi valgono dal 1 gennaio 2012.

Solamente atti, stati e qualità che le autorità italiane non possono verificare perchè riferibili ad eventi realizzatisi all'estero (es. nascita, matrimonio, certificati penali) non potendo essere autocertificati da parte del cittadino privato, dovranno essere dimostrati con idonea documentazione eventualmente tradotta e legalizzata/apostillata se proveniente dall'estero.

martedì 21 febbraio 2012

Per permessi di soggiorno e ricongiungimenti servono ancora i certificati

Niente autocertificazioni per le procedure previste dal Testo Unico sull’Immigrazione e dal regolamento di attuazione. La precisazione del Viminale

Roma – 21 febbraio 2012 – Autocertificazione per tutti, ma non per gli immigrati. O, meglio, non per le procedure previste dal norme sull’immigrazione, come le domande di ricongiungimento familiare o i rinnovi dei permessi di soggiorno.

Molti cittadini stranieri avevano pensato di dire addio alle via crucis tra gli uffici pubblici quando, il primo gennaio scorso, erano entrate in vigore le nuove norme sulla documentazione amministrativa. Prevedono, tra le altre cose, che gli uffici pubblici non rilascino più certificati da utilizzare in altri uffici pubblici, perché le informazioni che contengono sono già note alla Pubblica Amministrazione. Questo da più spazio, quindi, all’autocertificazione.
Quelle norme però, come ha sottolineato qualche settimana fa una circolare del ministero dell’Interno, hanno modificato solo alcuni passaggi del Testo Unico sulla documentazione amministrativa, lasciando invariato l’articolo 3. Questo prevede che “i cittadini di stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive […]fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero”.
Il direttore centrale dell’immigrazione e delle frontiere del ministero dell’Interno Rodolfo Ronconi ha quindi precisato che, finchè non verrà cambiata la legge, per i procedimenti amministrativi curati dal Viminale “debbano sempre essere sempre utilizzate le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione qualora tale acquisizione sia desumibile dalle previsioni contenute nel Testo unico dell’immigrazione o nel relativo regolamento di attuazione”.
Questo vuol dire, ad esempio, che servono ancora i certificati del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti per chiedere la carta di soggiorno, così come il certificato di idoneità alloggiativa per farsi raggiungere in Italia da un familiare. Secondo lo stesso principio, i disoccupati che chiedono un permesso per attesa occupazione devono continuare a presentare il certificato di iscrizione al collocamento e agli studenti serve quello dell’università per rinnovare il loro permesso.
Non è detto, comunque, che eliminare quei certificati avrebbe davvero semplificato la vita ai cittadini stranieri. Prima delle precisazioni del ministero dell’Interno, la Uil aveva infatti lanciato un allarme: dal momento che le Questure non sono collegate a tutte le banche dati pubbliche, per verificare eventuali autocertificazioni avrebbero dovuto contattare Comuni, Università e Tribunali e questo avrebbe dilatato ulteriormente i tempi delle pratiche.
Ora l’importante è che questa interpretazione arrivi a tutti gli uffici pubblici. C’è il rischio (e alcune segnalazioni arrivate in redazione sembrano confermarlo) che ad esempio chi chiede un certificato di idoneità alloggiativa in Comune si senta rispondere che “non può più essere rilasciato, ormai si autocertifica”.

Le precisazioni del ministero dell’Interno