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martedì 17 ottobre 2017

#detrazione #ristrutturazioni #bonus #fiscali #casa non solo con diritto reale fonte:radio24

La normativa che regola i bonus fiscali per la casa  prevede che la detrazione possa essere beneficiata



Ma ciò può avvenire anche :





com.stampa

martedì 1 maggio 2012

Detraibili gli interessi passivi per l’acquisto dell’abitazione principale di un familiare

Buongiorno. Gentilmente mi potrebbe chiarire questo dubbio: mia mamma (vedova) sta per acquistare l’alloggio dove vive che le viene messo in vendita dall’aler. Volendo far sì che lei sia l’usufruttuario e io figlia abbia la nuda proprietà, in caso di accensione mutuo a chi dovrebbe essere intestato?

E se venisse intestato a me non potrei recuperare il beneficio fiscale degli interessi in quanto già possiedo una prima casa? Grazie per la sua cortesia!

Silvia
Gli interessi passivi per il mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale possono essere detratti fino ad un importo massimo di 4mila euro annui sia dal dichiarante proprietario dell’immobile che dal dichiarante nudo proprietario dell’immobile. E’ esclusa la detrazione per l’usufruttuario o per chi abbia acquistato diritti reali diversi dalla proprietà, quale ad esempio il diritto d’abitazione.
Il diritto alla detrazione spetta anche nel caso in cui il mutuo sia finalizzato all’acquisto dell’abitazione principale utilizzata da un familiare. Per familiare deve intendersi il coniuge, i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado. Se i requisiti di detraibilità sussistono per due mutui stipulati per l’acquisto di due abitazioni principali, una del contribuente e una di un familiare, non è possibile optare per la detrazione più conveniente, ma solo per quella legata all’abitazione principale del contribuente.
Pertanto, lei può intestarsi il mutuo e detrarre nella sua dichiarazione dei redditi gli interessi passivi se è titolare della nuda proprietà dell’immobile di cui sua madre detiene l’usufrutto e non ha contemporaneamente un altro mutuo per l’acquisto della sua abitazione principale.

martedì 6 marzo 2012

IMU: usufrutto e comodato d’uso gratuito



Buongiorno, come altre persone, io e mia mamma siamo co-proprietarie di una casa o meglio essendo mio padre morto la casa è passata per un piccolo pezzetto anche a me. La casa è suddivisa in due appartamenti e poi box, taverna e lavanderia. Mia mamma quando c’era l’ici aveva fatto tramite i sindacati un foglio che mi lasciava l’usufrutto gratuito penso si chiami così in modo da non dover pagare lei la seconda e in questo caso io l’ici della prima.

Con l’arriva dell’imu non sarà più cosi giusto? Cosa si potrebbe fare? Sono alla ricerca di un consiglio. Grazie
Samantha
Per rispondere correttamente al suo quesito, è utile distinguere innanzi tutto le due differenti fattispecie giuridiche: l’usufrutto e il comodato d’uso gratuito.
Nel primo caso, il pagamento dell’IMU spetta all’usufruttuario e non al nudo proprietario. L’aliquota da applicare sarà quella prevista per l’abitazione principale oppure per gli immobili a disposizione a seconda che il detentore dell’usufrutto dimori e abbia la residenza nell’immobile oppure no.
Nel caso dei contratti di comodato d’uso gratuito, il pagamento dell’IMU spetta invece al proprietario e l’aliquota prevista sarà quella per gli immobili a disposizione, essendo venuta meno l’assimilazione all’abitazione principale. I Comuni potranno eventualmente prevedere agevolazioni per questa tipologia di abitazioni.
Ritornando al suo caso, premesso che sua madre nell’abitazione dove risiede ha diritto all’aliquota agevolata in quanto coniuge superstite, benchè lei sia co-proprietaria, nell’appartamento dove lei risiede l’IMU sarà da ripartire ‘pro quota’ tra lei e sua madre, se – come presumo – sua madre le ha concesso l’uso gratuito. Lei pagherà con l’aliquota agevolata prevista per la ‘prima casa’, mentre sua madre con l’aliquota ordinaria prevista per le ‘seconde case’.

venerdì 2 marzo 2012

Imu:aliquota ridotta (usufrutto)

Abito e risiedo in un appartamento di proprietà dei miei genitori i quali a loro volta abitano e risiedono in un appartamento di proprietà di mio fratello (in altro comune). Vorrei sapere gentilmente chi paga l’IMU e con quale aliquota? Sarebbe una soluzione sia io che i miei genitori diventare usufruttuari dei rispettivi appartamenti?

Dal 1° gennaio 2012, per via dell’introduzione dell’IMU, la sua situazione ha una nuova disciplina: non è più prevista l’assimilazione ad abitazione principale nel caso di immobile concesso a familiari di primo grado, per cui in questo caso l’aliquota da adottare è quella ordinaria (ad oggi è nella misura del 7,6 per mille).
In presenza di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso o abitazione), il soggetto passivo ai fini IMU sarebbe il titolare del diritto e non il proprietario. Pertanto, se vuole pagare l’IMU con aliquota ridotta deve rientrare in quest’ultimo caso.

Distinti saluti.



mercoledì 25 gennaio 2012

la nuda proprietà / l'usufrutto

1. cos’è la nuda proprietà?la nuda proprietà è il valore dell’immobile decurtato dell’usufrutto quindi in parole semplici, vendere la nuda proprietà significa vendere il proprio immobile, ma tenendo per sé il diritto di viverci per tutta la vita .
2. quali sono i vantaggi della nuda proprietà per chi vende?
chi vende la nuda proprietà dell’immobile si riserva il diritto di abitare e godere l’immobile per tutta la vita, incassando subito un capitale che può aiutarlo a vivere meglio, in tranquillità, oppure aiutare i suoi figli a comprare una casa e/o avviare un’azienda .
3. e per chi compra?chi compra la nuda proprietà acquista un immobile oggi, a un prezzo agevolato, in base a l’età dell’usufruttuario. durante il periodo in cui l’usufruttario rimane in casa, la nuda proprietà si rivaluta doppiamente: sia grazie all’incremento del valore di mercato dell’immobile, sia grazie all’avanzamento dell’età dell’usufruttario .
4. chi è l’usufruttuario?l’usufruttario è chi, una volta ceduta la nuda proprietà di un immobile, ha il diritto di goderne l’uso per tutta la vita o entro un periodo determinato in fase di contratto. 
L’usufruttuario può essere una persona sola oppure due coniugi , se vuole, l'usufruttuario può anche affittare l’immobile o vendere l’usufrutto a terze persone nei limiti dei termini previsti nel contratto della vendita della nuda proprietà. eventualmente, l’usufrutto è trasferibile ai terzi sempre nei limiti previsti nel contratto della vendita della nuda proprietà, oppure in accordo con il nudo proprietario post-contratto .
5. chi è il nudo proprietario?il nudo proprietario è chi ha il diritto di proprietà su un immobile, ma non il diritto di goderne l’uso. il nudo proprietario ha la facoltà di trasferire a terzi in qualsiasi momento la nuda proprietà dell’immobile stesso, potendo nel caso realizzare un guadagno perché l’immobile può essersi rivalutato, e contemporaneamente, trascorso il tempo, sarà aumentata l’età dell’usufruttuario .
6. si può vendere anche la nuda proprietà di una seconda casa o di una casa affittata?sì, tutti i vantaggi rimangono gli stessi. nel caso in cui la casa sia affittata, l’usufruttuario continuerà a percepirne gli affitti.
7. chi paga le spese, l'ici e l' irpef?generalmente le spese di manutenzione ordinaria dell’abitazione sono a carico dell’usufruttario (custodia, amministrazione, manutenzione generale). l’usufruttario è tenuto a mantenere l’immobile in buono stato, senza danneggiarlo o modificarlo all’insaputa del nudo proprietario. così come le spese straordinarie (le spese strutturali) sono a carico del nudo proprietario ciò può essere comunque oggetto di trattativa tra le parti. giuridicamente si afferma che il pagamento dell'ici (ma anche dell'irpef) è a carico di chi ha la disponibilità del bene, proprio perché gode di un diritto reale. l'articolo 1008 del codice stabilisce infatti che " l'usufruttuario è tenuto, per la durata del suo diritto, ai carichi annuali, come le imposte, i canoni, le rendite fondiarie e gli altri pesi che gravano sul reddito."
8. cosa significa usufrutto a tempo e come si calcola?l'usufrutto a tempo è la possibilità di usufruire dell'immobile del quale si è ceduta la nuda proprietà per un periodo di tempo predeterminato e quindi non legato all'età dell' usufruttuario. casanuda.it consiglia di calcolare il valore commerciale dell' usufrutto a tempo scontando gli anni della durata dello stesso dall'aspettativa di vita media indicata dall' istat che oggi si aggira intorno agli 85 anni, facendo quindi riferimento alle normali tabelle per il calcolo della nuda proprietà. ad esempio il valore della nuda proprietà di un immobile con un usufrutto a tempo della durata di 10 anni viene calcolato come se l'usufruttuario avesse 75 anni e di conseguenza la nuda proprietà ha il valore commerciale pari al 65% del valore della piena proprietà. Qualora l'usufruttuario decedesse durante il periodo in cui l'usufrutto a tempo fosse ancora in vigore, l'usufrutto e la nuda proprietà si congiungerebbero nella piena proprietà e l'immobile entrerebbe nella piena disponibilità del nudo proprietario.