| Fonte: II Sole 24 Ore pag: 26 |
| I cittadini extra-Ue che effettuano acquisti cash in Italia presso commercianti al minuto, agenzie di viaggio e turismo non sono tenuti a rispettare il limite di mille euro per il trasferimento di denaro contante. Per loro il decreto legge n. 16/2012 ha elevato il tetto a 15mila euro. Dunque, lo straniero che al ristorante paga in contanti mille euro non rischia nulla perché usufruisce della deroga prevista al divieto. Naturalmente la legge prevede alcuni adempimenti: al momento dell'operazione il titolare dell'attività commerciale o dell'esercizio deve acquisire fotocopia del passaporto del cessionario o del committente, nonché l'autocertificazione che non si tratti di cittadino italiano o europeo o dello Spazio economico europeo. Nel primo giorno feriale successivo deve versare il denaro contante su un c/c intestatogli presso una banca consegnando a questa copia della ricevuta della comunicazione preventivamente effettuata alle Entrate. |
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sabato 18 maggio 2013
Per gli stranieri contante più libero (rass.sta. Metaping)
sabato 21 gennaio 2012
Limitazioni all'uso del contante, le novità nel decreto Salva Italia (Iussit.eu)
Limitazioni all'uso del contante, le novità nel decreto Salva Italia (Iussit.eu):
Tutti gli interventi del legislatore sulla soglia di tracciabilità dei pagamenti fino al Dl 201/2011 che, a partire dallo scorso 6 dicembre, ha abbassato il limite a mille euro
Introduzione
Il limite all’uso del contante e dei titoli al portatore è stato introdotto con il Dl 143/1991 (legge di conversione 197/1991) al fine di contrastare il fenomeno dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.
Negli ultimi anni la materia è stata oggetto di frequenti interventi legislativi, da ultimo il decreto cosiddetto “Salva Italia”. Difatti, il Dl 201/2011, con poche e mirate correzioni al dettato normativo del Dlgs 231/2007, ha ridotto il limite di tracciabilità dei pagamenti al valore di mille euro, con decorrenza dal 6 dicembre 2011.
Tuttavia, in sede di conversione, il legislatore ha previsto l’irrilevanza ai fini sanzionatori delle violazioni commesse nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012, riferite alle limitazioni di importo introdotte. Pertanto, per il periodo indicato,
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