L'Inps, con il messaggio n. 1785/2013, precisa che i lavoratori iscritti alla gestione separata hanno diritto a 5 mesi di maternità anche in caso di adozione, e non a 3 come previsto dalla legge.
La nota dell'Istituto di previdenza illustra le novità della sentenza n. 257/2012 della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo l'art. 64, comma 2, del dlgs 151/2001.
A seguito della sentenza, spiega l'Inps, alle lavoratrici/lavoratori iscritti alla gestione separata che adottino o abbiano in affidamento preadottivo un minore, deve essere riconosciuta l'indennità di maternità/paternità per un periodo di cinque mesi, fermo restando i limiti di età del minore, sia in caso di adozione nazionale che internazionale.
Si ricorda, in merito, che il congedo di maternità può essere richiesto dalle lavoratrici madri adottive o affidatarie per il bambino che, al momento dell'adozione o affidamento nazionale, non abbia superato i sei anni di età; in caso di adozione o di affidamento preadottivo internazionale il congedo spetta anche qualora il minore abbia superato i sei anni e fino al compimento della maggiore età.
Tenuto conto dell'obbligo di fruire del congedo di maternità/paternità entro cinque mesi dall'ingresso in famiglia del minore, sia in caso di adozione nazionale che nel caso di adozione internazionale, aggiunge l'Inps l'estensione del periodo di congedo disposto dalla corte costituzionale risulta applicabile, in presenza dei requisiti richiesti per l'erogazione dell'indennità di maternità/paternità, a tutti i rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o estinzione del diritto per prescrizione.
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giovedì 31 gennaio 2013
venerdì 23 novembre 2012
Congedo maternità lungo (5 mesi) per le lavoratrici con contratto a progetto (investireoggi)
Congedo maternità di 5 mesi anche le lavoratrici assunte con contratto a progetto.
Lo stabilisce la Corte costituzionale con la sentenza n. 257/2012.
Congedo maternità: la decisione della Consulta
Nella pronuncia in questione la Consulta ha sottolineato che il congedo maternità, come gli altri istituti nati a salvaguardia della maternità hanno sì il fine di tutelare la donna, ma anche e soprattutto quello di tutelare l’interesse del minore, quello che in gergo comunitario viene chiamato “best interest of child” che deve sussistere sempre e soprattutto nei casi di adozione e affidamento.
La Corte non giustifica la disparità di trattamento quando si parla di congedo per maternità, tra le lavoratrici assunte a contratto a progetto e quelle iscritte alla gestione separata.
Nella pronuncia in questione la Consulta ha sottolineato che il congedo maternità, come gli altri istituti nati a salvaguardia della maternità hanno sì il fine di tutelare la donna, ma anche e soprattutto quello di tutelare l’interesse del minore, quello che in gergo comunitario viene chiamato “best interest of child” che deve sussistere sempre e soprattutto nei casi di adozione e affidamento.
La Corte non giustifica la disparità di trattamento quando si parla di congedo per maternità, tra le lavoratrici assunte a contratto a progetto e quelle iscritte alla gestione separata.
Tra queste le differenze certo, ma quando si parla di congedo maternità, la necessità di assistere il minore è predominante.
In sostanza secondo la Corte anche per le lavoratrici assunte a contratto a progetto il congedo di maternità possa essere lungo, non più tre, bensì 5 mesi.
fonte:investireoggi
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