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sabato 13 ottobre 2012
Agevolazioni fiscali per i professionisti (informatecnica)
Deduzione delle spese per formazione professionale e utilizzo promiscuo della residenza
Il professionista che sostiene spese per l’aggiornamento e la formazione professionale continua può dedurre dal proprio reddito il 50% degli importi.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 35/E.
In particolare, in base a quanto previsto dal D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) è possibile dedurre dal reddito da lavoro autonomo il 50% delle spese sostenute per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno.
Inoltre, se il professionista utilizza la propria abitazione anche come studio professionale, ossia per lo svolgimento dell’attività lavorativa, può dedurre il 50% della rendita catastale.
La Circolare chiarisce, inoltre, una serie di questioni circa i redditi di impresa, redditi di lavoro, le operazioni IVA e le operazioni con soggetti residenti in paesi “Black List”.
Allegati:
Circolare n.35E del 20-09-2012
martedì 25 settembre 2012
Riforma pensioni PROFESSIONISTI ( PMI )
Casse di previdenza private:
come cambiano le pensioni dei professionisti in termini d età pensionabile e contributi minimi, le novità e l'entrata in vigore categoria per categoria.
Anche per tanti professionisti italiani si alza l’età per andare in pensione e si riduce l’ammontare dell’assegno.
Le Casse previdenziali private di 10 categorie professionali hanno infatti effettuato i test per la gestione dei bilanci, obbligatori dopo l’entrata in vigore della Riforma Fornero: di conseguenza cambiano le regole sulle pensioni geometri e ragionieri, ingegneri e architetti, avvocati e consulenti del lavoro, notai e farmacisti, giornalisti, medici e veterinari.Per molti di essi scattano gli adeguamenti alla nuova disciplina applicata ai dipendenti.
Per alcune categorie professionali sono in arrivo pensioni sicure ma con età pensionabile più elevata (notai a 75 anni, giornalisti a 65…) e sistema contributivo pro rata, il che significa assegni pensionistici più bassi.
Vediamo in quale misura ci si adeguerà al sistema contributivo introdotto dalla Riforma Fornero, categoria per categoria.
Ragionieri
Per i nati dal 1 gennaio 1963 (iscritti alla Cnpr) l’età pensionabile scatta dopo i 68 anni e 40 anni di contributi versati. Il contributo soggettivo è del 15% e l’assegno è calcolato con il sistema contributivo.
Ingegneri e architetti
Improbabile il salvataggio dal contributivo pro rata per ingegneri e architetti per i quali la pensione sarà calcolata con un sistema contributivo a ripartizione e potranno andare in pensione a 70 anni con un contributo soggettivo del 14,5% e 35 anni contributivi minimi.
Avvocati
Per gli iscritti alla Cassa Forense la pensione arriverà a 70 anni con un minimo di 35 anni contributivi e un versamento del contributo soggettivo del 15%. Il contributivo pro rata entrerà a regime dal 2021, fino ad allora si andrà avanti con un sistema retributivo misto sostenibile, calcolato sull’intera vita lavorativa e con aliquota unica di rendimento basata sulla speranza di vita.
Notai
I notai, destinati a crescere come effetto del decreto liberalizzazioni, contano su un patrimonio totale della Cassa del Notariato pari a 1.397 milioni di euro. I notai andranno in pensione a 75 anni, 67 in caso di pensione di anzianità in caso di 30 anni di esercizio effettivo della professione. Il contributo soggettivo è del 40% del repertorio notarile e l’ammontare della pensione sarà proporzionale agli anni di esercizio, quindi dello stesso importo per tutti i notai con stessi anni di anzianità.
Commercialisti
Per i commercialisti l’età pensionabile verrà portata da 61 a 70 anni in caso l’iscrizione sia avvenuta prima del 2004, con un minimo di 22-33 anni contributivi. La pensione verrà calcolata con un sistema misto.
Per gli iscritti successivamente al 2004 l’età pensionabile verrà portata a 62 anni con 5 anni di contributivi minimi e si passerà al sistema contributivo.
Per gli iscritti successivamente al 2004 l’età pensionabile verrà portata a 62 anni con 5 anni di contributivi minimi e si passerà al sistema contributivo.
Consulenti del lavoro
Per i consulenti del lavoro l’età pensionabile è stata portata a 70 anni con 5 anni di contributi minimi. Si potrà andare in pensione anticipata a 60 anni con un minimo di 40 annualità di contributi. I calcolo dell’assegno avverrà con sistema contributivo pro rata a partire dall’anno successivo all’approvazione ministeriale.
Giornalisti
I giornalisti iscritti all’Inpgi sono 52.386 (7.303 pensionati), 34.335 con gestione separata.
I giornalisti vanno in pensione a 65 anni. I dipendenti andranno in pensione con il contributivo corretto, un contributo soggettivo del 23,28% e 35 gli anni di contributi minimi; i professionisti con un contributo del 10% più il 2% integrativo, 20 annualità e contributivo puro.
I giornalisti vanno in pensione a 65 anni. I dipendenti andranno in pensione con il contributivo corretto, un contributo soggettivo del 23,28% e 35 gli anni di contributi minimi; i professionisti con un contributo del 10% più il 2% integrativo, 20 annualità e contributivo puro.
Farmacisti
In pensione si va a 68 anni dal 1° gennaio 2013 per gli iscritti all’Enpaf, con un contributo soggettivo di 4.150 euro e 30 anni contributivi minimi.
Geometri
I geometri vanno in pensione a 67 anni con il pro rata (calcolo con sistema contributivo) e dal 2019 a 60 anni con il contributivo (calcolo con sistema retributivo), dovranno versare un contributo tra il 15% ed il 5% integrativo e avere 35 anni contributivi minimi.
Medici
Dal 2018 Medici ed odontoiatri andranno in pensione a 68 anni, con un contributo soggettivo che varia tra il 19,5% ed il 33 %. I contributi minimi sono di 35 anni (30 dopo la laurea) con 62 anni di età. Nessun limite di età con 42 anni di contributi. Il calcolo della pensione avviene con il sistema contributivo indiretto, ovvero retributivo sui redditi totali della vita lavorativa.
Veterinari
I veterinari (scritti all’Enpav) andranno in pensione a 68 anni a partire dal 2033, a 62 anni con la pensione di anzianità, con un soggettivo del 22% e 35 annualità contributive minime. Il calcolo avviene con sistema retributivo basato sulla media di 35 anni di redditi professionali.
giovedì 15 marzo 2012
Slitta al 15 ottobre la comunicazione dati dei beni in godimento a soci e familiari (Ateneoweb.com)
La data del 31 marzo 2012, originariamente fissata dal direttore dell’agenzia delle Entrate come termine per la prima comunicazione dei dati relativi ai beni concessi in godimento ai soci e ai familiari, è prorogata al 15 ottobre 2012.A deciderlo un nuovo provvedimento agenziale del 13 marzo 2012, n. protocollo 2012/37049, che va a modificare il precedente documento di prassi del 16 novembre 2011.Nelle motivazioni direttoriali si legge la volontà di concedere un maggior lasso di tempo per la prima comunicazione dati, proprio “tenuto conto delle particolari difficoltà di attuazione e della assoluta novità dell’obbligo in parola”, introdotto dalla manovra estiva 2011.La nuova scadenza darà modo di valutare correttamente gli adempimenti da porre in essere sia riguardo a ciò che dovrà essere comunicato che con riferimento ai soggetti interessati. Tuttavia, se si tiene conto del fatto che la modifica sostanziale riguardante la determinazione del reddito diverso in capo al socio utilizzatore del bene d’impresa è entrata in vigore dal 1° gennaio 2012, appare del tutto naturale il fatto che il nuovo obbligo sia stato fatto slittare verso la fine dell’anno, nella speranza che, nel frattempo, giungano nuovi interventi chiarificatori della norma a firma della stessa agenzia delle Entrate.Infatti, anche se la norma nella sua essenza appare del tutto condivisibile, in quanto mira a tassare l'utilizzo personale in capo ai soci dei beni dell'impresa che dovrebbero essere destinati ad altre finalità, è altrettanto vero che ci sono molti altri aspetti da chiarire.In primo luogo, merita una specificazione la questione dei soggetti utilizzatori dei beni d’impresa nel momento in cui gli stessi, oltre alla figura di socio, rivestono anche quella di amministratore o dipendente della società. Il nodo da sciogliere è se tali soggetti siano tenuti all’obbligo di trasmissione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari oppure no. Analogamente, un chiarimento si rende necessario circa l'obbligo o meno di comunicazione dei soli finanziamenti o versamenti esistenti a fronte di un mancato utilizzo da parte del socio del bene di impresa. La proroga del termine potrebbe essere l’occasione per meglio specificare il perimetro di applicazione concreta della disposizione in parola.
lunedì 12 marzo 2012
INPS Circolare n. 34 del 12-03-2012 ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti
ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti ai sensi della legge 5.3.90 n.45. Rateizzazione oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel 2012
i piani di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione, relativi a domande presentate nel corso del corrente anno 2012, in applicazione del terzo comma dell’art. 2 della legge in oggetto, devono essere predisposti in base ai coefficienti riportati nelle allegate tabelle
Circolare n. 34 del 12-03-2012
www.inps.it
i piani di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione, relativi a domande presentate nel corso del corrente anno 2012, in applicazione del terzo comma dell’art. 2 della legge in oggetto, devono essere predisposti in base ai coefficienti riportati nelle allegate tabelle
Circolare n. 34 del 12-03-2012
www.inps.it
giovedì 8 marzo 2012
CONGEDI PARENTALI E INDENNITA` DI MALATTIA ANCHE PER I PROFESSIONISTI
A seguito delle modifiche apportate dall`art. 24, comma 26, del decreto legge n. 201, del 6 dicembre 2011, e delle successive precisazioni del Ministero del lavoro, con messaggio n. 4143, del 7 marzo 2012, l`Inps precisa che dal 1° gennaio 2012 sono estesi anche ai professionisti e ai lavoratori parasubordinati l`indennità giornaliera di malattia e il trattamento economico per congedo parentale. I professioni interessati devono essere iscritti alla gestione separata Inps, non essere titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
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