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venerdì 15 marzo 2013

ASSEGNO UNA TANTUM PER I CO.CO.PRO. DISOCCUPATI




Oggetto: Articolo 2, commi 51-56 della Legge 28 giugno 2012, n. 92.Indennità ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto.




Con la circolare n. 38 del 14 marzo 2013, l’Inps fa il quadro dell’indennita` di disoccupazione una tantum a favore dei collaboratori coordinati e continuativi a progetto che versano l'aliquota contributiva piena, come definita dall’art. 2, commi dal 51 al 56, della legge 92/2012 (per l’anno 2013 pari al 27% con aggiunta dello 0,50% e 0,22%).

Lo scopo della norma e` quello di garantire un sostegno al reddito rivolto ai lavoratori economicamente dipendenti da un solo committente, con periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente. In relazione al 2013 i due mesi devo essere riferiti al 2012.


La riforma del lavoro ha previsto l’entrata a regime dell’indennita` dal 1° gennaio 2013, con il periodo di transizione 2013-2015, per gli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’Inps, che soddisfino “in via congiunta” una serie di requisiti. Nel documento di prassi per le tipologie contrattuali interessate si rimanda ai chiarimenti interpretativi contenuti nella circolare 29 dell’11 dicembre 2012.


Gli esclusi: i titolari di redditi di lavoro autonomo; i lavoratori iscritti alla Gestione separata a vario titolo, ma non inquadrabili nell’ambito di applicazione dei contratti di collaborazione a progetto ex articolo 61, comma 1, del Dlgs n. 276/2003 (assegnisti di ricerca, dottorandi di ricerca con borsa di studio, soggetti che svolgono un mero rapporto di co.co.co.); i soggetti assicurati presso altre casse previdenziali, che siano gia` titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.


La domanda di prestazione dovra` essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.



articolo on line

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mercoledì 11 gennaio 2012

12/01/2012 è l'ultimo giorno per applicare il principio di cassa allargato relativo al 2011 relativo a co.co.co., co.co.pro. ed amministratori.

Il 12-01-2012 è ultimo giorno per utilizzare il principio di "CASSA ALLARGATO" relativo al 2011.

Per poter dedurre gli emolumenti (di competenza 2011 nel conto economico dello stesso anno) corrisposti ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (co.co.co., co.co.pro., compensi ad amministratori e simili) è necessario effettuare il pagamento entro il 12-01-2012, in base al cosiddetto "principio di cassa allargato".

Ciò in quanto i collaboratori a progetto, i collaboratori coordinati e continuati, sono titolari di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente secondo quanto stabilito dall'art. 51 co.1 del T.U.I.R..