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giovedì 11 maggio 2017

venerdì 13 giugno 2014

dal 01/07 la nuova tabella "Assegni Nucleo Familiare" ANF 2014/15


leggi articolo (qui)


per periodo 01/07/14 - 30/06/15


Per richiedere l’assegno per il nucleo familiare dal 1 luglio 2014 al 30 giugno 2015 il lavoratore deve compilare il modulo fornito dall’Inps con i dati del proprio nucleo familiare e i redditi relativi al 2013 e consegnarlo al proprio datore di lavoro. 

Per casi particolari leggi le guide (by lavoro&diritti):

  1. Assegni familiari arretrati
  2. Assegni per il nucleo familiare per figli maggiorenni studenti o apprendisti
  3. Assegni nucleo familiare, autorizzazione ANF come e quando richiederla

lunedì 14 ottobre 2013

GLI ASSEGNI AL NUCLEO NEL CASO DI PART TIME


articolo (qui)

mercoledì 3 luglio 2013

POSSIBILITA' DI FRAZIONARE GLI ASSEGNI FAMILIARI (ANF) PER NUCLEI CON PIU' DI 3 MINORI DISPOSTI DAI COMUNI

CON LA CIRC.104 DEL 28/06/2013 L'INPS RECEPISCE LA POSSIBILITA' DI FRAZIONAMENTO DELL'ASSEGNO PER NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO 3 FIGLI MINORI (ANF)  

DI COMPETENZA DEI COMUNI RICHIEDIBILE TRAMITE ISEE , 

PERMETTENDO DI FATTO IL FRAZIONAMENTO DELL'IMPORTO PER I MESI IN CUI SUSSISTA IL REQUISITO DI COMPOSIZIONE DEL NUCLEO PURCHE' LA DOMANDA VENGA FORMULATA ENTRO IL 31 GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO  .

PER CUI ANCHE SE AL 31 GENNAIO NON SUSSISTONO PIU' I REQUISITI , PURCHE' SIANO  STATI RAGGIUNTI DURANTE L'ANNO LA DOMANDA PUO' AVERE CORSO PER L'EFFETTIVO PERIODO DI CONSEGUIMENTO DEI PARAMETRI.

martedì 18 giugno 2013

ANF: redditi da immobili e terreni “assoggettabili ad IRPEF” anche dopo l’introduzione dell’IMU (SEAC)

L’INPS, nel Mess. n. 9710 del 14 giugno 2013, chiarisce che l’introduzione dell’IMU non modifica la natura dei redditi: pertanto, i redditi derivanti da immobili e terreni continuano a dover essere indicati quali assoggettabili ad IRPEF, ai fini della richiesta dell’assegno per il nucleo familiare.
L’Istituto precisa che ai fini dell’accertamento e della misura dell’ANF si deve considerare il “reddito complessivo assoggettabile all’Irpef ed i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori a 1032,91 euro, quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva” e che il reddito assoggettabile all’IRPEF non coincide necessariamente con il reddito effettivamente assoggettato all’imposta stessa. 
Pertanto, nelle richieste di ANF presentate per il 
periodo 1° luglio 2013 – 30 giugno 2014, 
vanno indicati, come di consueto, nella Tabella A, 
colonna 2 del Modello ANF/Dip, i redditi di immobili e terreni relativi al 2012.

giovedì 16 maggio 2013

Per l'anf degli extracomunitari decide il Comune

Spetta al Comune la decisione di erogare o revocare l'assegno per il nucleo familiare al cittadino extracomunitario con almeno tre figli, secondo quanto disposto dalla legge n. 448/1998. 

Funzione dell'Inps è solo quella di ente erogatore. 

Lo specifica proprio l'Inps, con il messaggio n. 7990, del 15 maggio 2013 (documento commentato dalla carta stampata, ma non pubblicato ufficialmente). 

In merito al potere di revoca dell'assegno, l'Istituto specifica che alla comunicazione che il Comune deve fare all'Inps deve seguire contestuale informazione al cittadino interessato. 

Al recupero provvede poi l'Inps. 

Precisazioni vengono fornite anche in merito alla procedura di invio telematico delle domande ricevute dai singoli Comuni: non è bloccato l’invio dei dispositivi di pagamento relativi ai cittadini extracomunitari di lungo soggiorno, ma si chiede all’utente del Comune che accede alla procedura una mera conferma che l’inoltro del mandato riferito a cittadino extracomunitario viene effettuato consapevolmente e non per errore al fine dell’assunzione di responsabilità in capo al Comune.

fonte - Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 20 - Sugli stranieri decide il Comune - 

APPROFONDIMENTI : FISCAL-FOCUS

lunedì 14 gennaio 2013

assegni familiari con almeno 3 minori (ItaliaOggi/INPS)

Entro fine mese le famiglie 



La prestazione materialmente verrà erogata dall'Inps. 





Per l'anno 2012 l'assegno mensile erogato ammonta a 135,43 euro, la misura annuale comprensiva della tredicesima mensilità, è di 1.758,77 euro.


L'assegno è cumulabile con qualsiasi altra prestazione familiare.

Ne hanno diritto i nuclei familiari con almeno tre figli minori. 

Le domande vanno presentate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui l'istanza di riferisce. 


Tra i requisiti previsti c'è il possesso di risorse reddituali e patrimoniali calcolate in base all'Ise che per l'anno 2012 non devono superare il tetto di 24.377,39 euro con riferimento a un nucleo familiare di cinque componenti (genitori, più tre figli).

Se il nucleo familiare è più numeroso il dato deve essere riparametrato. 



venerdì 23 novembre 2012

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI PER CITTADINI EXTRACOMUNITARI CON PERMESSO DI LUNGO SOGGIORNO ( Comune di Torino)


L'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli concesso dai Comuni in base all'articolo 65 della legge 448/1998 non può essere erogato ai cittadini extracomunitari, ancorchè soggiornanti di lungo periodo in Italia, finchè non sarà modificata l'attuale normativa.

Lo ha sottolineato l'Inps con il messaggio numero 8468 diramato dopo «numerose richieste di chiarimento» e in quanto «mero ente erogatore della prestazione, concessa in via esclusiva dal Comune di residenza».



L'assegno, richiedibile ai Municipi entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la domanda, viene concesso a nuclei familiari di almeno cinque componenti il cui valore Ise per il 2012 è stato fissato in 24.377,39 euro.


L'assegno, se spettante in misura intera, ammonta a 1760,59 euro ed è cumulabile con qualsiasi altro trattamento di famiglia.


Dopo aver sottoposto la questione al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tenuto conto anche del parere del ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Inps ha confermato l'orientamento finora seguito, evidenziando che «allo stato dell'attuale normativa vigente» il beneficio «è previsto solo per i cittadini italiani o comunitari residenti nel territorio italiano».



IL COMUNE DI TORINO CON 

CIRCOLARE N. 57942 del 21.11.2012



RECEPISCE E APPLICA IL MESSAGGIO INPS , 

RETTIFICANDO DI FATTO LA CIRC.8959 del 23/02/2012 





sabato 10 novembre 2012

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE ?

L’assegno al nucleo familiare è una prestazione a favore dei lavoratori dipendenti, o titolari di prestazione forniti dall’AGO, che hanno un reddito inferiore a certe soglie. Le tabelle e gli importi da corrispondere sono pubblicati ogni anno con circolare, che ha validità dal 1° luglio al 30 giugno successivo. L’importo dell’assegno è comunque modulato in funzione del reddito del nucleo familiare, del numero dei componenti della famiglia e dalla tipologia del nucleo familiare.

Nucleo familiare - 
Per quanto riguarda il concetto di nucleo familiare la composizione è formata da:

  • Il richiedente ( lavoratore dipendente o titolare di prestazioni assistenziali);
  • Il coniuge non legalmente separato;
  • I figli (legittimi, legittimati o equiparati) di età inferiore ai 18 anni, o nel caso di inabilità anche di età superiore. Nel caso di “nuclei numerosi” ( famiglie con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni) è possibile anche inserire nel nucleo familiare anche i figli di età non superiore ai 21 anni;
  • Fratelli, sorelle, nipoti del richiedente nel caso nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati.
Calcolo del reddito - Il reddito del nucleo familiare è costituito dalla somma dei redditi del richiedente l’assegno e dei familiari che concorrono alla composizione del nucleo. 

I redditi che occorre inserire nell’istanza di richiesta dell’assegno al nucleo familiare sono:

  • I redditi assoggettabili ad Irpef ed i redditi esenti o assoggettati a ritenuta d’imposta (solo se superiori a € 1.032,91) come pensioni sociali, pensioni di invalidità, interessi dall’acquisto di BOT, CCT interessi da conto corrente.
  • Redditi soggetti a tassazione separata riferiti ad anni precedenti a quello di corresponsione, ad esclusione delle indennità TFR.
  • Redditi prodotti all’estero, che qualora fossero prodotti in Italia sarebbero assoggettabili ad Irpef.

Pertanto non rientreranno all’interno dei redditi da dichiarare i seguenti redditi 
:
  • Redditi derivanti da trattamento da fine rapporto;
  • L’indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili;
  • Pensioni di guerra;
  • Le rendite vitalizie erogate dall’Inail;
  • L’indennità di trasferta per la parte non assoggettata ad imposizione fiscale.

Inoltre l’assegno al nucleo familiare non spetta comunque nel caso in cui il reddito da lavoro dipendente sia inferiore al 70 % dell’intero reddito del nucleo familiare.


La domanda per la richiesta dell’assegno al nucleo familiare può essere presentata:

  • Al proprio datore di lavoro tramite modello ANF/DIP qualora il richiedente svolga attività di lavoro dipendente. Il termine prescrizionale per la richiesta dell’assegno è comunque fissato in 5 anni;
  • Direttamente all’Inps qualora il richiedente sia un addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata o fruisca di un'altra prestazione previdenziale.

giovedì 27 settembre 2012

Assegno familiare anche per i co co co in congedo parentale (investireoggi)

Assegno familiare spettante anche ai soggetti iscritti alla gestione separata dell’INPS, ai co.co.co, ai professionisti senza cassa ed agli associati in partecipazione per i periodi di maternità/paternità e congedo parentale.

 Assegno familiare: platea più ampia

 Una precisazione questa, in ordine alla spettanza dell’assegno familiare, che deriva dalla circolare Inps n. 114 del 18 settembre scorso, l’Istituto nazionale di previdenza sociale fornisce precisi chiarimenti in merito alla sussistenza del diritto all’assegno per il nucleo familiare con riferimento ai periodi di assenza per maternità delle lavoratrici iscritte alla gestione separata Inps che, ai sensi dell’art. 6 del D.M. 12 luglio 2007, sono coperti da contribuzione figurativa. 
A tal proposito, l’Inps, nella suddetta circolare, precisa che il diritto all’assegno per il nucleo va riconosciuto in tutti i casi in cui vi è diritto alla copertura figurativa per maternità, sia nel caso di congedo di maternità, sia nel caso di congedo di paternità.

 Assegno nucleo familiare

 Si ricorda che l’assegno familiare è una prestazioni a sostegno delle famiglie di alcune categorie di lavoratori, il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo al di sotto dei  limiti stabiliti annualmente dalla legge. In particolare i redditi del nucleo familiare da prendere in considerazione per poter ricevere l’assegno familiare erogato dall’Inps sono quelli assoggettabili all’Irpef, se superiori complessivamente ad Euro 1.032,91, prodotti nell’anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e hanno valore fino al 30 giugno dell’anno successivo.


martedì 7 agosto 2012

Assegno Familiare anche per il Genitore che non Lavora (newseconomia/INPS)

DOMANDA ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE: PER QUALI MOTIVI SI PUO’ PRESENTARE


La richiesta di assegno nucleo familiare può avvenire solo in riferimento ad una prestazione lavorativa o previdenziale pensionistica e non pensionistica. Può essere chiesto anche per la prestazione lavorativa o previdenziale dell’altro coniuge, a condizione che lo stesso richiedente a cui sono affidati i figli, sia separato ovvero divorziato, oppure disoccupato non titolare di prestazione previdenziale.

Anche il genitore che non lavora può fare richiesta di assegno familiare per i figli a carico. 

Lo chiarisce l’Inps con la circolare numero 104 del 6 agosto 2012. (01) Adeguandosi al regolamento (CE) n. 883 del 2004 ora il genitore non lavoratore che vuole far richiesta di assegno può inoltrarla presentando lui stesso la domanda (prima doveva presentarla l’altro genitore lavoratore). 
Se fino a questo momento, era il genitore naturale convivente con la prole ma non titolare di reddito a poter richiedere e ricevere l’assegno familiare, ora invece, grazie al regolamento comunitario in questione recepito dall’ Istituto nazionale di Previdenza sociale, se il genitore titolare di reddito non esercita il diritto a richiedere l’assegno in questione, può anche essere l’altro genitore a presentare la domanda per veder erogato l’assegno sulla posizione contributiva dell’altro genitore che non ha effettuato la richiesta.

Nella domanda si deve specificare che si sta effettuando la richiesta di assegno familiare sulla posizione contributiva dell’ altro genitore che ovviamente non può presentare la stessa domanda. Si dovranno inoltre indicare i dati anagrafici del genitore non richiedente e la dichiarazione sostitutiva dei redditi del nucleo (DSU/ISEE).
fonte:newseconomia/INPS

Con la stessa circolare  l'INPS cerca di fare chiarezza sul concetto di convivenza per l'attribuzione  dell'assegno (01)