i cittadini extracomunitari in possesso del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (o carta di soggiorno) e i loro familiari che abbiano beneficiato del ricongiungimento;
i cittadini extracomunitari che abbiano ottenuto lo stato di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e i loro coniugi che abbiano beneficiato del ricongiungimento;
i cittadini comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza o in possesso della vecchia carta di soggiorno di cittadino Ue e i rispettivi familiari che abbiano beneficiato del ricongiungimento (sia comunitari che extracomunitari).
E' necessario avere i seguenti requisiti:
aver compiuto 65 anni d’età;
risiedere legalmente in Italia da almeno dieci anni in modo continuativo;
non avere alcun reddito o avere un reddito annuo inferiore al valore dell’assegno sociale stesso (quindi inferiore ai 5.577 euro).
La domanda si presenta all’Inps.
Bisognerà allegare il titolo di soggiorno o la documentazione che attesta lo stato di rifugiato politico.
Per accertare che lo straniero risieda stabilmente in Italia da almeno dieci anni, le autorità considereranno la continuità delle date di rilascio dei documenti attestanti il regolare soggiorno sul territorio.
L’assegno sociale può essere riscosso presso qualunque ufficio postale o banca, non necessariamente ubicato nel Comune di residenza.
L’assegno viene erogato dal mese seguente a quello del compimento dei 65 anni o a quello di presentazione della domanda, se questa è stata presentata dopo i 65 anni.
L’assegno non è reversibile: non può essere, cioè, trasmesso ai familiari superstiti.
Qualora lo straniero abbia ottenuto la misura assistenziale e fuoriesca dall’Italia per un periodo superiore a un mese, l’erogazione dell’assegno è sospesa, salvo che dimostri che la sua assenza dal territorio italiano è dipesa da gravi motivi di salute. Dopo un anno di sospensione, se l’interessato è ancora all’estero, l’assegno viene revocato definitivamente.
La Guardia di finanza, di concerto con l’ufficio immigrazione, ha il compito di smascherare eventuali truffe, divenute sempre più frequenti in questo settore. Non è un mistero che un controllo capillare sia complicato e dispendioso: così, residenze fittizie e titoli di soggiorno contraffatti si moltiplicano. E spesso lo straniero, una volta acquisito l’assegno, si trasferisce nel suo paese d’origine, salvo rientrare in Italia poche volte l’anno.
[1] Legge n. 388 del 2000, presente nella Finanziaria 2001.
Si fa seguito a quanto anticipato con circolare n.35 del 14 marzo 2012 sulle innovazioni in materia di decorrenza delle prestazioni pensionistiche, previste dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, per illustrare gli effetti delle citate disposizioni sulla decorrenza delle prestazioni assistenziali.
A decorrere dall’1.1.2013, il requisito anagrafico minimo previsto per il conseguimento dell’assegno sociale nonché dell’assegno sociale sostitutivo della pensione d’inabilità civile, dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della pensione non reversibile ai sordi, viene adeguato all’incremento della speranza di vita, in attuazione dell’art. 12 del D.L. 78/2010 convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, pertanto, tali prestazioni potranno essere concesse al compimento di 65 anni e 3 mesi.
Si precisa inoltre che per effetto dell’innalzamento del requisito anagrafico per l’assegno sociale, con decorrenza dall’1.1.2013, la pensione d’inabilità civile, l’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e la pensione non reversibile ai sordi, sono concesse, a seguito del riconoscimento sanitario e sussistendo le altre condizioni socio economiche previste, a soggetti di età non inferiore al diciottesimo anno e fino al compimento del sessantacinquesimo anno e tre mesi.
I cittadini che hanno presentato domanda di assegno sociale e compiono il sessantacinquesimo anno entro il 31 dicembre 2012, sussistendo gli altri requisiti socio economici necessari, conseguiranno il diritto alla prestazione secondo la normativa previgente.
Gli invalidi civili titolari di inabilità, assegno mensile e pensione non reversibile ai sordi, che compiono il sessantacinquesimo anno entro il 31 dicembre 2012, conseguiranno il diritto all’assegno sociale sostitutivo, secondo la normativa previgente.
A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale, nonché per il conseguimento degli assegni sociali sostitutivi dell'assegno mensile di assistenza a favore dei sordomuti e della pensione di inabilità civile e dell'assegno mensile a favore dei mutilati e invalidi civili, è incrementato di un anno a cui si deve aggiungere l’incremento della speranza di vita.
Da ciò consegue che, con decorrenza dall’anno 2018, il requisito anagrafico per l’acquisizione del diritto alla pensione d’inabilità civile, all’assegno mensile agli invalidi parziali e alla pensione non reversibile ai sordi è fissato dal diciottesimo anno fino al compimento del sessantaseiesimo anno a cui va aggiunto il periodo di incremento della speranza di vita.
Riepilogo:
requisito anagrafico per l’assegno sociale - assegno sociale sostitutivo d’inabilità civile, dell’assegno mensile di assistenza e della pensione non reversibile ai sordi:
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 65 anni e 3 mesi (NOTA 1)
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 65 anni e 3 mesi (NOTA 2)
dal 1° gennaio 2018 66 anni e 3 mesi (NOTA 2) ---
Nota 1
Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Nota 2
- Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Requisiti anagrafici per l’inabilità civile, l’assegno mensile agli invalidi parziali e la pensione non reversibile ai sordi
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015
Dal 18° anno fino al compimento del 65° anno e 3 mesi (NOTA 1)
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017
Dal 18° anno fino al compimento del 65° anno e 3 mesi (NOTA 2)
dal 1° gennaio 2018
Dal 18° anno fino al compimento del 66° anno e 3 mesi (NOTA 2)---
Nota 1
Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Nota 2
- Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Hanno diritto alla pensione le donne che nel corso della loro vita hanno sempre fatto le casalinghe senza versare contributi? La risposta è: non sempre. Nel caso in cui una persona non abbia mai versato alcun contributo lavorativo, infatti, la sola prestazione alla quale teoricamente potrebbe avere diritto è rappresentata dall’assegno sociale. Per avere diritto a questa pensione è necessario risiedere in Italia, aver compiuto 65 anni e non percepire nessun reddito, o in alternativa percepire un reddito inferiore all’importo attuale dell’assegno sociale. Anche per l’assegno sociale, così come per gli altri tipi di pensioni, l’età viene adeguata all’aspettativa di vita: infatti, a partire dal 2018, per poter riscattare l’assegno sociale sarà necessario aver compiuto 66 anni e non più 65. L’assegno sociale, in pratica, spetta alla persona non coniugata che non abbia redditi propri o che comunque abbia un reddito inferiore a quello dell’assegno, che per il 2012 corrisponde a 5.557 euro. Alla persona coniugata, invece, spetta solo se il suo reddito, insieme con quello del coniuge, risulta inferiore al doppio del valore dell’assegno sociale (quindi, per il 2012, all’importo complessivo di 11.154 euro). Va precisato, però, che tali limiti di reddito sono innalzati di anno in anno. In conclusione, una casalinga (o una persona appartenente a qualsiasi altra categoria sociale) che non abbia mai versato contributi lavorativi può contare solo su un assegno sociale, a patto, però, che il suo reddito sia modesto. In caso contrario, dovrà fare affidamento unicamente sulle entrate del marito.