L’agevolazione Ace è stata pensata dal decreto "Salva Italia" con lo scopo di riequilibrare il trattamento fiscale tra le imprese che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio.
La deduzione Ace (aiuto alla crescita economica) può essere utilizzata già in Unico 2012. A tal fine, con la pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale” del decreto del Ministero dell’Economia dello scorso 14 marzo, è stato completato il quadro normativo di riferimento; mentre, con il successivo provvedimento dell’agenzia delle Entrate, datato 18 maggio 2012, sono state modificate le istruzioni di Unico 2012. Nello specifico, tra le novità si evidenzia che il patrimonio netto da assumere come limite massimo per il calcolo dell’ACE deve essere comprensivo dell’utile o della perdita di esercizio; l’utile deve essere considerato ipotizzando un carico fiscale non influenzato dall’ACE.
Per recepire tali novità, al rigo RS 37 del modello Unico PF 2012 sono state aggiunte due caselle, necessarie per correggere la rideterminazione dell`imposta lorda delle persone fisiche che beneficiano dell`agevolazione. C’è da evidenziare che l’agevolazione Ace per le persone fisiche e le società di persone in sede di dichiarazione dei redditi presenta un percorso diverso, che ora si vuole correggere proprio per evitare una disparità di trattamento tra i due oggetti indicati. Pertanto, con le modifiche apportate alle istruzioni del suddetto modello, è stato fatto in modo che nel modello Unico delle persone fisiche l`agevolazione pari al 3% del patrimonio netto finale, nei limiti del reddito di impresa, potesse transitare direttamente in riduzione del reddito complessivo nel rigo RN1 e non entrare nel quadro RF relativo al reddito di impresa. Così, in sede di determinazione dell’imposta lorda, si deve risommare l’Ace come se l’agevolazione non esistesse e poi procedere con la determinazione dell’imposta applicando la tabella delle aliquote Irpef anche sull`Ace, togliendo il risultato dall`imposta lorda. Per quanto riguarda le società di persone, invece, le nuove istruzioni prevedono la scomposizione dell’Ace derivante dalla società di persone, di cui beneficia il socio. Tale parte deve essere annotata distintamente nella casella 11 e sommata all’Ace dell’imprenditore nella casella 10. Dunque, le società di persone quando certificano la quota di reddito che il socio deve imputare nel quadro RH, devono rendere nota anche la quota di agevolazione che serve al socio per la determinazione dell’imposta lorda. Se l’Ace eccede il reddito d’impresa della società di persona, il socio può portarla in deduzione dai propri altri redditi d’impresa, annotandola sempre nel rigo RS37.
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venerdì 1 giugno 2012
martedì 22 maggio 2012
Come calcolare la detrazione ACE (attestato crescita economica) sull’Unico 2012 (TG24)
L’ACE, ovvero l’aiuto alla crescita economica, con il nuovo decreto finanziario, entra a far parte del modello Unico ed è calcolabile.
Nel periodo che va dal 2011 al 2013, questa si otterrà applicando l’aliquota del 3% sulla variazione in aumento del capitale rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010. In particolare bisognerà sommare le variazioni del capitale (che esso diminuisca o aumenti) e la cifra ottenuta e applicare il 3%.
Per quanto riguarda gli aumenti, questi sono dati dall’attribuzione di denaro, da parte di soci, azioni, versamenti in conto capitale, utili non distribuiti.
Invece, le diminuzioni, sono relative agli acquisti di partecipazioni o aziende, conferimenti ai soci attraverso beni materiali, attribuzioni di utili.
Si andrà cosi a determinare l’incremento o meno del patrimonio della propria impresa rispetto a quello precedente (ovvero esistente fino al 31 dicembre 2010).
Ciò vuol dire che l’agevolazione si ha a partire dal versamento Irpef/Ires di Unico 2012, invece a partire dal 2014, l’aliquota da addizionare sarà determinata con un decreto apposito.
I beneficiari di tale agevolazione sono le società di capitali, enti pubblici, persone fisiche, soggetti commerciali non residenti, Snc e Sas.
Nel rigo RS113 sono presenti varie colonne:
- Colonna 1, vanno indicati gli incrementi di capitale proprio (quindi utili, conferimenti in denaro e, laddove la società sia nuova, il patrimonio conferito).
- Colonna 2, va indicato l’importo dei decrementi del proprio capitale (ovvero le riduzioni del patrimonio proprio con riferimento ai soci).
- Colonna 3, segnalare l’ammontare delle riduzioni pari agli acquisti (relativi a partecipazioni di altre società, aziende o parti di esse).
- Colonna 4, specificare la differenza tra gli incrementi (colonna 1) e la somma dei decrementi (colonna 2) e delle riduzioni (colonna 3).
Arrivati a questo punto, se la cifra risultante è pari a zero, non si può proseguire poiché le variazioni in aumento del capitale non sono presenti, in caso contrario si passa a compilare la colonna 5.
- Colonna 5, indicare il patrimonio netto risultante dal bilancio dell’esercizio escludendo però l’utile.
Anche in questo caso se il risultato è negativo o pari a zero, non si può proseguire nella compilazione.
- Colonna 6, si dovrà segnare l’importo minore tra la colonna 4 e 5.
- Colonna 7, individuare la produttività nazionale del nuovo capitale, calcolando il 3% del capitale riferito nella colonna precedente.
- Colonna 8/9/10, da compilare se, colui che dichiara, è beneficiario del rendimento nozionale da parte di altri soggetti.
- Colonna 11, si andrà ad indicare l’importo del rendimento nozionale che non è stato utilizzato nel reddito complessivo.
martedì 20 marzo 2012
ACE: "UFFICIALE" L`AIUTO ALLA CRESCITA. E` IN GAZZETTA IL DECRETO ATTUATIVO.
Il provvedimento disciplina la misura di incentivazione introdotta dalla manovra "salva Italia" a favore delle imprese che rafforzano la propria struttura patrimoniale. E` sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo il decreto del ministero dell`Economia e delle Finanze del 14 marzo di attuazione della disciplina concernente l`Aiuto alla crescita economica (Ace), disposizione introdotta dall`articolo 1 del decreto legge n. 201/2011 ("salva Italia"). La norma prevede un incentivo alla capitalizzazione delle imprese con lo scopo di fornire un aiuto alla crescita economica al fine di riequilibrare il trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito e imprese che si finanziano con capitale proprio.
Nell`ottica, quindi di favorire il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano, la nuova misura prevede di escludere dalla base imponibile del reddito d`impresa il rendimento nozionale dei nuovi apporti di capitale di rischio e degli utili reinvestiti in riserve di capitale.
Il rendimento nozionale sara' calcolato mediante l`applicazione di un`aliquota percentuale alla variazione del capitale propri..............I soggetti interessati sono le societa` e gli enti commerciali di cui all`articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del Tuir, le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, le societa` di persone e le persone fisiche titolari di redditi di impresa in contabilita` ordinaria............[continua]....
Nell`ottica, quindi di favorire il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano, la nuova misura prevede di escludere dalla base imponibile del reddito d`impresa il rendimento nozionale dei nuovi apporti di capitale di rischio e degli utili reinvestiti in riserve di capitale.
Il rendimento nozionale sara' calcolato mediante l`applicazione di un`aliquota percentuale alla variazione del capitale propri..............I soggetti interessati sono le societa` e gli enti commerciali di cui all`articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del Tuir, le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, le societa` di persone e le persone fisiche titolari di redditi di impresa in contabilita` ordinaria............[continua]....
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