Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha disposto, con apposito Decreto pubblicato in
G. U. n.131 del 8 giugno 2017, i nuovi importi relativi al contributo dovuto dagli
immigrati per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno.
Per le categorie ritenute esenti, ovvero i minori di 18 anni, minori ricongiunti, stranieri
entrati in Italia per cure mediche con i loro accompagnatori, richiedenti asilo (sia rilascio che
rinnovo) protezione sussidiaria e richiedenti per motivi umanitari, titolari di protezione
internazionale (asilo politico e protezione sussidiaria) richiedenti un Permesso di Soggiorno
UE per lungo soggiornanti
si richiede solo il pagamento di 30,46 euro, relativamente
all’emissione del titolo di soggiorno elettronico.
Il suddetto importo (30.46 euro) andrà sommato al contributo richiesto alle altre categorie
di soggetti come di seguito elencati:
1) Euro 40,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a
un anno, per un totale di euro 70.46;
2) Euro 50,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a
due anni e pari a euro 80.46;
3) Euro 100,00 per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
e per i dirigenti e i lavoratori specializzati richiedenti il permesso di soggiorno per
un importo totale pari a euro 130.46.
La disposizione è in vigore dal 9 giugno 2017.
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sabato 10 giugno 2017
mercoledì 7 dicembre 2016
BONUS BEBE' 2015-17 estesi i parametri dei cittadini extracomunitari
INPS con circ.214 del 06/12/2016 recepisce le indicazioni fornite dal ministero del Lavoro nel parere trasmesso il 27 luglio 2016, ampliando le disposizioni adottate finora che avevano riconosciuto l’assegno
L’assegno di 80 euro al mese per ogni bambino nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 potra' essere erogato anche agli stranieri
- ai cittadini italiani, o di uno Stato Ue
- o ai extracomunitari con permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo.
L’assegno di 80 euro al mese per ogni bambino nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 potra' essere erogato anche agli stranieri
- possessori della carta di soggiorno per familiari di cittadini dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
- e a quelli che hanno la carta di soggiorno permanente per familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro.
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giovedì 1 settembre 2016
permesso soggiorno per minori stranieri
La legge n. 122/2016 ha introdotto nell'ordinamento italiano il
Pertanto, per tutte le istanze presentate dal 23 luglio 2016, data questa di entrata in vigore della predetta normativa, il genitore o l'esercente la patria potestà di riferimento dovrà provvedere ad integrare la pratica, prima della data di convocazione presso l'Ufficio Immigrazione della Questura ,
Pertanto, per tutte le istanze presentate dal 23 luglio 2016, data questa di entrata in vigore della predetta normativa, il genitore o l'esercente la patria potestà di riferimento dovrà provvedere ad integrare la pratica, prima della data di convocazione presso l'Ufficio Immigrazione della Questura ,
- versando a mezzo bollettino postale la somma di euro 30,46 per ciascun figlio minore, anche infraquattordicenne, bollettino che, nella sezione 'eseguito da', riporterà il nome ed il cognome del minore.
fonte:poliziadistato
sabato 16 luglio 2016
PERMESSO DI SOGGIORNO INDIVIDUALE PER MINORI STRANIERI
È stata approvato definitivamente dalla Camera dei Deputati lo scorso 30 giugno, il disegno di legge europea 2015-2016 (C. 3821),tra le novità contenute nella nuova legge, l'articolo 10 prevede il rilascio di un permesso di soggiorno autonomo ai minori stranieri, anche prima del quattordicesimo anno di età, per dare piena attuazione al regolamento (CE) n. 380/2008 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi.
Al figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante, venga rilasciato "un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età" ovvero "un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
fonte:integrazionemigranti
Al figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante, venga rilasciato "un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età" ovvero "un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Il minore fino al quattordicesimo anno di età non dovrà dunque essere iscritto, come nell'attuale versione della norma, nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori.
fonte:integrazionemigranti
giovedì 15 gennaio 2015
limiti di reddito 2015 per : assegno sociale / ricongiungimento familiare / permesso CE lungo periodo
sarà pari ad euro 5.830,63
(euro 448,51 mensili per 13 mensilità) .
L’importo dell’assegno sociale regola i parametri di reddito per la richiesta di ricongiungimento familiare e di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Con un importo di euro 5.830,63 i limiti minimi di reddito per il 2015 sono:
- Richiedente : 5.830,63 annui
- Richiedente e 1 familiare : 8.745,94 € annui
- Richiedente 3 2 familiari - 11.661,26 € annui
- Più familiari aumento di € 2.915,31 per ogni familiare
- Richiedente e 2 o più minori di 14 anni - 11.661,26 € annui
- Richiedente e 2 o più minori di 14 anni e un familiare - 14.576,57 € annui
APPROFONDIMENTO : StranieriinItalia (qui)
lunedì 10 marzo 2014
TEST ITALIANO - PERMESSO SOGGIORNO CE - NUOVE REGOLE
Con la Circolare del 3 febbraio 2014, il Ministero dell’Interno detta nuove importanti modalità per lo svolgimento del test di italiano il cui superamento è necessario al fine del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo.
In primo luogo sarà necessario indicare obbligatoriamente il proprio indirizzo email al momento della prenotazione telematica del test per consentire all’Amministrazione una comunicazione più agevole con il candidato e scongiurare assenze per mancata conoscenza della data fissata per l’esame.
A fronte di tale situazione nel caso di mancata presentazione al test senza un giustificato motivo, l’interessato potrà provvedere ad una nuova prenotazione solo decorsi 90 giorni dalla data già fissata per l’esame.
L’assenza si ritiene giustificata solo se, nel giorno fissato per il test, venga prodotto certificato medico alla Commissione che provvederà a comunicarlo alla Prefettura.
Anche nel caso di mancato superamento dell’esame, non sarà possibile provvedere ad una nuova prenotazione prima del decorso del termine di 90 giorni.
Le predette modalità saranno attive dall’11 febbraio 2014.
Nella Circolare, il Ministero invita, inoltre, i richiedenti a presentare istanza di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo solo dopo aver superato l’esame di lingua italiana.
fonte:piemonteimmigrazione
giovedì 1 novembre 2012
Autocertificazione. I chiarimenti per gli immigrati (stranieriinitalia)
Ecco quando servono i certificati in originale, come quello di idoneità alloggiativa.
Dal 1 gennaio 2012 sono state introdotte importanti novità in materia di autocertificazione dei documenti da parte dei privati nei confronti dei pubblici uffici, regole che si applicano anche ai cittadini extraUe soggiornanti nel territorio italiano.
In sostanza è stato previsto che le Pubbliche Amministrazioni devono, d'ufficio, acquisire i certificati relativi a stati, fatti e qualità a cittadini privati che presentano delle istanze agli stessi uffici pubblici. I privati, cioè, hanno diritto ad autocertificare tali stati, qualità o fatti, nel momento in cui fanno una particolare richiesta ad una Pubblica Amministrazione, come ad esempio l'iscrizione alla scuola oppure la richiesta per essere autorizzati a svolgere attività autonome. Gli uffici addetti al rilascio dei certificati (sostanzialmente Comuni e Municipi), in virtù delle nuove regole, possono comunque rilasciare ancora i certificati (residenza, cittadinanza, stato famiglia, ecc.) ma apponendovi sopra la dicitura "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
Molti dubbi sono sorti circa l'applicabilità o meno delle nuove disposizioni in materia di immigrazione, anche perchè il DPR.445/2000 che disciplina le ipotesi di autocertificazione ne deroga l'applicabilità ai casi previsti da leggi speciali e il testo unico sull'immigrazione, il D. Lgs. 286/98, rientra nel novero delle leggi speciali.
La conseguenza è pertanto che, nei procedimenti aventi ad oggetto il rilascio o il rinnovo dei titoli di soggiorno, ad esempio, ovvero nelle richieste di ricongiungimento familiare le nuove regole sulla autocertificazione non trovano applicazione.
La circolare in oggetto chiarisce, quindi, i casi in cui possa essere usata da parte del cittadino extracomunitario l'autocertificazione e fino a quando tale regime viene applicato.
Si riassumono le principali regole.
COSA NON POSSONO AUTOCERTIFICARE I CITTADINI EXTRAUE
I cittadini extracomunitari non possono autocertificare fatti, stati o qualità personali (comunque accertabili dalle autorità italiane competenti ) tutte le volte in cui presentano una istanza inerente al loro permesso di soggiorno e ricongiungimento familiare.
In questi casi, ad esempio per rinnovare un permesso di soggiorno per studio, per chiedere il permesso di soggiorno Ce soggiornanti di lungo periodo per il coniuge, sarà necessario allegare alla domanda il certificato di iscrizione alla scuola e il certificato degli esami sostenuti nel primo caso, ovvero il certificato di stato di famiglia nel secondo caso.
Gli uffici pubblici, addetti al rilascio di tali certificati, dovranno apporvi sopra espressamente la dicitura " certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione".
Questo varrà solo fino al 31 dicembre 2012 poichè, dal 2013 in poi, per tutti varranno le regole dell'autocertificazione previste dal DPR 445/2000.
MAI AUTOCERTIFICABILE L'IDONEITA' ALLOGGIATIVA
Il certificato di idoneità alloggiativa, necessario per presentare la domanda di ricongiungimento familiare o di permesso di soggiorno ce soggiornante di lungo periodo anche per i familiari conviventi (coniuge o figli), non è e non sarà mai autocertificabile, poichè l'idoneità alloggiativa "rappresenta un'attestazione di conformità tecnica resa dagli uffici comunali" e che non ha natura di certificato.
E IN MATERIA DI CITTADINANZA ?
Per tutti i procedimenti in materia di concessione della cittadinanza italiana valgono le regole generali sull'autocertificazione poichè la legge sulla cittadinanza (L. 91/92) non può considerarsi speciale rispetto al DPR 445/2000.
Potranno pertanto,in tale caso, essere presentate dai cittadini extracomunitari, le autocertificazioni relative, ad esempio alla residenza, allo stato di famiglia, ai carichi penali o pendenti e sarà l'amministrazione procedente (Prefetture e Comuni) a dover acquisire d'ufficio da altre pubbliche amministrazioni la documentazione.
Solamente atti, stati e qualità che le autorità italiane non possono verificare perchè riferibili ad eventi realizzatisi all'estero (es. nascita, matrimonio, certificati penali) non potendo essere autocertificati da parte del cittadino privato, dovranno essere dimostrati con idonea documentazione eventualmente tradotta e legalizzata/apostillata se proveniente dall'estero.
Questo varrà solo fino al 31 dicembre 2012 poichè, dal 2013 in poi, per tutti varranno le regole dell'autocertificazione previste dal DPR 445/2000.
MAI AUTOCERTIFICABILE L'IDONEITA' ALLOGGIATIVA
Il certificato di idoneità alloggiativa, necessario per presentare la domanda di ricongiungimento familiare o di permesso di soggiorno ce soggiornante di lungo periodo anche per i familiari conviventi (coniuge o figli), non è e non sarà mai autocertificabile, poichè l'idoneità alloggiativa "rappresenta un'attestazione di conformità tecnica resa dagli uffici comunali" e che non ha natura di certificato.
E IN MATERIA DI CITTADINANZA ?
Per tutti i procedimenti in materia di concessione della cittadinanza italiana valgono le regole generali sull'autocertificazione poichè la legge sulla cittadinanza (L. 91/92) non può considerarsi speciale rispetto al DPR 445/2000.
Potranno pertanto,in tale caso, essere presentate dai cittadini extracomunitari, le autocertificazioni relative, ad esempio alla residenza, allo stato di famiglia, ai carichi penali o pendenti e sarà l'amministrazione procedente (Prefetture e Comuni) a dover acquisire d'ufficio da altre pubbliche amministrazioni la documentazione.
Questi principi valgono dal 1 gennaio 2012.
Solamente atti, stati e qualità che le autorità italiane non possono verificare perchè riferibili ad eventi realizzatisi all'estero (es. nascita, matrimonio, certificati penali) non potendo essere autocertificati da parte del cittadino privato, dovranno essere dimostrati con idonea documentazione eventualmente tradotta e legalizzata/apostillata se proveniente dall'estero.
lunedì 29 ottobre 2012
revoca permesso di lungo soggiorno (ADUC)
Lettera
Mi e' stato dato il mio permesso di soggiorno CE (illimitato) il 05/05/12 e adesso mi trovo in colombia per motivi di studio.
Vorrei sapere se e' come c'e' scritto nei diversi siti sulla web:
Il permesso di soggiorno ce è revocato:
- -in caso di assenza dal territorio dello stato per un periodo superiore a 6 anni.
- -in caso di assenza dal territorio dell'unione per un periodo di 12 mesi consecutivi.
Risposta:
Esatto, la revoca consegue ad un'assenza dal paese per 12 mesi consecutivi.
La norma che regola la questione è l'art. 9 del d.lgs. 286/1998, il quale prevede al comma 7 che: "Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato:
- a) se è stato acquisito fraudolentemente;
- b) in caso di espulsione, di cui al comma 9;
- c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4;
- d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi;
- e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni."
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