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giovedì 28 marzo 2024

Guida Acquisto prima casa by AdE agg 2024/03

CONSULTA GUIDA (QUI)

 

venerdì 15 ottobre 2021

mutuo agevolato " UNDER 36 " decreto sostegni bis arriva la circolare dell'A.d.E.

Con la circolare n. 12/2021,  l’Agenzia delle entrate fornisce i chiarimenti per usufruire del nuovo bonus “prima casa under 36”, volto a favorire l’acquisto della casa di abitazione da parte delle persone più giovani attraverso alcune misure di favore, come l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e il riconoscimento di un credito d’imposta in caso di acquisto soggetto a Iva. 
In particolare, possono beneficiare dell’agevolazione i giovani con meno di 36 anni e un Isee non superiore 40mila euro che acquistano un’abitazione entro il 30 giugno 2022.

mercoledì 30 giugno 2021

agevolazione mutuo giovani fino a 36anni con ISEE sotto i 40mila euro ecco il modulo di richiesta "Consap"

Via alle domande per ottenere il mutuo prima casa per gli under 36

si parla ormai da tempo delle agevolazioni per gli under 36 
previste dal Decreto Sostegni-bis, ma adesso è finalmente online il modulo da compilare per chiedere il mutuo per la prima casa.


All’agevolazione sul mutuo prima casa possono accedere

  • gli under 36
  • con un Isee fino a 40 mila euro annui.


Il bonus prima casa under 36 prevede due aiuti:
  • agevolazioni sulle imposte da versare sul mutuo
  • sconto delle tasse sull’atto di compravendita.
Per quanto riguarda le spese di mutuo, gli under 36 che beneficiano del bonus prima casa non devono versare l’imposta sostitutiva né le imposte di registro, ipotecaria e di bollo.

Per quanto riguarda le tasse sull’atto di rogito, sia per chi compra da un privato che per chi acquista da un’impresa, l’agevolazione consiste nell’azzeramento delle 3 imposte previste:
  • di registro
  • ipotecaria
  • catastale.

Da pagare rimangono solo 320 euro totali, per:
  • imposta di bollo
  • tasse ipotecarie
  • tributi speciali catastali.

venerdì 27 gennaio 2017

AGEVOLAZIONE PRIMA CASA NON SI PERDE SE .,...

Con ris.13/E del 26/01/2017, A.d.E. si esprime in merito alle agevolazioni 'prima casa'.

L'agevolazione per l'acquisto della prima casa non si perde nel caso di vendita effettuata prima del decorso del termine di 5 anni dalla data dell'acquisto, se il contribuente costruisce su un proprio terreno un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla cessione della precedente abitazione.

Secondo i giudici per conservare i benefici fiscali il contribuente, entro un anno dall'alienazione del primo immobile per il quale ne aveva usufruito, deve realizzare un fabbricato sul proprio terreno, dando concreta attuazione al proposito di avervi effettivamente la propria abitazione principale. 

venerdì 2 gennaio 2015

semplificazioni fiscali 2015 "A.d.E. inizia a chiarire circ.31/e"

La LEGGE DI STABILITA' ha dato il via a nuove norme che snelliscono gli adempimenti ed eliminano le procedure superflue,rendendo, di fatto, più facile il rapporto tra contribuenti e Amministrazione fiscale.

Parte delle novità :

SUCCESSIONE : No dichiarazione di successione fino a 100 mila euro e adempimenti semplificati -Non è più necessaria la dichiarazione di successione quando l’eredità, devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta, ha un valore che non supera i 100 mila euro e non comprende immobili o diritti reali immobiliari. Inoltre, una volta presentata la dichiarazione di successione, non sarà più necessario presentare la dichiarazione integrativa in caso di rimborsi fiscali. Altra novità in materia riguarda la documentazione, che potrà essere consegnata in copia non autenticata insieme alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Infine, la circolare chiarisce che in applicazione del principio del favor rei non scatteranno sanzioni nei confronti dei contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione di successione nei termini e che in base alla nuova norma non sarebbero più tenuti a farlo.

MODELLO IRE : Bonus energia, stop alla comunicazione alle Entrate per i lavori su più anni -Niente più obbligo di inviare all’Agenzia la comunicazione per chi effettua lavori per la riqualificazione energetica degli edifici che proseguono per più anni d'imposta e vuole usufruire della detrazione Irpef e Ires. Prima, infatti, era necessario inviare alle Entrate il modello ad hoc entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello in cui era iniziato il sostenimento delle spese. Anche in questo caso si applica il principio del favor rei.

“Prima casa”, per l’agevolazione Iva fa fede la categoria catastale dell’immobile  -Criteri più semplici anche per l’individuazione delle abitazioni per le quali è possibile fruire dell’agevolazione Iva “prima casa”. Con la nuova disciplina, l’Iva agevolata al 4% si applica infatti a tutti i trasferimenti delle abitazioni (non accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, come già avviene per l’imposta di registro). L’applicazione dell’Iva sulla “prima casa” è quindi ora vincolata esclusivamente alla categoria catastale dell’immobile e a questi fini non hanno più nessun rilievo le caratteristiche previste dal decreto del Ministero dei Lavori pubblici del 2 agosto 1969 per contraddistinguere le abitazioni “di lusso”.

Automatici gli interessi sulle somme chieste a rimborso - A partire dal 1° gennaio 2015 scattano in automatico gli interessi sui rimborsi richiesti dai contribuenti in conto fiscale. Gli interessi saranno, infatti, erogati contemporaneamente al rimborso e inizieranno a maturare a partire dal sessantunesimo giorno, nel caso in cui l’erogazione spetta all’Agente della riscossione, o a partire dal ventunesimo giorno dalla comunicazione dell’ufficio competente quando il rimborso è disposto direttamente dall’Agenzia delle Entrate

continua ... leggi il com.stampa dell'A.d.E.  e la circ.31e del 30/12/2014

mercoledì 10 dicembre 2014

FONDO PRIMA CASA 2014-15 "MODULISTICA" E "SPECIFICHE"

Dal 27/11 è possibile accedere al "FONDO PRIMA CASA" ossia il fondo che concede la garanzia dello Stato fino al 50% della quota capitale del mutuo per l’acquisto (o l’acquisto e ristrutturazione per l'efficientamento energetico) di un immobile, non di lusso, da adibire ad abitazione principale. 

Il mutuo non deve superare l’importo di 250mila euro.

A tale Fondo possono accedere :


  • giovani coppie (dove almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni);
  • nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
  • giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico;
  • conduttori di alloggi di proprietà degli IACP, comunque denominati


Il richiedente, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo salvo quelli acquistati per successione mortis causa, anche in comunione con altri successori, e in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.

L'immobile ad uso abitativo deve essere sito nel territorio nazionale inoltre:

lunedì 16 giugno 2014

Abitazione principale (ai fini IMU) per due coniugi che hanno residenze diverse (normativa)?

L’abitazione principale, ai fini IMU, il D.L. 201/2011 prevede espressamente la seguente definizione:
“l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. 


Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”.

Il Legislatore in pratica evidenzia due concetti fondamentali: 
  • quello dell’unica unità immobiliare 
  • quello della dimora abituale e residenza anagrafica del possessore e del suo nucleo familiare. 
In merito a quest’ultimo punto sembra voglia far riferimento al concetto richiamato dall’art. 43, comma 2, del codice civile secondo il quale “La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale” . 
Inoltre, sempre ai fini IMU, è stato espressamente ribadito che, in presenza di due immobili nel medesimo territorio comunale, in ogni caso solo ad uno di essi potrà essere applicata l’aliquota agevolata e le detrazioni per l’abitazione principale. 
La ratio della norma è di evitare che i coniugi, separando la loro residenza anagrafica in due diversi immobili, potessero usufruire per entrambi delle agevolazioni “prima casa” nell’ambito dello stesso comune, prassi di fatto molto frequente negli anni passati ai fini ICI.

La Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18 maggio 2012 ha precisato che, anche in presenza di due unità immobiliari accatastate separatamente in catasto ma di fatto utilizzate come un’unica abitazione (ad esempio perché contigue), non è possibile usufruire per entrambe dell’agevolazione prima casa a meno che non si provveda al loro accatastamento unitario.
La medesima Circolare ha chiarito, altresì, che nel caso in cui due coniugi stabiliscano la loro residenza e dimora abituale in due immobili ubicati in due diversi comuni sarà possibile usufruire per entrambi delle agevolazioni prima casa qualora non si tratta di una mera operazione “elusiva” ma, al contrario, sia motivata da un’effettiva e reale necessità (ad esempio trasferimenti per motivi di lavoro).

martedì 28 maggio 2013

No al bonus prima casa se il cambio di residenza non avviene nei termini di legge: Cassazione

Con Sentenza 15 maggio 2013, n. 11614, in merito al “bonus prima casa”, la Corte di Cassazione ha chiarito che il beneficio non opera nel caso in cui il contribuente non stabilisca la residenza nel comune dove si trova l’immobile entro un anno dalla stipula del contratto di acquisto.
In particolare, non rileva il fatto che l’istanza per il trasferimento della residenza sia stata presentata entro i termini e che il Comune l’abbia, in prima battuta, respinta.
Inoltre, la Suprema Corte ha affermato che il beneficio non rileva nemmeno nel caso in cui il contribuente sia l’intestatario delle utenze domestiche; ciò che importa, infatti è l’effettiva utilizzazione dell’immobile come residenza.

fonte:SEAC

giovedì 28 marzo 2013

Agevolazioni fiscali “prima casa”: la residenza anagrafica è necessaria (seac)


Con Ordinanza 19 marzo 2013, n. 6834, la Corte di Cassazione ha affermato che per la fruizione dell’agevolazionefiscale per l’acquisto della prima casa è necessario che l’immobile sia ubicato nel Comune ove l’acquirente ha la residenza anagrafica.
Pertanto, la dimora abituale nell’abitazione non è sufficiente per beneficiare in oggetto. Il mancato trasferimento della residenza anagrafica nel comune in cui si trova l’immobile, anche se dovuto ad una mera dimenticanza, non permette quindi l’accesso alle agevolazioni fiscali per la prima casa.

fonte:seac

venerdì 28 dicembre 2012

Agevolazione prima casa: niente sovrattassa se si comunica il mancato riacquisto (fiscoeconti)

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 112/E del 27 dicembre ha chiarito che se un contribuente che ha venduto un immobile acquistato con agevolazione prima casa dichiara di non voler procedere a un nuovo acquisto, entro il termine di dodici mesi, e rinuncia all’agevolazione, deve versare la differenza ma non la sovrattassa del 30%.
Nei casi di cessione di un immobile “agevolato” prima del quinquennio, la nota II-bis) all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986, comma 4, prevedeva la decadenza dei benefici dell’agevolazione “prima casa”, a meno che “entro un anno proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale”, con il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché di una sovrattassa pari al 30% delle stesse imposte. La risoluzione invece afferma che non potendo o volendo rispettare l’impegno assunto ma comunicando tale intenzione all’Amministrazione finanziaria, il contribuente sarà tenuto a versare la differenza tra l’imposta pagata e quella dovuta, interessi compresi, ma non la sanzione.


giovedì 6 dicembre 2012

agevolazioni prima casa se la residenza risulta nel rogito notarile (ateneoweb)

Con l’ordinanza n. 21730 del 4 dicembre 2012 (01), la Corte di Cassazione respinge il ricorso di un contribuente che aveva usufruito delle agevolazioni prima casa senza aver ancora preso la residenza su quell’immobile.

Il contribuente, dopo aver acquistato l’immobile, aveva usufruito della agevolazioni fiscali sull'imposta di registro, ipotecaria e catastale, dichiarando di lavorare nel comune dov’è ubicato l’immobile, senza aver spostato di fatto la sua residenza e senza aver fatto trascrivere la circostanza nell’atto notarile.

La Cassazione, avvalorando la tesi dei giudici di secondo grado, sostiene che un contribuente può usufruire delle suddette agevolazioni fiscali prima casa solo se effettivamente lavora nello stesso comune in cui è ubicato l’immobile e tutto ciò viene espressamente riportato nell’atto del notaio e dimostrato con la documentazione che attesti il possesso dei requisiti. 

Con atto di rettifica formalmente registrato, il contribuente - prima di ricevere l'avviso di accertamento - deve cioè indicare che l’immobile è ubicato nel luogo in cui svolge l’attività lavorativa, a nulla valendo l'atto integrativo prodotto in un secondo momento all'ufficio del registro.

fonte:ateneoweb

giovedì 15 novembre 2012

Agevolazioni imposta di registro agevolata prima casa estese a chi ha un contratto a tempo determinato (mutuisupermoney)

D’ora in poi anche i lavoratori con un contratto a tempo determinato potranno ottenere le stesse agevolazioni concesse a quanti con un posto fisso tentano di acquistare una casa.

In risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-08387 del 7 novembre 2012, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento in merito all’interpretazione di una delle condizioni alternative di accesso all’agevolazione prima casa.

Si tratta, in particolare, della condizione che prevede che l’immobile acquistato si debba trovare nel territorio del Comune in cui il contribuente svolge la propria attività, se diverso da quello in cui risiede.

A tal proposito, l’Agenzia ritiene che le agevolazioni prima casa (imposta di registro al 3% o Iva al 4%) possano essere applicate anche se l’acquirente è titolare di un contratto a tempo determinato, in quanto la norma, con il termine “attività”, intende ogni tipo di attività, comprese quelle non caratterizzate da un rapporto stabile o non remunerate.

GUIDA AGEVOLAZIONI 1^casa (QUI) - CASI PARTICOLARI (QUI)




fonte alternativa: (01 elenarughetto)