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mercoledì 31 agosto 2016

VOUCHER DISOCCUPAZIONE ASSEGNO RICOLLOCAMENTO AL VIA DA 09/2016

L'assegno di ricollocamento, definito "Voucher di disoccupazione", può essere richiesto a partire dal 02/09/2016 da tutti i disoccupati i quali si trovano senza Lavoro da almeno 4 mesi.

L'importo del Voucher sarà compreso tra i 2000 ed i 5000 euro e può essere usato presso i Centri per l'Impiego da tutti i soggetti che sono privi di occupazione ed in possesso dei requisiti.

L’assegno di ricollocamento consiste in un voucher per i disoccupati che dopo almeno quattro mesi di fruizione dell’indennità di disoccupazione ancora restano privi di occupazione.

Il voucher rilasciato non è un assegno utilizzabile come si vuole, consiste in un assegno non tassabile, ma spendibile presso i Centri per l’impiego o soggetti privati accreditati al fine di impiegarli in corsi professionali di sostegno al reinserimento lavorativo.

Il disoccupato potrà scegliere liberamente a quale struttura rivolgersi e quest’ultima verrà retribuita dallo Stato o dalla Regione attraverso il voucher soltanto qualora il soggetto trovi effettivamente un’occupazione.

L’assegno di ricollocamento spetta, a coloro che dopo dopo quattro mesi di disoccupazione ancora non hanno trovato un altro impiego ed il suo importo dipende dal livello di occupabilità del disoccupato: più basso è il profilo occupazionale e più alto sarà l’assegno di ricollocamento.

sabato 22 marzo 2014

DISOCCUPAZIONE (ASPI, Mini ASPI) REQUISITI , INDENNITA' , PARAMETRI


leggi notizia (qui)

lunedì 5 agosto 2013

ANF e DS (ASPI) per i cittadini CROATI

Con Mess.12242 del 30/07/2013, l'INPS chiarisce gli aspetti relativi alla disciplina in materia di disoccupazione e prestazioni familiari connessi all’ingresso della Croazia nell’Unione europea.
In particolare l’Istituto chiarisce che dal 1° luglio 2013, il diritto alle prestazioni di disoccupazione nei confronti dei cittadini croati che abbiano prestato attività lavorativa negli altri Stati comunitari o dei cittadini degli altri stati comunitari che abbiano lavorato in Croazia sarà determinato in applicazione dei Regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/ 2009; pertanto, non è più richiesto il periodo di assicurazione minimo di sei mesi nello Stato in cui viene richiesta la prestazione ai fini dell’erogazione della disoccupazione e della totalizzazione dei periodi di assicurazione 

I predetti Regolamenti si applicano anche alla materia delle prestazioni familiari; pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2013, anche i titolari di indennità di disoccupazione e i pensionati hanno diritto alle prestazioni per i familiari residenti all’estero.

fonte:SEAC

mercoledì 19 dicembre 2012

LA MINI ASPI 2012 (INPS,DPL Modena)

Dopo la circolare n. 140 del 14 dicembre 2012 (pdf) in cui l’Inps illustra l’ambito di applicazione e la disciplina relativa alla contribuzione di finanziamento della nuova assicurazione A.s.p.i.,

unitamente alle necessarie istruzioni operative.


Poichè con l’arrivo del 2013 entrera in vigore la riforma del lavoro delle pensioni e degli ammortizzatori sociali per cui da tale data, diventerà attiva l’ASPI, assicurazione sociale per l’impiego, mentre la Cigs, la cassa integrazione straordinaria, sarà sostituita dal Fondo di solidarietà, valido solo per le aziende con più di 15 dipendenti.

Con il Messaggio n. 20774 del 17.12.2012 - (pdf)  l'INPS fornisce alcuni chiarimenti in merito all'Indennità di disoccupazione "mini-ASpI 2012".

In considerazione dell'abrogazione dell'art. 7, co. 3, della Legge n. 160/1988, da parte dell'art. 2, co. 69, lettera b), della Legge n. 92/2012, dal 1° gennaio 2013 non sarà più erogabile l’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti.

Per coloro che nel 2012 hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta norma abrogata, ci sarà l'assorbimento delle relative prestazioni nella nuova indennità di disoccupazione denominata mini-ASpI.

Indipendentemente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la domanda per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione mini-ASpI riferita a periodi di disoccupazione intercorsi nel 2012 dovrà essere presentata, esclusivamente per via telematica, tra il 1° gennaio e il 2 aprile 2013 (31 marzo e 1 aprile sono giorni festivi).

Al fine di distinguerla dall’indennità di disoccupazione mini-ASpI a regime, la prestazione viene individuata con la denominazione di “mini-ASpI 2012” che sarà riportata nelle domande telematiche a disposizione del cittadino, degli Enti di patronato e nella piattaforma di Contact Center Multicanale.

Questa prestazione sarà riconosciuta qualora risultino accertate per l’anno 2012 le condizioni richieste per la prestazione di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti (anzianità assicurativa di 2 anni, almeno 78 giornate di lavoro individuate, come di consueto, con riferimento alla durata contrattuale) e indipendentemente dallo stato di inoccupazione del lavoratore richiedente.

La prestazione sarà calcolata nella misura prevista per la mini-ASpI (75% della retribuzione di riferimento come regolata dall’articolo 2, comma 6 e comma 7, della legge di riforma) e per una durata pari alla metà delle settimane lavorate nell’ultimo anno (2012), nel limite di quelle disponibili, avendo detratto dal massimale di 52 le settimane lavorate e le settimane non indennizzabili.


fonte:INPS - DPL Modena


domenica 16 dicembre 2012

L’INPS SPIEGA LA CONTRIBUZIONE A.S.P.I.

Con la circolare n. 140 del 14 dicembre 2012 (pdf) l’Inps illustra l’ambito di applicazione e la disciplina relativa alla contribuzione di finanziamento della nuova assicurazione A.s.p.i., unitamente alle necessarie istruzioni operative.
Con l’arrivo del 2013 entrera in vigore la riforma del lavoro delle pensioni e degli ammortizzatori sociali.
Da quella data, infatti, diventerà attiva l’ASPI, assicurazione sociale per l’impiego, mentre la Cigs, la cassa integrazione straordinaria, sarà sostituita dal Fondo di solidarietà, valido solo per le aziende con più di 15 dipendenti.
Nel 2013 la Cigs sarà attiva per:
  • imprese commerciali con più di 50 dipendenti;
  • agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con più di 50 dipendenti;
  • imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti;
  • imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti;
  • imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti.
Dal 2016, poi, la cassa integrazione straordinaria verrà soppressa in caso di impresa fallita, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni e nelle ipotesi di aziende sottoposte a sequestro o confisca.
Il Fondo di solidarietà è stato istituito presso l’Inps e finanziato con i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori dei settori coperti e obbligatorio per tutti quei settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni.
La contribuzione erogata con il Fondo di solidarietà sarà per 2/3 a carico del datore di lavoro e per 1/3 a carico del lavoratore.
Il Fondo di solidarietà erogherà prestazioni minime pari alla cassa integrazione guadagno per un periodo massimo pari ad un ottavo delle ore complessivamente lavorabili.
La legge 28 giugno 2012, n. 92, di riforma del mercato del lavoro, in conformità agli scopi indicati all’art. 1, comma 1, opera una serie di interventi  tesi alla razionalizzazione delle tipologiecontrattuali, alla ridistribuzione delle tutele dell’impiego, alla revisione degli strumenti di tutela del reddito, al rinnovamento e rafforzamento delle politiche attive del lavoro, all’introduzione di incentivi per accrescere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro.
Con specifico riferimento alla revisione degli strumenti di tutela del reddito, la legge in commento, all’art. 2, reca disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, al fine di renderne il complessivo assetto più efficiente, coerente ed equo (v. art. 1, co. 1, lett. d).
In conformità agli scopi sopra richiamati, l’art. 2, co. 1,  istituisce, con decorrenza 1° gennaio 2013, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti ex art. 24 della legge n. 88/89, l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un’indennità mensile di disoccupazione.
Tale nuova assicurazione – che sostituisce la preesistente assicurazione contro la disoccupazione involontaria – si caratterizza per l’ampliamento della platea dei soggetti tutelati, per l’aumento della misura e della durata delle indennità erogabili agli aventi diritto, nonché per un sistema di finanziamento alimentato da un contributo ordinario nonché da maggiorazioni contributive.
In particolare, l’ASpI erogherà un trattamento di sostegno al reddito in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2013, sostituendo le preesistenti indennità di disoccupazione non agricola ordinaria con requisiti normali e l’indennità di disoccupazione speciale edile nonché, a far tempo dal 1° gennaio 2017, l’indennità di mobilità di cui all’art. 7 della legge n. 223/91.
Con i successivi commi da 20 a 24 del medesimo articolo 2, la legge introduce, altresì, un’ulteriore nuova misura (mini ASpI), destinata a  sostituire  la precedente indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti.
fonte:infoiva - labortre


L’ASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, che siano in stato di disoccupazione e possano far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione. 
E’ pari al 75% della retribuzione mensile nei casi in cui quest’ultima non superi, nel 2013, l’importo mensile di 1.180 euro. Nel caso in cui la retribuzione mensile sia superiore a tale importo, l’indennità è pari al 75% del predetto importo, incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. È comunque stabilito un massimale erogabile, che mensilmente risulta essere pari a 1.119,32 Euro.
Non si applica il prelievo contributivo del 5,84% previsto per gli apprendisti (art. 26 della legge n. 41/1986) ed è riconosciuta la contribuzione figurativa. L’importo del trattamento è ridotto al 60% della retribuzione mensile di riferimento dopo i primi sei mesi di fruizione ed al 45% oltre il dodicesimo mese. L’ApI dura 12 mesi sino a 55 anni di età del lavoratore e 18 mesi oltre i 55 anni.
L’erogazione dell’ASpI è sospesa d’ufficio, fino ad un massimo di 6 mesi, in caso di nuovo rapporto di lavoro subordinato (se la sospensione è  inferiore a sei mesi, l’ASPI riprende a decorrere dal momento della sospensione). Inoltre, la sua erogazione può essere ridotta in caso di svolgimento di lavoro autonomo, dal quale derivi un reddito inferiore al limite stabilito ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione. In caso di sospensione, i periodi di contribuzione relativi al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento di sostegno (per l’ASpI e la mini-ASpI).
A decorrere dal 1° gennaio 2013, ai lavoratori che non raggiungono il requisiti assicurativi e contributivi richiesti per l’ASpI, qualora possono far valere almeno 13 settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi 12 mesi, può essere liquidata un’indennità denominata mini-ASpI. 
Il trattamento mini-ASpI viene corrisposto mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell’ultimo anno, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo. La mini-ASpI sostituisce l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti ed è condizionata alla presenza e alla permanenza dello stato di disoccupazione.
A decorrere dal 1° gennaio 2013, in tutti i casi di licenziamento di un lavoratore assunto a tempo indeterminato, il datore di lavoro è tenuto a versare all’Inps una somma pari al 50% del trattamento mensile Aspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. 
Il contributo è dovuto anche in caso di interruzione del rapporto di apprendistato che non sia dovuta a dimissioni o a recesso del lavoratore. Il contributo non è dovuto fino al 31 dicembre 2016 nei casi in cui venga versato il contributo d’ingresso per la mobilità (essendo quest’ultimo dovuto fino a tale data in base al periodo transitorio).
Limitatamente al periodo 2013-2015, il contributo non è dovuto:
- per i licenziamenti effettuati in conseguenza dei cambi di appalti ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro in attuazione di clausole sociali;
- nel settore delle costruzioni edili per chiusura cantiere.
Dal 1°gennaio 2017, in caso di licenziamento collettivo, il contributo di cui sopra è triplicato nel caso in cui la procedura (la dichiarazione di eccedenza di personale) si concluda senza accordo sindacale.

giovedì 4 ottobre 2012

ISTRUZIONI INPS NEUTRALIZZAZIONE PER INDENNITA’ DISOCCUPAZIONE PERIODO CONGEDO STRAORDINARIO ASSISTENZA FAMILIARI INVALIDI (francescocolaci/INPS)

A modifica di quanto riportato nel messaggio   n.852 del 13.11.2002, l’Inps con Messaggio dell’ 01 ottobre 2012, n. 15819,conformandosi alla risposta ad interpello del Ministero del Lavoro n.8 del 14 marzo 2012, fornita  sul   quesito avanzato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, afferma che,ai fini dell ‘indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali  ,va riconosciuta la neutralizzazione, ai fini dell’accertamento del requisito contributivo, del periodo di congedo straordinario fruito dal figlio convivente del portatore di handicap e dal coniuge convivente.

Di seguito  è riportato riporta il testo del Messaggio predetto.
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Con Messaggio INPS n.852 del 13.11.2002, contenente il “Manuale di Indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali”, è stato specificato che la contribuzione figurativa riconosciuta per periodi di assenza per permessi e congedo fruiti dai genitori per i figli con handicap grave e in loro assenza dai fratelli o sorelle conviventi, previsti dall’art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, pur non potendo essere considerata utile ai fini del raggiungimento del requisito contributivo per l’indennità di disoccupazione, consente, con il meccanismo della neutralizzazione, di ampliare il biennio nel quale ricercare il numero di settimane contributive previste dalle norme.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 19 del 26 gennaio 2009, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 nella parte in cui non include, nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo per assistenza a portatore di handicap grave, il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.
A seguito di tale sentenza, l’art.4, co.1, del D.Lgs. n.119 del 18 luglio 2011, è intervenuto a sostituire il comma 5 dell’art. 42 D.Lgs. 151/2001, con il seguente:
«5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi. »
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n.8 del 14 marzo 2012, in risposta ad un quesito avanzato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha precisato che “nell’ambito dei periodi neutri costituiti dai congedi di cui all’art.42 comma 5, del D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151, può essere annoverato altresì quello fruito dal figlio convivente del portatore di handicap grave, qualora non vi siano altri soggetti idonei a prendersi cura della persona affetta da disabilità”".
Di conseguenza, ai fini dell’erogazione dell’indennità di disoccupazione anche il periodo di congedo fruito dal figlio convivente per assistere il genitore con grave disabilità, pur non essendo utile ai fini del raggiungimento del requisito contributivo delle 52 settimane, consente, con il meccanismo della “neutralizzazione”, di ampliare il biennio nel quale ricercare le 52 settimane di contribuzione richieste.
Allo stesso modo, sempre nell’ambito dei congedi di cui all’art.42 comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dall’art.4, co.1, del D.Lgs. n.119 del 18 luglio 2011, è operante il meccanismo della “neutralizzazione” nei casi di congedo fruito dal coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità

martedì 17 luglio 2012

Sussidi di disoccupazione: la guida (forexinfo)


Con la nuova riforma del lavoro varata dal ministro Fornero, alcune modifiche sono state apportate anche ai sussidi di disoccupazione. Per questo motivo abbiamo deciso di stilare una piccola guida al fine di approfondire meglio l’argomento.

Cosa sono i sussidi di disoccupazione

Il sussidio di disoccupazione è un’indennità che spetta ai lavoratori che sono incorsi in una disoccupazione involontaria, ovvero licenziamento o giuste dimissioni. Inoltre l’indennità riguarda anche quei lavoratori sospesi da aziende che hanno dovuto far fronte a eventi temporanei, non causati da nessuna delle due parti in questione, ovvero il datore di lavoro e il lavoratore.

Quanto durano i sussidi di disoccupazione

La durata del sussidio di disoccupazione è stata estesa con la riforma del lavoro: dai 12 mesi per gli over 50, infatti, si potrà arrivare fino a 18 mesi per gli over 55. Previsto un taglio del 15% dell’indennità dopo i primi 6 mesi e un altro 15% dopo i 6 mesi successivi.

Ammontare della retribuzione

Il nuovo sussidio di disoccupazione (Aspi), va a sostituire il sussidio tradizionale e quello di mobilità e varrà il 70% della retribuzione lorda, invece del 60% come negli anni precedenti, per gli stipendi lordi fino a 1.250 euro. Per chi supera i 1.250 euro lordi di stipendio prenderà solamente il 30%.

Quando termina il sussidio di disoccupazione

Il sussidio di disoccupazione termina quando il lavoratore ha percepito le giornate d’indennità che gli spettano, comincia un nuovo lavoro, non compare più nelle liste di disoccupazione o diventa titolare di pensione.

Come fare la domanda per ottenere il sussidio di disoccupazione

Per ottenere il sussidio di disoccupazione, è necessario iscriversi alle liste dei disoccupati presso il Centro per l’impiego: la domanda dovrà essere presentata agli uffici INPS entro 68 giorni dal termine del rapporto professionale. Per ottenere il sussidio di disoccupazione, bisognerà essere assicurati all’INPS da 2 anni e avere 52 contributi settimanali nei 2 anni che precedono il termine del rapporto di lavoro. Per presentare la domanda è possibile scaricare il modulo dal sito dell’INPS.

Come cambiano i sussidi di disoccupazione con requisiti ridotti

Le mini Aspi, ovvero le nuove indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, consentono di sveltire i processi di pagamento: l’indennità, infatti, viene pagata in concomitanza del periodo di disoccupazione e non più l’anno successivo, come avveniva prima della riforma del lavoro. Le mini Aspi sono riservate a chi ha perso il posto di lavoro, ma non ha ancora i requisiti necessari per ottenere l’indennità di disoccupazione ordinaria: in questa categoria entrano sostanzialmente i lavoratori stagionali, trimestrali e dello spettacolo). I requisiti per ottenere questo tipo di sussidi sono: 78 giorni di lavoro dipendente retribuiti; 1 settimana di contributi INPS antecedente i 2 anni solari precedenti; inoltre non è obbligatorio iscriversi al Centro per l’impiego, fatta eccezione per i soci di cooperativa. Il calcolo dell’indennità sarà effettuato in maniera analoga di quella prevista per l’Aspi.

giovedì 22 marzo 2012

DISOCCUPAZIONE ( ORDINARIA e CON REQUISITI RIDOTTI )

La Disoccupazione Ordinaria fa parte della normativa sugli Ammortizzatori sociali ed è una prestazione a sostegno del reddito che viene concessa a quei lavoratori che a causa di un licenziamento perdono il proprio reddito e la propria posizione economica.

Che cos’è la disoccupazione?

La Disoccupazione è una prestazione a sostegno del reddito concessa dallo Stato e pagata per mezzo dell’Inps a quei lavoratori che vengono a trovarsi senza lavoro, quindi senza retribuzione, per le seguenti ragioni:
  • licenziamento
  • sospensione per mancanza di lavoro
  • scadenza del contratto
  • dimissioni per giusta causa, determinate da: molestie sessuali, mancato pagamento della retribuzione, modifica peggiorativa delle mansioni lavorative, mobbing, variazione importante delle condizioni di lavoro a seguito della cessione dell’azienda ad altre persone, fisiche o giuridiche, spostamento del lavoratore da una sede all’altra, senza comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, comportamento ingiurioso del superiore gerarchico
L’indennità di disoccupazione erogata al lavoratore che perde il lavoro viene finanziata attraverso un apposito contributo versato dal datore di lavoro, il quale provvede a versarlo all’Inps. Tale quota di contributi, versati per i lavoratori regolarmente iscritti all’INPS serve proprio per assicurarsi contro la perdita del lavoro e la disoccupazione, causata dall’estinzione di un rapporto di lavoro per cause non attribuibili alla volontà del lavoratore stesso.
L’indennità spetta a tutti i lavoratori subordinati senza distinzione di qualifica, compresi i lavoratori a domicilio e gli stranieri extracomunitari e viene riconosciuta quando:
  • quando si perde l’attività principale da cui si ricava il reddito maggiore
  • un’attività stagionale

Quali tipi di Disoccupazione esistono?

Lo Stato, fino ad oggi ha previsto diverse forme di indennità di disoccupazione,distinte in base al settore di lavoro e ai requisiti richiesti, con la riforma degli Ammortizzatori del Ministro Fornero e del Governo Monti, modificheranno con decreto ministeriale le varie forma di sostegno al reddito per chi perde il lavoro che verranno introdotte presumibilmente a partire dal 2013 fino a d arrivare a regime nel 2017, con la cosiddetta "Assicurazione sociale per l’Impiego (ASpI)".
Per il momento per tutti i lavoratori che nel 2012 perdono o hanno perso il lavoro perché licenziati per uno dei motivi sopra elencati può rientrare in una delle seguenti forme di Disoccupazione con specifica indennità:
  • indennità ordinaria
  • indennità ordinaria con requisiti ridotti
  • trattamento speciale per l’edilizia
  • trattamento speciale per operai agricoli
Importante: I trattamenti sono detti ’speciali’ in quanto comportano percentuali di indennità superiori a quelle delle altre forme di disoccupazione, rivolgendosi a lavoratori di settori produttivi spesso soggetti a interruzioni del rapporto di lavoro.

  • L’indennità di Disoccupazione Ordinaria:

 A chi spetta la disoccupazione Ordinaria NON agricola?
 L’indennità di disoccupazione ordinaria spetta ai lavoratori inquadrati come:
  • operai, impiegati, equiparati ed intermedi, ovvero, lavoratori che svolgono attività a metà tra operai e impiegati, assunti con contratto part time o a tempo determinato
  • dirigenti di qualsiasi settore privato
  • lavoratori a domicilio, ma solo nel caso di licenziamento/cessazione del rapporto di lavoro e non di sospensione del lavoro tra una commessa e l’altra
  • lavoratori impiegati in attività stagionali o attività soggette a periodi di sosta; ai lavoratori occupati occasionalmente in sostituzione di altro personale
  • lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro
  • lavoratori con contratto di solidarietà
  • portieri di stabili
  • lavoratori assunti in Italia ed operanti all’estero in paesi non convenzionati o con i quali non esistono accordi di sicurezza sociale
  • soci di cooperative, con l’esclusione di quelle disciplinate dal Decreto del Presidente della Repubblica 602/70 (facchinaggio svolto anche con l’ausilio di mezzi meccanici o diversi, trasporto il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci proprietari od affittuari del mezzo ecc.).

A chi non spetta la Disoccupazione?

Sono esclusi dall’indennità di disoccupazione ordinaria:
  • lavoratori che si dimettono volontariamente, ad eccezione delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri che si dimettono durante il periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento
  • lavoratori parasubordinati
  • lavoratori autonomi
  • lavoratori con contratto a part time verticale per i periodi di pausa dell’attività lavorativa
  • lavoratori a domicilio, per i periodi intercorrenti tra una commessa e l’altra nel corso del rapporto di lavoro
  • lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno stagionale
  • apprendisti
  • caratisti, gli armatori e i proprietari armatori imbarcati su navi da pesca da loro stessi armate
  • lavoratori con contratto di compartecipazione agli utili
  •  
  • ministri del culto che esercitano il loro ministero in modo esclusivo
  • soci dipendenti da società o enti cooperativi
  • soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 250/58
  • soci delle cooperative teatrali e cinematografiche

Quali sono i Requisiti per ottenere la Disoccupazione Ordinaria?

I requisiti che un lavoratore deve possedere per ottenere l’indennità di Disoccupazione ordinaria sono:
  • essere disoccupato: la disoccupazione è concessa solo se non si svolge attività lavorativa autonoma, subordinata o parasubordinata
  • essere iscritto al Centro per l’impiego, CPI competente per territorio mediante sottoscrizione della dichiarazione di immediata disponibilità sia a svolgere un’attività lavorativa sia a seguire il percorso proposto per la ricerca di una nuova occupazione
  • avere svolto un’attività lavorativa: che ha consentito il versamento del contributo utile ai fini della concessione della disoccupazione, ovvero, almeno 2 anni prima del licenziamento
  • avere almeno un anno di contribuzione:  ossia 52 contributi settimanali versati nei 2 anni che precedono la data di cessazione del rapporto di lavoro
  • essere in possesso della capacità lavorativa: non avere malattie in corso che provochino la temporanea inabilità al lavoro

Disoccupazione e Requisito della contribuzione: Contributi figurativi e periodi neutri

La contribuzione utile che un lavoratore deve possedere per vedersi riconosciuta l’indennità di disoccupazione sono quelli versati per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ovvero, almeno 52 settimane nei due anni precedenti alla disoccupazione involontaria.

Sono considerati utili per il riconoscimento della disoccupazione involontaria anche i periodi coperti dalla contribuzione figurativa:
  • periodi di astensione obbligatoria o facoltativa per maternità
  • periodi di astensione dal lavoro per le malattie dei figli di età compresa tra i 3 e gli 8 anni
  • periodi di servizio militare o civile, se nell’anno antecedente la data di chiamata alle armi risultano versati almeno 24 contributi settimanali effettivi
  • periodi di lavoro all’estero in paesi convenzionati

Sono considerati altresì utili al raggiungimento delle 52 settimane di contribuzione, requisito per la disoccupazione involontaria, anche i periodi coperti dalla contribuzione dei periodi neutri:
  • servizio militare o servizio civile nel caso in cui nell’anno antecedente la chiamata alle armi non risultino versati almeno 24 contributi settimanali contro la disoccupazione
  • autorizzazione alla Cassa integrazione guadagni a zero ore
  • astensione obbligatoria e facoltativa per gravidanza non indennizzata
  • assenza per infortunio sul lavoro
  • assenza per malattia certificata ma non indennizzata
  • lavoro all’estero in paesi non convenzionati
  • assenza per permesso e congedo per i figli con handicap grave
Nello specifico, i periodi di malattia ed infortunio sul lavoro, di cassa integrazione ordinaria e straordinaria con sospensione dell’attività a zero ore, nonché le assenze per la fruizione di permessi e congedi per motivi di assistenza a figli con handicap grave (art. 42, D.Lgs. n. 151/2001) interviene il c.d. meccanismo della neutralizzazione,in base al quale, a fronte del verificarsi di particolari evenienze, risulta possibile effettuare la retrodatazione del biennio, e dunque un suo ampliamento, per un tempo pari all’evento occorso. Il Ministero, ha inoltre sottolineato che, nell’ambito dei periodi neutri costituiti dai congedi di cui all’art. 42 citato, può essere annoverato altresì quello fruito dal figlio convivente del portatore di handicap grave,qualora non vi siano altri soggetti idonei a prendersi cura della persona affetta da disabilità.


  • L’indennità ordinaria di disoccupazione con i requisiti normali:

Come si richiede la disoccupazione ordinaria con i requisiti normali?

Per ottenere l’indennità di disoccupazione erogata direttamente dall’Inps al lavoratore licenziato, si deve presentare apposita domanda alla sede Inps esclusivamente tramite i servizi telematici dell’istituto, previa registrazione e invio del Pin o rivolgendosi ai Caf.

Come e Quando si fa la domanda di disoccupazione ordinaria con i requisiti normali? Scadenze, termini e modello di domanda:

La domanda per ricevere l’indennità di disoccupazione ordinaria deve essere presentata, pena la decadenza dal diritto, entro:
  • 68 giorni dalla data di sospensione o licenziamento per motivi connessi alla situazione aziendale
  • 98 giorni, in caso di licenziamento in tronco per giusta causa

La domanda di Disoccupazione deve essere effettuata mediante Modulo DS21 scaricabile in formato pdf sul sito ufficiale dell’INPS o presso il Caf, allegando:
  • dichiarazione resa dall’ultimo datore di lavoro sul modulo DS22 (per i lavoratori domestici DS22LD) che indica i periodi di lavoro e le relative retribuzioni
  • la dichiarazione per le detrazioni d’imposta richieste
  • la dichiarazione di responsabilità di essere disoccupato e di aver provveduto a presentarsi presso il Centro per l’impiego per l’immediata disponibilità all’attività lavorativa
Importante: prima di presentare il modello DS21 è indispensabile recarsi al Centro per l’Impiego per sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità all’attività lavorativa

Comunicazione al Centro dell’Impiego del licenziamento:

In caso di licenziamento individuale o di dimissioni di un lavoratore straniero, l’azienda è obbligata a a presentare la relativa comunicazione allo Sportello unico e al Centro per l’impiego entro 5 giorni.
Lo straniero deve presentarsi, se vuole far risultare lo stato di disoccupazione, non oltre il 40° giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro, al Centro per l’impiego e dichiarare la disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. Il lavoratore è inserito nell’elenco anagrafico per il periodo residuo di validità del permesso di soggiorno e, comunque, per un periodo non inferiore a 6 mesi (DPR. N. 334/2004).

Il lavoratore licenziato dovrà sottoscrivere al CPI la dichiarazione della disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

Cos’altro spetta al lavoratore in disoccupazione ordinaria?

I lavoratori disoccupati, oltre a ricevere l’indennità possono possono richiedere il pagamento di altre forme di sostegno al reddito quali:
  • assegno per il nucleo familiare: per questo tipo di richiesta, il lavoratore deve allegare alla domanda anche la domanda di assegno per il nucleo familiare (modulo ANF/prest) e lo stato di famiglia o un’autocertificazione sostitutiva.

Come viene pagata l’indennità di disoccupazione?

L’indennità di disoccupazione ordinaria viene pagata direttamente dall’Inps, scegliendo la modalità di pagamento al momento della presentazione della domanda, pagamento mensile può avvenire solo tramite nel rispetto della nuova normativa antiriciclaggio 2012: 


  • bonifico bancario o postale
Fornendo il Codice IBAN al momento della sottoscrizione online della domanda o direttamente al Caf.

Quanto dura la Discoccupazione Ordinaria?

Il periodo massimo indennizzabile con la disoccupazione ordinaria è di:
  • 8 mesi fino a 50 anni
  • 12 mesi pari o superiore a 50 anni

Da quando decorre il pagamento della prima indennità di Disoccupazione Ordinaria con requisiti normali?

La disoccupazione decorre:
  • dall’8°giorno successivo alla sospensione/licenziamento se la domanda è stata presentata nei primi 8 giorni
  • dal 5° giorno successivo alla data della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno ed entro i termini previsti
L’indennità non può decorrere prima della data di iscrizione nelle liste del centro per l’Impiego. Per poter ottenere una seconda indennità, dopo un altro periodo di lavoro, è necessario che sia trascorso il cosiddetto “anno mobile”, cioè un periodo di 365 giorni a partire dalla data di inizio della prima prestazione. 


Quanto spetta al mese per la Disoccupazione Ordinaria con i requisiti normali?

L’indennità di disoccupazione a partire dal 2008 viene erogata nella misura del:
  • 60% della retribuzione media lorda per 6 mesi
  • 50% per i due mesi seguenti
  • 40% per i restanti mesi
L’indennità viene corrisposta per 30 giorni al mese ad eccezione del mese di febbraio, per il quale viene corrisposta per l’esatto numero di giorni (28 o 29).
Gli Importi mensili dell’indennità di disoccupazione variano ogni anno in base alla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. 
L’indennità di disoccupazione, come tutte le altre prestazioni in denaro erogate dall’Inps, è già soggetta alla trattenuta Irpef pertanto l’Inps rilascerà regolare modulo Cud per il periodo indennizzato.

Attività di lavoro autonomo con Partita IVA e l’indennità di disoccupazione:

Si ha diritto all’indennità di disoccupazione anche nel caso in cui si svolga un’attività in proprio di qualsiasi natura, purché tale attività sia stata avviata prima della fine del rapporto di lavoro dipendente. In caso contrario, l’interessato ha diritto all’indennità solo se l’attività non riveste carattere di continuità e professionalità.

Quando il pagamento dell’indennità di disoccupazione può essere sospeso? Cause:

Il pagamento dell’indennità di disoccupazione può essere sospeso per il periodo in cui il disoccupato:
  • si trova in maternità
  • si trova in malattia (sempre che sia indennizzata dall’Inps)
  • sia ricoverato in ospedale, casa di cura o sanatorio per conto di enti previdenziali e assistenziali 

Quando termina il pagamento dell’indennità di disoccupazione ordinaria?

Il pagamento dell’indennità di disoccupazione termina quando:
  • sono state percepite tutte le giornate di indennità, 240 giorni per gli otto mesi
  • si inizia una nuova attività lavorativa, da comunicare immediatamente all’Inps fatta eccezione per lavori di meno di 5 giorni consecutivi
  • si inizia un’attività di lavoro autonomo
  • si viene cancellato dalle liste dei disoccupati
  • si diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto
  • trasferimento in paesi extracomunitari non convenzionati, salvo che si tratti di brevi periodi per gravi e comprovati motivi di salute o di famiglia 

Disoccupazione e i contributi figurativi:

Nel periodo in cui il disoccupato ha percepito l’indennità di disoccupazione è stata riconosciuta d’ufficio una contribuzione figurativa. Le settimane di contribuzione figurativa accreditate si ottengono dividendo per sette il numero dei giorni di calendario compresi tra il primo e l’ultimo giorno pagato. 

Disoccupazione Ordinaria per i Lavoratori dello Spettacolo, Arti e Intrattenimento:

I lavoratori dello spettacolo obbligatoriamente assicurati presso l’Inps contro la disoccupazione sono:

  • artisti che dipendono da aziende alberghiere, night clubs, sale da ballo o aziende similari
  • orchestrali e appartenenti a complessi bandistici
  • indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda
  • animatori dei villaggi turistici;
  • maestranze cinematografiche, teatrali e di aziende di produzione televisiva assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato
  • operatori e aiuto operatori di cabina e di sale cinematografiche
  • tecnici (operatori cine-tv, macchinisti di scena, parrucchieri, truccatori e impiegati amministrativi dipendenti di enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, di produzione televisiva, delle imprese di produzione cinematografica, di doppiaggio e di sviluppo e stampa
  • maschere, custodi e personale di pulizia dipendenti degli enti ed imprese sopra citati
  • impiegati ed operai dipendenti delle case da gioco, sale Bingo, ippodromi, scuderie di cavalli da corsa e cinodromi
  • impiegati e operai dipendenti delle imprese di spettacoli viaggianti
  • addetti agli impianti sportivi, impiegati ed operai dipendenti dei circoli di tennis, canottaggio, palestre
  • autisti dipendenti di imprese dello spettacolo, anche se addetti ai servizi personali del titolare dell’impresa e del suo nucleo familiare;
  • dipendenti delle case di noleggio e distribuzione dei film (impiegati ed operai).

Novità 2012 Lavoratori dello Spettacolo: Indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e ridotti concessa anche a:

  • Gruppo Canto: Artisti Lirici, Cantanti  di musica leggera, coristi, vocalisti, maestri del coro
  • Gruppo Attori: attori di prosa, cinematografici o audiovisivi, doppiaggio, operetta, di rivista varietà ed attrazioni, artisti del circo, attori di fotoromanzi, imitatori, ipnotizzatori, illusionisti e prestigiatori, marionettisiti, burattinai
  • Gruppo Conduttori
  • Gruppo registi e sceneggiatori
  • Gruppi direttori di scena e doppiaggio
  • Gruppo direttori e maestri d’orchestra
  • Gruppo concertisti e orchestrali
  • Gruppo di ballo figurazione e moda
  • Gruppo scenografi, arredatori e costumisti
  • Gruppo lavoratori autonomi esercenti attività musicali

Che cos’è l’anno mobile nella Disoccupazione?

Qualora un lavoratore percepisca l’intera indennità di disoccupazione spettante, venga successivamente assunto per un breve periodo e poi licenziato, pur sussistendo i requisiti amministrativi questo non potrà beneficiare di un’altra indennità se non a distanza di un anno dalla decorrenza della precedenteprestazione.
L’anno mobile è quel periodo di tempo, della durata di 365 giorni, che decorre dalla data di inizio della disoccupazione indennizzata.
Poniamo che un lavoratore che non abbia superato i 50 anni di età, acquisisca il diritto all’indennità di disoccupazione a decorrere dal 24/7/2011, potrà godere nell’arco dell’anno mobile, cioè dal 24/7/2011 al 23/7/2012 di un massimo di 240 giorni (8 mesi) di disoccupazione, cioè una sola indennità per intero.
Potrebbe infatti verificarsi che il suddetto lavoratore finito di beneficiare dell’intera indennità dal  il 10/05/2012, lavori per circa 2 mesi sino al 10/07/2012, e successivamente riproponga domanda per ottenere una ulteriore indennità di disoccupazione.
Qualora sussistano i requisiti per accogliere questa ulteriore domanda la domanda dovrà essere accolta, ma l’erogazione della prestazione non potrà avvenire prima del 24/07/2012, cioè a distanza di un anno dalla prima prestazione completamente goduta, cioè dopo l’anno mobile dalla precedente domanda.


Siti di riferimento ufficiale per la Disoccupazione Ordinaria Inps 2012:

ASPI (assicurazione sociale per l'impiego) prospetto da La Stampa


ad integrazione dell'articolo  su quali sono le proposte del Governo Monti in merito agli ammortizzatori sociali ( indennità di disoccupazione )

ASpI: che cos'è la nuova indennità di disoccupazione

Cos'è l'ASPI, la nuova indennità di disoccupazione della riforma del mercato del lavoro

Che cos’è l’ASpI? L’acronimo che dà il nome alla nuova indennità di disoccupazione sta per Assicurazione Sociale per l’Impiego, il sistema di assicurazione contro la disoccupazione involontaria previsto dalla riforma del mercato del lavoro voluta da Elsa Fornero e dal governo Monti, con la trattativa chiusa con il no della CGIL.
In sostanza, l’ASpI va a sostituire quattro istituti oggi vigenti:
- l’indennità di mobilità;
- l’indennità di disoccupazione non agricola ordinaria;
- l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti;
- l’indennità di disoccupazione speciale edile (nelle sue tre varianti esistenti).
Da qui, l’aggettivo di universale che si accompagna alla nuova istituzione.
Vale la pena di ricordare che l’indennità di disoccupazione è la pratica attraverso la quale lo Stato finanzia il sostentamento di disoccupati che non percepiscono reddito di lavoro, non avendo la possibilità di offrire prestazioni lavorative; l’indennità di mobilità, invece, viene riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto il posto di lavoro in seguito a licenziamento (e che risultino iscritti nelle liste di mobilità).
Vediamo ora, nel dettaglio,tutte le caratteristiche di questa “assicurazione”.

ASpI: la copertura e i requisiti

Tanto per cominciare, cerchiamo di capire chi può accedere all’assicurazione? Sono coperti dall’ASpI: tutti i lavoratori dipendenti del settore privato; i lavoratori delle Amministrazioni pubbliche con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato. Si estende, inoltre, agli apprendisti e agli artisti (dipendenti), che oggi sono esclusi dall’applicazione di strumenti a sostegno del lavoratore in caso di perdita del reddito.
Per avere diritto all’ASpI restano invariati requisiti che oggi consentono di accedere all’indennità di disoccupazione non agricola ordinaria.
Ovvero: bisogna, naturalmente, essere disoccupati; bisogna inoltre avere almeno 2 anni di anzianità assicurativa e aver lavorato (ovviamente, con contributi regolarmente versati) per almeno 52 settimane nell’ultimo biennio.

Quanto dura l’ASpI

ASpI - Indennità: cosa cambia (durata)
La durata dell’ASpI cambia rispetto all’attuale indennità di disoccupazione. Al momento, l’indennità di disoccupazione ordinaria dura 8 mesi per i lavoratori che non hanno ancora compiuto il 50esimo anno d’età, che diventano 12 quando si superano i 50 anni. Ma, come detto, l’ASpI sostituirà anche la mobilità (che oggi interessa cirda 4 milioni e mezzo di dipendenti) e che ha durate decisamente superiori: 12 mesi (24 per chi ha da 40 a 50 anni, 36 per chi ha più di 50 anni), che diventano 24 (e rispettivamente 36 e 48) per i lavoratori licenziati da aziende del Mezzogiorno (nella tabella in alto, come cambierà nella fase di transizione la durata del periodo di indennità).
Con la riforma cambiano durate e soglia d’età: l’ASpI appiattisce tutto, aumenta un po’ la durata rispetto all’indennità ordinaria ma la riduce trasticamente rispetto alla mobilità.
Durerà non più di 12 mesi per i lavoratori con meno di 55 anni di età, che diventano 18 mesi se si superano i 55 anni di età.

Qual è l’importo del trattamento economicodell’ASpI

ASpI - Indennità: cosa cambia (trattamento)
Il massimale dell’Assicurazione è di 1.119,32 euro (con rivalutazione annuale sulla base dell’indice dei prezzi FOI). Ma questo è l’importo massimo, appunto.
Viene concesso, nella fattispecie:
- il 70% dello stipendio lordo precedentemente percepito, fino alla retribuzione di 1.250 euro
- il 30% per la parte di retribuzione precedentemente percepita superiore a 1.250 euro, fino a raggiungere il massimale.
Inoltre, dopo i primi 6 mesi l’indennità si abbatte del 15%. Dopo altri 6 mesi la cifra erogata scende di nuovo del 15%.
Per confronto, l’attuale sussidio di disoccupazione prevede il 60% del lordo per 6 mesi, il 50% del lordo per il settimo e l’ottavo mese, il 40% del lordo per i mesi restanti.
Nella tabella, la fase di transizione, da cui si evince, a fronte di una drastica riduzione della durata, un sostanziale lieve aumento dell’importo erogato (con la situazione più favorevole, ovviamente, per gli apprendisti, a cui l’istituzione viene estesa).

Cosa succede se interviene nuova occupazione

Può capitare di trovare lavoro durante la fase di copertura dell’ASpI. Se si lavora per meno di 6 mesi il trattamento viene sospeso e riprende alla fine del periodo di lavoro. Se invece si lavora per più di 6 mesi, il trattamento ricomincia (ma a questo punto devono essere di nuovo presenti i requisiti minimi).

La Mini-ASpI

Attualmente esiste anche un’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. Di cosa si tratta? Si tratta della possibilità di accedere a un sussidio in caso di disoccupazione anche se non si hanno i requisiti minimi. Dal primo gennaio al trentuno marzo si può presentare l’istanza per ricevere il sussidio relativo all’anno precedente, in un’unica soluzione: il 35% del lordo fino a 120 giorni, il 40% del lordo i restanti 60 giorni.
Ora, in sostituzione, arriva la Mini-ASpI, con sostanziali differenze.
Intanto, l’indennità non viene pagata l’anno successivo ma nel momento in cui si diventa disoccupati. Il requisito per accedere alla Mini-ASpI è di almeno 13 settimane di contributi versati negli ultimi 12 mesi.
Il calcolo dell’indennità è analogo a quello dell’ASpI. Cambia radicalmente la durata: non più della metà delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni. L’erogazione è sospesa se si lavora per meno di 5 giorni.

Contributi: le nuove aliquote

Il datore di lavoro dovrà versare un’aliquota pari all’1,3% per i lavoratori a tempo indeterminato e un’aliquota aggiuntiva pari all 1,4% per i lavoratori a tempo determinato (purché non apprendisti o assunti in sostituzione di altri lavoratori che abbiano diritto a mantenere il posto di lavoro).
Se il contratto si trasforma a tempo intederminato, l’aliquota aggiuntiva (fino a 6 mensilità) verrà restituita dopo il superamento del periodo di prova.
Per i rapporti a tempo indeterminato è previsto anche un contributo di licenziamento da versare all’Inps al momento del licenziamento. L’importo sarà pari a 0,5 mensilità di indennità per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
Questo meccanismo va a sostituire le aliquote a carico dei datori di lavoro: disoccupazione involontaria (le nuove regole scattano dal 2013), aliquota aggiuntiva per il settore edile, mobilità (che passa dallo 0,3% nel 2014 allo 0,2 nel 2015 fino ad annullarsi nel 2017).
Secondo le simulazioni fatte dalla CGIA di Mestre, ciò aumenterà notevolmente la contribuzione dovuta dalle aziende.
Foto | © TM News
ASpI: che cos'è la nuova indennità di disoccupazione é stato pubblicato su Polisblog.it alle 03:16 di mercoledì 21 marzo 2012.

martedì 17 gennaio 2012

Sostegno al reddito, proroghe per il 2012

Sostegno al reddito, proroghe per il 2012: L'articolo 6 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, pubblicato sulla G.U. n. 302/2011 stabilisce la proroga di alcune misure a sostegno del reddito che non erano state considerate dalla legge n. 183/2011, legge di stabilità per l'anno 2012. Le proroghe rigurdano: il lavoro accessorio di tipo occasionale in particolari situazioni, l'indennità ordinaria di disoccupazione agli apprendisti sospesi dal lavoro o licenziati a seguito di crisi aziendale o occupazionale e l'una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi a progetto per la cessazione del contratto di lavoro.