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mercoledì 16 settembre 2020

DECRETO SEMPLIFICAZIONI è LEGGE

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 11 settembre 2020, n. 120, 

di conversione con modifiche del decreto-legge 16 luglio 2020, 

n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni ( il testo ) ), 

recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

Consulta la scheda delle novità ( QUI )

venerdì 29 dicembre 2017

#SUCCESSIONI_ON_LINE #VOLTURE_ONLINE #SI_RICAMBIA_DOC_DAL15032018 #MODULISTICA_CAMBIA

 Modello - pdf - approvato con il provvedimento del 15 giugno 2017 (versione aggiornata al 23 giugno 2017). Motivi dell'aggiornamento - pdf

Modello di successione da utilizzare a partire dal 15 marzo 2018

Modello 4

martedì 12 settembre 2017

#SUCCESSIONI_ON_LINE #VOLTURE_ONLINE #DAL_20170912 #MODULISTICA_CAMBIA

CONTINUA L'EVOLUZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE


A FAR DATA DAL 12/09/2017 , CAMBIA LA DOCUMENTAZIONE DA UTILIZZARE

Modello di successione da utilizzare a partire dal 12 settembre 2017

 Modello - pdf - approvato con il provvedimento del 15 giugno 2017 
(versione aggiornata al 23 giugno 2017). Motivi dell'aggiornamento - pdf



Modello di successione da utilizzare fino all’11 settembre 2017

 Modello - Versione aggiornata al 20 gennaio 2017. Motivi dell’aggiornamento - pdf


Modello 4

mercoledì 28 dicembre 2016

#SUCCESSIONI_e_VOLTURE_ONLINE

Dal 23/01/2017 i contribuenti potranno presentare la dichiarazione di successione e la domanda di voltura catastale direttamente online. 

Per farlo, sul sito internet dell’Agenzia sarà reso disponibile un software di compilazione per :

  • Successioni OnLine per compilare il file, allegare i documenti, salvare, accedere ai servizi telematici ed inviare.
  • volture catastali OnLine  per rendere le dichiarazioni sostitutive di atto notorio mediante la compilazione di specifici quadri del modello, invece di allegare ciascun documento.

Il tutto opzionale fino al 31 dicembre 2017 e obbligatorio dal 1° gennaio 2018.

La dichiarazione può essere presentata tramite i servizi telematici dell’Agenzia, utilizzando le proprie credenziali di accesso, oppure tramite un intermediario abilitato o un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate competente per la lavorazione.
Tutti i documenti utili alla dichiarazione dovranno essere allegati al modello in formato PDF/A o TIFF.

fonte:fiscoetasse



sabato 13 giugno 2015

Controlli in azienda utilizzabili anche a fini disciplinari Fonte:sole24 , pressReader

Per sottoporre a controllo gli strumenti di lavoro, pc, tablet, telefonini, ma anche badge o rilevatori di presenza, non è più necessario l'accordo sindacale. 
L'azienda dovrà essere autorizzata da un'intesa con le Rsu o Rsa - o in assenza con l'ok della direzione territoriale del lavoro - se vuole installare impianti audiovisivi. 
Un'altra novità è che le informazioni raccolte, ottenute attraverso impianti o strumenti di lavoro, autorizzati o meno, potranno essere utilizzate a tutti i fini connessi al rapporto di impiego, quindi anche per ricavarne informazioni potenzialmente rilevanti sul piano disciplinare. 
Il Dlgs sulle semplificazioni riscrive l'art. 4 dello Statuto dei lavoratori, aggiornando la disciplina dei controlli sulla strumentazione di lavoro. 
Il legislatore chiarisce che gli impianti e gli altri strumenti dai quali derivi la possibilità di sorvegliare il personale possono essere impiegati solo per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e la tutela del patrimonio aziendale.
fonte :sole24

venerdì 2 gennaio 2015

semplificazioni fiscali 2015 "A.d.E. inizia a chiarire circ.31/e"

La LEGGE DI STABILITA' ha dato il via a nuove norme che snelliscono gli adempimenti ed eliminano le procedure superflue,rendendo, di fatto, più facile il rapporto tra contribuenti e Amministrazione fiscale.

Parte delle novità :

SUCCESSIONE : No dichiarazione di successione fino a 100 mila euro e adempimenti semplificati -Non è più necessaria la dichiarazione di successione quando l’eredità, devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta, ha un valore che non supera i 100 mila euro e non comprende immobili o diritti reali immobiliari. Inoltre, una volta presentata la dichiarazione di successione, non sarà più necessario presentare la dichiarazione integrativa in caso di rimborsi fiscali. Altra novità in materia riguarda la documentazione, che potrà essere consegnata in copia non autenticata insieme alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Infine, la circolare chiarisce che in applicazione del principio del favor rei non scatteranno sanzioni nei confronti dei contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione di successione nei termini e che in base alla nuova norma non sarebbero più tenuti a farlo.

MODELLO IRE : Bonus energia, stop alla comunicazione alle Entrate per i lavori su più anni -Niente più obbligo di inviare all’Agenzia la comunicazione per chi effettua lavori per la riqualificazione energetica degli edifici che proseguono per più anni d'imposta e vuole usufruire della detrazione Irpef e Ires. Prima, infatti, era necessario inviare alle Entrate il modello ad hoc entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello in cui era iniziato il sostenimento delle spese. Anche in questo caso si applica il principio del favor rei.

“Prima casa”, per l’agevolazione Iva fa fede la categoria catastale dell’immobile  -Criteri più semplici anche per l’individuazione delle abitazioni per le quali è possibile fruire dell’agevolazione Iva “prima casa”. Con la nuova disciplina, l’Iva agevolata al 4% si applica infatti a tutti i trasferimenti delle abitazioni (non accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, come già avviene per l’imposta di registro). L’applicazione dell’Iva sulla “prima casa” è quindi ora vincolata esclusivamente alla categoria catastale dell’immobile e a questi fini non hanno più nessun rilievo le caratteristiche previste dal decreto del Ministero dei Lavori pubblici del 2 agosto 1969 per contraddistinguere le abitazioni “di lusso”.

Automatici gli interessi sulle somme chieste a rimborso - A partire dal 1° gennaio 2015 scattano in automatico gli interessi sui rimborsi richiesti dai contribuenti in conto fiscale. Gli interessi saranno, infatti, erogati contemporaneamente al rimborso e inizieranno a maturare a partire dal sessantunesimo giorno, nel caso in cui l’erogazione spetta all’Agente della riscossione, o a partire dal ventunesimo giorno dalla comunicazione dell’ufficio competente quando il rimborso è disposto direttamente dall’Agenzia delle Entrate

continua ... leggi il com.stampa dell'A.d.E.  e la circ.31e del 30/12/2014

martedì 8 luglio 2014

ATC in Piemonte da 7 a 3 ?

Parte il percorso del Disegno di legge per il riordino delle Agenzie Territoriali per la Casa del Piemonte ATC che passeranno da 7 a 3 :
  • ATC PIEMONTE NORD: Novara, Verbano Cusio Ossola, Biella e Vercelli, con sede legale a Novara.
  • ATC PIEMONTE CENTRALE: Torino e provincia, con sede legale a Torino.
  • ATC PIEMONTE SUD: Alessandria, Asti e Cuneo, con sede legale ad Alessandria.

venerdì 12 luglio 2013

Niente ritenuta d'acconto se c'è solo il «recupero» spese "SEAC/Sole24ore"

Con Risoluzione 11 luglio 2013, n. 49, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla semplificazione degli adempimenti tributari per i soggetti che svolgono lavoro autonomo occasionale.
In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che:
  • non si deve applicare la ritenuta d'acconto (art. 25, D.P.R. n. 600/1973) sui compensi da lavoro autonomo occasionale, quando questi sono pari alle spese sostenute per lo svolgimento della stessa attività occasionale;
  • conseguentemente a quanto specificato al punto precedente, il percipiente "non è tenuto a riportare dette somme e le corrispondenti spese nella dichiarazione dei redditi".



martedì 9 luglio 2013

Modulo RW verso la semplificazione (fiscoetasse)

Il Senato ha approvato lo 08/07/2013 , in prima lettura:

  • la Legge di delegazione europea 
  • e la Legge europea 2013. 

Con il primo Ddl si delega il Governo per l'attuazione di oltre venti direttive europee che riguardano anche l'IVA interna.

Con la Legge europea 2013, invece, si interviene su diversi settori per rendere la disciplina fiscale italiana più adeguata agli obiettivi perseguiti dallo Stato come richiesto dalla Commissione europea. 

Tra gli interventi, quello sulla rimodulazione del quadro RW del modello UNICO. 


Facendo slittare dal contribuente agli operatori finanziari alcuni obblighi di comunicazione dei trasferimenti da o verso l'estero, vengono di fatto eliminate le sezioni I e III del modulo RW, diminuendo gli adempimenti per i contribuenti. 

Le sanzioni per la violazione degli obblighi di comunicazione ai fini del monitoraggio fiscale, poi, sono state ridotte: andranno, infatti, dal 3% al 15%, anziché dal 10 al 50%.


giovedì 1 novembre 2012

Autocertificazione. I chiarimenti per gli immigrati (stranieriinitalia)

Ecco quando servono i certificati in originale, come quello di idoneità alloggiativa. 



Dal 1 gennaio 2012 sono state introdotte importanti novità in materia di autocertificazione dei documenti da parte dei privati nei confronti dei pubblici uffici, regole che si applicano anche ai cittadini extraUe soggiornanti nel territorio italiano.

In sostanza è stato previsto che le Pubbliche Amministrazioni devono, d'ufficio, acquisire i certificati relativi a stati, fatti e qualità a cittadini privati che presentano delle istanze agli stessi uffici pubblici. I privati, cioè, hanno diritto ad autocertificare tali stati, qualità o fatti, nel momento in cui fanno una particolare richiesta ad una Pubblica Amministrazione, come ad esempio l'iscrizione alla scuola oppure la richiesta per essere autorizzati a svolgere attività autonome. Gli uffici addetti al rilascio dei certificati (sostanzialmente Comuni e Municipi), in virtù delle nuove regole, possono comunque rilasciare ancora i certificati (residenza, cittadinanza, stato famiglia, ecc.) ma apponendovi sopra la dicitura "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Molti dubbi sono sorti circa l'applicabilità o meno delle nuove disposizioni in materia di immigrazione, anche perchè il DPR.445/2000 che disciplina le ipotesi di autocertificazione ne deroga l'applicabilità ai casi previsti da leggi speciali e il testo unico sull'immigrazione, il D. Lgs. 286/98, rientra nel novero delle leggi speciali.

La conseguenza è pertanto che, nei procedimenti aventi ad oggetto il rilascio o il rinnovo dei titoli di soggiorno, ad esempio, ovvero nelle richieste di ricongiungimento familiare le nuove regole sulla autocertificazione non trovano applicazione.

La circolare in oggetto chiarisce, quindi, i casi in cui possa essere usata da parte del cittadino extracomunitario l'autocertificazione e fino a quando tale regime viene applicato.

Si riassumono le principali regole.

COSA NON POSSONO AUTOCERTIFICARE I CITTADINI EXTRAUE

I cittadini extracomunitari non possono autocertificare fatti, stati o qualità personali (comunque accertabili dalle autorità italiane competenti ) tutte le volte in cui presentano una istanza inerente al loro permesso di soggiorno e ricongiungimento familiare. 
In questi casi, ad esempio per rinnovare un permesso di soggiorno per studio, per chiedere il permesso di soggiorno Ce soggiornanti di lungo periodo per il coniuge, sarà necessario allegare alla domanda il certificato di iscrizione alla scuola e il certificato degli esami sostenuti nel primo caso, ovvero il certificato di stato di famiglia nel secondo caso. 
Gli uffici pubblici, addetti al rilascio di tali certificati, dovranno apporvi sopra espressamente la dicitura " certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione".

Questo varrà solo fino al 31 dicembre 2012 poichè, dal 2013 in poi, per tutti varranno le regole dell'autocertificazione previste dal DPR 445/2000.

MAI AUTOCERTIFICABILE L'IDONEITA' ALLOGGIATIVA

Il certificato di idoneità alloggiativa, necessario per presentare la domanda di ricongiungimento familiare o di permesso di soggiorno ce soggiornante di lungo periodo anche per i familiari conviventi (coniuge o figli), non è e non sarà mai autocertificabile, poichè l'idoneità alloggiativa "rappresenta un'attestazione di conformità tecnica resa dagli uffici comunali" e che non ha natura di certificato.

E IN MATERIA DI CITTADINANZA ?

Per tutti i procedimenti in materia di concessione della cittadinanza italiana valgono le regole generali sull'autocertificazione poichè la legge sulla cittadinanza (L. 91/92) non può considerarsi speciale rispetto al DPR 445/2000.

Potranno pertanto,in tale caso, essere presentate dai cittadini extracomunitari, le autocertificazioni relative, ad esempio alla residenza, allo stato di famiglia, ai carichi penali o pendenti e sarà l'amministrazione procedente (Prefetture e Comuni) a dover acquisire d'ufficio da altre pubbliche amministrazioni la documentazione.

Questi principi valgono dal 1 gennaio 2012.

Solamente atti, stati e qualità che le autorità italiane non possono verificare perchè riferibili ad eventi realizzatisi all'estero (es. nascita, matrimonio, certificati penali) non potendo essere autocertificati da parte del cittadino privato, dovranno essere dimostrati con idonea documentazione eventualmente tradotta e legalizzata/apostillata se proveniente dall'estero.

domenica 19 agosto 2012

Contratti di locazione: niente piu' comunicazione alla Questura e obbligo di registrazione telematica (fiscoetasse)

Immagine FiscoeTasse
Chi ha spesso a che fare con la redazione di contratti di locazione di immobili deve tenere conto di due importanti novità: la prima relativa alla registrazione e la seconda relativa alla comunicazione in Questura.
Diciamo che a parere di chi scrive la prima è una bella complicazione e la seconda una bella semplificazione.
Me veniamo, prima di commentare, a illustrare le novità:
Dal 29 aprile 2012 i proprietari di almeno 10 unità immobiliari sono obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione.Il numero delle 10 unità riguarda non solo gli immobili affittati ma tutti quelli posseduti e utilizzati direttamente.
Quindi l’obbligo riguarda anche il proprietario di 10 unità immobiliari che ne affitta solo una.
Prima di questa modifica introdotta dal Decreto “Semplificazioni fiscali” (D.L. 16/2012 art.8 c. 10-bis), l’obbligo di registrazione telematica interessava chi possedeva almeno 100 immobili.
La registrazione telematica era per tutti una possibilità ma non un obbligo, e farla diventare un obbligo per piccoli proprietari puo’ diventare piu’ che una semplificazione una bella complicazione oltre che tradursi in un aggravio di costi inutili.
Molti proprietari usano infatti curare direttamente la registrazione dei propri contratti e non è detto che tutti sono  esperti inormatici.
Magari sono persone anziane, abituate da decenni alla compilazione del loro contratto e alla registrazione direttamente all’Agenzia, con la compilazione del modello 69.
Ora questi “poveretti” saranno costretti a impare l’utilizzo del computer oppure a rivolgersi al proprio commercialista, il quale sempre piu’ si vede costretto a svolgere lavori di postino per l’Agenzia delle Entrate.
E’ vero che i soggetti abilitati non sono solo i commercialisti ma tutti gli agenti di affari in mediazione, le organizzazioni della proprietà edilizia, i geometri ed ora anche i periti industriali, ma si sa che il commercialista è la persona di riferimento per qualsiasi adempimento di questo tipo e quindi sarà sicuramente chiamato in causa volente o nolente.
La comunicazione alla Questura per le cessioni di fabbricati è stata abolita
Per i contratti soggetti a registrazione in termine fisseo la comunicazione alla Questura è definitivamente abolita.
Lo ha stabilito il D.L. n. 79 del 20.06.2012 convertito in legge n. 131 il 7 agosto 2012 che pertanto ha definitivamente stabilito che non sono piu’ soggetti a comunicazione i i contratti di locazione, verbali o scritti, ad eccezione delle locazioni di immobili, non formate per atto pubblico o scrittura privata autenticata, di durata non superiore a 30 giorni complessivi nell’anno e dei contratti di comodato stipulati per iscritto.
Sarà la stessa Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dell’interno, a trasmettere le informazioni acquisite per la registrazione nel sistema informativo al Ministero dell’interno.
Per i contratti di comodato e per i contratti non soggetti a registrazione in termine fisso l’obbligo potra’ essere assolto anche attraverso l’invio di un modello informatico che verrà approvato entro 90 giorni dalla dala del dl.
La decorrenza è il 21 giugno 2012.
Ricordiamo che per le cessioni di proprietà immobiliari la comunicazione era stata definitivamente cancellata dall’art. 5, comma 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70.
Quindi questa norma non inserità nel decreto “Semplificazioni” è invece una vera semplificazione e un atto di civiltà nei confronti del contribuente.

Ecco il testo dell’art. 2 del D.L. 79 convertito nella L. 131 del 7 agosto 2012
Art. 2 – Comunicazione della cessione di fabbricati
1. La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
2. L’Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dell’interno, individua, nel quadro delle informazioni acquisite per la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al comma 1, nonche’ dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari di cui all’articolo 5, commi 1, lettera d), e 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, quelle rilevanti ai fini di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 1978, e le trasmette in via telematica, al Ministero dell’interno.
3. Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso, l’obbligo di comunicazione all’autorita’ locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, puo’ essere assolto anche attraverso l’invio di un modello informatico approvato con decreto del Ministero dell’interno, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne stabilisce altresi’ le modalita’ di trasmissione.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per la comunicazione all’autorita’ di pubblica sicurezza, di cui all’articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la quale resta fermo quanto ivi previsto. Con il decreto di cui al comma 3 sono definite le modalita’ di trasmissione della predetta comunicazione anche attraverso l’utilizzo di un modello informatico approvato con il medesimo decreto. 5. L’articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e’ soppresso. Al medesimo articolo 3, comma 6, primo periodo, le parole: «ai commi da 1 a 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2, 4 e 5». 6. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

sabato 21 aprile 2012

PASSA IL DL FISCALE ALLA CAMERA. IL GOVERNO VALUTA LA CANCELLAZIONE DELL`IMU PRIMA CASA DAL 2013

La Camera dei Deputati ha votato la fiducia posta dal Governo sull`approvazione del decreto legge in materia di semplificazione fiscale – D.L. n. 16/2012 – e, nella stessa seduta, ha licenziato definitivamente il provvedimento, che ha ottenuto 445 voti a favore, 69 contrari e 14 astenuti. Ora, in virtù delle modifiche introdotte, il testo torna al Senato che dovrà dare il via definitivo, entro il 1° maggio 2012. In sede di discussione, il governo ha accettato di valutare la possibilità di applicazione dell`Imu sulla prima casa solo per il 2012. Proprio in materia di Imu, risultano confermate le modifiche apportate, ossia scegliere di pagare l`imposta 2012: - in due rate (50% entro il 18 giugno, con aliquote base, e 50%, più conguaglio, entro il 17 dicembre); - in tre rate ( 33% a giugno, con aliquote base, 33% entro il 17 settembre e 33%, più conguaglio, il 17 dicembre). Sulle seconde case il pagamento rimane suddiviso in acconto, a giugno, e saldo, a dicembre. Rimane ferma la riduzione del 50% della base imponibile le dimore storiche e i fabbricati distrutti o inagibili, tranne nel caso degli immobili danneggiati dal sisma in Abruzzo nel 2009, esenti sia da Imu che da Irpef ed Ires. E` nella possibilità dei comuni di accollarsi sconti ad anziani residenti in istituti di ricovero o ad italiani residenti all`estero. Si riportano altre novità contenute nel decreto. Esenzione Iva per i collegi – L`esenzione riguarda i collegi universitari gestiti da enti aventi finalità di ospitare gli studenti universitari nonché quelli che offrono anche agli altri iscritti alle università servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e attività culturali e ricreative. Pignorabilità sugli stipendi - Le somme da 2.501 a 5.000 euro sono soggette ad escussione in misura pari a un settimo; le somme fino a 2.500 euro, in misura pari ad un decimo. Per le somme eccedenti i 5.000 euro, rimangono ferme le norme ordinarie (1/5). Imposte sui velivoli – Ridotta l`imposta erariale sugli aerei di peso inferiore alle 6 tonnellate e sugli elicotteri. Introdotta, però, una tassa di imbarco sui passeggeri degli aerotaxi pari a 100 euro sulle tratte inferiori a 1.500 chilometri e a 200 euro su quelle oltre tale lunghezza. Imposta di bollo sullo scudo fiscale – Slitta dal 16 maggio al 16 luglio il pagamento del bollo sullo scudo fiscale.

martedì 6 marzo 2012

COMUNICATO EQUITALIA RATEIZZAZIONE DEBITI FISCALI

Si richiama l’attenzione sul sottostantre comunicato pubblkicato da Equitalia in data 1.3.2012 in materia di rateizzazione dei debiti fiscali in modo semplice e veloce

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Equitalia ha previsto una nuova direttiva che porta da 5 a 20 mila euro la soglia per ottenere la rateizzazione soltanto con una semplice richiesta motivata che attesta la propria situazione di temporanea difficoltà economica. Pertanto, non occorrono più documenti per dimostrare la situazione economico-finanziaria del contribuente, che restano necessari solo se il debito supera la nuova soglia.

Nei limiti dei 20 mila euro viene elevato a 48 il numero massimo di rate mensili che possono essere concesse,il n.ro di rate concesse varierà in funzione all'ISEE fino al n.ro max di 48. La rata minima resta di 100 euro. Inoltre, sono state anche stabilite procedure più snelle per le associazioni, le società di persone e le ditte individuali.

Importanti novità in favore delle aziende. L’indice alfa, parametro prima utilizzato per ottenere il rateizzo, servirà ora solo per determinare il numero massimo di rate che possono essere concesse. Si amplia così la platea delle aziende che possono beneficiare del pagamento dilazionato dei tributi non pagati.

Money transfer. Non si paga più la tassa del 2%

In vigore il decreto sulle semplificazioni fiscali, che ha abolito l’imposta che colpiva le rimesse degli irregolari. Rimane l’obbligo di esibire il permesso di soggiorno 
Venerdì scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è immediatamente entrato in vigore il decreto legge sulle semplificazioni fiscali, che ha abolito la tassa sulle rimesse dei migranti irregolari.

Il balzello era stato introdotto qualche mese fa, su impulso della Lega Nord, e costringeva chi spediva denaro all’estero a pagare anche un’imposta di bollo pari al 2% del denaro spedito. Erano esentati i cittadini Ue e i cittadini extraue muniti di matricola inps e codice fiscale, quindi regolarmente soggiornanti in italia.

Il governo Monti l’ha eliminato, giustificando la sua scelta con gli impegni internazionali dell’Italia sul fronte della riduzione dei costi delle rimesse. Proprio l’invio di denaro in patria da parte dei migranti (regolari o irregolari che siano) è infatti una leva fondamentale per lo sviluppo dei Paesi d’Origine, serve a sostenere le famiglie, ma anche ad avviare piccole attività imprenditoriali.

“Al fine di adempiere agli impegni internazionali assunti dall'Italia in occasione, tra l'altro dei vertici G8 de L'Aquila (8-10 luglio 2009) e G20 di Cannes (3-4 novembre 2011) l'articolo 2, comma 35-octies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e' abrogato” recita quindi uno dei commi dell’articolo 3 del decreto legge n. 16/2012.

Naturalmente rimangono in vigore tutti gli altri paletti previsti dalla legge per l’invio delle rimesse, comprese le norme introdotte dal pacchetto sicurezza del 2009, che già volevano disincentivare l’utilizzo dei money transfer da parte dei clandestini. Chi spedisce denaro all'estero, infatti, è tenuto a mostrare il permesso di soggiorno, se non lo fa deve essere segnalato dall’operatore alle forze dell’ordine.