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martedì 27 gennaio 2015

ASSEGNO SOCIALE 2015 VARIANO GLI IMPORTI (fonte Migranti Torino)


L'INPS con la circ.1 del 9/01/2015, stabilisce l’importo annuo dell’assegno sociale per il 2015:

  • 5.830,63 € (448,51 mensili per 13 mensilità) .

Tale importo stabilisce i parametri di reddito minimi previsti nelle richieste di ricongiungimento familiare o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Requisiti per ricongiungimento familiare, coesione familiare e Permesso di soggiorno UE (ex carta di soggiorno) per soggiornanti di lungo periodo, anno 2015:

  • Richiedente : 5.830,63  €/annui
  • Richiedente e 1 familiare : 8.745,94 €/annui
  • Richiedente e 2 familiari – 11.661,26 €/annui
  • Più familiari aumento di €/2.915,31 per ogni familiare
  • Richiedente e 2 o più minori di 14 anni – 11.661,26 €/annui
Per ogni altro familiare oltre ai minori di 14 anni (figli, coniugi o genitori), all’importo di 11.661,52 € si deve aggiungere per ogni persona l’importo di 2.915,38 €.

mercoledì 22 gennaio 2014

INPS stabilisce i minimi pensionistici (2013) e la rivalutazione 2014

Con la Circolare n. 7 del 17 gennaio 2014, l’INPS si è pronunciata in merito alla rivalutazione delle pensioni per l’anno 2014.    (riassumendo)

Ha inoltre stabilito :

  • 1,2 per cento aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via previsionale, per l'anno 2014.
  • e confermato nella misura del 3,0 per cento l’aumento definitivo di perequazione automatica per l’anno 2013.
Ha stabilito l'importo del trattamento minimo a gennaio 2014 (con la perequazione provvisoria dello 1,2%) ad euro 501,38. 

Confermato, inoltre, come dallo scorso anno, che l’Istituto rilascia la certificazione fiscale (CUD 2014), di norma, esclusivamente attraverso il canale telematico (vedere possibilità differenti) .





Allegato N.4 (importi  minimi 2013)

In concomitanza và ricordato l'importo dell'assegno sociale per gli immigrati in Italia è di particolare importanza perché viene preso come riferimento per valutare il loro reddito per ogni pratica nella pubblica amministrazione come richiesta e rinnovo del permesso di soggiorno, il ricongiungimento familiare, la cittadinanza italiana, … e tante altre pratiche quest’anno l’importo è di 447,61 euro, che moltiplicati per tredici mensilità fanno 5.818,93 euro. 







venerdì 1 febbraio 2013

Integrazione al minimo, cambiano i redditi (ITALIAOGGI / YAHOO)


Con l'anno nuovo cambiano anche i parametri di reddito per beneficiare dell'integrazione al trattamento minimo di pensione. 
I limiti reddituali che danno più o meno titolo all'integrazione variano infatti con il variare dell'importo mensile del minimo.
L'integrazione.
Il conteggio della pensione in quota retributiva, che ormai riguarda la sola anzianità maturata sino al 31 dicembre 2011 (la cosiddetta contributiva non prevede integrazioni di sorta), viene effettuato sulla base di due elementi: 
  • il numero degli anni di contributi e 
  • la retribuzione pensionabile, ossia la media degli stipendi percepiti nell'ultimo periodo di lavoro. 

La misura del trattamento risulta pari a un 2% della retribuzione pensionabile, per ogni anno di contributi. 
Quando l'importo, calcolato sulla base della contribuzione effettivamente versata, risulta inferiore a una certa cifra (il minimo stabilito dalla legge), si procede all'integrazione, che rappresenta quindi la differenza, a carico dello Stato, tra la quota effettivamente maturata e la soglia minima stabilita. 
Le condizioni richieste affinché scatti l'integrazione sono due:
  • il richiedente la pensione che non deve avere altri redditi Irpef di importo superiore al doppio del minimo;
  • e il reddito complessivo della coppia (pensionato e relativo coniuge) che non deve superare l'importo annuo di quattro volte il minimo.

Limiti 2013. 
Per l'anno in corso, sulla base dei dati che attribuiscono il minimo a 495,43 euro mensili, la situazione si presente nel modo seguente:
limite di reddito personale che esclude l'integrazione: 12.881,18 euro;
limite di reddito cumulato (della coppia) che esclude l'integrazione: 25.762,36 euro;
limite di reddito personale che consente l'integrazione totale: 6.440,59 euro;
limite di reddito cumulato che consente l'integrazione totale: 19.321,77 euro;
limite di reddito personale che consente l'integrazione totale o parziale, a seconda dell'importo a calcolo della pensione: da 6.440,59 a 12.881,18 euro;
limite di reddito cumulato che consente l'integrazione totale o parziale, a seconda dell'importo a calcolo della pensione: da 19.321,77 a 25.762,36 euro.
Nel caso in cui deve essere preso in considerazione anche il reddito del coniuge, il limite di reddito personale e il limite di reddito cumulato operano congiuntamente; pertanto, l'integrazione al minimo non può essere comunque riconosciuta ove l'importo del reddito personale, ovvero l'importo del reddito cumulato, sia superiore al limite di legge. Stesso discorso nel caso di possesso di redditi personali e di redditi cumulati di ammontare inferiore ai limiti stabiliti: l'integrazione viene riconosciuta nella minor misura risultante tra il limite di reddito personale e l'importo del reddito personale e tra il limite di reddito cumulato e l'importo del reddito cumulato.
Quale reddito. 
Il reddito preso in considerazione ai fini del diritto all'integrazione al minimo è quello assoggettabile all'Irpef. Dal computo sono esclusi il reddito della casa di abitazione; i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, ivi comprese le anticipazioni; le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Non concorre inoltre alla sua formazione l'importo della pensione da integrare al trattamento minimo.

fonte: ITALIAOGGI / YAHOO


domenica 4 novembre 2012

Assegno al minimo: l’integrazione è ridotta

La pensione integrata al trattamento minimo, o pensione minima, viene riconosciuta al pensionato la cui pensione, sulla base del calcolo dei contributi versati, risulti inferiore ad un livello fissato dalla legge, considerato il "minimo vitale".
Esso può essere incrementato, a condizione che si posseggano determinati requisiti:
  • fino a 591,87 euro, per i casi previsti dall’art. 38 della Legge 448/01 (ultra 70enni, ciechi civili, sordomuti ultrassessantacinquenni, mutilati e invalidi civili, titolari di pensione di inabilità, ecc.);
  • fino a 603,87 euro, comprese tutte le maggiorazioni, come importo massimo totale, così come stabilito dall'art. 5, comma 5, della Legge 127/2007.
In particolare il trattamento minimo spetta solo se non vengoro superati determinati limiti di reddito.
  • Se si tratta di soggetto non coniugato o separato legalmente l'integrazione è attribuita per intero se il reddito non supera 5.956,60 euro. L'integrazione spetta in misura parziale se non si supera il limite di 11.913,20 euro.
  • Se il soggetto è coniugato, l'integrazione è attribuita per intero se il reddito complessivo del pensionato e del coniuge non supera il limite di 23.042,24 euro. L' integrazione spetta in misura parziale se il reddito complessivo non supera 28.802,80 euro. In questo caso vanno sommati i redditi dei due coniugi e la verifica va effettuata sia rispetto al reddito singolo che al reddito coniugale. Il superamento anche di uno solo dei due limiti non fa acquisire il diritto alla integrazione. Ovviamente si deve fare la verifica dei redditi assoggettabili all'Irpef. Sono pertanto esclusi: il reddito della casa di abitazione ed i trattamenti di fine rapporto.
Ricordiamo, inoltre, che la legge numero 127 del 3 agosto 2007 ha introdotto una somma aggiuntiva (la quattordicesima), a favore dei titolari di pensioni basse, che per il 2008 viene erogata con la pensione di luglio o l’ultima mensilità dell’anno. Di seguito i requisiti per ottenere la maggiorazione al trattamento minimo e alla quattordicesima. 









Le maggiorazioni sociali
Chi vive con una sola pensione o quasi può avere qualcosa in più della pensione minima.
La legge riconosce, infatti, le cosiddette maggiorazioni sociali, che variano in base all’età del pensionato. La quota aggiuntiva è di 25,83 euro al mese per coloro che hanno dai 60 ai 64 anni, di 82,64 euro per chi ha un’età che si colloca tra 65 e i 69 anni.
Dai 70 anni in su l’integrazione è di 136,44 euro. I 70 anni richiesti si possono ridurre fino a 65, in ragione di un anno per ogni cinque di contributi  versati. Per gli invalidi totali l’età minima è di 60 anni.

Nel 2012 le maggiorazioni sono subordinate al non superamento dei limiti di reddito riportati nella tab. B












Per i non coniugati il limite di reddito personale è dato dall’ammontare del trattamento minimo, più l’importo annuo della maggiorazione.

Mentre per i coniugati il reddito della coppia non deve superare il limite personale, maggiorato dell’importo dell’assegno sociale (429,00 euro mensili nel 2012). 

Quali redditi
Sia  per la pensione minima che per la maggiorazione sociale, e’ il caso di ricordare che l’Inps considera tutti i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti o tassati alla fonte come gli interessi bancari e postali, i rendimenti da Bot e altri titoli.

Nel computo rientrano anche le rendite Inail e gli assegni assistenziali.
In altre parole bisogna denunciare tutto con la sola eccezione dei redditi provenienti da:
-    la casa di abitazione;
-    le pensioni di guerra;
-    l’assegno di accompagno;
-    i trattamenti di famiglia;
-    i sussidi erogati da Enti Pubblici senza carattere  di continuità.




“Sulla pensione Inps a calcolo di 315,03 euro al mese mi è stata data una integrazione di 45 euro, perciò ho meno del minimo (480,53 euro), nonostante il mio reddito sia di 11.900 euro e perciò inferiore al tetto di 12.500 euro”. 
Questa considerazione merita un approfondimento per focalizzare bene la normativa sulla integrazione al minimo ragionando sui numeri. Seguiamo il filo logico del discorso.



A) Se la pensione è di 315,03 euro e il minimo è di 480,53 euro Inps deve riconoscere in via teorica la differenza mensile di 165,50 euro.

B) Il tetto di reddito entro il quale quest’anno è riconosciuta l’integrazione
  • è di 12.493,78 euro nel caso di pensionato solo 
  • e di 24.987,56 euro se c’è il coniuge.

C) Nel calcolo dei redditi posseduti dal pensionato occorre però considerare non solo quelli effettivamente realizzati al di fuori della pensione, 
ma anche – attenzione, questo è il punto focale – il reddito “regalato” dalla legge sotto forma di integrazione: 
nel nostro caso il reddito di 161,50 euro moltiplicato per 13, pari a 2.151,50 euro.

D) Il reddito della considerazione precedente è quindi di 14.051,50 euro: supera la soglia indicata dalla legge.

E) In queste evenienze l’Inps riduce l’integrazione a una misura tale da far rientrare i redditi nel tetto: nel nostro caso può mettere a disposizione del pensionato solo 593,88 euro OSSIA TETTO DI REDDITO - PENSIONE EFFETTIVA.

F) Ciò significa che l’integrazione è di 45,68 euro per tredici mesi. Con il risultato che la pensione del pensionato preso precedentemente in considerazione sale a 360,71 euro al mese. Lo stesso percorso vale, ovviamente con limiti di reddito differenti, quando devono essere valutate anche le entrate del coniuge.