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giovedì 19 ottobre 2017

#FABBRICATI_RURALI #COME #ISCRIVERLI AL CATASTO_FABBRICATI



venerdì 20 dicembre 2013

gli impianti fotovoltaici al CATASTO " D1 o D10 ? " , per il FISCO nel CONTO ENERGIA ?

Con la circ.36e del 19/12/2013 l'A.d.E. fornisce chiarimenti in merito all'accatastamento degli IMPIANTI FOTOVOLTAICI - (01) e al loro conseguente trattamento fiscale , definendone il trattamento all'interno del CONTO ENERGIA - (01) .




QUANDO SCATTA L'ACCATASTAMENTO ?

Leggi (qui)




martedì 26 marzo 2013

IMMOBILI FANTASMA ( sanatoria scade 02/04 )

Continua la lotta dello Stato contro i cosidetti "immobili fantasma" gli immobili cioè esistenti e mai censiti in Catasto, totalmente o parzialmente. Sulla G.U. del 30 novembre u.s. è stato pubblicato l'elenco dei Comuni in cui sono stai individuati i fabbricati non dichiarati in Catasto ed ai quali verrà applicata la rendita presunta.




In virtù del Decreto legge fiscale 16/2012, per le unità immobiliari a cui è stata attribuita la rendita presunta si deve presentare domanda di aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla pubblicazione del comunicato in Gazzetta Ufficiale e le istanze andrebbero consegnate entro il 2 aprile 2013. La mancata presentazione degli atti di aggiornamento implica l’applicazione di sanzioni amministrative quadruplicate, come previsto dal Decreto legislativo 23/2011 sul federalismo fiscale. Nel caso non ci sia accordo sulla rendita presunta attribuita vi è la possibilità di presentare ricorso alla commissione tributaria provinciale ento il 30 gennaio 2013. Una volta che gli edifici prima ignoti vengono dichiarati, questi vengono infatti tassati in base alla consistenza e alle caratteristiche emerse durante i rilievi. A maggio scorso, il completamento della prima fase della sanatoria catastale ha fatto stimare un aumento del gettito pari a 472 milioni di euro, di cui 356 milioni rilevanti ai fini Imu, 110 milioni ai fini dell’imposta sui redditi e 6 milioni per l’imposta di registro sui canoni di locazione.

Preme evidenziare che la sanatoria catastale non è un condono, ma ha solo finalità fiscali: durante i rilievi i tecnici possono scoprire se un immobile è accatastato , completamente o parzialmente, ma non se è privo di permessi edilizi e quindi se conforme allo strumento urbanistico del Comune.


Nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge, i proprietari delle case fantasma incorreranno nelle sanzioni previste.


Se l'atto di aggiornamento catastale viene presentato entro 90 giorni la sanzione viene ridotta a un decimo di quella prevista e ammonta a 103,20 euro.

Se il ravvedimento operoso avviene dopo 90 giorni dal termine ultimo ma entro un anno, la sanzione irrogata è pari a un ottavo di quella prevista e ammonta a 129,00 euro.

In tutti gli altri casi, la sanzione va da un minimo di 1.032,00 euro a un massimo di 8.264,00 euro.

giovedì 29 novembre 2012

riaccatastamento dei fabbricati rurali è ora 30/11 (eutekne)

Scade il 30 novembre, il termine per denunciare al Catasto edilizio urbano i fabbricati rurali già iscritti al Catasto dei terreni. Il termine del 30 novembre 2012, che il Legislatore farebbe bene a differire, è previsto espressamente dall’art. 13, comma 14-ter, del DL n. 201/2011 (convertito dalla L. n. 214/2011). 
Il riaccatastamento riguarda tutte le costruzioni, quindi i fabbricati ad uso sia abitativo, sia strumentale allo svolgimento delle attività agricole.
Tuttavia, per esplicita previsione della stessa norma di legge, sono esclusi i fabbricati che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DM n. 28/1998, quindi costruzioni che non presentano un’ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, ossia:
  • manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati;
  • serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
  • vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni;
  • manufatti isolati privi di copertura;
  • tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri, purché di volumetria inferiore a 150 metri cubi;
  • manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.

Si ricorda che, tranne i manufatti precari, gli altri beni vanno riaccatastati qualora siano accessori o pertinenziali alle unità immobiliari già censite in Catasto con autonoma rendita, nel qual caso devono essere accatastati come “dipendenze” delle unità stesse. 
La scadenza del 30 novembre è stata fissata per consentire ai soggetti interessati di conoscere in tempo la rendita catastale del fabbricato riaccatastato, al fine di determinare la relativa IMU dovuta per il 2012 e versarla in un’unica soluzione entro il 17 dicembre (essendo domenica il giorno 16), come previsto dal comma 8 dello stesso art. 13 del DL n. 201/2011. 
Si ricorda che l’aliquota di legge è lo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale all’esercizio delle attività agricole (art. 3, comma 3-bis, del vigente DL n. 557/1993 convertito dalla L. n. 133/1994), comprese le abitazioni dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a 100. 
Ciascun Comune può avere modificato tale aliquota “minima”, riducendola fino allo 0,1%. 
Per i fabbricati rurali ad uso abitativo (non strumentale), invece, l’aliquota di base è lo 0,76%, che ciascun Comune può avere modificato in più o in meno fino a 0,3 punti percentuali; mentre, se l’abitazione è “principale” per il soggetto passivo (coltivatore diretto o imprenditore agricolo), si applica l’aliquota ridotta pari allo 0,4% (anche sulle eventuali pertinenze), che ciascun Comune può avere modificato in più o in meno fino a 0,2 punti percentuali.
Si ricorda inoltre che, per i fabbricati rurali strumentali a saldo, entro il termine del 17 dicembre 2012, dovrà essere versata la seconda rata pari al 70% dell’IMU complessivamente dovuta per l’intera annualità, con conguaglio sulla rata di acconto pari al 30%. 
Il versamento dell’imposta dovuta, che dovrà essere eseguito mediante utilizzo del modello F24 o (a decorrere dal 1° dicembre) del bollettino postale, approvato con DM 23 novembre 2012, va imputato solo al Comune in caso di fabbricati rurali strumentali (codice tributo 3913) e di fabbricati rurali abitativi costituenti “abitazione principale” del contribuente (codice tributo 3912); mentre deve essere imputato anche allo Stato, per la quota d’imposta pari all’aliquota dello 0,38% (50% di 0,76%), in caso di fabbricati rurali abitativi costituenti abitazioni secondarie dei soggetti passivi (codici tributo 3918 e 3919).
Tuttavia, con riferimento sia ai fabbricati rurali ad uso strumentale sia ai terreni (agricoli), potrebbe arrivare in extremis una modifica – con DPCM da emanare entro il 10 dicembre 2012 – dell’aliquota da applicare a tali immobili. 
La modifica è stata ufficiosamente scongiurata, ma di questi tempi non si può essere tranquilli. Pacifica appare invece la determinazione della base imponibile per i fabbricati in questione. Infatti, per i fabbricati rurali, ricondotti – al pari di ogni altro fabbricato – nell’ambito di applicazione dell’IMU, la base imponibile è determinata in base ai criteri ordinari definiti dal comma 4 del citato art. 13 del DL n. 201/2011. 
In buona sostanza, occorre moltiplicare la rendita iscritta in Catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, previamente rivalutata del 5%, per i coefficienti di cui allo stesso comma 4, quindi con specifico riferimento alle diverse classificazioni catastali. A titolo esemplificativo:
  • per una casa rurale censita alla categoria A/4, si applica il moltiplicatore 160;
  • per un fienile censito alla categoria D/10, si applica il moltiplicatore 60 (65, dal 2013).

Poiché la base imponibile IMU, per i fabbricati rurali, si determina a partire dalla relativa rendita iscritta in Catasto, si pone l’esigenza di assicurare che tutti i fabbricati rurali vengano censiti, con attribuzione di rendita, al Catasto edilizio urbano. 
Si ricorda infatti che, ad oggi, molti fabbricati rurali, già esistenti alla data dell’11 marzo 1998, risultano ancora legittimamente censiti al Catasto terreni, senza attribuzione di una rendita catastale. 
Naturalmente, qualora il fabbricato rurale (abitativo o strumentale) sia “collabente”, cioè diroccato o rudere, il riaccatastamento andrebbe fatto come “entità urbana” F/2, alla quale non è associabile alcuna rendita catastale. 
L’obbligo del riaccatastamento, che deve avvenire secondo la procedura informatica Docfa che dà luogo a una rendita “proposta” su cui calcolare l’IMU dovuta, abbraccia anche i fabbricati rurali strumentali ubicati nei Comuni classificati montani e quindi esenti dall’imposizione. In caso di inottemperanza, il soggetto obbligato soggiace a una sanzione “pesante” (da 1.032 a 8.264 euro). Infine, per i fabbricati rurali situati nei Comuni interessati dal sisma dei giorni 20 e 29 maggio 2012, la legge di conversione del DL n. 174/2012 ha previsto un allungamento del termine al 31 maggio 2013. 

mercoledì 26 settembre 2012

ULTIMI GIORNI PER LA VARIAZIONE CATASTALE DEI FABBRICATI RURALI (ateneoweb)

Secondo quanto previsto dal Dl n. 95/2012 (articolo 3, comma 19), scade il 1° ottobre 2012, essendo il 30 settembre giorno festivo, il termine per la presentazione delle domande di variazione catastale da parte dei titolari di diritti reali su fabbricati rurali, nel caso in cui gli stessi non vi abbiamo già provveduto in precedenza rispettando il termine originario del 30 settembre 2011.
 Le nuove modalità di censimento dei fabbricati rurali abitativi e strumentali sono state definite dal Dm 26 luglio 2012, che ha fissato le regole per la presentazione delle istanze agli uffici provinciali della agenzia del Territorio.
A sua volta, l’agenzia del Territorio ha reso disponibile la nuova versione della procedura informatica Docfa 4.00.1 per la compilazione dei documenti tecnici catastali. Essa è idonea per la presentazione delle domande previste per il riconoscimento dei requisiti di ruralità ai sensi del citato decreto ministeriale e delle dichiarazioni di aggiornamento catastale per i fabbricati che, essendo censiti al Catasto terreni (Ct), devono essere iscritti al Catasto edilizio urbano (Ceu) a norma dell`articolo 13, comma 14-ter, del Dl 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011.
Fino al 30 novembre 2012, i soggetti interessati potranno comunque continuare a utilizzare la vecchia versione della procedura Docfa, mentre solo a partire dal 1° dicembre 2012 sarà disponibile esclusivamente la nuova versione (Docfa 4.00.1).
Le domande e le relative autocertificazioni, necessarie ai fini del riconoscimento dei requisiti di ruralità, redatte in conformità ai modelli di cui agli allegati A, B e C del nuovo decreto, devono essere presentate all`ufficio provinciale territorialmente competente dell`agenzia del Territorio, entro il termine perentorio del 1° ottobre 2012. Le domande potranno essere presentate direttamente oppure mediante posta elettronica certificata, fax o raccomandata a/r. La presentazione della domanda di variazione catastale dei fabbricati rurali, già iscritti al Catasto fabbricati, e registrati con le categorie A6 e D10, rispettivamente per le abitazione e per le strutture strumentali all’attività agricola, ai sensi del Dm 26 luglio 2012, consente la possibilità di inserire negli atti catastali l’attestazione della sussistenza dei requisiti di ruralità dei fabbricati, fermo restando il classamento originario delle costruzioni rurali a uso abitativo. La variazione si rende necessaria, ai fini fiscali, per il computo esatto delle imposte municipali da applicare agli immobili a cui è riconosciuto il carattere di ruralità indipendentemente dalla categoria catastale loro attribuita. Si ricorda, infatti, che l’adempimento non ha alcun effetto ai fini dell’IMU, ma riguarda soltanto l’ICI (i fabbricati rurali erano esenti dall’imposta comunale) e si rende necessario per mettersi al riparo dall’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la natura di fabbricato rurale è condizionata dalla classificazione catastale in A/6 per le abitazioni e D/10 per i fabbricati strumentali. La mancata presentazione di tali variazioni comporta l`applicazione dell`ICI per il periodo 2007-2011.
fonte:ateneoweb

INOLTRE ALTRE FONTI (01)

giovedì 2 agosto 2012

Definite le regole per l’accatastamento dei fabbricati rurali (eutekne)


Firmato il DM 26 luglio 2012, che fissa le modalità per l’inserimento negli atti catastali della sussistenza dei requisiti di ruralità dei fabbricati.
Pronto il decreto che stabilisce le modalità per l’inserimento negli atti catastali della sussistenza dei requisiti di ruralità dei fabbricati, come previsto dall’art. 13, comma 14-bis del DL n. 201/2011 (conv. L. n. 214/2011).
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, infatti, ha firmato il decreto che fissa le modalità per l’inserimento dei fabbricati rurali oggetto delle domande di variazione catastale per l’attribuzione delle categorie A/6 (classe “R”) eD/10, sia pure con qualche mese di ritardo rispetto al termine previsto (dapprima) e poi (01). 
Tale decreto, datato 26 luglio 2012 e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sostituisce il contenuto del precedente 
DM 14 settembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta n. 220 del 21 settembre 2011. 

Comunicato dell'Agenzia - pdf (40.79 KB)   
Modalità di presentazione delle domande di attribuzione ai fabbricati rurali delle categorie A/6, classe "R", e D/10 
(Pubblicato nella G.U. n. 220 del 21 settembre 2011)
Allegato A al DM 14 settembre 2011 - pdf (35.95 KB)   


Rimangono invece ferme e quindi valide le precisazioni fornite dall’Agenzia del Territorio con circolare n. 6/T del 22 settembre 2011, anche se prevediamo un nuovo documento di prassi che illustri ulteriormente la delicata materia.

Passando in rassegna i 7 articoli del provvedimento ministeriale, un posto di primo piano meritano le seguenti previsioni:

- i fabbricati rurali diversi da quelli censiti nella categoria catastale D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole) vanno iscritti con un’apposita annotazione;

- la domanda di variazione catastale è presentata ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità delle costruzioni destinate ad uso sia abitativo, sia strumentale, con esclusione dei fabbricati già accertati nella categoria D/10;

- l’autocertificazione, necessaria ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità, deve contenere la dichiarazione (resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000), che l’immobile possiede “a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda” i requisiti di ruralità di cui all’art. 9 del vigente DL n. 557/1993 (conv. L. n. 133/1994);

- il mancato riconoscimento del requisito di ruralità, anche a seguito di segnalazione motivata da parte del Comune impositore competente o dell’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, è accertato con provvedimento motivato del Direttore dell’ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio, registrato negli atti catastali mediante specifica annotazione e notificato al soggetto interessato. Quest’ultimo potrà impugnare il provvedimento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale competente, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data della notificazione;

- nei territori in cui il catasto è gestito dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ove vige il sistema tavolare o del libro fondiario, le attribuzioni previste dai commi 14-bis (presentazione delle domande di variazione catastale) e 14-ter (fabbricati rurali iscritti nel catasto terreni che devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012) dell’art. 13 del citato DL n. 201/2011 (“decreto Monti”) sono svolte dalle medesime Province;

- la presentazione delle domande di variazione e l’inserimento negli atti catastali dell’annotazione producono gli effetti previsti per il riconoscimento dei requisiti di ruralità “a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda”.

Quest’ultima disposizione fa venire in mente la sentenza n. 77/01/12, con la quale la Commissione tributaria regionale di Milano ha erroneamente ritenuto che la sopravvenuta richiesta di riconoscimento del requisito di ruralità “non può avere valore retroattivo”, giacché l’autocertificazione di una destinazione rurale nei cinque anni anteriori non può “modificare il dato catastale”.
Come avevamo anticipato, la norma sopravvenuta (art. 7, comma 2-bis, del DL n. 70/2011, conv. L. n. 106/2011) ha inteso porre fine al riconoscimento del requisito di ruralità dei fabbricati (abitativi e strumentali) mediante la presentazione delle domande di variazione catastale da parte dei soggetti interessati, offrendo di fatto a partire dall’annualità 2006 la possibilità di precisare qualità o natura dell’immobile per l’esclusione (e non esenzione) dal pagamento dell’ICI. Questa linea interpretativa sembra ora avvalorata dal provvedimento in commento. Viene inoltre confermato che ai fabbricati rurali destinati ad abitazione e a quelli strumentali è attribuito ilclassamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione.

Infine, viene ricordato il nuovo termine, fissato dal comma 19 dell’art. 3 del DL n. 95/2012 (Decreto sulla “spending review”) al 1° ottobre 2012 (essendo domenica il 30 settembre), per lapresentazione delle domande di variazione catastale per l’attribuzione delle categorie A/6 e D/10, secondo le modalità e la modulistica contenute nel nuovo provvedimento.

domenica 10 giugno 2012

Fattorie e cascine tutte con la rendita entro il 30 novembre (sole24)

Da quando è entrato in vigore l'articolo 13, comma 1, del Dl 201/2011, convertito dalla legge 214/2011, (anticipazione dell'Imu al 2012), che obbliga i possessori di fabbricati rurali, già iscritti senza rendita al Catasto dei terreni, a dichiararli al Catasto dei fabbricati, capita sempre più spesso che venga avviata la pratica, con proposta di rendita. Il termine è quello del 30 novembre 2012, a norma del comma 14-ter dello stesso articolo 13, in quanto i predetti immobili, sono soggetti all'Imu propria per l'anno d'imposta 2012. In particolare, si tratta di fabbricati asserviti ai terreni agricoli, a destinazione abitativa e strumentale, in precedenza esenti per ruralità, in quanto il loro reddito è già compreso in quello dei terreni medesimi, ai sensi dell'articolo 96, del Regolamento Rd 1539/1933, come modificato dalla legge 29 giugno 1939 n. 976, circostanza trascurata dal decreto legislativo 23/2011, istitutivo dell'imposta. Per questi edifici, isolati o raggruppati nelle cascine rurali ma ubicati in aperta campagna, sorgono notevoli problemi per l'accatastamento, in quanto per trovare immobili similari comparabili, talvolta è necessario ricorrere a quelli dei centri abitati, assai distanti. Infatti l'accatastamento, col solo Docfa, trattandosi di immobili già esistenti nella mappa, presenta un primo problema, in quanto spesso manca la denominazione stradale e il numero civico, per cui è necessario precisare nella casella del Docfa, al posto della via, la dicitura «toponomastica non presente, via non codificata», ..[CONTINUA]....