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venerdì 2 ottobre 2026

ENEA aggiorna guide ad ecobonus al 23/09/2029 , definendo i diversi parametri di accesso dal 04/02/2026

 ENEA aggiorna guide ad ecobonus al 23/09/2029 , 

definendo i diversi parametri di accesso dal  04/02/2026




venerdì 22 settembre 2017

venerdì 20 giugno 2014

SCIA e PERMESSO DI COSTRUIRE (modulo unico)

Con l'accordo Italia Semplice siglato il 12 giugno 2014 tra Governo, Regioni ed Enti Locali, i moduli unificati e semplificati per la SCIA edilizia e il permesso di costruire, previsti nella lettera aperta ai dipendenti pubblici e ai cittadini.

A titolo esclusivamente dimostrativo è disponibile on line una 

N.B. Nel suo formato digitale il modulo è progettato in modo da richiedere le sole informazioni necessarie a secondo del tipo di intervento.

Queste versioni dei moduli prevedono, necessariamente, tutta la casistica degli adempimenti connessi alla Scia e al permesso di costruire sul territorio nazionale.

domenica 11 maggio 2014

ristrutturazione ammessa anche con riferimento normativo errato ?

Per beneficiare della detrazione del 36-50% sulle ristrutturazioni edilizie (65% per le misure antisismiche, in base alle modifiche in corso di approvazione nel decreto eco-bonus) e del 55-65% sugli interventi del risparmio energetico è consigliabile inserire nella causale del bonifico bancario o postale i rispettivi riferimenti normativi, anche se ciò non sarebbe previsto dalla norma, la quale richiede solo la causale del versamento, che potrebbe essere anche descrittiva (ris. n. 300/E/2008, circolare n. 95/E/2000). 

Se la fonte normativa viene inserita, però, deve essere quella corretta, quindi: 
  • 36-50-65% va indicato l'articolo 16-bis, Dpr 22 dicembre 1986, n. 917 (anche Dpr n. 917/1986 o Tuir), 
  • mentre per il 55-65% l'articolo 1, commi da 344 a 347, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (anche legge 296/2006 o Finanziaria 2007). 

È questa la risposta da dare , in base alle istruzioni al modello Unico PF 2013, relativo ai redditi 2012 (in precedenza le istruzioni non prevedevano la norma nella causale del bonifico) e soprattutto dal 19 luglio 2013, cioè da quando la direzione regionale delle Entrate del Piemonte ha chiarito, in risposta all'interpello n. 901-184/2013, protocollo 2013/41381 (01), che non si può beneficiare della detrazione, se si riporta nella causale del bonifico "un generico riferimento del Tuir" (si veda «Il Sole 24 Ore» del 24 luglio 2013). 

E' chiarito che gli errori dovuti alla citazione sbagliata del riferimento legislativo, i quali non pregiudichino comunque la possibilità di effettuare la ritenuta d’acconto del 4% sull’importo pagato, non precludono l’accesso alle agevolazioni fiscali previste dalla detrazione per le ristrutturazioni edilizie, viene pertanto ritenuta ammissibile, dice la Direzione del Piemonte   in luogo della precisa norma (art.16-bis D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917) anche l’indicazione della disposizione che ha regolato il bonus del 36% fino al 31 dicembre 2011 (art.1 L. 27 dicembre 1997, n.449) ovvero quella che dal 1° gennaio 2012 ha prorogato a regime l’incentivo (art.4 comma 1 lett. c) del D.L. n. 201/2011).  

Dal 1° luglio 2010, infatti, se per beneficiare delle detrazioni del 36-50-65% sulle ristrutturazioni edilizie e del 55-65% sul risparmio energetico è necessario effettuare un bonifico, l'istituto bancario o postale che accredita l'importo sul conto corrente del beneficiario, deve trattenere una ritenuta d'acconto del 4% (10% dal 1° luglio 2010 al 5 luglio 2011). 

Quando questa trattenuta è obbligatoria (non lo è, ad esempio, per i pagamenti fatti da imprese nell'ambito della detrazione del 55-65%), la sua mancanza pregiudica l'incentivo e ciò è imputabile al contribuente, se ha «compilato il bonifico in modo tale da non permettere alla banca di codificare il versamento come soggetto alla ritenuta d'acconto» (si vedano le risoluzioni della Direzione regionale delle Entrate Piemonte n. 901-184/2013, e la risoluzione delle Entrate n. 55/E/2012).

Non si può invece beneficiare della detrazione  se si riporta nella causale del bonifico un generico riferimento al Tuir .
Laddove le due fattispecie non ricorressero assieme :

  1. mancata trattenuta 
  2. errata indicazione , 

ma invece vi fosse la trattenuta e solo l'inesatta indicazione della norma agevolativa la detrazione sarebbe comunque possibile .

venerdì 4 ottobre 2013

venerdì 5 luglio 2013

Lo sconto fiscale anche a caldaie e frigoriferi

La detrazione sugli interventi di efficienza energetica, che il Dl del governo ha alzato al 65% fino al 31 dicembre 2013 (e fino al 30 giugno 2014 per interventi sull’intero condominio), nel testo approvato dall’esecutivo escludeva esplicitamente caldaie e impianti a pompe di calore . 

Ora l’aula ha approvato un emendamento che li inserisce fra gli interventi con detrazione  :
  • anche all’acquisto di "grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, come frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici e  (A per i forni)  elettrodomestici ad incasso ma anche a quelli non ad incasso ossia per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica,e scorporato dai 96 mila per le ristrutturazioni immobiliari.approfondimenti e dettagli











bonus 50% sull'acquisto di mobili primi chiarimenti dell'A.d.E.

Dopo il via libera alla proroga "eco-bonus", ovvero della detrazione Irpef del 50% per le ristrutturazioni edilizie e della detrazione Irpef/Ires del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. 

In particolare, quest'ultima è stata prorogata fino al 31.12.2013 e nella misura più elevata del 65%, anziché del 55%, a partire dal 1° luglio 2013. 
La medesima agevolazione del 65% è valida, invece, per un altro anno intero, fino al 30.06.2014, nel caso in cui i lavori siano eseguiti dal condominio.

La detrazione del 50% potrà essere sfruttata anche per l'acquisto di mobili destinati all'arredamento dell'abitazione da ristrutturare, fino ad un ammontare di 10.000 euro (con un bonus pari, quindi, a 5.000 euro).

Fatto il punto sulle nuove scadenze e sull'importo delle nuove detrazioni l'Ag. delle Entrate inizia a fornire i primi chiarimenti : 



giovedì 27 giugno 2013

annuario del contribuente (2013) (agg. per introduzione agevolazioni ristrutturazione edilizia e risparmio energetico Dl 63/2013 )


Parte I - Informazioni generali - pdf
  • L’Agenzia delle Entrate: contatti e servizi informativi
  • I servizi telematici
  • Il garante: un organo a tutela dei contribuenti
Parte II - Il fisco sulla casa - pdf Aggiornamenti
  • La tassazione sugli immobili 
  • Le imposte sulle compravendite 
  • Le locazioni 
  • La successione e la donazione di immobili 
  • Agevolazioni su ristrutturazioni e conseguimento di risparmio energetico 

Sono stati aggiornati i paragrafi relativi alle agevolazioni per i lavori di ristrutturazione edilizia e
risparmio energetico in quanto il Dl 63/2013 ha introdotto importanti novità, quali:proroga al 31 dicembre 2013 dell’agevolazione per le ristrutturazioni edilizie nella misura del 50%. Inoltre, si
possono detrarre, sempre al 50%, le spese sostenute per i mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione proroga al 31 dicembre 2013 dell’agevolazione per lavori di risparmio energetico. Lo stesso decreto ha aumentato la misura della detrazione dal 55% al 65% per le spese
sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013.


Parte III - Irpef e dichiarazione dei redditi - pdf Aggiornamenti
  • L’Irpef e le addizionali 
  • Le detrazioni Irpef 
  • Le spese deducibili dal reddito 
  • Le spese detraibili dall’Irpef 
  • Le agevolazioni per le persone con disabilità 
  • Il Modello 730 
  • Il Modello Unico Persone fisiche


Parte IV - Rendite finanziarie e tassazione dei beni di lusso - pdf
  • Rendite e attività finanziarie 
  • La tassazione dei beni “di lusso”

Parte V - Misure contro l’evasione - pdf
  • La comunicazione delle operazioni Iva (spesometro) 
  • Gli interventi in materia di Studi di Settore 
  • Altre disposizioni 
  • Il nuovo redditometro


Parte VI - Il rimborso delle imposte - pdf
  • Come ottenere i rimborsi 
  • Le modalità di erogazione dei rimborsi 
  • I casi particolari: Cosa occorre fare se... 
Parte VII - Comunicazioni, accertamenti esecutivi, sanzioni e cartelle - pdf Aggiornamenti
  • Le comunicazioni dell'Agenzia e gli accertamenti esecutivi 
  • Le sanzioni 
  • Cartelle di pagamento e mezzi di riscossione coattiva
Parte VIII - Contenzioso e strumenti per evitarlo - pdf
  • Come rimediare a errori e dimenticanze: il ravvedimento 
  • Come evitare o risolvere le liti fiscali 
  • Il ricorso tributario

domenica 16 giugno 2013

AGGIORNATA AL 06/2013 LA GUIDA ALLE RISTRUTTURAZIONI (proroga al 12/2013 del 50%)

Aggiornata la guida sulle Ristrutturazioni Edilizie (6 giugno 2013) che recepisce le novità introdotte dal decreto legge n. 63/2013 che evidenza, in particolare, l'estensione temporale dell'agevolazione.
Infatti, negli ultimi anni la normativa che disciplina la materia è stata più volte modificata, vediamo le più recenti novità introdotte:
■ dal decreto legge n. 83/2012, che ha elevato, per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, la misura della detrazione (50%, in luogo di quella ordinaria del 36%) e l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio (96.000 euro per unità immobiliare, invece che 48.000 euro)
Oltre alla proroga al 31 dicembre 2013, il decreto 63/2013 ha introdotto, per i contribuenti che usufruiscono della detrazione per ristrutturazioni edilizie, la possibilità di detrarre dall’Irpef, sempre nella misura del 50%, anche le spese sostenute per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.La detrazione per l’acquisto di mobili va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro e deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.


sabato 1 giugno 2013

RISTRUTTURAZIONI ENERGETICHE DAL 01/07/2013 SI RILANCIA PASSANO DAL 55% AL 65% FINO A DICEMBRE 2013 PER PRIVATI E AL 2014 PER I CONDOMINI

Nel Consiglio dei Ministri di venerdì 31 maggio è stato dato il via libera all'atteso Decreto legge sulla proroga dei c.d. "eco-bonus", ovvero della detrazione Irpef del 50% per le ristrutturazioni edilizie e della detrazione Irpef/Ires del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. 

In particolare, quest'ultima è stata prorogata fino al 31.12.2013 e nella misura più elevata del 65%, anziché del 55%, a partire dal 1° luglio 2013. 
La medesima agevolazione del 65% è valida, invece, per un altro anno intero, fino al 30.06.2014, nel caso in cui i lavori siano eseguiti dal condominio.

La detrazione Irpef del 50% per le ristrutturazioni edilizie, con tetto massimo di spesa agevolabile pari a 96.000 euro, è stata prorogata fino al 31.12.2013 ed è stata estesa anche agli immobili colpiti dal terremoto del maggio 2012 ed a quelli delle aree territoriali a rischio. 

La detrazione del 50% potrà essere sfruttata anche per l'acquisto di mobili destinati all'arredamento dell'abitazione da ristrutturare, fino ad un ammontare di 10.000 euro (con un bonus pari, quindi, a 5.000 euro).

Per entrambe le agevolazioni, 65% e 50%, l'importo spettante a titolo di bonus è ripartibile in dichiarazione dei redditi in 10 rate annuali di pari importo.


Nel comunicato finale si indicano tempi e modi per usufruire degli sgravi. 


Approfondimenti calendario (qui)











mercoledì 1 maggio 2013

DECADENZA DEL BENEFICIO DETRAZIONI DEL 36% - 50% - 55% PER INCOMPLETEZZA DEI DATI DEL BONIFICO DI PAGAMENTO ris.55e 07/06/2012


STRALCIO RIS.55/e 07/06/2012 .......
Con l'entrata in vigore dell'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il pagamento delle spese detraibili mediante il bonifico bancario/postale ha assunto anche una funzione strumentale nei riguardi degli istituti bancari e/o postali obbligati ad applicare la ritenuta d'acconto.
Il citato articolo 25, nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dall'art. 22 del DL n. 98 del 2011, dispone che "a decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta".
Trattasi di una disposizione attraverso la quale viene anticipato all'Erario una parte di prelievo da operarsi nei confronti di coloro in favore dei quali vengono accreditati compensi per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 1 della legge n. 449 del 1997.
Ciò premesso, si fa presente che la non completa compilazione del bonifico bancario/postale pregiudica, in maniera definitiva, il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane SPA dell'obbligo di operare la ritenuta disposta dall'art. 25 del DL n. 78 del 2010 all'atto dell'accredito del pagamento.
In considerazione del mutato impianto normativo, l'Agenzia delle ENTRATE ritiene non ulteriormente sostenibile la tesi volta a riconoscere la detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia anche in presenza di un bonifico bancario/postale carente dei requisiti richiesti dalla norma, tale da impedire alle banche e a Poste Italiane SPA, che accreditano il pagamento, di operare la ritenuta del 4 per cento.
Conseguentemente, il contribuente che intenda fruire dell'agevolazione per gli interventi di cui all'art. 1 della legge n. 449 del 1997 è tenuto al pieno rispetto delle disposizioni recate dal decreto ministeriale n. 41 del 1998, anche con riguardo alle modalità di pagamento delle spese detraibili previste dall'art. 1, comma 3 (utilizzo del bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato).
Naturalmente, la detrazione in esame non potrà essere disconosciuta nell'ipotesi in cui l'istante proceda alla ripetizione del pagamento alla ditta beneficiaria mediante un nuovo bonifico bancario/postale nel quale siano riportati, in maniera corretta, i dati richiesti dal citato art. 1, comma 3, del DM n. 41 del 1998, in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane SPA di operare la ritenuta del 4%, secondo il disposto dell'art. 25 del DL n. 78 del 2010 citato.

Il bonifico ha dunque un ruolo chiave , vale la pena ricordare le regole base per operare correttamente. 
Il bonifico bancario o postale anche online deve essere compilato con:
causale del versamento con riferimento alle disposizioni istitutive della detrazione
  • legge 449/97 per il 36%  
  • ai sensi dell’art. 16-bis TUIR (DPR n. 917/1986) e DL n. 83/2012 convertito dalla legge n. 134/2012 (diventa 50%) il DECRETO LEGGE del 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla LEGGE del 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto che per le spese relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del DECRETO del PRESIDENTE della REPUBBLICA del 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50%.
  • eventualmente art. 1, comma 347 legge 296/2006 op legge 214/2011 per il 55% 
Si consiglia di inserire nella causale anche numero e data fattura.


Con la risoluzione in commento, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che non è possibile fruire della detrazione fiscale  per interventi di 
recupero del patrimonio edilizio laddove venga eseguito un pagamento al cedente con un bonifico incompleto, ovvero omettendo di indicare i dati richiesti dall'art. 1, comma 3, del DI 41/1998, ossia vale a dire 

  • la causale del versamento, 
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione 
  • il 
  • numero di partita IVA e/o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. 


Tuttavia, tale agevolazione potrà comunque essere 
recuperata solo qualora il contribuente ripeterà il pagamento alla controparte, seguendo però alla lettera il preciso dettato regolamentare, con 

riferimento ovviamente al periodo di imposta in cui viene ripetuto il pagamento.Le modalità e i termini per la restituzione dei versamenti 
effettuati verranno concordati solo tra le parti, rimanendo estranea a tale rapporto l'Amministrazione finanziaria.











lunedì 8 aprile 2013

I BONUS DEL 36% E DEL 50% CONVIVONO NEL 730





detrazione stufe a pellet (tekneco)

Un’occasione per tutti i consumatori interessati a questa tipologia di apparecchi è rappresentata dal Decreto crescita varato a fine luglio, che prevede che nel periodo ricompreso tra il 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 per le opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici e allo sfruttamento delle fonti rinnovabili di energia sia prevista una detrazione fiscale del 50%, aumentata rispetto al precedente 36%. 
Il tetto massimo della detrazione è stato inoltre innalzato da 48.000 a 96.000 euro.

I lavori per i quali spetta l’agevolazione fiscale, elencati dall’art. 16-bis, del Testo Unico sulle Imposte sul Reddito (T.U.I.R.), sono :

a) di cui alle lett. a) b) c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1), del codice civile;


b) di cui alle lettere b) (interventi di manutenzione straordinaria), c) (interventi di restauro e di risanamento conservativo) e d) (interventi di ristrutturazione edilizia), dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;


c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie indicate alle lettere a) e b) precedenti, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;


d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;


f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;


g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;


h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;


i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;


l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.


Pertanto, come indicato alla lettera b) in caso di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, la detrazione del 50% riguarda anche LE SPESE SOSTENUTE PER L’ACQUISTO E L’INSTALLAZIONE DI UN CAMINETTO O DI UNA STUFA, COMPRESA LA REALIZZAZIONE O IL RIFACIMENTO DELLA CANNA FUMARIA. 
IN QUESTO CASO LA DETRAZIONE E’ AMMESSA PER L’ACQUISTO E PER L’INSTALLAZIONE DI CAMINETTI E STUFE A LEGNA ED A PELLET.
Nella casistica degli interventi ammessi al beneficio per le stufe a pellet: le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di questi prodotti possono essere dedotte purchè il rendimento diretto non sia inferiore al 70%. 
La detrazione del 55% (prorogata anch’essa sino a giugno 2013), invece, spetta solamente nel caso in cui l’installazione della stufa a pellet faccia parte di un intervento di riqualificazione globale dell’edificio.
Rispetto al recente passato, gli adempimenti previsti per richiedere la detrazione sulle spese di ristrutturazione sono stati semplificati e ridotti. 
In particolare, dal 13 maggio 2011 sono stati soppressi l’obbligo dell’invio della comunicazione di inizio lavori all’Agenzia delle Entrate e quello di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori.
Per fruire della detrazione è però necessario che i pagamenti siano effettuati esclusivamente con bonifico bancario o postale da cui risultino: causale del versamento; codice fiscale del soggetto pagante; codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario.
fonte:tekneco

fonti ulteriori : (01) -