L’articolo 19, commi 1-5, Dl 201/2011 come convertito dalla legge 214/2011 è intervenuto sulla disciplina della tassazione sul bollo per gli strumenti finanziari introducendo - a decorrere dal 1° gennaio 2012 - una nuova imposizione fiscale sul deposito titoli (imposta proporzionale) e sui conti correnti (in tal caso l'imposta è fissa). L'innalzamento dell'imposta di bollo è facilmente osservabile dalla tabella ufficiale (articolo 13 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972):
Strumenti Finanziari
L'intervento effettuato dalla manovra Monti ha introdotto una imposizione su base proporzionale pari all’1 per mille a decorrere dal 1° gennaio 2012 e pari all’1,5 per mille a decorrere dal 2013 su tutte lecomunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari. Al contempo la Manovra ha ampliato la base imponibile su cui insiste l’imposta al fine di includervi anche i prodotti finanziarinon soggetti all’obbligo di deposito (inclusi espressamente i buoni postali fruttiferi, ad eccezione di quelli di valore di rimborso non superiore a 5.000 euro) con la sola esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari.
L'art 19 del Dl 201/2011 chiarisce, inoltre, che qualora le comunicazioni siano inviate periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata proporzionalmente al periodo rendicontato. In ogni caso la comunicazione si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando nonsussiste un obbligo di invio o di redazione: la Manovra precisa infatti che l'imposta è infatti comunque dovuta una volta l'anno o alla chiusura del rapporto.
L'imposta proporzionale è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e limitatamente all'anno 2012 nella misura massima di euro 1.200.
Estratti Conto
Quanto agli estratti conto inviati dalle banche ai clienti nonché gli estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali, l'articolo 19 Dl 201/2011 precisa che sono invece soggetti ad una imposta fissa pari a:
- 34,20 euro se il cliente è persona fisica, prevedendo l’esenzione, qualora il valore medio di giacenza annuo non sia superiore a euro 5.000
- 100 euro se il cliente è soggetto diverso da persona fisica.
Anche l'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno, anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato.