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venerdì 24 febbraio 2017

#VIDEOSORVEGLIANZA #CREDITO_IMPOSTA


Il bonus videosorveglianza 2017 riconosciuto con la Legge n. 208/2015  a chi ha sostenuto spese per 

l’istallazione di allarmi e sistemi videosorveglianza consiste in un credito d’imposta.





La domanda per il bonus di impianti di videosorveglianza va inoltrata tra 

  • il 20 febbraio e il 20 marzo del 2017 

e può essere inviata tramite intermediario, o direttamente dal contribuente.

Il bonus videosorveglianza 2017 per l’istallazione degli impianti, tuttavia, non può essere utilizzato da tutti i contribuenti vi sono delle deroghe a seconda dell’utilizzo dell’immobile. 

L’Agenzia delle Entrate dovrà definire i parametri e le percentuali come da  provv.33037 del 14-02-17



mercoledì 4 gennaio 2017

VIDEOSORVEGLIANZA / ALLARME CREDITO D'IMPOSTA 2017

Il MEf, con MEF decr. 06/12/2016 nella GU n.298 del 22-12-2016, 
ha definito i criteri per l’accesso al credito d’imposta relativo alle spese per impianti di allarme/videosorveglianza e per attività di vigilanza.

L’agevolazione spetta alle persone fisiche per le spese sostenute nell’anno 2016 per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme, nonchè quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali. 

Le spese sono ammissibili al credito d’imposta a condizione che siano sostenute in relazione a immobili non utilizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo. 

Per le spese relative all’immobile adibito promiscuamente all’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo e all’uso personale o familiare del contribuente, il credito d’imposta è ridotto del 50%. 

Il limite massimo complessivo stanziato dallo Stato per l’erogazione del credito è di 15 milioni di euro.

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, i soggetti dovranno inoltrare, in via telematica, entro il termine che sara' previsto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'apposita istanza all'Agenzia delle entrate, formulata secondo lo schema approvato con lo stesso provvedimento.