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venerdì 21 giugno 2024
lunedì 30 ottobre 2023
guida alla dichiarazione delle crypto / bitcoin , circ.30e by AdE
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martedì 8 agosto 2023
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lunedì 19 agosto 2013
unico quadro RW a proposito della semplificazione
Come già accennato nella modifica a tappe del modello unico "RW" , sulla riduzione della sanzione per omessa denuncia dei beni all'estero (QUI) e (QUI) la legge europea consente di sanare la posizione entro 90gg dallo scadere della data di presentazione della dichiarazione pagando oltre alla sanzione che è stata ridotta 258€ ...
lunedì 5 agosto 2013
giovedì 1 agosto 2013
martedì 9 luglio 2013
Modulo RW verso la semplificazione (fiscoetasse)
Il Senato ha approvato lo 08/07/2013 , in prima lettura:
Con il primo Ddl si delega il Governo per l'attuazione di oltre venti direttive europee che riguardano anche l'IVA interna.
Con la Legge europea 2013, invece, si interviene su diversi settori per rendere la disciplina fiscale italiana più adeguata agli obiettivi perseguiti dallo Stato come richiesto dalla Commissione europea.
Facendo slittare dal contribuente agli operatori finanziari alcuni obblighi di comunicazione dei trasferimenti da o verso l'estero, vengono di fatto eliminate le sezioni I e III del modulo RW, diminuendo gli adempimenti per i contribuenti.
Le sanzioni per la violazione degli obblighi di comunicazione ai fini del monitoraggio fiscale, poi, sono state ridotte: andranno, infatti, dal 3% al 15%, anziché dal 10 al 50%.
- la Legge di delegazione europea
- e la Legge europea 2013.
Con il primo Ddl si delega il Governo per l'attuazione di oltre venti direttive europee che riguardano anche l'IVA interna.
Con la Legge europea 2013, invece, si interviene su diversi settori per rendere la disciplina fiscale italiana più adeguata agli obiettivi perseguiti dallo Stato come richiesto dalla Commissione europea.
Tra gli interventi, quello sulla rimodulazione del quadro RW del modello UNICO.
Facendo slittare dal contribuente agli operatori finanziari alcuni obblighi di comunicazione dei trasferimenti da o verso l'estero, vengono di fatto eliminate le sezioni I e III del modulo RW, diminuendo gli adempimenti per i contribuenti.
Le sanzioni per la violazione degli obblighi di comunicazione ai fini del monitoraggio fiscale, poi, sono state ridotte: andranno, infatti, dal 3% al 15%, anziché dal 10 al 50%.
domenica 28 aprile 2013
Tasse sui possedimenti all'estero 2013 ( IVIE , IVAFE ) come cambiano
Con la risol.27 19 aprile 2013, l’Agenzia delle Entrate ha ridefinito i codici tributo per il pagamento dell’imposta su:
valore degli immobili situati all’estero (IVIE) ;
imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE):
valore degli immobili situati all’estero (IVIE) ;
imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE):
- “4041″ – “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO”;
- “4042″ – “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie – SALDO”;
- “4043″ – “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO”.
- Inoltre, l’Agenzia ha istituito ulteriori codici per il versamento delle somme dovute a titolo di acconto 2013:
- “4044″, acconto prima rata IVIE;
- “4045″, acconto seconda rata o acconto in unica soluzione IVIE;
- “4046″, acconto IVIE da parte delle società fiduciarie;
- “4047″, acconto prima rata IVAFE;
- “4048″, acconto seconda rata o acconto in unica soluzione IVAFE.
fonte:seac
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RIS.AG.EN. N.27/E 19/04/2013,
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giovedì 15 novembre 2012
Posticipata al 2012 la decorrenza di IVIE e IVAFE (eutekne)
L’emendamento fiscale al Ddl. di stabilità, depositato dai relatori in Commissione Bilancio alla Camera, introduce alcune significative modifiche alla disciplina dell’imposta sugli immobili (IVIE) e delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).
Le novità determinano effetti positivi per i contribuenti e sono state introdotte anche al fine di prevenire l’apertura di una procedura d’infrazione da parte degli organi comunitari ai sensi dell’art. 258 del TFUE (si veda “Patrimoniali estere al vaglio della Ue” del 15 giugno).
In particolare, l’istituzione dell’IVIE viene fatta decorrere dal 2012, anziché dal 2011, al fine di superare la differenza di trattamento rispetto all’IMU, la cui decorrenza è, appunto, prevista dal 2012.
Inoltre, oggetto di modifica è anche la disciplina concernente i conti correnti.
Le novità determinano effetti positivi per i contribuenti e sono state introdotte anche al fine di prevenire l’apertura di una procedura d’infrazione da parte degli organi comunitari ai sensi dell’art. 258 del TFUE (si veda “Patrimoniali estere al vaglio della Ue” del 15 giugno).
In particolare, l’istituzione dell’IVIE viene fatta decorrere dal 2012, anziché dal 2011, al fine di superare la differenza di trattamento rispetto all’IMU, la cui decorrenza è, appunto, prevista dal 2012.
Ovviamente, poiché per il 2011 i contribuenti hanno già versato, in unica soluzione, l’imposta entro il 9 luglio 2012, il legislatore si è dovuto porre il problema del “recupero” di tali pagamenti e ha previsto che gli stessi devono intendersi effettuati a titolo di acconto dell’IVIE dovuta per il 2012.
Nella gran parte dei casi, quindi, i versamenti effettuati nel 2012 consentiranno di non versare l’imposta nel 2013; non sono tuttavia da escludere casi in cui il versamento effettuato per il 2011 risulti insufficiente rispetto a quanto dovuto per il 2012 o, viceversa, casi di pagamento relativi a immobili non più posseduti e che potrebbero dare diritto a richiesta di rimborso.
Le modifiche riguardano anche le modalità e la “tempistica” del versamento dell’IVIE, in quanto è stabilito che lo stesso si effettua secondo le regole previste per l’IRPEF e, quindi, in acconto e a saldo negli ordinari termini.
Altro intervento rilevante riguarda la disapplicazione, ora introdotta, dell’art. 70 del TUIR per gli immobili non locati assoggettati ad IVIE, in analogia a quanto previsto ai fini IMU, al fine di superare la disparità di trattamento che, a seguito dell’effetto “sostitutivo” dell’IMU rispetto all’IRPEF per gli immobili non locati, si era venuta a creare nei confronti dei contribuenti italiani che tengono a disposizione immobili all’estero, atteso che, in tali ipotesi, il pagamento dell’IVIE non è sostitutivo dell’IRPEF. Anche in questo caso, l’intervento consente di superare una criticità segnalata dalla Commissione europea. Ne deriva che per gli immobili all’estero tenuti a disposizione, e per i quali è dovuta l’IVIE, è esclusa l’applicazione dell’IRPEF.
Aliquota dello 0,4% estesa a tutte le abitazioni principali all’estero
Infine, un’ulteriore modifica in materia di IVIE è finalizzata ad estendere l’applicazione dell’aliquota agevolata dello 0,4% a tutti gli immobili situati all’estero adibiti ad abitazione principale. Tale agevolazione era limitata ai soli immobili detenuti dai soggetti che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa, la cui residenza in Italia è determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati.
È il caso, ad esempio, dei funzionari dell’Amministrazione finanziaria italiana che prestano la loro attività presso la Commissione europea. L’ampliamento previsto dalla legge di stabilità dovrebbe interessare, comunque, un numero limitatissimo di contribuenti, in quanto non è affatto frequente che un soggetto residente fiscalmente in Italia abbia anche una abitazione principale all’estero.
L’emendamento interviene anche in materia di attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE). Anche in questo caso, viene fatta decorrere l’istituzione dell’imposta dal 2012, anziché dal 2011, considerando acconto per il 2012 ciò che è stato già versato per il 2011.
Le modifiche riguardano anche le modalità e la “tempistica” del versamento dell’IVIE, in quanto è stabilito che lo stesso si effettua secondo le regole previste per l’IRPEF e, quindi, in acconto e a saldo negli ordinari termini.
Altro intervento rilevante riguarda la disapplicazione, ora introdotta, dell’art. 70 del TUIR per gli immobili non locati assoggettati ad IVIE, in analogia a quanto previsto ai fini IMU, al fine di superare la disparità di trattamento che, a seguito dell’effetto “sostitutivo” dell’IMU rispetto all’IRPEF per gli immobili non locati, si era venuta a creare nei confronti dei contribuenti italiani che tengono a disposizione immobili all’estero, atteso che, in tali ipotesi, il pagamento dell’IVIE non è sostitutivo dell’IRPEF. Anche in questo caso, l’intervento consente di superare una criticità segnalata dalla Commissione europea. Ne deriva che per gli immobili all’estero tenuti a disposizione, e per i quali è dovuta l’IVIE, è esclusa l’applicazione dell’IRPEF.
Aliquota dello 0,4% estesa a tutte le abitazioni principali all’estero
Infine, un’ulteriore modifica in materia di IVIE è finalizzata ad estendere l’applicazione dell’aliquota agevolata dello 0,4% a tutti gli immobili situati all’estero adibiti ad abitazione principale. Tale agevolazione era limitata ai soli immobili detenuti dai soggetti che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa, la cui residenza in Italia è determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati.
È il caso, ad esempio, dei funzionari dell’Amministrazione finanziaria italiana che prestano la loro attività presso la Commissione europea. L’ampliamento previsto dalla legge di stabilità dovrebbe interessare, comunque, un numero limitatissimo di contribuenti, in quanto non è affatto frequente che un soggetto residente fiscalmente in Italia abbia anche una abitazione principale all’estero.
L’emendamento interviene anche in materia di attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE). Anche in questo caso, viene fatta decorrere l’istituzione dell’imposta dal 2012, anziché dal 2011, considerando acconto per il 2012 ciò che è stato già versato per il 2011.
Inoltre, oggetto di modifica è anche la disciplina concernente i conti correnti.
La norma modificata estende la possibilità di corrispondere l’IVAFE in misura fissa (attualmente pari a 34,20 euro) anche ai conti corrente detenuti in Paesi diversi da quelli dell’Unione europea, dalla Norvegia e dall’Islanda, al fine di evitare un’ingiustificata restrizione della libertà di circolazione dei capitali. Tale principio trova, infatti, applicazione anche in riferimento ai Paesi non appartenenti alla Unione europea o allo Spazio economico europeo.
fonte:eutekne
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mercoledì 12 settembre 2012
L'INTEGRAZIONE SPONTANEA DEL QUADRO RW RICHIEDE LA SANZIONE FISSA DI 258 EURO (ateneoweb)
Con la nota di comportamento n. 185, emanata in data 11 settembre 2012, dalla Commissione della Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili si è affrontato il delicato tema dell’entità della sanzione da pagare nel caso di integrazione del quadro RW del modello dichiarativo.
In vista della prossima scadenza fissata per la dichiarazione dei redditi e tenuto conto anche della procedura di infrazione aperta nei confronti dell`Italia da parte dell’Unione europea proprio in virtù dell’onerosità delle sanzioni previste in materia di monitoraggio fiscale - in considerazione della totale assenza di conseguenze reddituali derivanti dalla mancata compilazione del quadro RW oppure dalla sua incompletezza - l’Associazione ha sentito l’esigenza di far chiarezza sul punto. Secondo la norma di comportamento è possibile sanare la mancata compilazione del quadro RW oppure la sua eventuale incompletezza – purchè il tutto avvenga entro il termine di accertamento del relativo periodo d’imposta e senza che sia stata avviata un’azione di controllo da parte del Fisco – pagando una sanzione fissa di 258 euro, che può essere ulteriormente ridotta se l’integrazione avviene entro il termine previsto per l`effettuazione del ravvedimento operoso di cui all`articolo 13 del Dlgs n. 472 del 1997. Dunque, la sanzione fissa prende il posto di quella proporzionale prevista dal decreto legge 167 del 1990 e si aggiunge anche che, sanata l’irregolarità, il contribuente potrà evitare l’applicazione della misura della confisca. Si specifica, al riguardo, che il ragionamento posto a base dell`applicazione dell’imposta fissa piuttosto che di una proporzionale all’infrazione compiuta, trova sostegno su di un parallelismo tra le violazioni in materia di monitoraggio fiscale e quanto previsto dall’agenzia delle Entrate in caso di integrazione spontanea del modello Unico con riferimento alla mancata evidenziazione dei costi black list.
In vista della prossima scadenza fissata per la dichiarazione dei redditi e tenuto conto anche della procedura di infrazione aperta nei confronti dell`Italia da parte dell’Unione europea proprio in virtù dell’onerosità delle sanzioni previste in materia di monitoraggio fiscale - in considerazione della totale assenza di conseguenze reddituali derivanti dalla mancata compilazione del quadro RW oppure dalla sua incompletezza - l’Associazione ha sentito l’esigenza di far chiarezza sul punto. Secondo la norma di comportamento è possibile sanare la mancata compilazione del quadro RW oppure la sua eventuale incompletezza – purchè il tutto avvenga entro il termine di accertamento del relativo periodo d’imposta e senza che sia stata avviata un’azione di controllo da parte del Fisco – pagando una sanzione fissa di 258 euro, che può essere ulteriormente ridotta se l’integrazione avviene entro il termine previsto per l`effettuazione del ravvedimento operoso di cui all`articolo 13 del Dlgs n. 472 del 1997. Dunque, la sanzione fissa prende il posto di quella proporzionale prevista dal decreto legge 167 del 1990 e si aggiunge anche che, sanata l’irregolarità, il contribuente potrà evitare l’applicazione della misura della confisca. Si specifica, al riguardo, che il ragionamento posto a base dell`applicazione dell’imposta fissa piuttosto che di una proporzionale all’infrazione compiuta, trova sostegno su di un parallelismo tra le violazioni in materia di monitoraggio fiscale e quanto previsto dall’agenzia delle Entrate in caso di integrazione spontanea del modello Unico con riferimento alla mancata evidenziazione dei costi black list.
giovedì 6 settembre 2012
INVESTIMENTI ALL'ESTERO QUADRO RW PARAMETRI ESONERO ? ( eutekne )
In linea generale, devono compilare il modulo RW del modello UNICO 2012, se residenti in Italia e al ricorrere delle fattispecie previste dagli artt. 2 e 4 commi 1 e 2 del DL 167/90:
- le persone fisiche;
- gli enti non commerciali, tra cui anche i trust;
- le società semplici e gli enti alle stesse equiparati.
- le persone fisiche;
- gli enti non commerciali, tra cui anche i trust;
- le società semplici e gli enti alle stesse equiparati.
I seguenti soggetti se residenti in Italia e al ricorrere delle fattispecie previste dagli artt. 2 e 4 commi 1 e 2 del DL 167/90:
- le persone fisiche;
- gli enti non commerciali, tra cui anche i trust;
- le società semplici e gli enti alle stesse equiparati.
- gli enti non commerciali, tra cui anche i trust;
- le società semplici e gli enti alle stesse equiparati.
sono tenuti all’indicazione degli investimenti esteri di importo superiore a 10.000 euro e dei trasferimenti da, verso e sull’estero complessivamente effettuati oltre la medesima soglia.
Tuttavia, a seguito dell’introduzione di una disposizione specifica (art. 38 comma 13 del DL 31 maggio 2010 n. 78 comma 13, conv. L. 122/2010), gli obblighi dichiarativi riguardanti le sezioni II e III del modulo RW non si applicano:
- alle persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati. Tale esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l’attività lavorativa è svolta all’estero;
- ai soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.
Tuttavia, a seguito dell’introduzione di una disposizione specifica (art. 38 comma 13 del DL 31 maggio 2010 n. 78 comma 13, conv. L. 122/2010), gli obblighi dichiarativi riguardanti le sezioni II e III del modulo RW non si applicano:
- alle persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati. Tale esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l’attività lavorativa è svolta all’estero;
- ai soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.
Riguardo all’esonero dalla compilazione delle sezioni II e III per i lavoratori frontalieri, si concorda con la dottrina che ha osservato come il campo di applicazione del medesimo dovrebbe coincidere con quello della franchigia di 8.000 euro concessa dall’art. 1 comma 204 della L. 244/2007, per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011.
In relazione a tale disposizione, la circ. Agenzia delle Entrate 1° febbraio 2002 n. 15 (§ 13) ha chiarito che si tratta dei lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e quotidianamente si recano all’estero (zone di frontiera o Paesi limitrofi) per svolgere la prestazione di lavoro.
In relazione a tale disposizione, la circ. Agenzia delle Entrate 1° febbraio 2002 n. 15 (§ 13) ha chiarito che si tratta dei lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e quotidianamente si recano all’estero (zone di frontiera o Paesi limitrofi) per svolgere la prestazione di lavoro.
La circ. Agenzia delle Entrate 3 gennaio 2001 n. 1 (§ 1.2.2) precisa che, per zone di frontiera si intendono, ad esempio, Francia, Austria e San Marino e, per Paesi limitrofi, il Principato di Monaco. Inoltre, la medesima impostazione sembra estensibile anche ai frontalieri che lavorano in Svizzera.
In merito, poi, si rileva come non sia chiaro il motivo per cui si sia deciso di circoscrivere l’esonero a chi lavora all’estero nelle zone di frontiera e non anche a chi, ancor più disagiato, pur avendo mantenuto il centro degli interessi vitali – e quindi la residenza fiscale – in Italia, lavora in Paesi lontani dall’Italia. Stranamente, infatti, alla luce dell’impianto normativo e di prassi sopracitato, un soggetto fiscalmente residente in Italia che lavora negli Stati Uniti durante l’anno non può beneficiare del medesimo esonero che verrebbe concesso ad un contribuente residente che svolge la propria attività lavorativa nella più vicina Francia.
In merito, poi, si rileva come non sia chiaro il motivo per cui si sia deciso di circoscrivere l’esonero a chi lavora all’estero nelle zone di frontiera e non anche a chi, ancor più disagiato, pur avendo mantenuto il centro degli interessi vitali – e quindi la residenza fiscale – in Italia, lavora in Paesi lontani dall’Italia. Stranamente, infatti, alla luce dell’impianto normativo e di prassi sopracitato, un soggetto fiscalmente residente in Italia che lavora negli Stati Uniti durante l’anno non può beneficiare del medesimo esonero che verrebbe concesso ad un contribuente residente che svolge la propria attività lavorativa nella più vicina Francia.
Occorre essere considerati frontalieri a fine anno
Si ricorda che la condizione di “frontaliere” deve sussistere alla data del 31 dicembre 2011, data in cui il lavoratore deve ancora prestare la propria attività lavorativa in una zona di frontiera o in un Paese limitrofo.
Inoltre, ad avviso dell’Agenzia, l’attività lavorativa può considerarsi prestata all’estero in via continuativa qualora sia svolta per un numero di giorni maggiore di 183 nell’arco dell’anno. Ai fini del calcolo dei giorni, il periodo da considerare non deve necessariamente risultare ininterrotto, essendo sufficiente che il soggetto presti la propria attività all’estero per più di 183 giorni nel periodo d’imposta.
Nella circ. 21 giugno 2011 n. 28 (§ 5.3), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esonero si riferisce alle attività detenute all’estero nello stesso periodo d’imposta in cui per il lavoratore si è realizzata la condizione soggettiva di “frontaliere”.
Di conseguenza, un lavoratore che:
- possiede un deposito di 100.000 euro su un conto corrente francese nel 2010, ma che ha acquisito lo status di soggetto che lavora in una zona di frontiera solo nel 2011;
- beneficia dell’esonero dalla compilazione delle sezioni II e III del modulo RW solo nel modello UNICO 2012.
Di conseguenza, un lavoratore che:
- possiede un deposito di 100.000 euro su un conto corrente francese nel 2010, ma che ha acquisito lo status di soggetto che lavora in una zona di frontiera solo nel 2011;
- beneficia dell’esonero dalla compilazione delle sezioni II e III del modulo RW solo nel modello UNICO 2012.
lunedì 20 agosto 2012
I disinvestimenti obbligano a compilare il quadro RW (eutekne)
Le attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali sono oggetto di monitoraggio fiscale attraverso la compilazione delle sezioni II e III del modulo RWdel modello UNICO 2012.
Nella sezione II del modulo RW devono essere evidenziate le consistenze esistenti al termine del periodo d’imposta, se superiori complessivamente a 10.000 euro:
- degli investimenti all’estero suscettibili di produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia;
- delle attività estere di natura finanziaria anch’esse suscettibili di produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia.
Nella sezione III del modulo RW devono essere indicati, sempre se complessivamente superiori a 10.000 euro, i trasferimenti da, verso e sull’estero che, “nel corso dell’anno, hanno interessato gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria”, anche effettuati mediante trasporto al seguito di denaro.
- degli investimenti all’estero suscettibili di produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia;
- delle attività estere di natura finanziaria anch’esse suscettibili di produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia.
Nella sezione III del modulo RW devono essere indicati, sempre se complessivamente superiori a 10.000 euro, i trasferimenti da, verso e sull’estero che, “nel corso dell’anno, hanno interessato gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria”, anche effettuati mediante trasporto al seguito di denaro.
Il limite di 10.000 euro, dunque, è l’elemento dirimente ai fini della compilazione della sezione III, nel senso che la stessa deve essere compilata laddove i movimenti connessi agli investimenti all’estero e alle attività estere di natura finanziaria, effettuati nel corso dell’anno, superano tale cifra.
Nell’ammontare complessivo dei trasferimenti da, verso e sull’estero, compiuti nel corso dell’anno, devono essere computati anche i disinvestimenti e la circ. Agenzia delle Entrate n. 45 del 13 settembre 2010 precisa che il flusso deve essere considerato in valore assoluto. Pertanto, con riferimento ad un contribuente che detiene un conto corrente all’estero ed ha effettuato un disinvestimento pari, ad esempio, a 6.000 euro ed un investimento di 5.000 euro, l’ammontare complessivo dei movimenti da segnalare è pari a 11.000 euro.
Tra le sezioni II e III sopracitate esiste un forte legame. Secondo quanto chiarito dalla circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 54 del 19 giugno 2002, infatti, la segnalazione nella sezione III “deve avere ad oggetto i soli trasferimenti che interessano le tipologie di attività finanziarie e gli investimenti potenzialmente oggetto di indicazione nella sezione II”. Pertanto, la compilazione delle sezioni II e III avviene quasi sempre contestualmente.
In merito al collegamento tra le sezioni II e III del modulo RW, ci si chiede se, nel caso in cui l’ammontare delle consistenze delle attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero al termine dell’anno non superi i 10.000 euro, esonerando il contribuente dalla compilazione della sezione II, sia sempre necessario compilare la sezione III se i trasferimenti da, verso e sull’estero hanno superato la soglia dei 10.000 euro annui.
Secondo quanto chiarito dalle istruzioni al modello UNICO, la citata sezione III deve essere compilata anche se al termine del periodo i soggetti interessati non detengono investimentiall’estero né attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto rispettivamente ildisinvestimento o l’estinzione dei rapporti finanziari e qualunque sia la modalità con cui sono stati effettuati i trasferimenti (attraverso intermediari residenti, attraverso intermediari non residenti o in forma diretta tramite trasporto al seguito).
Secondo quanto chiarito dalle istruzioni al modello UNICO, la citata sezione III deve essere compilata anche se al termine del periodo i soggetti interessati non detengono investimentiall’estero né attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto rispettivamente ildisinvestimento o l’estinzione dei rapporti finanziari e qualunque sia la modalità con cui sono stati effettuati i trasferimenti (attraverso intermediari residenti, attraverso intermediari non residenti o in forma diretta tramite trasporto al seguito).
Ragionando secondo quanto indicato dalle istruzioni, quindi, per comprendere se ricorre l’obbligo di compilazione della sezione III, dovrebbe essere necessario verificare se sia avvenuto o meno undisinvestimento.
Ad esempio, se, nel corso dell’anno, si alimenta con trasferimenti complessivamente pari a 12.000 euro un conto corrente estero per il pagamento di spese varie sostenute all’estero e le attività estere possedute, compreso il citato conto, presentano un valore di fine anno inferiore ai 10.000 euro, non dovrebbe essere necessario compilare la sezione III del modulo RW. Infatti, nel caso di specie, non avverrebbe alcun disinvestimento.
Ad esempio, se, nel corso dell’anno, si alimenta con trasferimenti complessivamente pari a 12.000 euro un conto corrente estero per il pagamento di spese varie sostenute all’estero e le attività estere possedute, compreso il citato conto, presentano un valore di fine anno inferiore ai 10.000 euro, non dovrebbe essere necessario compilare la sezione III del modulo RW. Infatti, nel caso di specie, non avverrebbe alcun disinvestimento.
Sarebbe diverso, invece, il caso in cui i propri investimenti esteri fossero smobilizzati nel corso dell’anno e dunque non fossero più esistenti a tale data oppure di ammontare complessivamenteinferiore (o uguale) alla soglia di 10.000 euro. In tale circostanza, vi sarebbe l’obbligo di autonoma compilazione della sezione III del modulo RW, in quanto sarebbe avvenuto un disinvestimento di attività estere.
In sostanza, quindi, se una persona fisica, alla fine di un anno, detiene un conto corrente di 20.000 euro e durante l’anno seguente fa rientrare in Italia 11.000 euro, di tale trasferimento deve essere data comunque segnalazione nell’apposita sezione III, anche se il deposito di fine anno non si segnala nella sezione II.
venerdì 17 agosto 2012
QUADRO RW PRONTO AL RESTYLING PER EVITARE LE BACCHETTATE DELL`UE (ateneoweb)
Il quadro Rw e` pronto al restyling. La parte della dichiarazione dei redditi dedicata al monitoraggio delle ricchezze italiane all`estero e` sotto la lente dei tecnici dell`Agenzia delle entrate che starebbero valutando diverse ipotesi per una modifica della parte di Unico.
La modifica potrebbe essere stata sollecitata dal monito, qualche mese fa della Commissione europea che storto il naso sul meccanismo dichiarativo sulle ricchezze estere di Unico.
La modifica non sara` agevole e con ogni probabilita` bisognera` individuare un veicolo normativo che consenta di inserire un articolo di modifica a Unico.
I tecnici potrebbero valutare di semplificare la complessita` che si e` stratificata nel corso di questi anni nel quadro Rw e in un altro quadro, l`Rm (Redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva). Imposte su immobili e attivita` finanziarie all`estero, dedicato agli immobili all`estero, prevedendo magari una fusione o uno snellimento dei dati da inserire nell`uno o nell`altro specchietto.
La modifica potrebbe essere stata sollecitata dal monito, qualche mese fa della Commissione europea che storto il naso sul meccanismo dichiarativo sulle ricchezze estere di Unico.
La modifica non sara` agevole e con ogni probabilita` bisognera` individuare un veicolo normativo che consenta di inserire un articolo di modifica a Unico.
I tecnici potrebbero valutare di semplificare la complessita` che si e` stratificata nel corso di questi anni nel quadro Rw e in un altro quadro, l`Rm (Redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva). Imposte su immobili e attivita` finanziarie all`estero, dedicato agli immobili all`estero, prevedendo magari una fusione o uno snellimento dei dati da inserire nell`uno o nell`altro specchietto.
fonte:ateneoweb (italiaoggi)
venerdì 15 giugno 2012
giovedì 22 marzo 2012
IL QUADRO RW (unico) fisco7
Il quadro RW:La compilazione del quadro RW – Fascicolo II del modello Unico Persone fisiche – non rileva alla fine del calcolo del reddito imponibile e delle imposte.
Il quadro deve essere compilato con il solo scopo di monitorare alcune operazioni finanziarie da e verso l’estero
Il quadro deve essere compilato con il solo scopo di monitorare alcune operazioni finanziarie da e verso l’estero
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