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mercoledì 22 febbraio 2023

PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA ( min 5 anni contributi ) dopo 1996 , 71 anni età

 


martedì 24 dicembre 2019

CALENDARIO PAGAMENTI 2020 E IMPORTI PENSIONI by INPS

Con la  circ.147 del 11 dicembre 2019 



inps stabilisce il calendario dei pagamenti 2020 



e gli importi previsionali delle pensioni

consulta la tabella (qui)



venerdì 14 marzo 2014

PENSIONE VECCHIAIA CON 15 ANNI DI CONTRIBUTI ? (POSSIBILE MA QUANDO)


LEGGI ARTICOLO (qui)

mercoledì 20 febbraio 2013

I cittadini comunitari che lavorano in Italia e versano regolarmente i contributi all’Inps, hanno diritto alle prestazioni pensionistiche

I cittadini comunitari che lavorano in Italia e versano regolarmente i contributi all’Inps, hanno diritto alle prestazioni pensionistiche con gli stessi requisiti di età e di contribuzione previsti per i cittadini italiani. 

Nel caso in cui il lavoratore torni nel proprio Paese o si trasferisca in un altro Paese europeo, prima di aver maturato i requisiti necessari, tali requisiti possono essere raggiunti anche continuando a lavorare e versare contributi nella gestione previdenziale del Paese europeo in cui si sarà trasferito. 

Grazie al cosiddetto sistema della “totalizzazione”, infatti, tutti i contributi versati in Italia o in altri Paesi europei, saranno sommati allo scopo di erogare un’unica pensione (01).



I lavoratori, dipendenti, autonomi, parasubordinati ed i liberi professionisti, possono cumulare i periodi contributivi al fine di percepire un’unica pensione, a condizione che siano iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria. 
Dal 2012 non è più necessario avere almeno tre anni di contributi in ogni gestione per beneficiare della totalizzazione vedi INPS circ 37 14/03/2012 . Può essere esercitata anche nel caso in cui l’interessato ha maturato il diritto a un trattamento pensionistico autonomo, non essendo però ancora titolare di pensione. La totalizzazione è ammessa per tutti i tipi di pensione, vecchiaia,anzianità, inabilità e reversibilità. 
La domanda deve essere presentata all’ultimo Ente previdenziale presso cui il lavoratore è stato iscritto. Se il pensionato continua a lavorare ed a versare i contributi potrà chiedere la liquidazione del supplemento anche sulla pensione totalizzata, sempre che l’ordinamento previdenziale dell’Ente che l’ha liquidata preveda questa possibilità.

L’importo della pensione viene determinato dalla gestione previdenziale di ogni Paese in proporzione ai contributi versati, secondo il cosiddetto “sistema pro-rata”.

Con la Riforma Monti viene adottato un provvedimento che salva i diritti dei lavoratori che sono stati assunti prima del 1995 per i quali l'assegno pensionistico sarà conteggiato mediante il sistema retributivo fini al 31 dicembre 2011 e con il sistema contributivo dal 1° gennaio 2012 alla fine degli anni di lavoro. Non è quindi toccata l'anzianità pregressa di questi lavoratori ma solo il conteggio dell'assegno previdenziale dal 1° gennaio 2012. Fino ad oggi il sistema contributivo era la metodologia di calcolo degli assunti dal gennaio 1996 e per coloro che in quel momento avevano meno di 18 anni di contributi. Il calcolo contributivo pro-rata significa quindi che si conteggerà l'assegno pensionistico dei lavoratori assunti prima del 1995 con metodo retributivo fino al 31 dicembre 2011 e con il metodo contributivo dal 1° gennaio 2012 alla quiescenza e riguarderà circa 2 milioni di lavoratori: sarà applicato soprattutto per un discorso di uniformità fra tutti i lavoratori perché il sistema di conteggio sarà lo stesso per tutti. Coloro che avranno l'assegno previdenziale conteggiato con questo carattere misto pro-rata saranno in pensione entro il 2016: da quel momento il conteggio di tutti i trattamenti previdenziali saranno effettuati interamente con metodo contributivo. Dal punto di vista pratico il conteggio pro-rata vede legati gli anni del calcolo effettuato attraverso il sistema contributivo con l'età del pensionamento. Infatti l'adozione del contributivo pro-rata porta a una riduzione dell'assegno in funzione dell'età e degli anni che mancano al pensionamento: più vicino si sarà ai 65 anni e meno sarà decurtato l'assegno previdenziale.Il contributivo pro-rata andrà a incidere maggiormente sulle prestazioni previdenziali dei lavoratori autonomi rispetto a quelle dei dipendenti per i diversi versamenti effettuati negli anni, essendo più alti quelli dei dipendenti.


sabato 2 febbraio 2013

con la circ 16 01/02/2013 l'inps conferma a 15 anni di contributi l'accesso alla pensione di vecchiaia

A seguito del via libera da parte del min. Fornero l'INPS chiarisce il quadro circa il mantenimento del diritto ad accedere alla pensione di vecchiaia a decorrere dal 1° gennaio 2013, i lavoratori interessati potranno conseguire la pensione di vecchiaia, con almeno 15 anni di contributi al 1992, compiendo un'età pari a:


  • 62 anni e 3 mesi per le lavoratrici dipendenti;
  • 63 anni e 9 mesi per le lavoratrici autonome;
  • 66 anni e 3 mesi per i lavoratori dipendenti, le lavoratrici dipendenti del settore pubblico, i lavoratori autonomi.

  • con la circolare 06 del 01/02/2013 (qui) 



    giovedì 31 gennaio 2013

    Bastano i 15 anni di contributi maturati entro il 1992 per accedere allan pensione di vecchiaia una volta raggiunto il requisito anagrafico (età) ? (TGCOM)

     Ieri, il ministero del lavoro Fornero ha dato il proprio via libera alla circolare dell'Inps che chiarisce il quadro circa il mantenimento del diritto ad accedere alla pensione di vecchiaia con i requisiti di 15 anni previsti dalla riforma Amato del 1992. 
    Per lo più donne, sono situazioni relative a lavori e attività discontinui (servizi domestici e familiari, lavoratori agricoli, lavoratori dello spettacolo) per i quali, adesso, si riaprono le porte di accesso al pensionamento di vecchiaia, una volta maturato il requisito anagrafico. 
    Dopo l'allarme lanciato da ItaliaOggi la novità mette in salvo circa 65mila lavoratori che eviteranno, così, la fossa dei contributi silenti. Almeno i quindicenni sono in salvo. 
    Alla fine, come anticipato da ItaliaOggi di ieri,è arrivato l'atteso «via libera» del ministro del lavoro, Elsa Fornero, «alla circolare dell'Inps». Circolare che ridà vita alle deroghe previste dalla riforma Amato, con esonero dal nuovo requisito di 20 anni di contributi per chi risultava ammesso a versare i contributi volontari prima del 31 dicembre 1992 e per i soggetti ai quali, in virtù della loro peculiare attività lavorativa (domestici, agricoli, pesca, spettacolo), si riconoscevano concrete difficoltà di raggiungere il nuovo requisito ventennale, ammettendoli perciò a avere la pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi una volta raggiunta l'età anagrafica. 
    Sempre ieri, peraltro, Mauro Nori, dirigente generale dell'Inps, in una lettera a Il Giornale aveva confermato che «sulla vicenda dell'elevazione della contribuzione minima a 20 anni», innalzamento operato dalla riforma Fornero determinando l'offside dei quindicenni, l'Inps aveva «espresso il proprio avviso in merito al mantenimento delle situazioni pregresse, che riguardano per lo più donne, circa 65.000, con contribuzione versata per 15 anni al 31 dicembre 1992». 
    Certo, 65mila è una quota ancora scarsa rispetto ai «milioni di persone» di cui parla lo stesso Nori nell'intervista di ItaliaOggi Sette in edicola, che nonostante abbiano versato contributi non riceveranno una pensione in cambio.
    L'età per la pensione. 
    I 65mila fortunati devono adesso attendere soltanto di compiere il requisito anagrafico per accedere alla pensione di vecchiaia. Requisito che, tuttavia, non sfugge alle novità della riforma Fornero, in quanto non incluso nella deroga della riforma Amato. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, i lavoratori interessati potranno conseguire la pensione di vecchiaia, con almeno 15 anni di contributi al 1992, compiendo un'età pari a:

  • 62 anni e 3 mesi per le lavoratrici dipendenti;
  • 63 anni e 9 mesi per le lavoratrici autonome;
  • 66 anni e 3 mesi per i lavoratori dipendenti, le lavoratrici dipendenti del settore pubblico, i lavoratori autonomi.

  • domenica 27 gennaio 2013

    “L’INPS emana una circolare esplicativa che risolve molti dubbi sul comparto sicurezza” (informazione.it)

    L'INPS, che con il messaggio 545 del 10 gennaio 2013 emana le norme di adeguamento, a partire dal 1° gennaio 2013. 

    Il Decreto Salva ha previsto l’adozione di un regolamento per uniformare le regole per il pensionamento anche per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che hanno requisiti diversi che sono: 
    • il personale delle Forze armate, 
    • dell'Arma dei carabinieri, 
    • del Corpo della guardia di finanza, 
    • il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia penitenziaria) nonché 
    • il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

    L’adeguamento agli incrementi della speranza di vita si applica ai requisiti anagrafici e, qualora l’accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall’età, a quello degli anni dei contributi. 

    Pertanto i nuovi requisiti per l’accesso al pensionamento vigenti a decorrere dal 1.1.2013 e fino al 31.12.2015 sono:

    Pensione di vecchiaia
    La pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento dell’età anagrafica massima prevista dai singoli ordinamenti, variabile in funzione della qualifica o grado, congiuntamente al requisito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori. 
    Si evidenzia che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, continua ad avvenire il collocamento a riposo d’ufficio in corrispondenza dell’età massima per la permanenza in servizio, così come fissata dai singoli ordinamenti e non adeguata agli incrementi della speranza della vita, nell’ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione. 
    Pertanto, resta confermato il principio generale, secondo le Amministrazioni collocano in pensione il dipendente che ha raggiunto il limite di età previsto dall’ordinamento di appartenenza quando al raggiungimento di detto limite sia in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico, fermo restando che, ove la decorrenza della pensione non sia immediata, il dipendente deve essere mantenuto in servizio fino all’accesso al trattamento pensionistico (c.d. finestra). 
    Per contro, qualora il dipendente raggiunga il limite di età previsto in relazione alla qualifica o al grado di appartenenza nel 2013 e non abbia, a tale data, già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico previsto per l’accesso al pensionamento di vecchiaia deve essere incrementato di 3 mesi.
    Resta, in ogni caso, fermo il regime delle c.d. finestre mobili.

    Pensione di anzianità
    Per effetto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015 l’accesso al pensionamento anticipato avviene con i seguenti requisiti:

    • raggiungimento dell’anzianità contributiva di 40 anni e 3 mesi, indipendentemente all’età;
    • raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età di almeno 57 e anni e 3 mesi;
    • raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 (attesa l’introduzione del contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012), ed in presenza di un‘età anagrafica di almeno 53 anni e 3 mesi.
    • Anche per le pensioni di anzianità resta fermo il regime delle decorrenze delle c.d. finestre mobili.
    In merito si rammenta che nel caso di accesso alla pensione con il requisito dei 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica (adeguato, come detto, agli incrementi della speranza di vita a partire dal 1 gennaio 2013), occorre tenere presente che l’accesso al trattamento pensionistico subisce, rispetto ai 12 mesi di finestra mobile, un ulteriore posticipo di un mese per requisiti maturati nell’anno 2012, di due mesi per requisiti maturati nell’anno 2013 e di tre mesi per i requisiti maturati a decorrere dal 2014.