Visualizzazione post con etichetta imu 2013. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta imu 2013. Mostra tutti i post

martedì 14 gennaio 2014

MINI-IMU guida al versamento su "F24"


A seguito del volantino/post istruzioni (modalità , codici F24,conto corrente MINI-IMU pubblicato precedentemente riportiamo  la guida al pagamento del tributo tramite "F24"


LEGGI l'ARTICOLO (qui) LE ZONE MARCATE SONO INTERATTIVE CON LINK




  • APPROFONDIMENTI AI MAGGIORI 

domenica 5 gennaio 2014

MINI IMU 2013 (Volantino)


il volantino

Con F24 compilare la sezione Imu e altri tributi locali.

Nello spazio Codice ente/codice Comune 

  • inserire codice catastale del Comune nel quale si trova l'immobile.

Il codice tributo da indicare :

  • per le prime abitazioni è 3912, 
  • per i terreni agricoli codice 3914. 

Indicare che si tratta di un saldo per l’anno 2013.






Se si utilizza il bollettino postale è necessario fare attenzione di utilizzare i modelli con il numero di conto corrente 1008857615.

DETTAGLI ED APPROFONDIMENTI (qui)

DUBBI PRATICI (qui)


IN CONCOMITANZA ALLA MINI-IMU SCADE LA MAGGIORAZIONE TARES (servizi indivisibili) DA MOLTI COMUNI INVIATA CON SCADENZA 31/12/2013 MA ENTRO IL 24/01/2014 PAGABILE SENZA SANZIONI



giovedì 5 dicembre 2013

imu ora di saldo "sui terreni" che si fà ?

come è noto con il decreto legge 133 in G.U. sono state poste le regole per il "saldo IMU" secondo le quali :

sono tenuti al pagamento dell'IMU oltre alle seconde case 

ANCHE TERRENI E FABBRICATI RURALI 
(a condizione che non siano posseduti o condotti da imprenditori agricoli o agricoltori).

Ma purtroppo sorgono al momento questioni interpretative :

PRENDI VISIONE (qui)

mercoledì 27 novembre 2013

Approvata l’abolizione del saldo IMU 2013 sulla prima casa (PARZIALE) e sui terreni agricoli


È stata ufficializzata l'abolizione della seconda rata IMU sull'abitazione principale ad eccezione degli immobili classificati nelle categoria A/1, A/8 e A/9: lo ha annunciato il Consiglio dei Ministri, con comunicato stampa 27 novembre 2013 che anticipa il contenuto del Decreto Legge recante"Disposizioni urgenti concernenti l'Imu, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia".

In particolare il Comunicato precisa che:



leggi articolo (qui)



domenica 1 settembre 2013

imu 2013 (Napolitano firma il decreto da subito in GAZZETTA) come cambia

FIRMATO DA NAPOLITANO IL DECRETO IMU DA SUBITO OPERATIVO (IN GAZZETTA) 



(PDF)


RISPETTO ALLA BOZZA INIZIALE SPARISCONO 

  • IRPEF SULLE CASE SFITTE
  • E SCONTO IRPEF ALLE IMPRESE


(PDF)

IL FINAZIAMENTO DELLE RISORSE AVVERRA' CON ALTRE MISURE:


  • ABBASSAMENTO DETRAIBILITA' POLIZZE VITA (PASSA A 630€)
  • PREVISTO INNALZAMENTO (ACCISE) NEL CASO DI RISORSE INSUFFICIENTI

(PDF)

RIASSUMENDO CI SARA' (qui)  punto per punto (qui)

Non devono pagare la rata (filmato esplicativo) :
  • le abitazioni principali e relative pertinenze (esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9); 
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale (e relative pertinenze) dei soci assegnatari e gli alloggi assegnati dagli Iacp o dagli enti di edilizia residenziale pubblica; 
  • i terreni agricoli ed i fabbricati rurali. 

Dal 2014, inoltre, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita saranno del tutto esenti dall'IMU fino a quando permane la destinazione alla vendita e non risultano locati, a prescindere da quando i lavori sono ultimati. 

Inoltre, per gli stessi immobili, non è dovuta la seconda rata relativa al 2013. 


Salta, invece, almeno per ora, la deducibilità al 50% dall'Ires e dall'Irpef dell'IMU pagata da imprese e professionisti. 

Il tetto massimo sul quale calcolare la detrazione Irpef del 19% sui premi assicurativi (rischio morte, invalidità permanente non inferiore al 5%, non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana), compresi i premi vita e infortuni stipulati o rinnovati entro il 2000, scende da 1.291,14 a 630 euro già per l’anno 2013, con un'ulteriore riduzione a 230 euro a decorrere dal 2014.




giovedì 29 agosto 2013

imu 2013 news

A seguito del CDM di ieri l’imposta sulla prima casa viene sospesa per il 2013 analogamente ai terreni agricoli ed agli appartamenti invenduti ; viene applicata deduzione al 50% per gli immobili strumentali delle imprese (immobili merce). 


  • L'abolizione della rata di dicembre è già sicura per gli immobili invenduti e sfitti. 
  • Per il mercato delle locazioni, invece, scatterà la riduzione della cedolare secca sugli immobili concessi in affitto a canone concordato (si passa dal 19 al 15%). 
  • Torna poi l'Irpef sulle case sfitte ma solo nella misura del 50% anche ai fini delle addizionali. 
  • Scatta da subito la deducibilità Imu per le imprese e i professionisti, ma solo al 50% e limitatamente ai fini Ires e Irpef (esclusa l'Irap).


Ieri è iniziata la rimodulazione della tassazione sugli immobili, nonostante la formulazione definitiva non sia ancora giunta al termine 

Al momento via subito la prima rata (giugno) sull'abitazione principale e i terreni agricoli, che era stata congelata fino a settembre, esenzione anche per gli immobili invenduti, ed impegno per l'abolizione della rata di dicembre con coperture che verranno individuate in un provvedimento che accompagnerà la Legge di Stabilità entro il 15 ottobre.

Dal 2014 tale tassazione verrà sostituita dalla TARES in formulazione federalismo fiscale ossia service-tax ( TASER : accorpando imposta rifiuti/servizi e sarà pagata quindi non solo dai proprietari, ma anche dagli inquilini) .

lunedì 3 giugno 2013

IMU ACCONTO 2013 AL VIA FACCIAMO IL PUNTO






Ed allora ricapitolando, sono esenti dal pagamento dell’acconto Imu con scadenza il prossimo 17 giugno 2013 secondo l’art. 1 del D. L. 21 maggio 2013, n. 54 :
Tutti i possessori di prime case purchè di residenza e relative pertinenze, (ossia C/2, magazzini; C/6, rimesse e garage; C/7, tettoie), ; va comunque ricordato che l’esenzione si estende ad una sola pertinenza ad abitazione, e quindi laddove vi siano due pertinenze annesse all’abitazione, per la seconda, il possessore dovrà continuare a pagare l’Imu.
Analogamente sono esentati dal pagamento dell’acconto Imu : la casa assegnata al coniuge in sede di separazione, anche se intestata all’altro coniuge non residente in quell’immobile; le case dei coniugi che risiedono in comuni diversi; e ancora gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari nonchè gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, con relative pertinenze.
La stessa circolare n. 2 del 2013 ha poi esteso l’esenzione del pagamento Imu già vigente per il 2012, alle abitazioni di anziani, disabili e residenti all’estero; in tal senso infatti, l’articolo 13 del Dl 201/2011 stabilisce che il trattamento favorevole può essere disposto per le unità immobiliari possedute, a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, nonché per quelle possedute, a titolo di proprietà o usufrutto, in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, a patto che non risultino locate.
In questo senso infatti, attesa la finalità del legislatore di garantire un regime favorevole per la casa principale e relative pertinenze, sia nel caso in cui l’esenzione sia  stara estesa nel 2013 “sia in quello in cui la stessa è stata effettuata nel 2012 e non è stata modificata nel 2013, l’estensione provoca  comunque in ogni caso, l’applicazione delle agevolazioni.
Dovranno invece pagare l’acconto Imu con scadenza il prossimo 17 giugno i possessori di amabitazioni di pregio (anche se “prime case”) accatastate nelle categorie A/1 (abitazione signorile), A/8 e A/9 (castelli e palazzi); i possessori di seconde case, immobili invenduti dalle imprese di costruzione; i possessori di uffici, negozi, laboratori e tutti quei fabbricati accatastati nel gruppo A (tranne A/10) e nel gruppo D, ma anche box, cantine, magazzini, soffitte (accatastati nelle categorie C/2, C/6 e C/7 ) non pertinenziali all’abitazione principale; i possessori di capannoni industriali e agricoli, immobili accatastati nel gruppo D (alberghi, teatri, ospedali, banche, etc).
Ai comuni, quindi, è riconosciuta la facoltà di decidere di estendere e/o aumentare i bonus per la prima casa; tra l’altro nel 2012, non toccava allo stato la quota del 50 % e quindi, l’ intero  gettito degli immobili “prima casa” era solo dei comuni, e tale regola era estesa altresì agli immobili assimilati a quelli classificati come “prima casa”.
Per calcolare l’importo da versare, è ormai pacifico, che l’Imu va calcolato sulla scorta delle aliquote e detrazioni in vigore nell’anno 2012. Difatti atteso che molti comuni non hanno fatto in tempo a consegnare entro il termine stabilito del 9 maggio 2013, al Ministerodelle Finanze, le delibere con le nuove aliquote per il 2013, si è deciso di utilizzare come parametro generale di calcolo, appunto le aliquote del 2012.



martedì 28 maggio 2013

IMU SULL'ESENZIONE DALL'ACCONTO OLTRE ALLA cir.2/DF DECIDE IL COMUNE

Con l'entrata in vigore del D.L. 54 del 21 Maggio 2013 è sospeso il pagamento dell'imposta per le seguenti categorie di immobili:

Sull'esenzione dal versamento dell'acconto IMU  oltre alle regole dettate dal MEF nella ris.2/DF  ossia :
  • abitazione principale.
In caso di separazione o divorzio, il coniuge assegnatario ha diritto d'abitazione sull'ex casa famigliare e non versa l'acconto. 

L'acconto è sospeso anche per le case delle coop edilizie a proprietà indivisa o le case popolari.

La sospensione dell'acconto Imu sull'abitazione principale riguarda anche le pertinenze, fino a un massimo di tre, di cui una per ognuna di queste categorie catastali: 
  • C/2 (soffitte, cantine o magazzini), 
  • C/6 (box auto) 
  • C/7 (tettoie). 

Nel limite vanno conteggiate anche le pertinenze iscritte in catasto con la casa, per esempio la cantina dell'alloggio. 
Va pagato l'acconto per le pertinenze in più, come il secondo box; sospensione anche per i terreni agricoli, compresi gli incolti, e i fabbricati rurali strumentali. Gruppo, quest'ultimo, in cui rientrano gli edifici accatastati in D/10, ma anche quelli di altre categorie, purché dotati dell'annotazione «R».
In base alle delibere Comunali  possono essere  esenti anche :
  • le assimilazioni (all'abitazione principale) decise dal Comune, con delibera del 2012 o del 2013. 

L'assimilazione è possibile per le abitazioni dei residenti all'estero iscritti all'Aire e per le case non affittate di disabili o anziani ricoverati in via permanente e residenti in un istituto di cura;   

venerdì 24 maggio 2013

Imu 2013, la circolare sul pagamento dell'acconto di Giugno (BUSINESSVOX)

Anche se la la legge attualmente chiede ai contribuenti di pagare l'Imu in base alle aliquote pubblicate sul sito delle Finanze entro il 16 maggio, i versamenti di giugno possono essere effettuati seguendo le regole 2012, perché lo prevede il correttivo al decreto pagamenti in corso di discussione al parlamento. 





fonte:BUSINESSVOX



Ossia gli immobili esclusi dal decreto IMU ( 1 case ) potranno scegliere di versare l’acconto IMU in due modi:

  • A. Calcolando la rata in base alle aliquote 2012;
  • B. Seguendo i parametri stabiliti dai Comuni e pubblicati entro il 16 maggio.
La possibilità di scegliere un’opzione piuttosto che l’altra varrà sino al 7 giugno, quando verràconvertito il decreto “sblocca pagamenti” e sarà possibile seguire solo la prima alternativa.
In tal senso precisiamo che il 2012 è l’anno di riferimento solo per detrazioni e aliquote, mentre la condizione oggettiva, ovvero quella in base a cui viene considerato l’immobile, ai fini del pagamento, è relativa al 2013.  (approfondimento)















La sospensione dell'IMU fa slittare il 730 al 10 giugno (fiscoetasse/sole24ore)


E' in fase di approvazione un D.p.c.m. che proroga al 10 giugno il termine di presentazione del modello 730/2013 ai CAF o ai professionisti abilitati

Il termine per la presentazione del modello 730/2013 al Caf e ai professionisti abilitati slitterà al 10 giugno a causa della sospensione dell'IMU sull'abitazione principale. 

Lo prevede un D.p.c.m. ora alla firma del Presidente del Consiglio dei Ministri. La proroga della scadenza accoglierebbe la richiesta lanciata dai Caf, secondo cui la sospensione dell'acconto IMU di giugno per l'abitazione principale avrebbe comportato la necessità di rifare circa 100.000 modelli già presentati. 

Lo slittamento della scadenza di presentazione del modello trascina con sé, ovviamente, anche le scadenze per gli adempimenti successivi dei Caf e dei professionisti abilitati: la consegna della copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione al contribuente dovrà essere effettuata entro il 24 giugno; la comunicazione del risultato finale delle dichiarazioni dei redditi e l'invio telematico delle dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate dovranno essere effettuati entro l'8 luglio.

sabato 18 maggio 2013

IMU 2013 NEWS ( acconto ) (dai giornali)

Stop all'acconto Imu di giugno per le prime case e le relative pertinenze. 
Stop anche per gli alloggi popolari, i terreni agricoli e i fabbricati rurali. 
Pagheranno, invece, l'imposta municipale unica le abitazioni signorili, le ville, i castelli e gli immobili di pregio. 
Così come i beni strumentali delle imprese per i quali non cambia il doppio aggravio: la maggiorazione da 60 a 65 del coefficiente di rivalutazione delle rendite catastali, pari a un +8,33% e l'eventuale innalzamento di 0,3 punti da parte dei Comuni dell'aliquota base dello 0,76%. 
Sul fronte imprese il Governo ha chiarito che con la riforma della tassazione sui patrimoni immobiliari, da realizzare entro il 31 agosto, saranno introdotte forme di deducibilità dall'Ires e dall'Irpef dell'imposta pagata sui beni strumentali. Spariranno l'Imu e la Tares con il nuovo sistema di tassazione degli immobili. 

Se l'obiettivo non sarà centrato a settembre dovremo versare l'Imu di giugno.