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venerdì 19 settembre 2014
mercoledì 6 novembre 2013
venerdì 15 marzo 2013
fondi aiuto anti-crisi per dipendenti dei settori non coperti da Cig
L'Inps, con la circolare n. 36/2013, regolamenta l'indennità collegata all'Aspi a favore dei lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, con alcuni requisiti assicurativi e contributivi, in presenza dell'intervento di un ente bilaterale o di solidarietà che eroghi almeno il 20% dell'indennità.
E' in pratica un sostegno per i lavoratori di settori non coperti dalla Cig.
Possono beneficiare di questa tutela i lavoratori con contratto a tempo indeterminato e determinato di aziende escluse dalla Cigo nonché dalla Cigs.
Vi rientrano anche i dipendenti di imprese artigiane dell'indotto a cui si applica la legge 223/91 e gli apprendisti.
martedì 16 ottobre 2012
LA CIGS ANCHE A CHI NON SUPERA IL PERIODO DI PROVA (ateneoweb)
Si chiede all`Inps se si può applicare ai lavoratori in Cigs, assunti a tempo indeterminato e licenziati per mancato superamento del periodo di prova, l`ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e far rientrare quindi il lavoratore nel programma di cassa integrazione.
L`Istituto, con il messaggio n. 16606 del 12 ottobre 2012, chiarisce che tutti i beneficiari del trattamento di cassa integrazione che non abbiano superato il periodo di prova previsto dal nuovo contratto a tempo indeterminato, possono rientrare nel programma di cassa integrazione salariale ed usufruire della relativa indennità, analogamente ai lavoratori che si rioccupano con contratto a tempo determinato. Questo, considerate le conclusioni della Corte Costituzionale che specifica che può correttamente dirsi che il contratto di lavoro nel periodo di prova, non seguito da assunzione, si configura come contratto a tempo determinato e ad esso devono riconnettersi tutti i suoi effetti tipici.martedì 17 aprile 2012
SOSPESO L'OBBLIGO DI ASSUNZIONE DISABILI ANCHE PER LE IMPRESE CON CIGS IN DEROGA (ateneoweb)
L’ANCE, l’ANISA e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro hanno richiesto al dicastero del Lavoro un parere circa l’estensione della disciplina prevista dall’articolo 3, comma 5, della Legge n. 68/1999, relativa alla sospensione degli obblighi occupazionali nei confronti dei lavoratori disabili, oltre che in favore delle imprese in CIGS anche in favore delle imprese che fruiscono dei benefici di cui alla CIGS in deroga. Con la nota interpello n. 10 del 10 aprile 2012, il Ministero, dopo aver richiamato l’ambito applicativo della normativa citata e aver ripercorso i parametri richiesti ai fini della fruibilità della sospensione degli obblighi per le assunzioni obbligatorie, ribadisce la regola fissata al citato comma 5 in ordine alla temporaneità della sospensione, funzionalmente legata quindi alla “durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale”. Pur non ritrovando nel disposto normativo analizzato un esplicito riferimento alle aziende che fruiscono di forme di integrazione salariale in deroga, il Ministero, ricordando la finalità del trattamento di Cigs in deroga quale misura anticrisi, ha comunque evidenziato che è da ritenere possibile l’applicazione della disciplina sulla sospensione degli obblighi di assunzione disabili anche negli altri casi di attivazione di ammortizzatori in deroga e, in particolare, nei casi di imprese con Cigs in deroga e contratti di solidarietà. Ciò, in virtù del fatto che anche le aziende ammesse alla concessione dei benefici in deroga si trovano ad affrontare una situazione di difficoltà, per cui versano nella impossibilità temporanea di provvedere, durante il periodo necessario al risanamento interno ai fini della salvaguardia dell’organico aziendale, al corretto rispetto della copertura della quota d’obbligo.
venerdì 9 marzo 2012
Computo dell'anzianità aziendale ai fini della concessione di prestazioni di integrazione salariale straordinaria e di mobilità
Per la concessione di prestazioni a sostegno del reddito di CIGS e di mobilità, l'art. 8 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, con riferimento al trattamento straordinario di integrazione salariale, ha previsto quale requisito soggettivo «un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 90 giorni» alla data della presentazione della domanda e l'art. 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per l'indennità di mobilità, ha posto quale requisito soggettivo «un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato». Come noto, le recenti disposizioni normative, dettate al fine di contrastare le conseguenze sociali della crisi economica, hanno previsto la possibilità di concedere trattamenti di CIGS e di mobilità in deroga alla normativa ordinaria, a categorie di lavoratori e di imprese escluse dalle analoghe prestazioni ordinarie.
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