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sabato 2 febbraio 2019

decreto sicurezza , affitti brevi http://bit.ly/2GgVEBn #decretosicurezza #affitti #locazioni #locazionituristiche #locazionibrevi #affittibrevi #mikecaftorino#mikecaftorinoinfo




decreto sicurezza , affitti brevi


http://bit.ly/2GgVEBn 

#decretosicurezza #affitti #locazioni #locazionituristiche #locazionibrevi #affittibrevi #mikecaftorino
February 02, 2019 at 05:40PM
via Instagram http://bit.ly/2D14kJ0

mercoledì 31 gennaio 2018

#UNICO2018 #REDDITI2018 #MOD_DEF by A.d.E. #DICFISC2018


PUBBLICATA LA VERSIONE DEFINITIVA DEL MODELLO REDDITI (UNICO) 2018




Modello Redditi Persone fisiche - Fascicolo 1
Modello Redditi Persone fisiche - Fascicolo 2
Modello Redditi Persone fisiche - Fascicolo 3
Parametri

giovedì 25 gennaio 2018

#UNICO2018 #REDDITI2018 #BOZZE20180122 by A.d.E. #DICFISC2018





Redditi Persone Fisiche (Pf) 2018

Fascicolo 1
Fascicolo 2
Fascicolo 3


Tra le principali novità per le persone fisiche
  • c'è la nuova disciplina fiscale prevista per le “locazioni brevi”
  • le nuove disposizioni in materia di premi di risultato e welfare aziendale
  • il nuovo quadro LC dedicato alla liquidazione della cedolare secca
  • percentuali di detrazione più ampie per le spese sostenute per gli interventi antisismici effettuati su parti comuni di edifici condominiali e per gli interventi che comportano una riduzione della classe di rischio sismico (sismabonus) e per alcune spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali (ecobonus).

giovedì 12 ottobre 2017

#IMPOSTA #CANONI #AFFITTI_BREVI #INTERMEDIARI

Gli intermediari ( ed i portali on-line) che 
hanno gestito la stipula di contratti di “locazione breve” 
per immobili ad uso abitativo 
a partire dal 1° giugno 2017 
e che nel periodo 12 settembre 2017 – 30 settembre 2017 
hanno curato la riscossione dei medesimi 
devono procedere al versamento delle ritenute entro il prossimo 16 ottobre.
I soggetti interessati, devono effettuare una ritenuta del 21% (aliquota cedolare secca) sull’ammontare complessivo dei canoni/corrispettivi 
ed effettuare il versamento delle ritenute con il modello F24.

I codici tributo da utilizzare nella ris. 88 del 5 luglio 2017.


Nel caso in cui il locatore dovesse aver optato per la cedolare, 
la ritenuta sarà considerata a titolo d’imposta, 
in caso contrario si considererà a titolo d’acconto.

L’intermediario dovrà anche trasmettere e rilasciare la certificazione unica dei redditi assoggettati a ritenuta.
Si ricorda inoltre che il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, o che interviene nel pagamento dei canoni/corrispettivi, è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.


In conformità allo Statuto del contribuente, non saranno sanzionati 
gli intermediari che non hanno applicato la ritenuta sui canoni
incassati dal 1° giugno al 10 settembre.

mercoledì 4 ottobre 2017

#CONTRATTI_LOCAZIONE #RLI #REGISTRAZIONE

L’Agenzia delle Entrate nelle FAQ relative alla registrazione dei contratti di locazione precisa che nei controlli sulla correttezza delle informazioni inserite verrà verificata l'esattezza dei dati catastali delle unità immobiliari oggetto della locazione. 

Nel caso in cui i dati non siano coerenti con quanto presente nella banca dati catastale il Mod.RLI verrà scartato.

martedì 19 settembre 2017

#REGISTRAZIONE #CONTRATTI #AFFITTO #modRLI #CAMBIA dal 2017/09/19

Dal 19/09/2017, è operativo e obbligatorio il nuovo modello RLI per la registrazione dei contratti di locazione immobiliare e per i successivi adempimenti.

pg A.d.E. dedicata con specifiche


Tale modello, reso disponibile dall’Agenzia , dovrà essere trasmesso , oltre che per la registrazione dei contratti di locazione, anche nel caso di cessioni, risoluzione del contratto di affitto e per esercitare o revocare l’opzione della tassazione tramite cedolare secca.

La novità più rilevante prevede l’introduzione di ulteriori dati relativi alle parti contrattuali e al tipo di contratto. 

Il nuovo modello dovrà essere presentato telematicamente o per mezzo di soggetti autorizzati alla trasmissione.

martedì 9 luglio 2013

A.P.E sostituisce A.C.E. (fonte:professione architetto)


Con la pubblicazione in Gazzetta del Decreto 63/2013, l'attestato di certificazione energetica A.C.E. sarà sostituito dall'attestato di prestazione energetica (Ape). 


Attraverso l'istituzione del nuovo attestato, il decreto - lo stesso che ha innalzato al 65% la detrazione per risparmio energetico ed introdotto il "bonus mobili" per chi ristruttura casa - spiana la strada a nuove metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, avviandosi così al pieno recepimento della direttiva europea 31/2010.


L'attestato di prestazione energetica dovrà essere rilasciato da esperti qualificati ed indipendenti, certificherà la prestazione energetica attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornirà raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica. Le modalità per redigere l'Ape e gli stessi descrittori non sono stati però ancora definiti, il decreto rimanda infatti a successivi provvedimenti.

Il nuovo attestato non sarà operativo fin quando il Ministero dello Sviluppo economico non avrà definito le modalità di calcolo delle prestazioni energetiche in relazione alla direttiva 31/2010 ed adeguato le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (Decreto MSE 26 giugno 2009). Con l'adeguamento delle linee guida il decreto dovrà infatti definire l'attestato di prestazione energetica e prevedere nuove metodologie di calcolo semplificate per edifici di ridotte dimensioni o caratterizzati da prestazioni energetiche di modesta qualità. L'avvio dell'Ape potrebbe essere anche molto lento. Difatti il decreto 63/2013 non specifica un tempo limite entro cui dovranno essere emessi i provvedimenti che renderanno pienamente operativo il nuovo attestato energetico.

L'attestato di qualificazione energetica resta comunque in vita, se ne potrà far ricorso per semplificare il successivo rilascio della prestazione energetica. In definitiva affianca l'Ape ma il suo utilizzo diventa facoltativo.

-----CONTINUA                                       fonte:professione architetto

venerdì 19 ottobre 2012

CONTRATTI DI LOCAZIONE DURATA/RINNOVO ( lucatonzani)

Contratti liberi 4+4:
  • durata minima 4 anni
  • rinnovo di 4 anni alle medesime condizioni se il locatore non da disdetta almeno 6 mesi prima della scadenza con lettera raccomandata per i motivi di cui all'art. 3 L 431/98
  • se c'è tacito rinnovo dopo i primi 4 anni va pagato l'F23 con le stesse modalità delle annualità successive alla prima, quindi con codice 112T per un importo del 2% sul canone annuo, salvo opzione cedolare secca.
  • scaduti gli otto anni entrambe le parti hanno diritto di procedere al rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto. Si devono comunicare tali intenzioni con lettera raccomandata almeno 6 mesi prima della scadenza e la parte che la riceve deve accettare le nuove condizioni entro 60 giorni dalla ricezione. In mancanza di risposta il contratto si intende scaduto alla data di cessazione, mentre se non c'è nessuna comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni (art. 2 comma 1 L 431/98) di soli 4 anni e si dovrà pagare annualmente il 2% del canone annuo con mod F23 con codice 114T, salvo opzione cedolare secca
Contratti concordati 3+2
  • durata minima 3 anni
  • rinnovo di 2 anni alle medesime condizioni se il locatore non da disdetta almeno 6 mesi prima con lettera raccomandata per i motivi di cui all'art. 3 L 431/98
  • se c'è tacito rinnovo va pagato l'F23 con le stesse modalità delle annualità successive alla prima, quindi con codice 112T per un importo del 2% sul 70% del canone annuo, salvo opzione cedolare secca.
  • scaduti i 5 anni entrambe le parti hanno diritto di procedere al rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto. Si devono comunicare tali intenzioni con lettera raccomandata almeno 6 mesi prima della scadenza e la parte che la riceve deve accettare le nuove condizioni entro 60 giorni dalla ricezione. In mancanza di risposta il contratto si intende scaduto alla data di cessazione, mentre se non c'è nessuna comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni (art. 2 comma 5 L 431/98) di soli 3 anni e si dovrà pagare annualmente il 2% sul 70% del canone annuo con mod F23 con codice 114T, salvo opzione cedolare secca.
Contratti commerciali 6+6
  • durata minima 6 anni salvo attività di carattere transitorio
  • rinnovo di 6 anni in 6 anni alle medesime condizioni se il locatore non da disdetta con lettera raccomandata almeno 12 mesi prima della scadenza. Alla prima scadenza il locatore può dare diniego al rinnovo solo per i motivi citati nell'art 29 L 392/78
  • se c'è tacito rinnovo va pagato l'F23 con le stesse modalità delle annualità successive alla prima, quindi con codice 112T per un importo del 2% sul canone annuo.
Contratti di natura transitoria
  • durata da 1 a 18 mesi
  • Il rinnovo è possibile purché il locatore ed inquilino confermino dimostrino il permanere dell'esigenza transitoria, tramite lettera raccomandata da inviare prima della scadenza del termine stabilito nel contratto.
  • Contratti transitori per studenti
  • durata a 6 mesi a 3 anni
  • rinnovabili alla prima scadenza, alle stesse condizioni e per il medesimo periodo concordato, salvo disdetta del conduttore.
  • Il contratto cessa automaticamente al termine del secondo periodo di rinnovo.

mercoledì 10 ottobre 2012

31 Ottobre 2012: LOCAZIONI: IMPOSTA DI REGISTRO (ateneoweb)

Versamento, per i titolari di contratti di locazione e affitto che non hanno optato per il regime della cedolare secca, dell`imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/10/2012 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01/10/2012.
L`imposta di registro deve essere autoliquidata e versata entro 30 giorni dalla stipula mediante mod. F23 presso Banche, Agenzie Postali o Concessionari, prima della registrazione; la copia dell`attestato di versamento va poi consegnata all`Ufficio Territoriale dell`Agenzia delle Entrate insieme alla richiesta di registrazione. In caso di registrazione telematica, il pagamento e` contestuale alla registrazione.

Codici tributo:
107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo
108T - Imposta di registro per affitto fondi rustici
110T - Imposta di registro - cessione contratti di locazione e affitto
112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualita' successive
113T - Imposta di registro - risoluzione dei contratti di locazione e affitto
114T - Imposta di registro per proroghe (contratti di locazione e affitti)
115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualita'

fonte:ateneoweb





Nel modello di versamento vanno indicati:
• i codici fiscali e le generalità del proprietario (campo 4) e del locatario o affittuario (campo 5);
• il codice dell'Ufficio di registro o delle entrate (campo 6) al quale va presentato il contratto per la registrazione (vedere elenco codici Uffici delle Entrate); non va compilato il campo "Sub codice";
• il codice del tributo (campo 11) e quello della causale (campo 9), secondo le istruzioni contenute nel modello stesso. Il campo 9 non va compilato in caso di contratti di locazione per annualità successive alla prima;
• Nel campo 10, per la prima registrazione va indicato solo l'anno di stipula. Per proroga, risoluzione o cessione, va indicato "Anno" (quello di registrazione) per esteso e "Numero" (quello assegnato dall'Ufficio al momento della prima registrazione), preceduto dalla serie dell'atto che è sempre "03" e separando i due numeri con una barra (ad esempio: per un atto registrato nel 2005 al numero 3187, scrivere nei campi "Anno" 2005, "Numero" 03/3187).

Il codice della causale è RP (registrazione di atti pubblici o privati) e va indicato solo in sede di prima registrazione; per il tributo i principali codici da utilizzare sono:

Codice tributo e descrizione

107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo
115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità
112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive
114T - Imposta di registro per proroghe (contratti di locazione ed affitti)
113T - Imposta di registro per risoluzioni (contratti di locazione ed affitti)
110T - Imposta di registro per cessioni (contratti di locazione ed affitti)
109T - Imposta registro per contratti verbali
964T - Diritti copie rilasciate dall'Ufficio (solo per la prima registrazione)
671T - Sanzione amministrativa imposta di registro (ravvedimento)
731T - Interessi di mora al tasso legale

Nel modello di versamento non dovranno essere compilati i campi che individuano il numero di riferimento e la descrizione del tributo.

Se il contratto è registrato per la prima volta, nel campo "numero", posto dopo l'anno, va scritta la data del contratto.


Al momento della prima registrazione del contratto, i contraenti sono tenuti a versare, otre all'imposta di registro, i cosiddetti "tributi speciali" (codice 964T), richiesti dall'ufficio del registro o delle entrate a titolo di spese di registrazione. La determinazione dell'ammontare dei tributi speciali è attribuita a ciascun ufficio del registro.


Per la registrazione di più contratti di locazione va effettuato un versamento cumulativo.


Per i versamenti relativi ad annualità successive alla prima ovvero a cessioni, risoluzioni e proroghe di un contratto già registrato, occorre indicare con precisione gli estremi di registrazione del contratto stesso (anno, serie e numero di registrazione separati da una barra).


Per le cessioni, proroghe e risoluzioni anche tacite degli stessi contratti, i contraenti devono versare l'imposta dovuta con le stesse modalità e presentare l'attestato dell'avvenuto versamento al competente Ufficio del registro entro 20 giorni.


Per i contratti già registrati, il pagamenbto dell'imposta relativa alle annualità future sarà effettuato con le stesse modalità, ma non deve essere presentato l'attestato dell'avvenuto versamento.


Attenzione: Tutti gli importi relativi all'imposta di registro vanno arrotondati all'unità di euro (per difetto, se inferiore a 50 centesimi, per eccesso se uguale o superiore).
 

domenica 7 ottobre 2012

Attestato certificazione energetica necessario per la detrazione 55% (investireoggi)


attestato certificazione energeticaAttestato certificazione energetica. Uno dei documenti necessari per poter fruire della detrazione 55%, per i lavori di risparmio energetico, è, oltre all’asseverazione del tecnico abilitato, la scheda informativa dell’intervento eseguito, l’attestato di qualificazione energetica.

Attestato certificazione energetica e detrazione 55%

L’attestato di certificazione energetica, è quel documento che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio su cui vengono effettuati interventi tesi al risparmio energetico per cui si può fruire della detrazione 55%. Tale certificazione di qualificazione energetica deve essere prodotta successivamente all’esecuzione degli interventi, utilizzando procedure e metodologie approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005. Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, l’attestato di certificazione energetica degli edifici, ove richiesto, è prodotto, successivamente alla esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e metodologie di cui all’articolo 6, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovvero approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005.

Esempio attestato certificazione energetica

- Attestato certificazione energetica       

Attestato certificazione energetica: chi deve compilarlo

Si ricorda che l’attestato di certificazione energetica, così come la scheda informativa e l’asseverazione, devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi,dottori forestali e i periti agrari.

giovedì 23 agosto 2012

I COMPITI DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO (tutorcasa)


L'articolo 1130 del codice civile individua quelli che sono i compiti :


mentre l'articolo 1131 c.c.  disciplina il rapporto di rappresentanza nei confronti del condominio, anche nei confronti dei condomini assenti o dissenzienti (ossia quelli che non ne hanno approvato la nomina).

Dunque, ai sensi dell'articolo 1130 c.c. i compiti dell'amministratore consistono nel:
– eseguire le delibere dell'assemblea e curare che sia osservato il regolamento di condominio;
– disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune;
– riscuotere i contributi, erogare le spese necessarie per la manutenzione ordinaria delle parti comuni e per l'esercizio dei servizi comuni (l'amministratore è legittimato ad  agire nei confronti dei condomini inadempienti alle obbligazioni di pagamento dei contributi);
– compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio;
– rendere conto, alla fine di ogni anno, della sua gestione.

L'individuazione dei compiti dell'amministratore, in assenza di specifiche regole dettate dal regolamento di condominio, deve essere operata solo in base alle disposizioni di legge.
Si ritiene che l'assemblea, dati i suoi poteri deliberativi e di controllo, possa invadere la sfera di competenze dell'amministratore facendo prevalere la volontà deicondomini su qualunque atto o disposizione di quest'ultimo.

domenica 19 agosto 2012

Contratti di locazione: niente piu' comunicazione alla Questura e obbligo di registrazione telematica (fiscoetasse)

Immagine FiscoeTasse
Chi ha spesso a che fare con la redazione di contratti di locazione di immobili deve tenere conto di due importanti novità: la prima relativa alla registrazione e la seconda relativa alla comunicazione in Questura.
Diciamo che a parere di chi scrive la prima è una bella complicazione e la seconda una bella semplificazione.
Me veniamo, prima di commentare, a illustrare le novità:
Dal 29 aprile 2012 i proprietari di almeno 10 unità immobiliari sono obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione.Il numero delle 10 unità riguarda non solo gli immobili affittati ma tutti quelli posseduti e utilizzati direttamente.
Quindi l’obbligo riguarda anche il proprietario di 10 unità immobiliari che ne affitta solo una.
Prima di questa modifica introdotta dal Decreto “Semplificazioni fiscali” (D.L. 16/2012 art.8 c. 10-bis), l’obbligo di registrazione telematica interessava chi possedeva almeno 100 immobili.
La registrazione telematica era per tutti una possibilità ma non un obbligo, e farla diventare un obbligo per piccoli proprietari puo’ diventare piu’ che una semplificazione una bella complicazione oltre che tradursi in un aggravio di costi inutili.
Molti proprietari usano infatti curare direttamente la registrazione dei propri contratti e non è detto che tutti sono  esperti inormatici.
Magari sono persone anziane, abituate da decenni alla compilazione del loro contratto e alla registrazione direttamente all’Agenzia, con la compilazione del modello 69.
Ora questi “poveretti” saranno costretti a impare l’utilizzo del computer oppure a rivolgersi al proprio commercialista, il quale sempre piu’ si vede costretto a svolgere lavori di postino per l’Agenzia delle Entrate.
E’ vero che i soggetti abilitati non sono solo i commercialisti ma tutti gli agenti di affari in mediazione, le organizzazioni della proprietà edilizia, i geometri ed ora anche i periti industriali, ma si sa che il commercialista è la persona di riferimento per qualsiasi adempimento di questo tipo e quindi sarà sicuramente chiamato in causa volente o nolente.
La comunicazione alla Questura per le cessioni di fabbricati è stata abolita
Per i contratti soggetti a registrazione in termine fisseo la comunicazione alla Questura è definitivamente abolita.
Lo ha stabilito il D.L. n. 79 del 20.06.2012 convertito in legge n. 131 il 7 agosto 2012 che pertanto ha definitivamente stabilito che non sono piu’ soggetti a comunicazione i i contratti di locazione, verbali o scritti, ad eccezione delle locazioni di immobili, non formate per atto pubblico o scrittura privata autenticata, di durata non superiore a 30 giorni complessivi nell’anno e dei contratti di comodato stipulati per iscritto.
Sarà la stessa Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dell’interno, a trasmettere le informazioni acquisite per la registrazione nel sistema informativo al Ministero dell’interno.
Per i contratti di comodato e per i contratti non soggetti a registrazione in termine fisso l’obbligo potra’ essere assolto anche attraverso l’invio di un modello informatico che verrà approvato entro 90 giorni dalla dala del dl.
La decorrenza è il 21 giugno 2012.
Ricordiamo che per le cessioni di proprietà immobiliari la comunicazione era stata definitivamente cancellata dall’art. 5, comma 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70.
Quindi questa norma non inserità nel decreto “Semplificazioni” è invece una vera semplificazione e un atto di civiltà nei confronti del contribuente.

Ecco il testo dell’art. 2 del D.L. 79 convertito nella L. 131 del 7 agosto 2012
Art. 2 – Comunicazione della cessione di fabbricati
1. La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
2. L’Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dell’interno, individua, nel quadro delle informazioni acquisite per la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al comma 1, nonche’ dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari di cui all’articolo 5, commi 1, lettera d), e 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, quelle rilevanti ai fini di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 1978, e le trasmette in via telematica, al Ministero dell’interno.
3. Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso, l’obbligo di comunicazione all’autorita’ locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, puo’ essere assolto anche attraverso l’invio di un modello informatico approvato con decreto del Ministero dell’interno, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne stabilisce altresi’ le modalita’ di trasmissione.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per la comunicazione all’autorita’ di pubblica sicurezza, di cui all’articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la quale resta fermo quanto ivi previsto. Con il decreto di cui al comma 3 sono definite le modalita’ di trasmissione della predetta comunicazione anche attraverso l’utilizzo di un modello informatico approvato con il medesimo decreto. 5. L’articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e’ soppresso. Al medesimo articolo 3, comma 6, primo periodo, le parole: «ai commi da 1 a 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2, 4 e 5». 6. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

lunedì 23 luglio 2012

Cedolare secca 2012: modulistica/software da usare per esercitare l’opzione

Quale modulo si usa per esercitare l’opzione?
Come optare per il regime della cedolare secca 2012?
Quale modulo va utilizzato?
Dove si trova il modello Siria e il modello 69?



Il contribuente deve optare tra regime di tassazione ordinario e regime alternativo della cedolare secca.

Tale regime comporta l’applicazione al canone annuo di locazione, di un’imposta fissa in sostituzione dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo dovute sul contratto di locazione; in modo particolare il calcolo della cedolare secca 2012, si prevede che per i contratti di locazione a canone libero, l’imposta dovuta è pari al 21% del canone annuo stabilito dalle parti, o al 19% del canone annuo per i contratti di locazione a canone concordato. 
Il regime della cedolare secca su affitti, deve essere esercitato mediante opzione, di cui si è occupata l’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 7 aprile 2011, di cui ha stabilito proprio le modalità di esercizio dell’opzione, i termini e le modalità di calcolo, nonché pagamento della cedolare secca su affitti. Questo provvedimento dell’Agenzia è importante anche perché con esso sono stati approvati i modelli da presentare per richiedere l’applicazione del regime in questione.

Modello cedolare secca

Per avvalersi di tale regime occorre esercitare l’opzione compilando, a seconda dei casi, il “modello Siria” o il “modello 69”. 

Entrambi i modelli si trovano sul sito dell’Agenzia delle entrate.

Modello Siria

Partendo dal Modello Siria (istruzioni) reperibile gratuitamente sul sito delle Entrate, si precisa che questo è un modello semplificato di denuncia per la registrazione del contratto di locazione e per l’esercizio dell’opzione per la cedolare secca. Il modello Siria può essere usato quando il numero di locatori non è superiore a tre, tutti i locatori esercitano l’opzione per la cedolare secca, il numero di conduttori non superiore a tre ovvero vi è una sola unità abitativa e un numero di pertinenze non superiore a tre. Questo modello deve essere presentato esclusivamente in via telematica (utilizzando l’apposito software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate), direttamente dal contribuente interessato o tramite i soggetti abilitati (Caf, professionisti).



Modello 69

Nei casi diversi, l’opzione viene espressa mediante il modello 69, quello per la richiesta di registrazione degli atti. Il Modello 69 (istruzioni) , anch’esso reperibile dal portale delle Entrate gratuitamente, deve essere presentato in modalità cartacea in doppia copia, agli uffici dell’Agenzia delle entrate.



fac simile modulo da inviare al conduttore


Il locatore/proprietario che decide di avvalersi del nuovo regime deve darne comunicazione al conduttore/affittuario. La comunicazione dell’opzione da esercitarsi per la cedolare secca va effettuata con raccomandata e deve contenere  precisi elementi come:
- la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione,
-l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto,
- la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente.
La comunicazione è obbligatoria e deve essere inviata prima di esercitare l’opzione, altrimenti l’opzione al regime della cedolare secca non è valido.
La comunicazione  deve assolutamente essere fatta con raccomandata postale, altrimenti si esclude la validità dell’opzione al regime della cedolare secca sugli affitti, visto che anche la raccomandata consegnata a mano è esclusa, secondo quanto dispone sempre l’Agenzia delle Entrate.
Di seguito potete trovare un fac simile di comunicazione della cedolare secca:
- Modulo cedolare secca




LE ISTRUZIONI : dal sole24ore ; dal N.S. blog