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giovedì 31 gennaio 2013

LAVORO SOMMINISTRATO (fermi.univr.it)

Il lavoro è "somministrato" quando la lavoratrice o il lavoratore vengono assunti da una agenzia di somministrazione che li invia a rendere la prestazione presso e a favore di un'altra impresa (o altro datore di lavoro non imprenditore).

L'agenzia di somministrazione può utilizzare qualsiasi modalità di assunzione prevista dall'ordinamento e, quindi, proporre alla lavoratrice o al lavoratore la conclusione di un contratto a tempo indeterminato o a termine; a tempo pieno o parziale o in altre forme previste dalla legge, con delle differenze nei casi in cui la lavoratrice o il lavoratore sia assunto per somministrazioni a tempo determinato o a tempo indeterminato.

La particolarità più rilevante deriva dalla ripartizione dei poteri datoriali tra due soggetti: 
  • mentre l’Agenzia, che è datrice di lavoro, provvede ad ogni adempimento relativo al contratto di lavoro - ivi compreso il pagamento delle retribuzioni, il versamento dei contributi - e all’esercizio del potere disciplinare, 
  • l’impresa utilizzatrice, pur non essendo datrice di lavoro, esercita il potere direttivo e di controllo.

In caso di impiego della lavoratrice o del lavoratore in missioni – ovvero somministrazioni - a tempo indeterminato, secondo l’interpretazione del Ministero del Lavoro, l’Agenzia può stipulare con essi qualsiasi tipologia contrattuale, purchè ne ricorrano i requisiti formali e sostanziali: a tempo indeterminato, a termine, a coppia, a tempo parziale, intermittente, con contratto di inserimento e di apprendistato 
[vedi Circolare del Ministero del Lavoro n. 7 del 22 febbraio 2005]

Nel caso di impiego in missioni – ovvero somministrazioni - a termine, secondo l’interpretazione ministeriale 
sono ammissibili tutte le tipologie indicate, salvo il ricorso al contratto di inserimento e al contratto di lavoro intermittente.

In entrambi i casi, se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato, nei periodi duranti i quali le lavoratrici o i lavoratori assunti non sono inviati a rendere la prestazione presso un'impresa, rimangono a disposizione dell'Agenzia a fronte della corresponsione della c.d. indennità di disponibilità.

Nel caso di fine lavori connessi a somministrazione a tempo indeterminato, il recesso dell'Agenzia dai contratti di lavoro a tempo indeterminato non è qualificato dal legislatore come licenziamento collettivo, ma come licenziamento plurimo per giustificato motivo oggettivo.

Nel caso di assunzione con contratto a tempo determinato per una missione a tempo indeterminato si applicano le norme generali in materia di contratto a termine (vedi LAVORO A TERMINE).

Se il contratto a tempo determinato è invece collegato ad una somministrazione a tempo determinato (quando cioè l'impresa richiede l'invio di lavoratori per periodi temporalmente limitati) il rinvio alla disciplina generale del contratto a termine non si estende agli istituti della proroga e della successione di più contratti a termine che hanno una disciplina speciale.
L'impresa può richiedere all'Agenzia una somministrazione di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato.

mercoledì 5 dicembre 2012

firmato il rinnovo del contratto metalmeccanici





sabato 1 dicembre 2012

Volantino FISMIC, UGLM e QUADRI su CCSL FIAT



''Per il rinnovo del Ccsl Fiat - scrivono in una nota congiunta - riteniamo sbagliato e controproducente continuare le trattative seguendo la scia del tavolo di Federmeccanica, in quanto si rischierebbe di non far cogliere le opportunita' presenti al tavolo Fiat e di negare la possibilita' di sviluppare quella specificita' necessaria che abbiamo individuato fin dalla firma del contratto''. Secondo le tre organizzazioni a cui fa capo la maggioranza delle Rsa in Fiat, ''nonostante la crisi economica, ci sono le condizioni per una rapida chiusura del Cssl Fiat, tenendo conto dell'opportunita' che viene offerta ai lavoratori dall'accordo sulla produttivita', che consente di definire aumenti gravati solo del 10% di tassazione''.




Fismic, Uglm e Associazione Quadri spingono per la chiusura della parte economica del contratto Fiat le cui trattative sono state avviate da alcune settimane.

Le tre organizzazioni propongono di accelerare il confronto sui seguenti punti: rinviare la parte normativa ad una Commissione che dovra' concludere i suoi lavori entro la fine della vigenza contrattuale; conglobare i 103 euro in paga base dal primo gennaio 2013; definire un aumento legato alla produttivita' a partire sempre dal primo gennaio 2013, che rispetti le linee del recente accordo da Governo e Parti Sociali e garantisca ai lavoratori di percepire lo stesso importo del premio pagato nel luglio 2012 e tale aumento, in virtu' dell'intesa, sarebbe gravato solo al 10% di tasse; stabilire due tranches di aumento dei minimi per il 2014 e 2015 in grado di adeguare le retribuzioni all'andamento previsto del costo della vita''.

Inoltre Fismic, Uglm ed Aqcf si adopereranno per una rapida e positiva conclusione della procedura di mobilita' per 19 dipendenti aperta dalla Fip di Pomigliano, che si deve concludere senza nessun esubero. Le tre organizzazioni sindacali ritengono la sentenza del Tribunale di Roma ''particolarmente discriminatoria, in quanto se pienamente applicata, vedrebbe un'organizzazione non firmataria favorita nell'assunzione alla Fip rispetto agli iscritti dei Sindacati che hanno sottoscritto l'accordo e ai non iscritti a nessun sindacato''.

Fismic, Uglm ed Aqcf intendono agire ''in tutte le sedi qualora l'applicazione della sentenza penalizzasse i propri iscritti'' e ribadiscono ''il rispetto integrale dell'accordo di Pomigliano, che prevede l'utilizzo di tutta la forza lavoro esistente nello stabilimento G.B. Vico al 15 giugno 2010''.


venerdì 2 dicembre 2011

Il superamento dei limiti nel part-time in edilizia

Il superamento dei limiti nel part-time in edilizia:


Il Ministero del lavoro ha deciso di offrire alcuni chiarimenti in materia di contratto part-time nel settore edile, In effetti, in risposta ad un interpello richiesto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito alla corretta interpretazione della disposizione normativa di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 61/2000.

Nello specifico il Consiglio Nazionale chiede se l’assunzione di un lavoratore, con orario pari a venti ore settimanali, da parte di un’azienda edile, debba essere computata o meno ai fini del raggiungimento del numero massimo di lavoratori part time contrattualmente previsto, ai sensi del citato art. 1, comma 3. Non solo, lo stesso Consiglio Nazionale ipotizza che lo stesso prestatore sia titolare di altro contratto di lavoro a tempo parziale, con diverso datore ed espleti, in tal modo, complessivamente un orario di quaranta ore settimanali.
Continua a leggere: Il superamento dei limiti nel part-time in edilizia (...)



© Francesco per Gazzetta del lavoro, 2011. |
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martedì 29 novembre 2011

colf,badanti (La tredicesima)

Si avvicina il periodo natalizio e con esso anche il periodo della tredicesima.
La gratifica natalizia, più comunemente detta "tredicesima" è un trattamento retributivo spettante ai lavoratori subordinati, corrisposto in unica soluzione, generalmente prima delle festività natalizie. 
La tredicesima mensilità, se prevista

domenica 27 novembre 2011

Ultime novità sull'apprendistato

Ultime novità sull'apprendistato: Il 25 ottobre 2011 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 167 del 14.9.2011 che ha riformato il contratto di apprendistato.
Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani. Fanno eccezione le attività cosiddette stagionali per le quali la...

ad integrazione del nostro post