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sabato 7 ottobre 2023
martedì 3 dicembre 2019
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mercoledì 4 ottobre 2017
#UNIVERSITA #COSTI iscrizione #NO_TAX_AREA #AGEVOLAZIONI #CREDITI_FORMATIVI - Tutte le #NOVITA sulle #TASSE
La
GLI ALTRI TIPI DI 'SCONTI'
QUANDO SCADE LA PRIMA RATA ? (qui)
sulle iscrizioni all' università da quest'anno accademico 2017/18 è realtà.
Per chi ha un Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) al di sotto dei 13mila euro, scatterà l'esenzione dal pagamento delle quote d'iscrizione, al primo anno e a quelli successivi.
ATENEI A COSTO ZERO, VALUTATO ANCHE IL MERITO
ATENEI A COSTO ZERO, VALUTATO ANCHE IL MERITO
- Per gli anni successivi entra in gioco anche il merito , per essere esonerato totalmente dalle tasse al momento dell'iscrizione al secondo anno di studi, bisognerà aver maturato come minimo 10 crediti formativi (Cfu) entro il 10/08 dell'anno successivo alla immatricolazione. Mentre per usufruire dell'agevolazione anche negli anni a seguire, si dovranno accumulare minimo 25 crediti (Cfu) ogni dodici mesi (sempre entro il 10/08).
GLI ALTRI TIPI DI 'SCONTI'
- esonero tasse per tutto il primo anno per chi ha preso 100 (anche senza lode) agli esami di maturità e lo 'sconto' per chi è arrivato a 95/100;
- agevolazioni per chi ha più figli iscritti all'università o per chi si trova in situazioni di difficoltà fisica (ad es. portatori di handicap) o sociale (ad es. borse di studio che le Regioni mettono a disposizione e che i singoli atenei possono distribuire tra gli iscritti (per merito, situazione economica o per studenti fuori sede).
QUANDO SCADE LA PRIMA RATA ? (qui)
consultare comunque e sempre il sito dell'ateno di pertinenza.
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lunedì 29 giugno 2015
ATC TORINO conferma "gli inquilini hanno diritto alla detrazione" , 900€ o 450€
Tramite comunicato (leggi)
sul sito ATC l'ente conferma
di usufruire della detrazione
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| IL COMUNICATO qui |
PER UN AMMONTARE di 900€ , op 450 € :
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| Leggi (qui) |
venerdì 6 febbraio 2015
A.d.E. "SUCCESIONE le Imposte" la Guida 01/15
martedì 13 gennaio 2015
A.d.E. "ACQUISTO E VENDITA CASA" la Guida 12/14
LA GUIDA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE INERENTE
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mercoledì 19 novembre 2014
A.d.E. "ACQUISTO E VENDITA CASA" la Guida 11/14
LA GUIDA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE INERENTE
PER LA PARTE ACQUISTO E VENDITA
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| consulta la guida (qui) |
SI AGGIORNA A NOVEMBRE 2014 RECEPENDO
L'INTRODUZIONE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI
CONCESSE A CHI
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mercoledì 20 agosto 2014
A.d.E. "SUCCESIONE le Imposte" la Guida 08/14
giovedì 14 agosto 2014
sabato 24 maggio 2014
Agevolazioni per i disabili – Acquisto di veicoli (CHIARIMENTI A.d.E.)
Con la circ.11e del 21/05/2014 l'A.d.E. chiarisce sulla possibilità di agevolazione fiscale per il settore auto per soggetti disabili anche senza che il veicolo richieda adattamenti :
Se nel certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale risulta che il richiedente è riconosciuto soggetto in situazione di handicap grave in base all’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e, ai fini delle agevolazioni fiscali per il settore auto, è riconosciuto soggetto con ridotte o impedite capacità motorie permanenti in base all’art. 8 della legge n. 449 del 1997, senza altre indicazioni al riguardo, si ritiene che il soggetto interessato possa avvalersi dell'aliquota IVA ridotta per l'acquisto del veicolo, anche senza adattamento dello stesso.
7.6 Agevolazioni per i disabili – Acquisto di veicoli....................................39
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mercoledì 17 aprile 2013
GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI E CONTRIBUTI REGIONALI PER I DISABILI " Regione Piemonte 2 ed. "
Seconda edizione della :
con l’obiettivo di offrire uno strumento di consultazione, scritto in modo semplice e chiaro, in grado di orientare i cittadini sulle opportunità previste dalla normativa statale e regionale a favore delle persone disabili.
sabato 13 ottobre 2012
Agevolazioni fiscali per i professionisti (informatecnica)
Deduzione delle spese per formazione professionale e utilizzo promiscuo della residenza
Il professionista che sostiene spese per l’aggiornamento e la formazione professionale continua può dedurre dal proprio reddito il 50% degli importi.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 35/E.
In particolare, in base a quanto previsto dal D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) è possibile dedurre dal reddito da lavoro autonomo il 50% delle spese sostenute per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno.
Inoltre, se il professionista utilizza la propria abitazione anche come studio professionale, ossia per lo svolgimento dell’attività lavorativa, può dedurre il 50% della rendita catastale.
La Circolare chiarisce, inoltre, una serie di questioni circa i redditi di impresa, redditi di lavoro, le operazioni IVA e le operazioni con soggetti residenti in paesi “Black List”.
Allegati:
Circolare n.35E del 20-09-2012
giovedì 13 settembre 2012
Guida "Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico": aggiornamento AGO 2012
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giovedì 6 settembre 2012
GUIDA RISTRUTTURAZIONI 36% - 50% agg.08/2012 ( agenzia entrate )
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mercoledì 25 luglio 2012
Sconto del 50% anche su piccoli interventi (fisco7)
Il nuovo Decreto Sviluppo, recante Misure urgenti per la crescita, prevede tra i suoi contenuti la detrazione del 50% sulle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Ma non sono agevolati solo i grandi interventi di ristrutturazione, anche molti piccoli interventi possono godere di questa generosa detrazione.
E’ previsto ad esempio lo sconto sulle misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi che consente di:
- effettuare opere di rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;
- apporre grate sulle finestre o loro sostituzione;
- installare porte blindate o rinforzate;
- apporre o sostituire serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
- installare rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
- apporre saracinesche, tapparelle metalliche con bloccaggi;
- installare vetri antisfondamento;
- installare sistemi di antifurto.
Sono agevolate anche le opere volte ad evitare gli infortuni domestici:
- l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti;
- il montaggio di vetri anti-infortunio;
- l’installazione del corrimano.
Non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza, in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili. Ad esempio non spetta alcuna detrazione per l’acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas.
Altre spese agevolate con lo sconto del 50% sono quelle relative alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.
E’ ad esempio agevolata l’installazione:
- della stufa a pellet;
- della termocucina;
- del condizionatore.
Ovviamente, affinché in quest’ultimo caso si possa parlare di intervento volto al risparmio energetico, è necessario che il condizionatore sia utilizzabile anche ai fini del riscaldamento per la stagione invernale, a integrazione o sostituzione dell’impianto di riscaldamento autonomo o centralizzato già esistente.
Per questi interventi che possiamo definire minori rispetto agli interventi di ristrutturazione edilizia degli immobili, le abilitazioni amministrative spesso non sono necessarie. Verificata questa possibilità con gli uffici del Comune in cui l’immobile è situato, è sufficiente produrre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nella quale è indicata la data di inizio lavori delle opere, la tipologia esatta e che gli stessi non necessitano di alcun titolo autorizzativo.
Anche la comunicazione preventiva alla Asl in molti casi non è necessaria. La raccomandata non è necessaria ai sensi dell’articolo 99 del decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008, qualora si tratti di un cantiere per lavori che non superano i 200 uomini/giorni in presenza di un’unica impresa, mentre è sempre necessaria in presenza, anche non contemporanea, di più imprese nel cantiere.
Sostanzialmente, su questi piccoli interventi, i documenti da produrre sono:
- le fatture/ricevute comprovanti le spese sostenute;
- la copia dei bonifici di pagamento;
- le ricevute di pagamento Imu;
- la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, se le opere sono riferite a parti condominiali e relativa tabella di riparto millesimale;
- il consenso del proprietario dell’immobile, quando le opere sono eseguite dal detentore (inquilino, comodatario).
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mercoledì 11 luglio 2012
Detrazioni: nuovo 50% e vecchio 36%, i primi chiarimenti (FISCO7)
Con l’entrata in vigore del decreto legge 83 del 22 giugno 2012 i bonifici fermi da qualche settimana in attesa della più generosa detrazione del 50% possono finalmente essere fatti. Il decreto legge è entrato in vigore il 26 giugno consentendo uno sconto maggiorato del 14% , dal 36 al 50 per cento della spesa.
La detrazione per il recupero edilizio passa al 50 per cento su 96mila euro, quindi il tetto di risparmio raddoppia rispetto al limite precedente di 48mila euro. Tutte le altre regole sono invariate, dalla rateazione in 10 anni del bonus all’elenco delle opere agevolabili.
Il termine per questa detrazione scade il 30 giugno 2013.
Il termine per questa detrazione scade il 30 giugno 2013.
La data del 26 giugno è il riferimento per i bonifici bancari. Per i pagamenti precedenti questa data, la detrazione è pari al 36% dell’importo, per i pagamenti effettuati a partire dal 26 giugno la detrazione è pari al 50% dell’importo. Al riguardo è rilevante la data d’ordine del bonifico, non la valuta.
Dalla lettura del decreto pare chiaro che la nuova percentuale di detraibilità spetta anche su lavori già avviati. Il limite di 96mila euro per la detrazione Irpef del 50% sulle spese di ristrutturazione edilizia sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, oltre ad essere riferito allo stesso intervento (anche pluriennale) effettuato nella stessa abitazione (comprensiva di pertinenze), è anche il limite massimo per il 2012. Se ci sono due interventi distinti nello stesso immobile, il limite massimo per quest’anno non potrà superare comunque i 96mila euro (per quell’immobile), neanche se il pagamento di 48mila euro per il primo intervento è avvenuto entro il 25 giugno 2012 e il bonifico di 96mila euro per il secondo intervento è stato effettuato successivamente ed entro quest’anno.
Il sottosegretario al ministero dell’Economia Vieri Ceriani, per conto dell’Agenzia delle Entrate, ha fornito risposte ad un’interrogazione parlamentare. La detrazione del 36% per le spese pagate fino al 25 giugno 2012 compete nel limite massimo di 48mila euro e la detrazione del 50% per quanto pagato dal 26 giugno 2012 al termine del periodo di imposta per un ammontare massimo di 96mila euro. Quest’ultimo limite si considera al netto delle spese già sostenute alla predetta data, ma comunque nei limiti di 48mila euro, per le quali resta ferma la detrazione del 36 per cento. Ad esempio se alla data del 25 giugno 2012 risultano spesi 10mila euro, per le spese successive tale data la detrazione del 50 per cento spetta su ulteriori 86mila euro. Se invece alla data del 25 giugno 2012 risultano spesi 50mila euro, la detrazione del 36% spetta nel limite di 48mila euro (2mila euro non sono detraibili) mentre la detrazione del 50 per cento sulle spese successive il 25 giugno 2012 spetta su ulteriori 48mila euro.
E’ interessante capire se il contribuente può autonomamente escludere i pagamenti effettuati entro il 25 giugno 2012 allo scopo di detrarre tutte le eventuali spese sostenute dopo tale data nel limite di euro 96mila con la detrazione maggiorata al 50%. In altri termini escludere i precedenti pagamenti con detrazione del 36 per cento allo scopo di detrarre 96mila euro con la nuova detrazione del 50 per cento. Probabilmente quest’ultima ipotesi è da escludere con necessità di considerare tutti i bonifici sulla base dell’ordine cronologico di pagamento.
Per il 2013 in caso di mera prosecuzione dei lavori già iniziati in precedenza l’ammontare massimo di 96mila euro dovrà tenere conto delle spese sostenute negli anni precedenti. Se alla data del 30 giugno 2013 (data di scadenza della nuova detrazione del 50 per cento) sono state sostenute spese per un ammontare pari o superiore a 48mila euro, le ulteriori spesse sostenute nel periodo di imposta non consentiranno alcuna ulteriore detrazione del 36 per cento (salvo l’ipotesi di proroga della detrazione del 50 per cento).
Il bonifico ha un ruolo chiave su questa novità del 2012, vale la pena ricordare le regole base per operare correttamente. Il bonifico bancario o postale anche online deve essere compilato con:
- causale del versamento con riferimento alle disposizioni istitutive della detrazione, legge 449/97 per il 36% o eventualmente legge 296/06 per il 55%;
- il codice fiscale del beneficiario dell’agevolazione;
- la partita Iva o il codice fiscale dell’impresa beneficiaria del bonifico.
Si consiglia di inserire nella causale anche numero e data fattura. Non c’è, invece, l’obbligo di effettuare il pagamento con bonifico relativamente a: oneri di urbanizzazione, ritenute di acconto operate sui compensi, imposta di bollo e tassa per l’occupazione suolo pubblico e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori.
Attenzione ai riferimenti normativi nella causale. L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 55/E del 7 giugno 2012 ha chiarito che il bonifico bancario o postale incompleto dei riferimenti normativi e del numero di partita dell’impresa beneficiaria pregiudica, in maniera definitiva, il rispetto, da parte delle banche o delle Poste, di operare la ritenuta del 4 per cento (articolo 25 del Dl 78/2010). L’omessa indicazione dei riferimenti normativi e del numero di partita Iva del beneficiario non dà diritto alla detrazione del 36% sulle spese di ristrutturazione. Eventualmente per chi ha sbagliato a fare il bonifico, cioè senza i dati elencati sopra sarà possibile rifarne uno nuovo all’impresa o al professionista, completo dei corretti dati richiesti, concordando però con quest’ultimo le modalità di restituzione dell’importo originariamente pagato.
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venerdì 29 giugno 2012
Bonus 50% ristrutturazioni operativo, in vigore il Dl crescita (edilportale)
In vigore da subito le detrazioni fiscali del 50% per gli interventi di ristrutturazione. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 83/2012, contenente misure urgenti per la crescita del Paese.
Ma se il bonus maggiorato è già operativo per le ristrutturazioni, la situazione cambia per gli interventi di riqualificazione energetica, che vedranno cambiare il regime fiscale con l’arrivo del nuovo anno.
RISTRUTTURAZIONI
Le spese sostenute dal 26 giugno 2012, data di entrata in vigore del Decreto Sviluppo, al 30 giugno 2013, sono agevolate con una detrazione fiscale del 50% fino a un tetto di spesa di 96 mila euro. Si tratta di una maggiorazione “a tempo” rispetto ai bonus del 36%, studiata per dare nuovo impulso all’edilizia e all’iniziativa privata.
Cosa accade per i lavori già iniziati
I lavori di ristrutturazione che iniziano dopo il 26 giugno 2012 beneficiano direttamente della detrazione al 50% e del tetto di spesa di 96 mila euro. ..
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venerdì 22 giugno 2012
PORTATORI DI HANDICAP, IVA AL 4% SULLE AUTO ACQUISTATE CON LEASING TRASLATIVO (ateneoweb)
All’agenzia delle Entrate è giunta richiesta di chiarimento in merito alla corretta modalità di applicazione dell’Iva con aliquota ridotta nella misura del 4% ai contratti di locazione finanziaria di autoveicoli stipulati da soggetti disabili. Nello specifico, si chiede di conoscere se la documentazione necessaria per fruire della suddetta agevolazione debba essere prodotta alla società di leasing all’atto di stipula del contratto di locazione finanziaria oppure al momento del riscatto. L’Agenzia risponde con la risoluzione n. 66 del 20 giugno 2012. Richiamando le disposizioni normative di riferimento in materia, l’Amministrazione finanziaria ritiene che le norme di favore per le persone meritevoli di forte tutela sociale, possono essere estese anche alle società di leasing che stipulano contratti di cessioni di veicoli a soggetti disabili. Dunque l’Iva al 4% può essere applicata anche alle persone portatrici di handicap che acquistano un auto in leasing, a condizione però che si tratti di un contratto di leasing “traslativo”: vi deve essere, cioè, l`impegno a riscattare il veicolo alla scadenza dei canoni di locazione. In sostanza vi deve essere l’espresso riferimento al trasferimento della proprietà del mezzo in capo al disabile o al familiare che lo ha a carico e non alla semplice concessione in godimento del bene. Per tali ragioni, la normativa in materia richiede specificatamente che il veicolo sia intestato direttamente alla persona che ha diritto all’applicazione dell’aliquota ridotta e che si possa usufruire dell’agevolazione una sola volta nel corso di quattro anni, salvo cancellazione del veicolo dal Pra. Dato che le suddette condizioni sono presenti solo nel caso di leasing traslativo, l’Agenzia ritiene possibile l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata alle ipotesi di acquisizione del veicolo mediante questo tipo di leasing, sempre che, all`atto della stipula del contratto di leasing, sussistano anche le altre condizioni di legge . Infine, si precisa che per fruire dell’agevolazione, la documentazione necessaria deve essere prodotta alla società di leasing all’atto di stipula del contratto di locazione finanziaria.
lunedì 18 giugno 2012
Continua ad essere conveniente ristrutturare la propria abitazione (IMMOBILIARE)
Importanti novità anche per il bonus che riguarda i lavori di riqualificazione e che sarebbe dovuto finire il 31 dicembre dell’anno in corso, mentre invece è stata decisa un’ulteriore proroga di un semestre, con una diminuzione della parte detraibile che passa dal 55% al 50%; ovviamente il valore delle agevolazioni si modifica in funzione del tipo di lavoro previsto e può essere anche di, se stiamo parlando di riqualificare un intero immobile, cento mila euro suddividi in dieci anni.
Allineare queste due agevolazioni, che non si possono chiaramente cumulare fra loro, consente di eliminare il problema dell’attribuzione di un lavoro ad un tipo o all’altro di bonus da parte del contribuente: questo problema si verifica in maniera abbastanza frequente per quei lavori che potevano ricadere sia come riqualificazione dell’immobile che come miglioramento del risparmio energetico; l’esempio tipico di questa difficoltà di attribruzione è quello che capitava con l’installazione dei doppi vetri.
Continua ad avere diritto al bonus non solo il proprietario dell’abitazione, ma anche l’inquilino o un parente del proprietario, insomma la detrazione compete a chi sostiene la spesa; inoltre se chi effettua la detrazione ha tra i 75 anni e gli 80 anni la detrazione può essere fatta in cinque anni, se chi fa i lavori ha più di 80 anni il periodo di tempo scende a tre.
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venerdì 15 giugno 2012
SVILUPPO: NEL PACCHETTO AGEVOLAZIONI PER RISTRUTTURAZIONE CASA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - AgenParl - Agenzia Parlamentare per l'informazione politica ed economica
Misure a favore della casa e delle famiglie Agevolazioni fiscali per lavori di ristrutturazione. Viene confermata ed estesa la disciplina degli incentivi fiscali per le spese di ristrutturazione edilizia. L’agevolazione favorisce gli interventi edilizi ordinari. La proposta prevede l’innalzamento, fino al 30 giugno 2013, delle soglie di detrazione IRPEF al 50% (attualmente è prevista al 36%) per lavori fino a 96 mila euro (attualmente fino a 48 mila euro), per favorire interventi di ristrutturazione edilizia. Agevolazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica. E’ consentita dal 1 gennaio 2013 al 30 giugno 2013 la detrazione di imposta del 50 per cento per le spese per interventi di riqualificazione energetica (fino al 31 dicembre 2012 resta valida la detrazione pari al 55%). Lo comunica Palazzo Chigi in una nota.
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