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mercoledì 3 settembre 2014

mercoledì 16 maggio 2012

IMU, patrimoniale conti correnti e prodotti finanziari, bonus sud, detrazione 55%








 premi di produttività 2010 e della possibile proroga fino al 2015 della detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

martedì 6 marzo 2012

Money transfer. Non si paga più la tassa del 2%

In vigore il decreto sulle semplificazioni fiscali, che ha abolito l’imposta che colpiva le rimesse degli irregolari. Rimane l’obbligo di esibire il permesso di soggiorno 
Venerdì scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è immediatamente entrato in vigore il decreto legge sulle semplificazioni fiscali, che ha abolito la tassa sulle rimesse dei migranti irregolari.

Il balzello era stato introdotto qualche mese fa, su impulso della Lega Nord, e costringeva chi spediva denaro all’estero a pagare anche un’imposta di bollo pari al 2% del denaro spedito. Erano esentati i cittadini Ue e i cittadini extraue muniti di matricola inps e codice fiscale, quindi regolarmente soggiornanti in italia.

Il governo Monti l’ha eliminato, giustificando la sua scelta con gli impegni internazionali dell’Italia sul fronte della riduzione dei costi delle rimesse. Proprio l’invio di denaro in patria da parte dei migranti (regolari o irregolari che siano) è infatti una leva fondamentale per lo sviluppo dei Paesi d’Origine, serve a sostenere le famiglie, ma anche ad avviare piccole attività imprenditoriali.

“Al fine di adempiere agli impegni internazionali assunti dall'Italia in occasione, tra l'altro dei vertici G8 de L'Aquila (8-10 luglio 2009) e G20 di Cannes (3-4 novembre 2011) l'articolo 2, comma 35-octies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e' abrogato” recita quindi uno dei commi dell’articolo 3 del decreto legge n. 16/2012.

Naturalmente rimangono in vigore tutti gli altri paletti previsti dalla legge per l’invio delle rimesse, comprese le norme introdotte dal pacchetto sicurezza del 2009, che già volevano disincentivare l’utilizzo dei money transfer da parte dei clandestini. Chi spedisce denaro all'estero, infatti, è tenuto a mostrare il permesso di soggiorno, se non lo fa deve essere segnalato dall’operatore alle forze dell’ordine.

sabato 28 gennaio 2012

Le nuove imposte patrimoniali della Manovra Monti: un promemoria sintetico

Le nuove imposte patrimoniali della Manovra Monti: un promemoria sintetico:
Con tutti i provvedimenti legislativi di cui si è sentito parlare e le indiscrezioni che circolano sulle leggi ancora da attuare, è facile perdersi in un mare di percentuali e di cifre senza riuscire a chiarirsi le idee sulle tasse e le imposte che dovremo pagare nel corso dell’anno. Ecco dunque un sunto delle imposte di tipo patrimoniale sancite dalla legge del 22.12.2011 n. 214:

* imposta dello 0,76% su tutti gli immobili esteri proprietà di persone fisiche residenti in Italia ai fini fiscali, con valore retroattivo, a decorrere dall’anno 2011. Dunque, nessuna imposta da pagare sugli immobili situati all’estero proprietà di società commerciali, società semplici, trust ed enti non commerciali. Come si calcola l’imposta? Sul costo dell’immobile così come risulta dall’atto di acquisto oppure dai contratti. Se questo riverimento dovesse mancare, l’imposta va calcolata sul valore di mercato rilevabile in loco. Va detto anche che sarà possibile dedurre un credito d’imposta uguale all’ammontare dell’imposta patrimoniale eventualmente già versata nello Stato estero in cui si trova l’immobile. Il primo versamento dell’imposta dovrà essere effettuato entro il 18 giugno 2012, oppure entro il 18 luglio 2012 con la maggiorazione dello 0,4%.

* imposta dello 0,10% per gli anni 2011 e 2012 e dello 0,15% a partire dal 2013 su tutte le attività finanziarie detenute fuori dai confini dell’Italia da persone fisiche residenti in Italia ai fini fiscali. Tra le attività di tipo finanziario sono inclusi i conti correnti bancari esteri. Queste aliquote si applicano su una base imponibile costituita dal valore di mercato delle attività finanziarie (valore rilevato alla fine di ogni anno solare oppure secondo il valore nominale o di rimborso). Questa imposta viene applicata in maniera proporzionale alla quota e al periodo di detenzione; è possibile dedurre un credito d’imposta pari all’ammontare della suddetta imposta patrimoniale versata nello Stato straniero. Il primo versamento dovrà essere effettuato entro il 18 giugno 2012 oppure entro il 18 luglio 2012 con una maggiorazione dello 0,4%.

* prelievo annuale (imposta di bollo speciale) dell’1% nel 2012, dell’1,35% nel 2013 e dello 0,4% dal 2014 su tutti i capitali che hanno beneficiato dello “scudo fiscale” e ancora segretati. L’imposta di bollo concerne soltanto le attività di tipo finanziario (titoli, azioni, ecc.), non immobili, barche e simili. Si noti: anche le attività finanziarie derivanti da sanatorie attuate anni fa. Come si calcola questa imposta di bollo? Al netto dell’eventuale imposta di bollo “ordinaria” già dovuta per le comunicazioni alla clientela da parte delle banche riguardanti prodotti e strumenti finanziari, introdotta dal recente decreto del Governo. Sono gli intermediari finanziari che devono provvedere a trattenere l’imposta (ricevendone ordine dal contribuente) e devono effettuare il versamento entro il 16 febbraio di ogni anno anno. In pratica, entro il 16 febbraio 2012, gli intermediari finanziari devono versare l’1% delle attività finanziarie ancora segretate al 6 dicembre 2011. Per i versamenti omessi, la sanzione è pari all’importo non versato.

* imposta straordinaria pari all’1% sulle attività finanziarie “scudate” che, in data 6 dicembre 2011, fossero state totalmente o in parte prelevate dal rapporto (di deposito, amministrazione o gestione) acceso per attuare la procedura di emersione – oppure dismesse. Questa imposta è dovuta solo per l’anno 2012, con modalità analoghe a quelle delle imposte per i capitali scudati di cui abbiamo parlato appena sopra.