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venerdì 2 novembre 2012

Rimborso dei voucher non utilizzati (INPS)


l rimborso dei buoni cartacei acquistati dai committenti (datori di lavoro) e non utilizzati può avvenire esclusivamente presso le Sedi dell’INPS, utilizzando il modulo predisposto ('Mod. SC52’ scaricabile dal sito e inviabile on-line).

INFO VOUCHER (INPS) - (N.S. BLOG)

Il periodo di validità dei Buoni Cartacei acquistati presso le sedi Inps 

dal 1° gennaio 2012 è fissato in 24 mesi.

ATTENZIONE: 

per i voucher acquistati entro il 31 dicembre 2011 è stato prorogato,definitivamente, il termine utile per consentirne la riscossione o per chiederne il rimborso al 31 dicembre 2012.

Il committente dovrà riconsegnare i voucher integri e non compilati alla sede provinciale INPS presso cui li ha acquistati, allegando copia del bollettino di versamento.

La presentazione delle richieste può essere effettuata - per conto dei committenti - anche attraverso le Associazioni di categoria.

La sede INPS rilascerà al richiedente relativa ricevuta e disporrà - dopo aver effettuato i relativi controlli - un bonifico per il loro controvalore, a favore dell’interessato.

Il controvalore effettivo dei voucher ai fini del rimborso ai committenti è pari a:
  • 9,50 € per il buono lavoro da 10 €
  • 19,00 € per il buono lavoro 'multiplo’ da 20 €
  • 47,50 € per il buono lavoro 'multiplo’ da 50 €
Il rimborso è inoltre consentito:
  • per l’acquisto di voucher cartacei anche nel caso in cui il committente abbia effettuato il versamento, senza provvedere al ritiro dei buoni lavoro;
  • per l’acquisto dei voucher tramite procedura telematica, senza utilizzare – o utilizzando solo in parte – l’importo versato.
Anche in questi casi sarà possibile attivare la richiesta di rimborso presso le Sedi dell’INPS, utilizzando il modulo predisposto (“Mod. SC52” scaricabile dal sito e inviabile on-line). 

giovedì 2 agosto 2012

Voucher Lavoro: le nuove regole dopo la Riforma Fornero - PMI.it

Il Voucher Lavoro usato per pagare  la prestazione da lavoro occasionale accessorio con la riforma ( FORNERO ) ne acquisisce le nuove regole inerenti le limitazioni di pagamento .

Entrata in  vigore

Prevista una fase transitoria: come si legge nel comma 33, «resta fermo l’utilizzo, secondo la previgente disciplina, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, di cui all’articolo 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003, già richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge (18 luglio 2012 n.d.r.) e comunque non oltre il 31 maggio 2013».

Limiti di retribuzione

Una delle novità di maggiore rilievo riguarda il limite economico, che viene portato a 5mila euro ma considerato come totale percepito tra tutti i committenti dal lavoratore e non più riferito al singolo committente.  In caso di prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti, il limite per ciascun committente è fissato a 2mila euro.

Applicazione

Viene esteso il campo di applicazione del lavoro occasionale accessorio, con l’abrogazione dei settori di attività e delle categorie di prestatori precedentemente elencati nella normativa.
L’unica eccezione riguarda le imprese agricole che possono fare ricorso al lavoro occasionale accessorio solo se con volume d’affari superiore a 7.000 euro e se impiegano in questo ambito e per lo svolgimento di attività agricole di carattere stagionale pensionati e giovani con meno di 25 anni di età regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico, compatibilmente con gli impegni previsti da quest’ultimo.
Le aziende agricole con volume d’affari inferiore a 7.000 euro possono ricorrere al lavoro occasionale accessorio per qualsiasi soggetto in qualunque tipologia di lavoro agricolo, non solo stagionale.
Sono stati eliminati i vincoli per l’utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale accessorio da parte di committenti pubblici, che ne limitavano  il ricorso solo a determinate tipologie di prestatori e per specifiche attività di supporto a quelle istituzionali.
Per quanto concerne infine i lavoratori stranieri la novità di maggiore rilievo è rappresentata dall’inclusione del reddito da lavoro accessorio nell’ammontare di reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.


martedì 21 febbraio 2012

Utilizzare i buoni lavoro (ancora informazioni)

Cosa sono e a che servono
Informazioni dal sito Inps
ATTENZIONE:  Il periodo di validità dei Buoni Cartacei acquistati presso le sedi Inps dal 1° gennaio 2012 è fissato in 24 mesi. Per consentire la riscossione dei voucher acquistati prima del 1 gennaio 2012 ancora non portati all'incasso o la presentazione della richiesta di rimborso per i voucher non utilizzati sarà adottato un periodo transitorio fino al 30 giugno 2012.

Quali possibilità per committenti e lavoratori

Informazioni dal sito Inps

Come e dove acquistarli e riscuoterli

Informazioni dal sito Inps

giovedì 5 gennaio 2012

Voucher lavoro per tutto il 2012

VI AVEVAMO GIA' PARLATO DEI VOUCHER


Voucher a maglie larghe per tutto il 2012. Il consiglio dei ministri, infatti, ha prorogato fino al 31 dicembre 2012 la deroga che permette di utilizzare i voucher da parte di tutti i datori di lavoro, in ogni settore produttivo, inclusi gli enti locali, nei confronti di lavoratori titolari di contratti part-time o di percettori di sostegni al reddito. Prorogata, inoltre, e sempre fino a fine 2012, la disoccupazione ai lavoratori sospesi, agli apprendisti e ai co.co.co. 
Voucher per tutti. Due le proroghe sul lavoro accessorio contenute nel decreto legge che, come ha spiegato il premier Mario Monti nella nota ufficiale a conclusione della riunione,
non si può più definire milleproroghe perché di rinvii ne contiene pochi. La prima interessa i lavoratori a part-time. La Finanziaria del 2010 (legge n. 191/2009) ha permesso in via sperimentale per quell'anno la possibilità di impiegare, nell'ambito di qualsiasi settore produttivo, in prestazioni di lavoro occasionale accessorio, i soggetti titolari di contratti di lavoro a tempo parziale. Unica eccezione il divieto di utilizzo dei buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale, ciò al fine di tutelare l'occupazione regolare e per evitare possibili forme elusive. Tale possibilità è prorogata fino al 31 dicembre 2012.
La seconda proroga riguarda i soggetti percettori di ammortizzatori sociale. Il loro impiego, già possibile per gli anni 2009 e 2010 e poi confermato per il 2011 in tutti i settori produttivi, è stato di nuovo prorogato per l'anno 2012. Le loro prestazioni possono svolgersi anche in favore degli enti locali. Le categorie di soggetti che devono intendersi destinatari di questa proroga sono: percettori di prestazioni di integrazione salariale; percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione (disoccupazione ordinaria, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione edili). In questi casi di utilizzo, è previsto un limite massimo dei compensi che, per singolo percettore, è di tre mila euro per anno solare (diverso e inferiore rispetto a quello fissato in via di principio a cinque mila euro per singolo committente).
Ammortizzatori sociali. Prorogata per il 2012, infine, l'utilizzabilità delle risorse finanziarie per gli ammortizzatori sociali. La proroga riguarda interventi a favore dei lavoratori precari, degli apprendisti e dei collaboratori coordinati e continuativi. In quest'ultimo caso si tratta della speciale “disoccupazione”, sotto forma di indennità una tantum, la cui richiesta tuttavia è snobbata dagli stessi lavoratori. L'ultimo report, infatti, dice che a fronte della disponibilità di risorse pari a circa 200 milioni di euro ne risultano avanzati circa 170 milioni, per un utilizzo quindi di soli 30 milioni di euro. Segno che l'indennità è poco richiesta dai lavoratori.
Associazionismo comunale. Più tempo ai Comuni per associarsi. Il decreto sulle proroghe rinvia di un anno tutte le tempistiche legate all'esercizio associato delle funzioni. “Per gli amministratori del Piemonte che si sarebbero trovati in difficoltà con il rispetto della norma entro il prossimo 31 dicembre, anche in assenza di una legge regionale definitiva, la dilazione delle tempistiche arriva come una boccata d'ossigeno che consentirà di prendere delle decisioni ponderate e non dettate dalla fretta”, spiega un comunicato dell'Associazione nazionale dei comuni italiani piemontese. “Con la approvazione della sospensione della entrata in vigore dell'articolo 16 della manovra bis”, afferma Graziano Delrio, Presidente della Associazione, “finalmente si riconoscono, e di questo ringraziamo il Governo, le ragioni dei Comuni che, dalla manifestazione dell'agosto scorso a Milano in poi, hanno costantemente ribadito con l'Anci la assurdita' della norma. Pur continuando a sottolineare la gravosita' dei tagli e dei sacrifici che vengono chiesti e che hanno ricadute su famiglie e imprese – prosegue Delrio - la Associazione esprime quindi un riconoscimento alla sensibilita' dimostrata dal Governo nei confronti dei piccoli Comuni e saluta con favore anche la sospensione della entrata in funzione dei Consigli tributari, gli interventi in tema di personale degli Enti Locali e la fondamentale inversione di tendenza sul patto di stabilita' che, come da impegni presi dal Governo – conclude Delrio - dovra' essere rivisto per poter fare partecipare finalmente i Comuni a una nuova stagione di crescita economica e sociale del Paese”.
Altri rinvii. Viene prorogato lo stato di' emergenza dichiarato per far fronte al sovraffollamento nelle carceri. Proroga fino al 31 dicembre 2012 della possibilita' per i medici di svolgere la libera professione intramoenia in forma allargata. Rinviato al 31 dicembre 2012 l'incarico del commissario straordinario della Croce Rossa Italiana. Proroga della partecipazione italiana ai programmi del Fondo Monetario Internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria tramite la stipula di un accordo su prestito bilaterale. La Banca d'Italia e' autorizzata a svolgere le trattative con l'Fmi per la conclusione di un accordo di prestito bilaterale pari a 23,4 miliardi di euro. Su tale prestito e' accordata la garanzia dello stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio. I vertici di Inpdap ed Enpals - enti soppressi che confluiranno nell'Inps - potranno restare in carica solo per il tempo necessario a svolgere la chiusura dei bilanci e comunque non oltre l'1 aprile 2012. Prorogato fino al 31 gennaio 2012 il termine per le domande di variazione della categoria catastale dei fabbricati rurali 
fonte:italiaoggi

martedì 22 novembre 2011

LAVORO TRAMITE FACEBOOK

Da oggi è possibile trovare lavoro anche sul social network




Premessa – É questa l’ultima novità ideata dall’Istituto di previdenza con lo scopo di raggiungere anche i più giovani che sono in cerca di un lavoro occasionale/accessorio. Dopo la pagina dedicata al riscatto della laurea, l’INPS, nel continuo processo di ricerca di ulteriori canali di comunicazione e condivisione, ha pensato bene di raddoppiare la sua presenza sul più famoso social network: Facebook. Tale mezzo di comunicazione va ovviamente ad aggiungersi ai canali istituzionali tradizionali normalmente utilizzati dall’Istituto previdenziale. Lo comunica l’INPS con un comunicato stampa diffuso in data 21 novembre 2011.

Modalità operative – Accedere alla pagina dedicata ai buoni lavoro è semplicissimo. Basta avere, ovviamente, un profilo Facebook, dal quale occorre digitare nell’apposito box di ricerca
“Utilizzare i Buoni Lavoro”, e cliccare su “mi piace” per ottenere le informazioni cercate.

SITO INPS DEDICATO ALL'INFORMATIVA VOUCHER

I voucher  - I buoni lavoro (o voucher) rappresentano un sistema di pagamento del lavoro occasionale/accessorio, cioè di quelle prestazioni di lavoro svolte al di fuori di un normale contratto di lavoro in modo discontinuo e saltuario. Nato originariamente per supportare il settore agricolo, soprattutto per il periodo della vendemmia e destinato inizialmente ai soli studenti di età compresa tra i 16 anni e i 25 anni, il sistema dei buoni lavoro è stato successivamente esteso a numerosi settori produttivi e ad altre tipologie di prestatori. Oggi, tale sistema offre indubbi vantaggi, sia per il committente che per il prestatore:
- per il committente vi è la possibilità di beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza dover stipulare alcun tipo di contratto;
- il prestatore, invece, può integrare le sue entrate attraverso le prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. Il compenso dei buoni lavoro è totalmente cumulabile con i trattamenti pensionistici.

Le nuove funzionalità – Di recente, l’Istituto previdenziale ha introdotto delle nuove funzionalità che rendono più accessibili i buoni lavoro, sia per il committente che per il prestatore:
- aumento del limite di importo per ciascuna operazione di acquisto a 5.000 euro, invece dei 2.000 finora consentiti;
- riscossione dei voucher dopo 24 ore dal termine della prestazione, invece delle 48 ore successive la fine della prestazione finora previste.

I dati – Il 2011 ha rappresentato senza dubbio un vero e proprio boom per i buoni lavoro, tornando prepotentemente ad assumere una notevole importanza come mezzo di pagamento scelto fra i committenti ed i prestatori. Infatti, gli ultimi dati disponibili dimostrano che si è registrato un incremento dell’87,4% rispetto al 2010, vendendo oltre 11 milioni e mezzo di voucher (24.647.423 da quando sono stati introdotti). Nel dettaglio, dal 1° agosto a fine ottobre dell’anno in corso, i buoni lavoro venduti sono stati oltre 4 milioni. Questi dati dimostrano senz’altro la soddisfazione delle parti nell’utilizzo di questo mezzo di pagamento, il quale ora più che mai è alla portata di tutti.
I buoni lavoro (o voucher) costituiscono un sistema di pagamento riservato esclusivamente al lavoro occasionale accessorio svolto in modo discontinuo e saltuario, senza la sottoscrizione di un contratto di lavoro. Il valore di ciascun buono è di 10 euro, di cui 7,50 euro sono in favore del prestatore e i restanti 2,50 euro comprendono la contribuzione Inps e l'assicurazione Inail. È inoltre disponibile un buono multiplo del valore di 50 euro (equivalente a 5 buoni) ed un buono da 20 euro (equivalente a 2 buoni).
I vantaggi per il lavoratore
Il compenso è esente da tasse e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. In caso di pensionato, il buono può essere cumulato con la pensione.
I vantaggi per il datore di lavoro
Utilizzare questo sistema nella completa legalità. Il committente è coperto da assicurazione Inail in caso di incidenti sul lavoro, ed è garantita la copertura previdenziale presso la Gestione separata dell'Inps.
Limiti economici
È possibile utilizzare i voucher nei limiti di 5.000 euro netti per lavoratore/prestatore e per singolo datore di lavoro/committente nel corso di un anno solare o, nel caso di lavoratori che percepiscono altre prestazioni di sostegno al reddito, di 3.000 euro netti complessivi nell'anno solare.
eventuali ulteriori quesiti

LE CIRCOLARI SUI VOUCHER :

  • agenzia entrate 
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  • LE BROCHURE DEL MINISTERO
  • (01) - (02) - 
  • IL SITO DEL MINISTERO
  • (01)