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martedì 24 dicembre 2019

CALENDARIO PAGAMENTI 2020 E IMPORTI PENSIONI by INPS

Con la  circ.147 del 11 dicembre 2019 



inps stabilisce il calendario dei pagamenti 2020 



e gli importi previsionali delle pensioni

consulta la tabella (qui)



venerdì 20 ottobre 2017

Pensioni "DIRITTI INESPRESSI" , QUANTIFICANDO

Con “diritti inespressi” ci si riferisce, al riconoscimento dell’integrazione al trattamento minimo sulla pensione:
  • ANF;
  • Assegni familiari;
  • Integrazioni al trattamento minimo;
  • maggiorazioni sociali;
  • Maggiorazione per ex combattenti;
  • 14esima mensilità
  • prestazioni a favore degli invalidi civili
  • assegno di vedovanza

Prestazioni erogabili ( con limiti anagrafici e reddituali ) definiti da



INTEGRAZIONE AL MINIMO

ne hanno diritto le pensioni da lavoro inferiori ai 501,89 euro in presenza di determinate condizioni di reddito.

martedì 27 gennaio 2015

ASSEGNO SOCIALE 2015 VARIANO GLI IMPORTI (fonte Migranti Torino)


L'INPS con la circ.1 del 9/01/2015, stabilisce l’importo annuo dell’assegno sociale per il 2015:

  • 5.830,63 € (448,51 mensili per 13 mensilità) .

Tale importo stabilisce i parametri di reddito minimi previsti nelle richieste di ricongiungimento familiare o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Requisiti per ricongiungimento familiare, coesione familiare e Permesso di soggiorno UE (ex carta di soggiorno) per soggiornanti di lungo periodo, anno 2015:

  • Richiedente : 5.830,63  €/annui
  • Richiedente e 1 familiare : 8.745,94 €/annui
  • Richiedente e 2 familiari – 11.661,26 €/annui
  • Più familiari aumento di €/2.915,31 per ogni familiare
  • Richiedente e 2 o più minori di 14 anni – 11.661,26 €/annui
Per ogni altro familiare oltre ai minori di 14 anni (figli, coniugi o genitori), all’importo di 11.661,52 € si deve aggiungere per ogni persona l’importo di 2.915,38 €.

mercoledì 22 gennaio 2014

INPS stabilisce i minimi pensionistici (2013) e la rivalutazione 2014

Con la Circolare n. 7 del 17 gennaio 2014, l’INPS si è pronunciata in merito alla rivalutazione delle pensioni per l’anno 2014.    (riassumendo)

Ha inoltre stabilito :

  • 1,2 per cento aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via previsionale, per l'anno 2014.
  • e confermato nella misura del 3,0 per cento l’aumento definitivo di perequazione automatica per l’anno 2013.
Ha stabilito l'importo del trattamento minimo a gennaio 2014 (con la perequazione provvisoria dello 1,2%) ad euro 501,38. 

Confermato, inoltre, come dallo scorso anno, che l’Istituto rilascia la certificazione fiscale (CUD 2014), di norma, esclusivamente attraverso il canale telematico (vedere possibilità differenti) .





Allegato N.4 (importi  minimi 2013)

In concomitanza và ricordato l'importo dell'assegno sociale per gli immigrati in Italia è di particolare importanza perché viene preso come riferimento per valutare il loro reddito per ogni pratica nella pubblica amministrazione come richiesta e rinnovo del permesso di soggiorno, il ricongiungimento familiare, la cittadinanza italiana, … e tante altre pratiche quest’anno l’importo è di 447,61 euro, che moltiplicati per tredici mensilità fanno 5.818,93 euro. 







giovedì 11 luglio 2013

14esima pensionati " a quanto ammonta nel 2013"

Migliaia di pensionati senza quattordicesima. Spi Cgil chiede di correre ai ripari
„

La cosiddetta quattordicesima mensilità, corrisposta dall’INPS ai sensi dell’articolo 5, commi da 1 a 4, della Legge 3 agosto 2007, n. 127.
L’importo verrà attribuito a coloro che, alla data del 31 luglio 2013, possiedono un’età maggiore o uguale a 64 anni e che presentano determinati requisiti reddituali, mentre chi raggiungerà detta età dal 1° agosto in poi, riceverà il versamento in base ad una successiva elaborazione sulla mensilità di dicembre. 
Per quanto riguarda invece il settore pubblico, la 14esima viene corrisposta a luglio solo qualora i 64 anni siano stati già compiuti al 30 giugno 2013. 
Ma vediamo meglio tutti i dettagli in materia, i quali sono chiariti dallo stesso Istituto previdenziale attraverso il Messaggio n. 10462/2013.
Secondo la normativa, ha diritto alla prestazione aggiuntiva chi ha un’età di 64 anni ed oltre e un reddito personale non superiore a una volta e mezzo la pensione minima
 Per cui l'importo minimo per l'assegnazione è di 9 mila e 660 euro; la somma da percepire varia con il variare degli anni di contributi versati all’Inps, 
Così, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, coloro che vantano 
  • fino a 15 anni di contributi otterranno nel 2013 un importo aggiuntivo di 336 euro (fino a 18 anni per i lavoratori autonomi), 
  • chi possiede invece oltre i 15 e fino ai 25 anni di contribuzione riceverà 420 euro (oltre i 18 e fino ai 28 per gli autonomi), 
  • ed infine possedendo più di 25 anni di contributi si percepiranno 504 euro (oltre i 28 anni autonomi). 
  • oltre i 28, restando invariate le somme. 

In particolare, per valutare il perfezionamento del requisito contributivo, occorre tenere conto di tutta la contribuzione, cioè obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto (inclusa quella per la liquidazione di supplementi), mentre nel caso di pensioni in regime internazionale conta unicamente la contribuzione italiana .

domenica 4 novembre 2012

Assegno al minimo: l’integrazione è ridotta

La pensione integrata al trattamento minimo, o pensione minima, viene riconosciuta al pensionato la cui pensione, sulla base del calcolo dei contributi versati, risulti inferiore ad un livello fissato dalla legge, considerato il "minimo vitale".
Esso può essere incrementato, a condizione che si posseggano determinati requisiti:
  • fino a 591,87 euro, per i casi previsti dall’art. 38 della Legge 448/01 (ultra 70enni, ciechi civili, sordomuti ultrassessantacinquenni, mutilati e invalidi civili, titolari di pensione di inabilità, ecc.);
  • fino a 603,87 euro, comprese tutte le maggiorazioni, come importo massimo totale, così come stabilito dall'art. 5, comma 5, della Legge 127/2007.
In particolare il trattamento minimo spetta solo se non vengoro superati determinati limiti di reddito.
  • Se si tratta di soggetto non coniugato o separato legalmente l'integrazione è attribuita per intero se il reddito non supera 5.956,60 euro. L'integrazione spetta in misura parziale se non si supera il limite di 11.913,20 euro.
  • Se il soggetto è coniugato, l'integrazione è attribuita per intero se il reddito complessivo del pensionato e del coniuge non supera il limite di 23.042,24 euro. L' integrazione spetta in misura parziale se il reddito complessivo non supera 28.802,80 euro. In questo caso vanno sommati i redditi dei due coniugi e la verifica va effettuata sia rispetto al reddito singolo che al reddito coniugale. Il superamento anche di uno solo dei due limiti non fa acquisire il diritto alla integrazione. Ovviamente si deve fare la verifica dei redditi assoggettabili all'Irpef. Sono pertanto esclusi: il reddito della casa di abitazione ed i trattamenti di fine rapporto.
Ricordiamo, inoltre, che la legge numero 127 del 3 agosto 2007 ha introdotto una somma aggiuntiva (la quattordicesima), a favore dei titolari di pensioni basse, che per il 2008 viene erogata con la pensione di luglio o l’ultima mensilità dell’anno. Di seguito i requisiti per ottenere la maggiorazione al trattamento minimo e alla quattordicesima. 









Le maggiorazioni sociali
Chi vive con una sola pensione o quasi può avere qualcosa in più della pensione minima.
La legge riconosce, infatti, le cosiddette maggiorazioni sociali, che variano in base all’età del pensionato. La quota aggiuntiva è di 25,83 euro al mese per coloro che hanno dai 60 ai 64 anni, di 82,64 euro per chi ha un’età che si colloca tra 65 e i 69 anni.
Dai 70 anni in su l’integrazione è di 136,44 euro. I 70 anni richiesti si possono ridurre fino a 65, in ragione di un anno per ogni cinque di contributi  versati. Per gli invalidi totali l’età minima è di 60 anni.

Nel 2012 le maggiorazioni sono subordinate al non superamento dei limiti di reddito riportati nella tab. B












Per i non coniugati il limite di reddito personale è dato dall’ammontare del trattamento minimo, più l’importo annuo della maggiorazione.

Mentre per i coniugati il reddito della coppia non deve superare il limite personale, maggiorato dell’importo dell’assegno sociale (429,00 euro mensili nel 2012). 

Quali redditi
Sia  per la pensione minima che per la maggiorazione sociale, e’ il caso di ricordare che l’Inps considera tutti i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti o tassati alla fonte come gli interessi bancari e postali, i rendimenti da Bot e altri titoli.

Nel computo rientrano anche le rendite Inail e gli assegni assistenziali.
In altre parole bisogna denunciare tutto con la sola eccezione dei redditi provenienti da:
-    la casa di abitazione;
-    le pensioni di guerra;
-    l’assegno di accompagno;
-    i trattamenti di famiglia;
-    i sussidi erogati da Enti Pubblici senza carattere  di continuità.




“Sulla pensione Inps a calcolo di 315,03 euro al mese mi è stata data una integrazione di 45 euro, perciò ho meno del minimo (480,53 euro), nonostante il mio reddito sia di 11.900 euro e perciò inferiore al tetto di 12.500 euro”. 
Questa considerazione merita un approfondimento per focalizzare bene la normativa sulla integrazione al minimo ragionando sui numeri. Seguiamo il filo logico del discorso.



A) Se la pensione è di 315,03 euro e il minimo è di 480,53 euro Inps deve riconoscere in via teorica la differenza mensile di 165,50 euro.

B) Il tetto di reddito entro il quale quest’anno è riconosciuta l’integrazione
  • è di 12.493,78 euro nel caso di pensionato solo 
  • e di 24.987,56 euro se c’è il coniuge.

C) Nel calcolo dei redditi posseduti dal pensionato occorre però considerare non solo quelli effettivamente realizzati al di fuori della pensione, 
ma anche – attenzione, questo è il punto focale – il reddito “regalato” dalla legge sotto forma di integrazione: 
nel nostro caso il reddito di 161,50 euro moltiplicato per 13, pari a 2.151,50 euro.

D) Il reddito della considerazione precedente è quindi di 14.051,50 euro: supera la soglia indicata dalla legge.

E) In queste evenienze l’Inps riduce l’integrazione a una misura tale da far rientrare i redditi nel tetto: nel nostro caso può mettere a disposizione del pensionato solo 593,88 euro OSSIA TETTO DI REDDITO - PENSIONE EFFETTIVA.

F) Ciò significa che l’integrazione è di 45,68 euro per tredici mesi. Con il risultato che la pensione del pensionato preso precedentemente in considerazione sale a 360,71 euro al mese. Lo stesso percorso vale, ovviamente con limiti di reddito differenti, quando devono essere valutate anche le entrate del coniuge.

giovedì 1 marzo 2012

valore importi sociali ( INPS ) 2012

Dal 1 gennaio 2012 cambia l'importo dell'assegno sociale che aumenta rispetto al 2011 dell'2,6%.
  • Assegno sociale 2012: 429,00 euro - 5.577,00 euro annuali
  • Pensione sociale 2012: 353,54 euro - 4.596,02 euro annuali
  • Pensione minima 2012: 480,53 euro - 6.246,89 euro annuali