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venerdì 23 gennaio 2015

TERRENI AGRICOLI " IMU 2014 " IL 10/02/2015 ALLA CASSA

Con il Cons. dei Ministri straordinario n.46 del 23/01/2015 (qui), ha risolto il problema dell'Imu agricola montana, fissando nuovi criteri altimetrici per il pagamento con esenzione totale per 3456 comuni (prima erano 1498) e parziale per 655 comuni. 

Per l’anno 2014 non è comunque dovuta l’Imu per quei terreni che erano esenti in virtù del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 28 novembre 2014 e che invece risultano imponibili per effetto dell’applicazione dei criteri in seguito elencati. 

I contribuenti, che non rientrano nei parametri per l'esenzione, verseranno l'imposta entro il 10 febbraio 2015.


 Il testo prevede che a decorrere dall'anno in corso, 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (Imu) si applica:
  • ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, come riportato dall'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat;
  • ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani, come riportato dall'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat.

mercoledì 21 gennaio 2015

2015 il calendario tasse al momento



vedi il dettaglio (qui)

martedì 13 gennaio 2015

L'IMU PER I TERRENI MONTANI SCADE AL 26/01 , IL GOVERNO DECIDERA' NON PRIMA DEL 20/01



rassegna stampa fiscoetasse (qui)

martedì 2 dicembre 2014

IMU ESENZIONE TERRENI MONTANI " approvato il decreto di VARIAZIONE sull'esenzione "

Sul sito del Dipartimento delle Finanze è stato pubblicato ieri il testo del decreto interministeriale 28 novembre 2014, che ha variato i termini per l’applicazione dell’esenzione dall’IMU per i terreni dei Comuni montani, in attuazione di quanto previsto dall’art. 22, comma 2, del D.L. n. 66/2014.


Ufficializzato in GAZZETTA UFFICIALE

Con il nuovo D.L. viene mandata in pensione la precedente lista che li classificava nella Circolare n. 9 del 14 giugno 1993 (qui).


I soggetti obbligati al versamento dell’IMU per l’anno 2014 sulla base di detto decreto devono effettuarlo in un’unica rata entro il 16 dicembre 2014.

Nella pagina internet dell'Istat :


in corrispondenza del menu a destra,bisogna cliccare su "Elenco comuni italiani". 
A questo punto è possibile aprire un file in xls, in cui sono riportati nella colonna "L" l'elenco dei comuni, e nella colonna "P" l'altitudine del centro del Comune.


Il decreto interministeriale suddivide i Comuni in tre fasce, 
in base all’altitudine:


  • quelli con altitudine fino a 281 metri posseduti dai contribuenti e ricadenti in tali comuni rimarranno soggetti a IMU nel 2014; 
  • quelli con altitudine compresa fra 281 e 600 metri posseduti dai  (privati) dovranno conguagliare l’intera imposta a dicembre 2014, in occasione del versamento del saldo (dato che in acconto a giugno erano ritenuti esenti). Ovviamente non verranno applicate sanzioni per l’omesso versamento dell’acconto il 16 giungo 2014; 
  • i terreni agricoli ubicati nei Comuni aventi altitudine minima di 601 metri (restano classificati Montani ).
In particolare, il decreto stabilisce che sono esenti:
  • i terreni agricoli ubicati nei Comuni aventi altitudine minima di 601 metri;
  • i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni aventi un’altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri .
Il DM 28.11.2014 (all’ art.2 co. 3) specifica che l’esenzione si estende ai casi di terreni concessi in affitto o in comodato a CD e IAP iscritti alla previdenza agricola. 

I terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, ubicati a un’altitudine compresa tra i 281 e i 600 m. s.l.m. posseduti da CD e IAP o concessi a loro in affitto, sono esenti da Imu (art. 2 co.6, DM 28.11.2014). 

sabato 4 maggio 2013

Rivalutazione dei terreni per imposte (Irpef, IRES)

Con la circolare n. 12/E del 03/05/2013  l'Agenzia delle Entrate ribadisce il comma 512 con cui si stabilisce, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi(IRPEF ed IRES) e limitatamente ai periodi di imposta 2013, 2014 e 2015, la rivalutazione dei redditi dominicale e agrario.

La rivalutazione è operata, sia per il reddito dominicale sia per il reddito agrario,con l’aliquota del 15 per cento, con l’eccezione dei redditi dominicale e agrario rivenienti da terreni agricoli, nonché da quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, per i quali la suddetta rivalutazione è operata con l’aliquota del 5 per cento.

Le rivalutazioni del 15 per cento e, ricorrendone le condizioni, del 5 per cento devono essere applicate sull’importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell’articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 

La disposizione da ultimo richiamata stabilisce che, fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, ai soli fini delle imposte sui redditi, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento.

Conseguentemente, i redditi dominicale e agrario rilevanti ai fini delle imposte sui redditi per i periodi di imposta 2013, 2014 e 2015, devono essere determinati effettuando in sequenza le due rivalutazioni: 
prima operando quella prevista dall’articolo 3, comma 50, della legge n. 662 del 1996 e poi, sull’importo risultante, operando quella prevista dal comma 512 in esame ossia :

lunedì 21 gennaio 2013

IMU e agricoltori: niente dichiarazione senza variazioni (fiscal-foscus)

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la Risoluzione n.2/DF del 18 gennaio 2013 risponde alle tante richieste di chiarimenti presentati dai contribuenti in tema di obbligo di presentazione della Dichiarazione IMU per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola (IAP).
Se è ormai assodato che le variazioni comunicate con le Dichiarazioni ICI siano a tutt’oggi valide anche ai fini IMU e che l’obbligo sorge solo nei casi in cui siano intervenute variazioni rispetto a tali informazioni, il Ministero fa presente che i coltivatori diretti e gli IAP, che avevano già comunicato con il precedente modello le condizioni soggettive ai fini ICI, non sono tenuti a presentare oggi il nuovo modello.

Dunque, se i requisiti soggettivi continuano a sussistere per tali soggetti, non è dovuta la presentazione della Dichiarazione IMU entro il 04 febbraio 2013 o entro i 90 giorni di termine mobile.
Il comune, infatti, è già in possesso delle necessarie informazioni per il riconoscimento delle agevolazioni previste dalla legge: il moltiplicatore di cui al co. 5 dell’art. 13 del DL n.201/2011 e la franchigia del co. 8-bis del medesimo testo normativo.
Il paragrafo 1.3 delle istruzioni al modello dichiarativo, il quale prevede che “Le riduzioni vanno dichiarate sia nel caso in cui si acquista sia in quello in cui si perde il relativo diritto” va letto in quest’ottica, chiarisce il Ministero.

Le agevolazioni per i coltivatori diretti e gli IAP - Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il comma 5 prevede una serie di agevolazioni:

  • una riduzione del moltiplicatore che deve essere applicato nella misura di 110; 
  • scontano l’IMU con delle riduzioni d’imposta per scaglioni; 
  • godono della classificazione di area agricola per un terreno, anche se inserito in una zona edificabile. 
  • Per i terreni a destinazione agricola, infatti, la base imponibile è determinata utilizzando il reddito dominicale rivalutato del 25% (art.13 co.5 Salva Italia), a cui viene applicato il moltiplicatore specifico, che risulta differenziato a seconda del soggetto possessore: 
  1. - sarà pari a 110 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola; 
  2. - sarà invece pari a 135 (misura incrementata dal D.L. n.16/12 in quanto in precedenza era stabilita a 130) per tutti gli altri contribuenti titolari di diritti reali su di un terreno agricolo. 
L’art.13, co.8-bis del D.L. n.201/11 di fatto ripropone in veste rivisitata quanto precedentemente prevedeva l’art.9 del D.Lgs. n.504/92 in materia di Ici.
 
I coltivatori diretti e gli IAP iscritti alla previdenza agricola, possessori di terreni agricoli da loro stessi condotti, scontano l’Imu limitatamente al valore eccedente €6.000 e con le seguenti riduzioni d’imposta: 

  • - 70% sulla parte eccedente €6.000 fino a €15.500; 
  • - 50% sulla parte eccedente €15.500 fino a €25.500 e 
  • - 25% sulla parte eccedente €25.500 fino a €32.000 
Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP (imprenditori agricoli professionali) di cui all'art. 1 del Dlgs 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola sui quali persiste l'utilizzazione agro- silvo- pastorale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. 

Dunque non scatta l’obbligo di presentazione della Dichiarazione IMU per il solo fatto che varia il moltiplicatore da 135 a 110 e viceversa, costituendo questo un solo parametro per la determinazione dell’imposta.
Stessa logica va applicata anche ai fini dell’obbligo di presentazione della Dichiarazione IMU gravante sulle società .


mercoledì 24 ottobre 2012

Le rendite fondiarie si rivalutano di un ulteriore 15% (fisco7)

Aumentano i redditi domenicali e agrari dei terreni agricoli. 

E’ quanto prevede l’art.12 del DDL stabilità che recita testualmente “ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d’imposta 2012, 2013 e 2014, il reddito dominicale e quello agrario sonole rivalutati del 15%”.
  
Tale maggiorazione dovrà essere applicata sull’importo risultante dalla rivalutazione prevista dalla Legge 662/1996, art.3, comma 50, pari a 80% per i redditi dominicali e 70% per i redditi agrari.

In altre parole, ai fini delle imposte sui redditi, le rendite catastali che attualmente sono sottoposte alle rivalutazioni percentuali rispettivamente dell’80% (per i redditi dominicali) e del 70% (per i redditi agrari), dovranno essere ulteriormente incrementate del 15%.

Nel medesimo DDL stabilità è inoltre prevista una minor rivalutazione delle rendite fondiarie, pari al 5% in luogo del 15%, qualora i terreni siano “posseduti e condotti” dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Il dato letterale della norma sembra escludere che la rivalutazione ridotta del 5% si possa applicare anche ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali che non siano proprietari dei terreni. Infatti, poiché la norma prevede che la rivalutazione del 5% in luogo del 15% si applica solo per i terreni “posseduti e condotti”, qualora si volesse concedere tale agevolazione anche agli affittuari sarà necessario sostituire la “e” con la “o”.
In proposito é importante segnalare che l’ipotesi che il proprietario sia anche conduttore del terreno si presenta poco frequentemente, per cui tale norma, così come é attualmente formulata, risulta fortemente penalizzante per i soggetti conduttori dei terreni.
Di seguito si riportano alcuni esempi di determinazione del reddito agrario e dominicale dei terreni applicando le maggiorazioni previste dalla legge di stabilità.
 

mercoledì 17 ottobre 2012

Aggiornamento del catasto sulla base delle dichiarazioni per i contributi agricoli (seac)

Con Provvedimento 16 ottobre 2012, l’Agenzia del Territorio, in concerto con l’AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), ha definito le modalità di attuazione dell’aggiornamento della banca dati catastale sulla base delle dichiarazioni relative all’uso del suolo.

Si ricorda che quest’ultime dichiarazioni sono presentate dai contribuenti interessati ai contributi agricoli, presentate all’AGEA o agli organismi pagatori previsti dalla PAC (Politica agricola comune) dell’Unione Europea.

Qualora nelle predette dichiarazioni siano fornite informazioni incomplete o non veritiere, sono applicabili sanzioni da 1.000 a 2.500 euro.

fonte:seac

L'APPROFONDIMENTO (01)

lunedì 26 dicembre 2011

L’Imu e le agevolazioni per i terreni agricoli

L’Imu e le agevolazioni per i terreni agricoli:
celva 300x217 LImu e le agevolazioni per i terreni agricoliL’Imposta Municipale Unica continua a dominare le cronache economiche e fiscali del paese: è quindi opportuno tracciare alcune delimitazioni, in modo da capire il reale raggio di applicazione di questa imposta, la nuova versione dell’Ici sulla prima casa. Nel caso dei terreni agricoli che si trovano in zone di montagna, infatti, l’Imu non deve essere pagata, come comunicato in maniera ufficiale anche da alcuni enti, tra cui il Celva, il consorzio degli enti locali che associa appunto comuni e comunità montane e che ha ribadito che l’agevolazione tributaria in questione non dovrebbe essere una sorpresa dell’ultimo minuto per quel che concerne la manovra finanziaria appena approvata da Camera e Senato.

La stessa società cooperativa ha poi spiegato come ogni comune abbia la facoltà di decidere come agire in questo senso: in pratica, si può decidere di ridurre o aumentare l’aliquota che è stata fissata in questo caso (il quattro per mille nel dettaglio) di due decimi di punto, quindi la tassazione potrebbe essere ricompresa tra lo 0,2 e lo 0,6%. Il primo anno di Imu, però, dovrebbe essere caratterizzato da poche oscillazioni, in modo da comprendere quello che sarà l’ammontare totale degli introiti, metà dei quali sono destinati alle casse dell’erario. In effetti, si è capito come queste detrazioni fiscali possano incidere in maniera negativa sulle entrate dei comuni, mentre le maggiorazioni non sembrano dover sconvolgere in modo così positivo le casse degli enti locali.
Ecco perché i vari comuni e il Celva stanno conducendo delle simulazioni molto utili: l’aliquota delle seconde e terze case potrebbe salire addirittura all’1,06%, con un evidente incremento per quel che riguarda i pagamenti da porre in essere. Le rate previste sono due, con altrettante scadenze, vale a dire il 16 giugno e il 16 dicembre del prossimo anno: il modello da usare sarà l’F24, anche se la tempistica e le varie modalità di adempimento sono ancora piuttosto oscuri.

domenica 25 dicembre 2011

Fabbricati rurali: pochi giorni per l’iscrizione in A/6 e D10

Fabbricati rurali: pochi giorni per l’iscrizione in A/6 e D10:


Fabbricati rurali - Ancora pochi giorni per regolarizzare i fabbricati rurali iscritti nel catasto fabbricati in categorie diverse dalla A/6 e D/10 (rispettivamente per le abitazioni e le costruzioni strumentali).

L’emendamento al decreto salva Italia - L’emendamento presentato dal Governo… (segue)

mercoledì 14 dicembre 2011

Dal 2012 l’Imu anche su immobili rurali

DAL 2012 L’IMU ANCHE SU IMMOBILI RURALI

Dal 2012 l’Imu anche su immobili rurali. A partire, dunque, dal prossimo anno anche gli immobili rurali che finora non erano tassati verranno sottoposti all’Imu, come previsto dalla Manovra Monti pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 6 dicembre scorso.
L’Imu è un imposta avente ad oggetto fabbricati e terreni e naturalmente l’abitazione principale. A partire dal gennaio 2012 sostituirà l’Ici e l’Irpef sulla rendita catastale.
La nuova manovra prevede espressamente che debbano