Visualizzazione post con etichetta assistenza. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta assistenza. Mostra tutti i post
martedì 12 maggio 2026
mercoledì 8 dicembre 2021
giovedì 3 gennaio 2013
ASSISTENZA SANITARIA PER MINORI STRANIERI (studio Cassone)
Con l’Accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 è stato stabilito che anche ai minori stranieri, privi di permesso di soggiorno, deve essere garantita l’assistenza sanitaria gratuita.
La competenza a regolare e fornire le cure sanitarie è dello Stato e delle Regioni.
L’art. 35, comma 3, Decreto Legislativo n. 286/1998, Testo Unico sull’immigrazione prevede l’accesso ai programmi di medicina preventiva e salvaguardia della salute individuale e collettiva, secondo il principio in base al quale i minori stranieri hanno sempre diritto alle cure sanitarie e agli esami, a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno e, quindi, indipendentemente dalla registrazione della presenza del minore presso la Questura o il Comune.
Ogni Regione e ASL prevede e rende disponibili le seguenti prestazioni:
- le vaccinazioni previste dalla normativa o nell’ambito di campagne di prevenzione autorizzate dalle Regioni;
- gli interventi di profilassi internazionali;
- la profilassi, la diagnosi e la cura di malattie infettive e la bonifica di eventuali focolai.
Se i richiedenti le suddette prestazioni sono privi di risorse economiche, le cure sono a carico del Fondo Sanitario Nazionale, mentre le prestazioni ospedaliere urgenti o essenziali sono a carico del Ministero dell’Interno.
È inoltre garantito l’accesso alle cure ambulatoriali ed ospedaliere, qualora siano urgenti o essenziali e continuative per malattia ed infortunio, così come previsto all’art. 35, comma 4 e seg., T.U. sull’immigrazione e all’art. 42, commi 4 e seg., DPR 394/1999, Regolamento di attuazione del T.U. immigrazione.
La prescrizione e la registrazione delle prestazioni,per gli stranieri privi di permesso di soggiorno, sono erogate utilizzando il codice regionale “Straniero Temporaneamente Presente”, abbreviato nell’acronimo STP, art. 42 del citato Regolamento di attuazione.
Nel caso il minore straniero non sia accompagnato, ovvero si trovi in Italia senza i genitori o altri adulti, che siano responsabili per lui, verrà affidato ad una struttura di accoglienza, che provvederà a contattare l’ASL, così da garantire al minore l’accesso agli esami e alle cure di cui ha bisogno.
fonte:studio Cassone
giovedì 22 marzo 2012
Taglio compensi intermediari e CAF
Le novità sono tutte contenute nell’articolo 4, comma 30 e seguenti della Legge n. 183/2011 cosiddetta “Legge di Stabilità”.
Viene abolito definitivamente il compenso a carico del bilancio dello Stato, pari a 1,03 euro, per ciascuna dichiarazione dei redditi elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico Entratel, dovuto ai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi.
La disposizione introdotta si applica sempre con riferimento alle attività svolte a decorrere dall’anno 2012.
Sempre a partire dal 2012 non verrà più corrisposto agli intermediari abilitati il compenso di 1,03 euro previsto per il servizio di pagamento con modalità telematiche, in nome e per conto del contribuente, per ogni delega di pagamento modello F24 trasmessa tramite il servizio telematico Entratel.
Confermata anche la diminuzione dei compensi previsti per l’assistenza fiscale ai dipendenti e ai pensionati che lo Stato eroga ai CAF per la compilazione e l’invio dei modelli 730.
La disposizione prevede una riduzione rispetto ai compensi finora previsti e si applicherà per le attività svolte a partire dall’anno 2012 (elaborazioni e trasmissioni dei modelli 730/2012 relative ai redditi del 2011). In particolare, i compensi previsti ammontano a:
- 14,00 euro per ciascun modello di dichiarazione elaborato e trasmesso anziché 16,29 euro (ex DM 14 giugno 2011);
- 26,00 euro per l’elaborazione e la trasmissione dei modelli 730 in forma congiunta anziché 32,58 euro.
La Legge di Stabilità, in definitiva, va a modificare l’articolo 38, comma 1 del Decreto legislativo 241/1997 che concerne i compensi spettanti per le dichiarazioni dei redditi elaborate e trasmesse dai CAF dagli iscritti agli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dai consulenti del lavoro.
Bloccato anche l’adeguamento ISTAT per le attività svolte nel triennio 2011, 2012 e 2013 per l’assistenza fiscale prestata nelle dichiarazioni dei redditi 2010, 2011 e 2012. A disporre il blocco dell’adeguamento ISTAT previsto dall’art. 38 D.Lgs n. 241/1997, è il comma 32 dello stesso articolo 4, della Legge n. 183/2011.
Rimangono invariati invece i compensi spettanti ai sostituti di imposta per le attività di assistenza fiscale.
martedì 21 febbraio 2012
Assistenza agli anziani, Cota promette 25 milioni al Comune
Assistenza agli anziani, Cota promette 25 milioni al Comune:
Vertice tra il presidente regionale e Fassino: la Regione offre il contributo per il 2012 per non interrompere il servizio di ricovero nelle case di riposo.....
giovedì 22 dicembre 2011
Servizio odontoiatrico per disabili
Servizio odontoiatrico per disabili:

Leggi tutto...
Il Servizio odontoiatrico dedicato a pazienti con disabilità fisiche e psichiche, attivo dal 1997 presso l’Ospedale Maria Vittoria di Torino, potenzia la sua attività grazie ad un nuovo progetto.
Leggi tutto...
Iscriviti a:
Post (Atom)

