ENEA aggiorna guide ad ecobonus al 23/09/2029 ,
definendo i diversi parametri di accesso dal 04/02/2026
ENEA aggiorna guide ad ecobonus al 23/09/2029 ,
definendo i diversi parametri di accesso dal 04/02/2026
Operativo il portale aggiornato bonusfiscali.enea.it per la trasmissione dei dati all’ENEA relativi agli interventi che accedono alle detrazioni fiscali
Ecobonus (legge 296/2006 e art. 14 del D.L. 63/2013)
e Bonus Casa (art. 16 bis del DPR 917/86 e art. 16 del DL 63/2013).
Il conteggio dei 90 giorni per la trasmissione dati decorre dal 22 gennaio 2026:
È possibile accedere al servizio online solo autenticandosi tramite SPID di persona fisica o CIE.
Per eventuali quesiti tecnici, ENEA ha attivato da tempo l’assistente virtuale Virgilio, disponibile sul portale ENEA per l’efficienza energetica alla sezione dedicata alle detrazioni fiscali.
fonte ENEA
Sui condizionatori sono obbligatori in quanto equiparati agli impianti di riscaldamento
e per questo devono essere dotati di libretto impianto e sottoposti a controlli periodici
ogni 4 anni se hanno
L’obbligo di dotarsi del nuovo libretto impianto unico e di effettuare
il controllo periodico sull’efficienza con il cd. bollino blu o verde
su questi tipi di apparecchiature, è stato introdotto inizialmente con il DM 10/2/2014
che fissava al 1/6/2014 il termine dal quale doveva partire l’obbligo,
poi rinviato al 15/10/2014 con il DM 20/6/2014,
per dare più tempo alle Regioni
di “apportare eventuali integrazioni e di emanare propri indirizzi operativi”.
A partire da tale data è quindi obbligatorio per caldaie, e climatizzatori installati
a casa o in negozi, uffici, capannoni ecc. di possedere
il nuovo libretto impianto rilasciato dal Centro Tecnico di Assistenza autorizzato
e riconosciuto ed effettuare i controlli di efficienza energetica.
Per i climatizzatori o condizionatori di casa, uffici, negozi
quindi (domestici e commerciali)
e sia per quelli estivi che invernali di aria fredda o calda,
è diventato dal 15 ottobre 2014, obbligatorio il libretto impianto UNICO
ovvero il libretto dove indicare il rapporto sull’efficienza e la prestazione degli impianti
e il libretto dove annotare i controlli periodici di manutenzione per la sicurezza
degli impianti installati, al fine di garantirne la sicurezza e la salubrità
degli apparecchi installati.
Quindi in occasione di prossimi
interventi di controllo e manutenzione sugli impianti termici
di riscaldamento invernale con potenza maggiore o uguale a 10 kw
e sugli impianti di
climatizzazione estiva di potenza maggiore o uguale a 12 kW,
va effettuato un CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA
ed il relativo rapporto di controllo deve essere trasmesso
al catasto regionale degli impianti termici, a partire dalla sua attivazione,
con periodicità di 1, 2, 4 anni secondo quanto stabilito dalle singole regioni.
fonte:termo idraulica agostini



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