Visualizzazione post con etichetta indennità accompagnamento. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta indennità accompagnamento. Mostra tutti i post

sabato 7 settembre 2013

prestazioni di invalidità civile a favore dei cittadini stranieri extracomunitari

L'INPS nel mess.13983 recepisce quanto statuito dalla Corte Costituzionale, in merito all'assegnazione :

  • indennità di accompagnamento, 
  • pensione di inabilità, 
  • assegno mensile di invalidità 
  • indennità mensile di frequenza,

ai cittadini extracomunitari in base a tale sentenza viene dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, L. n. 388/2000, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della Carta di soggiorno - Permesso di soggiorno CE di lungo periodo - la concessione ai cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nello stato italiano di alcune tipologie di prestazioni assistenziali richieste.

In particolare, il comma in questione, è stato censurato con riferimento :

all'indennità di accompagnamento (sentenze n. 306/2008 e n. 40/2013),
alla pensione di inabilità (sentenze n. 11/2009 e n. 40/2013), 
all'assegno mensile di invalidità (sentenza n. 187/2010) 
all’indennità di frequenza (sentenza n. 329/2011 e successiva ordinanza n° 588, del 12 luglio 2013, del Tribunale di Pavia).

Ferme restando le verifiche degli ulteriori requisiti di legge (condizioni sanitarie, residenza in Italia ecc.), dovranno essere concesse “a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo, alla sola condizione che siano titolari del requisito del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all'art. 41 TU immigrazione”.



articolo (pdf)

venerdì 18 gennaio 2013

LIMITI DI REDDITO PERSONALE LORDO ANNUO E RELATIVI IMPORTI DELLE PENSIONI D'INVALIDITA' 2013 e/o INDENNITA' 2013 (INPS/handicarmagnola)


Nella 


Circolare n. 149 del 28 dicembre 2012, intitolata “Rivalutazione delle pensioni per l’anno 2013" 

alla voce 

allegato 2

vengono definiti gli importi 2013 degli assegni per le varie prestazioni.


L'INPS, con Messaggio n. 717 del 14/01/2013, sospende l'attuazione della sua Circolare n. 149/2012 con la quale prevedeva, a partire dal 1° Gennaio 2013, per le sole pensioni di inabilità, che il limite di reddito da non superare per poter beneficiare della pensione tenesse conto anche del reddito dell'eventuale coniuge (e non più quello individuale).




Nella tabella che segue gli importi in euro 2013 , comparati con quelli del 2012



Tipo di provvidenza
Importo
Limite di reddito

2013
2012
2013
2012
298,33
289,36
16.127,30
15.627,22
(INPS)
275,87
267,57
16.127,30
15.627,22
(INPS)
275,87
267,57
16.127,30
15.627,22
(INPS)
275,87
267,57
16.127,30*
15.627,22
275,87
267,57
16.127,30
15.627,22
(INPS)
275,87
267,57
4.738,63
4.596,02
(INPS)
275,87
267,57
4.738,63
4.596,02
(INPS)
846,16
827,05
Nessuno
Nessuno
(INPS)
499,27
492,97
Nessuno
Nessuno
(INPS)
249,04
245,63
Nessuno
Nessuno
(INPS)
196,78
193,26
Nessuno
Nessuno
495,43
480,53
Nessuno
Nessuno




 Fonte: www.handylex.org

 A  T  T  E  N  Z  I  O  N  E
Tutte le persone che sono prossime a compiere i 65 anni e che si ritrovano in uno stato invalidante , non devono indugiare a presentare la domanda, perché hanno diritto all’assegno mensile d’invalidità, di pensione di inabilità ecc. subordinato al solo reddito annuo individuale, solamente se presenta la domanda entro i 64 anni e 11 mesi di età altrimenti, pur essendo invalidi, l’assegno viene negato perché lo Stato, in sostituzione, riconosce l’assegno sociale dell’INPS. Questi, però, oltre al reddito annuo personale è subordinato al cumulo con i redditi del coniuge.


martedì 16 ottobre 2012

INVALIDITÀ CIVILE, ECCO GLI IMPORTI DELLE PENSIONI E I LIMITI DI REDDITO PER IL 2012 (superabile)

L'Inps, con la circ. 10 del 02-02-2012, ha indicato gli importi previsionali e i limiti di reddito relativi alle provvidenze economiche a favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordi per l'anno 2012.

Nella tabella, sono indicati anche i nuovi limiti di reddito per poter fruire dell'importo indicato.


L'indennità di accompagnamento passi da 487,39 euro a 492,93 euro,

l'assegno per gli invalidi civili , passa da 260,78 euro a 267,57 euro.




Il decreto del 18 gennaio 2012, emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2012, fissa nella misura del 2,6 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via previsionale, per l'anno 2012.

Il predetto decreto fissa nella misura del 1,6 per cento l'aumento definitivo di perequazione automatica per l'anno 2011.

Si è pertanto provveduto a quantificare, con le modalità in uso per la rivalutazione delle pensioni per l'anno 2011 e illustrate con la circolare n. 167 del 30 dicembre 2010, la differenza fra l'1,4%, attribuito in via previsionale, e l'1,6% che rappresenta l'indice di rivalutazione definitivo.

Riferimenti normativi:
Circolare INPS, del 2 febbraio 2012, n. 10
Rivalutazione delle pensioni per l'anno 2012
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 18 gennaio 2012
Determinazione del valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2011 con decorrenza dal 1º gennaio 2012, nonché valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2010 con decorrenza dal 1º gennaio 2011. (12A00797)
fonte:superabile

venerdì 13 aprile 2012

Nuova fascia per l’indennità di accompagnamento (gazzetta lavoro)


L’Inps, attraverso il suo messaggio n. 6303 dello scorso 11 aprile 2012, ha deciso di istituire una nuova fascia per concessione indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali ultrasessantacinquenni. Ricordiamo che l’indennità di accompagnamento è stata istituita con la l.18/1980 e modificata, per un’esigenza di chiarimento largamente diffusa, dall’ art. 1 della l. 508/1988 e spetta agli invalidi civili totali che per affezioni fisiche o psichiche si trovino anche nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di una assistenza continua.
La formulazione della l. 18/1980 aveva dato luogo a difficoltà applicative in quanto, prevedendo la totale perdita della capacità lavorativa, escludeva dal diritto gli invalidi che pur essendo impossibilitati a compiere gli atti quotidiani della vita avessero conservato una residua capacità lavorativa confacente alla loro minorazione.
Non solo, possono chiedere il riconoscimento in presenza di una invalidità totale e permanente del 100%accompagnata dalla impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o l’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un’assistenza continua.

L’indennità spetta al solo titolo della minorazione indipendentemente dall’età e dalle condizioni reddituali e occorre possedere la cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale.  Le domande per ottenere i benefici previsti dalle leggi in materia d’invalidità civile a decorrere dal gennaio 2010 vanno presentate all’Inps esclusivamente in via telematica, mentre le provvidenze economiche decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’ accertamento sanitario dell’invalidità.
Con il messaggio n. 6303 dello scorso 11 aprile 2012, l’Inps comunica che è stato istituito il codice fascia “46″, da utilizzare nel caso in cui ad un titolare di invalidità civile parziale (fascia 34, 35, 36 e 40) venga concessa, a decorrere dal mese successivo al compimento del 65° anno di età, l’indennità di accompagnamento.
La fascia è decodificata come “invalido parziale, con indennità di accompagnamento accertata dopo il compimento del 65° anno di età”.
In presenza di fascia “46″ la procedura di calcolo provvede a trasformare le pensioni di invalidità civile in assegno sociale in funzione dei limiti di reddito previsti per gli invalidi civili parziali e a corrispondere anche l’indennità di accompagnamento.