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venerdì 27 marzo 2015

ASPI , Mini ASPI , cambiano le regole di cumulo in caso di reimpiego

Con il Mess. 2028 19-03-2015 INPS stabilisce che chi trova un nuovo posto di lavoro non deve più rinunciare all'Aspi , ma bensì si può cumulare con il nuovo reddito di lavoro dipendente se non superano gli 8mila euro. Pertanto oggi tale indennità si conserva anche in caso di rioccupazione con lavoro dipendente, a patto che non si consegua un reddito oltre gli 8mila euro annui (in caso di lavoro autonomo o collaborazione il limite di reddito è di 4.800 euro annui).

Finora, al disoccupato percettore di Aspi o mini-Aspi che si venisse a rioccupare con lavoro dipendente, l'Inps sospendeva d'ufficio l'indennità sulla base della comunicazione fatta dal nuovo datore di lavoro fino a massimo sei mesi (oltre c'era decadenza). 

Con la reintroduzione del requisito reddituale, spiega l'Inps, si potranno verificare le seguenti nuove ipotesi:
  • rioccupazione per un periodo pari o inferiore a sei mesi con reddito annuo oltre 8 mila euro: scatta la sospensione dell'Aspi secondo la vecchia disciplina (cioè fino sei mesi);
  • rioccupazione per un periodo superiore a sei mesi con reddito annuo oltre 8mila euro: scatta la decadenza dall'Aspi (per perdita dello stato di disoccupazione);
  • rioccupazione per un periodo inferiore, pari o superiore a sei mesi (o anche rioccupazione con contratto a tempo indeterminato) con reddito annuo inferiore a 8 mila euro: l'Aspi non è sospesa né interrotta (il lavoratore, quindi, «cumula» Aspi e nuovo reddito).
Nell'ultimo caso la comunicazione all'Inps del reddito presunto annuo ai fini del cumulo, la deve fare il lavoratore entro un mese dall'inizio del nuovo rapporto . 

In caso di mancata comunicazione :
  • se il nuovo rapporto di lavoro è di durata pari o inferiore a sei mesi scatta la sospensione dell'Aspi; 
  • se il nuovo rapporto di lavoro è di durata superiore a sei mesi o è a tempo indeterminato scatta invece la decadenza.
La trattenuta. Sempre relativamente all'ultimo caso di rioccupazione con cumulo dell'Aspi, l'Inps precisa che applicherà «le riduzioni dell'art. 2, comma 17, della legge n. 92 del 2012» (anche se la norma è espressamente ed esclusivamente riferita all'ipotesi di rioccupazione con «lavoro autonomo»). Pertanto l'Inps ridurrà l'Aspi dell'importo pari all'80% del nuovo reddito, con conguaglio d'ufficio in sede di dichiarazione dei redditi.

Le predette indicazioni trovano applicazione anche in relazione alla mini-Aspi, tenendo però conto dei diversi tempi di sospensione (cinque giorni e non sei mesi).


Stesse regole per la Naspi che dal 01/05/2015 prenderà il posto dell'attuale Aspi e Mini-Aspi

mercoledì 18 marzo 2015

mobilità respinta convertibile in ASPI entro 68gg

L’Inps – con il messaggio n. 1644 del 5 marzo 2015 chiarisce come procedere in caso di erronea presentazione di domande di indennità di disoccupazione ASpI, in particolare anche relativamente alla conseguente necessità di trasformazione in indennità di mobilità ordinaria o nei trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia.

Dal sito dell’istituto è possibile consultare i differenti percorsi per:
  • presentazione della domanda di indennità di disoccupazione ASpI
  • domanda di indennità di mobilità ordinaria (art 7 della legge n. 223 del 1991)
  • domanda di trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia (art. 11 della legge n. 223 del 1991 o della legge n. 451 del 1994).

Per errata presentazione di domanda di indennità di disoccupazione ASpI la si ritiene lo stesso valida se la richiesta di conversione viene inviata entro i termini decadenziali previsti per la presentazione della domanda di mobilità ordinaria.

Nel caso di un trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, in luogo della domanda di indennità di disoccupazione ASpI o di mobilità, l’esplicita richiesta di conversione è ritenuta utilmente presentata se prodotta entro il termine dei 24 mesi dalla data di licenziamento.

Nell’ipotesi di reiezione delle domande di indennità di mobilità per mancanza dei requisiti, gli stessi operatori indicheranno la possibilità di fruire dell’AspI (in presenza di tutti i requisiti e le condizioni per il riconoscimento del diritto dell’indennità di disoccupazione ASpI).


sabato 22 marzo 2014

DISOCCUPAZIONE (ASPI, Mini ASPI) REQUISITI , INDENNITA' , PARAMETRI


leggi notizia (qui)

mercoledì 30 ottobre 2013

dichiarazione di immediata disponibilità direttamente nella domanda di disoccupazione ASpI e Mini ASpI


ARTICOLO


Al fine di semplificare l’erogazione della indennità di disoccupazione ASpI e Mini-ASpI, il legislatore con la previsione dell’art. 4, comma 38, della legge di riforma del mercato del lavoro ha previsto la facoltà, in capo al lavoratore disoccupato, di rilasciare all’INPS la dichiarazione in oggetto, al momento della presentazione della domanda di indennità nell’ambito dell’ASpI. Con la circ. 154/2013 INPS.

E’ stato, quindi, affidato all’Istituto il compito di ricevere e, successivamente, mettere a disposizione dei Centri per l’impiego territorialmente competenti in base al domicilio, le dichiarazioni dei richiedenti l’ASpI o mini-ASpI – documenti indispensabili ai fini delle verifiche sullo stato di disoccupazione nonché dell’attivazione delle politiche attive – attraverso il Sistema informativo della Banca dati percettori di cui al comma 35, del predetto art. 4.

Al fine di dare concreta attuazione al dettato normativo l’Istituto ha provveduto ad aggiornare la modulistica per la richiesta delle prestazioni :
pubblicata nell’apposita sezione del sito (www.inps.it) ed allegata alla presente circolare, implementando conseguentemente la procedura di presentazione della domanda telematica da parte dei cittadini, Patronati e contact center integrato.

lunedì 5 agosto 2013

ANF e DS (ASPI) per i cittadini CROATI

Con Mess.12242 del 30/07/2013, l'INPS chiarisce gli aspetti relativi alla disciplina in materia di disoccupazione e prestazioni familiari connessi all’ingresso della Croazia nell’Unione europea.
In particolare l’Istituto chiarisce che dal 1° luglio 2013, il diritto alle prestazioni di disoccupazione nei confronti dei cittadini croati che abbiano prestato attività lavorativa negli altri Stati comunitari o dei cittadini degli altri stati comunitari che abbiano lavorato in Croazia sarà determinato in applicazione dei Regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/ 2009; pertanto, non è più richiesto il periodo di assicurazione minimo di sei mesi nello Stato in cui viene richiesta la prestazione ai fini dell’erogazione della disoccupazione e della totalizzazione dei periodi di assicurazione 

I predetti Regolamenti si applicano anche alla materia delle prestazioni familiari; pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2013, anche i titolari di indennità di disoccupazione e i pensionati hanno diritto alle prestazioni per i familiari residenti all’estero.

fonte:SEAC

venerdì 15 marzo 2013

fondi aiuto anti-crisi per dipendenti dei settori non coperti da Cig

L'Inps, con la circolare n. 36/2013, regolamenta l'indennità collegata all'Aspi a favore dei lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, con alcuni requisiti assicurativi e contributivi, in presenza dell'intervento di un ente bilaterale o di solidarietà che eroghi almeno il 20% dell'indennità. 

E' in pratica un sostegno per i lavoratori di settori non coperti dalla Cig. 

Possono beneficiare di questa tutela i lavoratori con contratto a tempo indeterminato e determinato di aziende escluse dalla Cigo nonché dalla Cigs. 

Vi rientrano anche i dipendenti di imprese artigiane dell'indotto a cui si applica la legge 223/91 e gli apprendisti.

sabato 26 gennaio 2013

Addio alla colf ? Solo se paghi la tassa (tg1) ASPI per la colf la paga il datore

Dal primo gennaio 2013 chi licenzia una badante o una collaboratrice domestica, assunta a tempo indeterminato, dovrà versare un “contributo per licenziamento” che può arrivare fino a 1.450 euro. 

La somma, da versare all’Inps, si aggiunge al Tfr e alla tredicesima e vale anche per i licenziamenti per giusta causa: quelli che possono scattare anche quando la colf non si presenta più al lavoro o ha rubato in casa.

I soldi andranno a finanziare l'Aspi e la mini-Aspi, cioè le due assicurazioni sociali per l'impiego che dal 1 gennaio 2013 hanno sostituito l'indennità di disoccupazione. 

La somma si calcola considerando 483,50 euro per ogni anno di anzianità lavorativa e in ogni caso non si possono conteggiare più di tre anni. 

Il calcolo è lo stesso sia che la colf o tata o badante lavori 24 ore al giorno, sia che lavori un paio d'ore alla settimana.










































venerdì 11 gennaio 2013

LAVORO OCCASIONALE ANCHE PER I CASSINTEGRATI NEL 2013

Dal 1° gennaio 2013, anche i titolari di prestazioni di integrazione salariale o di misure di sostegno del reddito possono svolgere lavori accessori compensati con voucher. 

Per merito dell’art. 46-bis, legge 7 agosto 2012 n. 134 (legge di conversione del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “misure urgenti per la crescita”) i lavoratori che fruiscono di uno strumento a sostegno del reddito (CIG, mobilità, disoccupazione, ecc.) possono utilizzare voucher,  
seppur limitatamente all’anno 2013. 

Le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, 
nel limite massimo di 3mila euro di corrispettivo per anno solare, 
da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. 

L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

domenica 30 dicembre 2012

IN QUALI CASI ANCHE SE CI SI DIMETTE SI PUO' RICHIEDERE LA DISOCCUPAZIONE ? (gazzettadellavoro)

L’Inps ha indicato tutti i casi in cui la dimissione è considerata per giusta causa e quindi dà diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria, agricola e non agricola, con requisiti normali o ridotti e il diritto all’Assicurazione sociale per l’impiego dal 2013.
La circolare n. 163 del 2003 dell’Inps ha chiarito che si considerano 
“per giusta causa” le dimissioni determinate dai seguenti eventi:
  • dal mancato pagamento della retribuzione;
  • dall’aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
  • dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
  • dal cosiddetto mobbing, ossia di crollo dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi (spesso, tra l’altro, tali comportamenti consistono in molestie sessuali o “demansionamento”, già previsti come giusta causa di dimissioni);
  • dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda;
  • dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’art. 2103 codice civile (Corte di Cassazione, sentenza n. 1074/1999);
  • dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente (Corte di Cassazione, sentenza n.5977/1985).

maggiori dettagli : (01)gazzettadellavoro - 

mercoledì 19 dicembre 2012

Indennità di disoccupazione ASpI e mini–ASpI delucidazioni INPS (INPS/lavoro e diritti)


Con la circolare n. 142 (pdf) l’INPS rende note ulteriori delucidazioni in merito alle nuove indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI introdotte dalla L. 92/2012 cd Riforma del mercato del Lavoro.
Con decorrenza 1 gennaio 2013, due nuove indennità mensili per il sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente l’occupazione: l’indennità di disoccupazione ASpI e indennità di disoccupazione denominata mini-ASpI.
In particolare le due nuove prestazioni andranno a sostituire definitivamente le attuali prestazioni di:
  • disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti normali;
  • disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti;
  • disoccupazione speciale edile;
  • mobilità.
Restano fuori dalla nuova normativa la disoccupazione agricola e la disoccupazione una tantum per i co.co.pro. per loro sarà una tantum (leggi : (01) - (02) - )
La circolare molto dettagliata è un punto di riferimento importantissimo per comprendere le due nuove prestazioni e le differenze con le precedenti, quindi i nuovi requisiti, i nuovi importi ecc.

LA MINI ASPI 2012 (INPS,DPL Modena)

Dopo la circolare n. 140 del 14 dicembre 2012 (pdf) in cui l’Inps illustra l’ambito di applicazione e la disciplina relativa alla contribuzione di finanziamento della nuova assicurazione A.s.p.i.,

unitamente alle necessarie istruzioni operative.


Poichè con l’arrivo del 2013 entrera in vigore la riforma del lavoro delle pensioni e degli ammortizzatori sociali per cui da tale data, diventerà attiva l’ASPI, assicurazione sociale per l’impiego, mentre la Cigs, la cassa integrazione straordinaria, sarà sostituita dal Fondo di solidarietà, valido solo per le aziende con più di 15 dipendenti.

Con il Messaggio n. 20774 del 17.12.2012 - (pdf)  l'INPS fornisce alcuni chiarimenti in merito all'Indennità di disoccupazione "mini-ASpI 2012".

In considerazione dell'abrogazione dell'art. 7, co. 3, della Legge n. 160/1988, da parte dell'art. 2, co. 69, lettera b), della Legge n. 92/2012, dal 1° gennaio 2013 non sarà più erogabile l’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti.

Per coloro che nel 2012 hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta norma abrogata, ci sarà l'assorbimento delle relative prestazioni nella nuova indennità di disoccupazione denominata mini-ASpI.

Indipendentemente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la domanda per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione mini-ASpI riferita a periodi di disoccupazione intercorsi nel 2012 dovrà essere presentata, esclusivamente per via telematica, tra il 1° gennaio e il 2 aprile 2013 (31 marzo e 1 aprile sono giorni festivi).

Al fine di distinguerla dall’indennità di disoccupazione mini-ASpI a regime, la prestazione viene individuata con la denominazione di “mini-ASpI 2012” che sarà riportata nelle domande telematiche a disposizione del cittadino, degli Enti di patronato e nella piattaforma di Contact Center Multicanale.

Questa prestazione sarà riconosciuta qualora risultino accertate per l’anno 2012 le condizioni richieste per la prestazione di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti (anzianità assicurativa di 2 anni, almeno 78 giornate di lavoro individuate, come di consueto, con riferimento alla durata contrattuale) e indipendentemente dallo stato di inoccupazione del lavoratore richiedente.

La prestazione sarà calcolata nella misura prevista per la mini-ASpI (75% della retribuzione di riferimento come regolata dall’articolo 2, comma 6 e comma 7, della legge di riforma) e per una durata pari alla metà delle settimane lavorate nell’ultimo anno (2012), nel limite di quelle disponibili, avendo detratto dal massimale di 52 le settimane lavorate e le settimane non indennizzabili.


fonte:INPS - DPL Modena


domenica 16 dicembre 2012

L’INPS SPIEGA LA CONTRIBUZIONE A.S.P.I.

Con la circolare n. 140 del 14 dicembre 2012 (pdf) l’Inps illustra l’ambito di applicazione e la disciplina relativa alla contribuzione di finanziamento della nuova assicurazione A.s.p.i., unitamente alle necessarie istruzioni operative.
Con l’arrivo del 2013 entrera in vigore la riforma del lavoro delle pensioni e degli ammortizzatori sociali.
Da quella data, infatti, diventerà attiva l’ASPI, assicurazione sociale per l’impiego, mentre la Cigs, la cassa integrazione straordinaria, sarà sostituita dal Fondo di solidarietà, valido solo per le aziende con più di 15 dipendenti.
Nel 2013 la Cigs sarà attiva per:
  • imprese commerciali con più di 50 dipendenti;
  • agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con più di 50 dipendenti;
  • imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti;
  • imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti;
  • imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti.
Dal 2016, poi, la cassa integrazione straordinaria verrà soppressa in caso di impresa fallita, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni e nelle ipotesi di aziende sottoposte a sequestro o confisca.
Il Fondo di solidarietà è stato istituito presso l’Inps e finanziato con i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori dei settori coperti e obbligatorio per tutti quei settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni.
La contribuzione erogata con il Fondo di solidarietà sarà per 2/3 a carico del datore di lavoro e per 1/3 a carico del lavoratore.
Il Fondo di solidarietà erogherà prestazioni minime pari alla cassa integrazione guadagno per un periodo massimo pari ad un ottavo delle ore complessivamente lavorabili.
La legge 28 giugno 2012, n. 92, di riforma del mercato del lavoro, in conformità agli scopi indicati all’art. 1, comma 1, opera una serie di interventi  tesi alla razionalizzazione delle tipologiecontrattuali, alla ridistribuzione delle tutele dell’impiego, alla revisione degli strumenti di tutela del reddito, al rinnovamento e rafforzamento delle politiche attive del lavoro, all’introduzione di incentivi per accrescere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro.
Con specifico riferimento alla revisione degli strumenti di tutela del reddito, la legge in commento, all’art. 2, reca disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, al fine di renderne il complessivo assetto più efficiente, coerente ed equo (v. art. 1, co. 1, lett. d).
In conformità agli scopi sopra richiamati, l’art. 2, co. 1,  istituisce, con decorrenza 1° gennaio 2013, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti ex art. 24 della legge n. 88/89, l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un’indennità mensile di disoccupazione.
Tale nuova assicurazione – che sostituisce la preesistente assicurazione contro la disoccupazione involontaria – si caratterizza per l’ampliamento della platea dei soggetti tutelati, per l’aumento della misura e della durata delle indennità erogabili agli aventi diritto, nonché per un sistema di finanziamento alimentato da un contributo ordinario nonché da maggiorazioni contributive.
In particolare, l’ASpI erogherà un trattamento di sostegno al reddito in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2013, sostituendo le preesistenti indennità di disoccupazione non agricola ordinaria con requisiti normali e l’indennità di disoccupazione speciale edile nonché, a far tempo dal 1° gennaio 2017, l’indennità di mobilità di cui all’art. 7 della legge n. 223/91.
Con i successivi commi da 20 a 24 del medesimo articolo 2, la legge introduce, altresì, un’ulteriore nuova misura (mini ASpI), destinata a  sostituire  la precedente indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti.
fonte:infoiva - labortre


L’ASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, che siano in stato di disoccupazione e possano far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione. 
E’ pari al 75% della retribuzione mensile nei casi in cui quest’ultima non superi, nel 2013, l’importo mensile di 1.180 euro. Nel caso in cui la retribuzione mensile sia superiore a tale importo, l’indennità è pari al 75% del predetto importo, incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. È comunque stabilito un massimale erogabile, che mensilmente risulta essere pari a 1.119,32 Euro.
Non si applica il prelievo contributivo del 5,84% previsto per gli apprendisti (art. 26 della legge n. 41/1986) ed è riconosciuta la contribuzione figurativa. L’importo del trattamento è ridotto al 60% della retribuzione mensile di riferimento dopo i primi sei mesi di fruizione ed al 45% oltre il dodicesimo mese. L’ApI dura 12 mesi sino a 55 anni di età del lavoratore e 18 mesi oltre i 55 anni.
L’erogazione dell’ASpI è sospesa d’ufficio, fino ad un massimo di 6 mesi, in caso di nuovo rapporto di lavoro subordinato (se la sospensione è  inferiore a sei mesi, l’ASPI riprende a decorrere dal momento della sospensione). Inoltre, la sua erogazione può essere ridotta in caso di svolgimento di lavoro autonomo, dal quale derivi un reddito inferiore al limite stabilito ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione. In caso di sospensione, i periodi di contribuzione relativi al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento di sostegno (per l’ASpI e la mini-ASpI).
A decorrere dal 1° gennaio 2013, ai lavoratori che non raggiungono il requisiti assicurativi e contributivi richiesti per l’ASpI, qualora possono far valere almeno 13 settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi 12 mesi, può essere liquidata un’indennità denominata mini-ASpI. 
Il trattamento mini-ASpI viene corrisposto mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell’ultimo anno, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo. La mini-ASpI sostituisce l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti ed è condizionata alla presenza e alla permanenza dello stato di disoccupazione.
A decorrere dal 1° gennaio 2013, in tutti i casi di licenziamento di un lavoratore assunto a tempo indeterminato, il datore di lavoro è tenuto a versare all’Inps una somma pari al 50% del trattamento mensile Aspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. 
Il contributo è dovuto anche in caso di interruzione del rapporto di apprendistato che non sia dovuta a dimissioni o a recesso del lavoratore. Il contributo non è dovuto fino al 31 dicembre 2016 nei casi in cui venga versato il contributo d’ingresso per la mobilità (essendo quest’ultimo dovuto fino a tale data in base al periodo transitorio).
Limitatamente al periodo 2013-2015, il contributo non è dovuto:
- per i licenziamenti effettuati in conseguenza dei cambi di appalti ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro in attuazione di clausole sociali;
- nel settore delle costruzioni edili per chiusura cantiere.
Dal 1°gennaio 2017, in caso di licenziamento collettivo, il contributo di cui sopra è triplicato nel caso in cui la procedura (la dichiarazione di eccedenza di personale) si concluda senza accordo sindacale.

mercoledì 5 dicembre 2012

Aspi: in vigore dal 2013 la nuova indennità di disoccupazione (investireoggi)

Aspi, l’assicurazione sociale per l’impiego, nata con la riforma del lavoro del ministro Fornero entrerà in vigore dal 2013, ma sarà pienamente operativa solo dal 2017. 

Alcune considerazioni in merito alla nuova indennità di disoccupazioni sono d’obbligo.


Aspi: chi può goderne

A godere dell’Aspi che sostituirà in pieno l’indennità di disoccupazione saranno per lo più lavoratori che avranno perduto il  lavoro per disoccupazione involontaria. Tra questi lavoratori sono ricompresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperative. Ma non solo. A godere dell’Aspi possono essere anche  i lavoratori in caso di conciliazione presso la Direzione territoriale del lavoro, originata da un licenziamento per motivi oggettivi, la cd. risoluzione consensuale. Non si esclude nemmeno che possano fruire dell’Aspi anche i dimissionari per  giusta causa.

Non verrà sostituita la cassa integrazione

Per avere la nuova indennità di disoccupazione bisognerà in ogni caso che  il rapporto di lavoro sia definitivamente risolto.  La nuova indennità di disoccupazione però non sostituirà né la cassa integrazione ordinaria, né quella straordinaria, dove il presupposto non è la risoluzione del rapporto di lavoro, come per l’Aspi, bensì la sospensione dall’attività lavorativa per  ragioni di mercato  o motivi aziendali.

Aspi: i requisiti
Per ottenere la nuova indennità di disoccupazione, introdotta dalla riforma del lavoro 2012,  occorre avere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nei due anni che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. L’Aspi viene calcolata sulla retribuzione media mensile degli ultimi due anni utile ai fini contributivi.  Proprio la retribuzione media settimanale si ottiene dividendo la retribuzione totale per il numero di settimane contributive maturate nel biennio, corrispondenti in genere al numero di settimane di prestazione lavorativa. Moltiplicando questo importo settimanale per 4,33, ossia per il numero medio di settimane in un mese (52/12),si ottiene la retribuzione media mensile, su cui si basa il calcolo dell’Aspi.

Calcolo Aspi

Fatti questi calcoli, se la retribuzione mensile non supera l’importo annualmente rivalutabile di 1.180 euro, l’Aspi è pari al 75% della retribuzione. Se invece la retribuzione base supera 1.180 euro, allora la nuova indenintà di disoccupazione sarà data dalla somma della stessa su 1.180 e del 25% di quanto eccede 1.180. In ogni caso, l’Aspi non può superare l’importo della indennità straordinaria di cassa integrazione, che per il 2012 è di 1.119,32 euro, importo anche questo rivalutabile. Questo trattamento iniziale della nuova indennità, secondo quanto disposto dall’articolo 2, comma 7 della legge di riforma del lavoro è soggetto a riduzione  del 15% dopo sei mesi e di un ulteriore 15% dopo ancora sei mesi.





        

domenica 12 agosto 2012

Riforma del mercato del lavoro: cosa cambia (studiocarlomussi)

Riforma del mercato del lavoro: cosa cambia:

Il 18 luglio 2012 è entrata in vigore la Legge n. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro ( a questo link trovate il testo integrale del Disegno di Legge presentato dal ministro del lavoro e delle politiche sociali Elsa Fornero).

Il provvedimento apporta importanti modifiche a tutto il mercato del lavoro, dalle tipologie contrattuali alla disciplina dei licenziamenti, dagli ammortizzatori sociali agli strumenti di incentivazione all’assunzione.

Il punto più dibattuto e controverso è stato senza ombra di dubbio l’Articolo18 dello Statuto dei Lavoratori.  

Prima della riforma l’art.18 obbligava i datori di lavoro con più di 15 dipendenti, in caso di sentenza che dichiara l’illegittimità del licenziamento, a reintegrare il lavoratore sul posto di lavoro. Per le aziende invece con meno di 15 dipendenti, il lavoratore illegittimamente licenziato poteva chiedere solo il risarcimento del danno.

La novità sostanziale interessa l’abolizione del reintegro automatico e la sua sostituzione in alcuni casi con un semplice risarcimento economico. Con la nuova legge varata dal Governo, sono state previste tre tipologie di licenziamento: discriminatorio, economico e disciplinare.


LICENZIAMENTI DISCRIMINATORI: COSA CAMBIA

Prima della Riforma
L’art. 18 condannava il datore di lavoro (con qualsiasi numero di dipendenti) alla riassunzione del dipendente, al risarcimento di un minimo di 5 mensilità e al versamento dei contributi arretrati.

Dopo la Riforma
Il lavoratore, nel caso in cui il giudice annulli il licenziamento, avrà ora, in più, la possibilità di optare al posto del reintegro, per un eventuale indennizzo da parte del datore di lavoro. L’indennità prevista è commisurata all’ultima retribuzione percepita dal momento del licenziamento fino all’effettivo reintegro sul posto di lavoro. Il lavoratore, in alternativa al reintegro, ha la facoltà di richiedere il pagamento di 15 mensilità, con pena la risoluzione del rapporto di lavoro.

LICENZIAMENTI DISCIPLINARI: COSA CAMBIA

Prima della Riforma:
Il Licenziamento Disciplinare è quello determinato da condotte gravi del lavoratore, tali da far ledere il rapporto di fiducia con il datore di lavoro. Fino ad ora il licenziamento doveva avvenire:

- per giusta causa, cioè per condotte di particolare gravità che pregiudicano il rapporto di fiducia tra azienda e lavoratore (es. furto, rifiuto di lavorare ecc.)

- per giustificato motivo soggettivo, cioè per condotte meno gravi ma che rendono difficile la prosecuzione del rapporto di lavoro (es. violazioni disciplinari).

Se il giudice reputava la non sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo dichiarava illegittimo il licenziamento in base all’articolo 18 e richiedeva il reintegro sul posto di lavoro.


Dopo la Riforma:
Per i Licenziamenti Disciplinari, i requisiti rimangono gli stessi, ma sarà il Giudice a decidere sul reintegro e/o risarcimento e la decisione dovrà basarsi non più solo sulla legge ma anche sui contratti collettivi.

In altre parole con la Riforma ci sarà minore discrezionalità del giudice nella scelta del reintegro. Maggiore valore assumono le tipizzazioni contrattuali che, prima della riforma del lavoro, avevano un valore esclusivamente esemplificativo e non esaustivo ai fini di individuare condotte disciplinari da sanzionare con il licenziamento. La riforma attuale prevede, una volta accertata l’inesistenza del giustificato motivo soggettivo del licenziamento, la risoluzione del contratto ed obbliga il datore di lavoro a versare un‘indennità tra 15 e 24 mensilità. Inoltre nel caso in cui il giudice accerti che il fatto contestato non sia stato commesso, dispone al reintegro e all’indennità a favore del lavoratore pari a quanto dovutogli dal momento in cui è stato licenziato.


LICENZIAMENTI ECONOMICI: COSA CAMBIA

Prima della Riforma:
Il licenziamento economico non dipende dalla condotta del lavoratore ma da “ragioni inerenti all’attività produttiva” (es. crisi aziendali, outsourcing, chiusura dell’attività ecc.). Fino ad ora, anche in questo caso l’insussistenza del requisito valido faceva scattare il reintegro. Vediamo cosa cambia.

Dopo la Riforma:
Se il giudice accerta che non ricorrono gli estremi del “giustificato motivo oggettivo”, non è più tenuto a riconoscere il diritto al reintegro, ma può ordinare solo il risarcimento al lavoratore con un indennizzo da 15 a 24 mensilità (anche per le aziende con più di 15 dipendenti). Il reintegro del lavoratore sul proprio posto di lavoro accade solo nel caso in cui la decisione del datore appaia manifestatamente infondata (in caso di insussistenza del fatto: ossia il datore di lavoro licenzia il dipendente per motivi economici, quando in realtà questi non sussistono).

Inoltre viene introdotta un nuova procedura di conciliazione preventiva obbligatoria per le aziende soggette alla Art 18 , le quali vogliano intimare un licenziamento economico: esso deve essere preceduto da una comunicazione al Dtl con il quale il datore di lavoro comunica l’intenzione a procedere al licenziamento per motivo oggettivo (economico), ed indica i motivi, ed illustra eventuali misure di ricollocazione.

Dopo l’avvenuta comunica , il Dtl convoca entrambe le parti in un periodo di soli 7 giorni dall’invio . Durante l’incontro alla presenza delle rispettive assistenze legali sindacali, le parti esaminano le soluzioni alternative al licenziamento. Tutta la procedura si conclude in un periodo di 20 giorni dalla data d’invio della convocazione Dtl, la quale può essere prorogata per legittimo impedimento del lavoratore ad un massimo di 15 giorni.

Andiamo ora ad analizzare cosa cambia nei singoli contratti di lavoro.

Contratto a tempo determinato
Sono state introdotte delle norme più severe per contrastare l’abuso dei contratti a termine. La durata del primo rapporto a tempo determinato tra azienda e lavoratore, non prorogabile, dovrà essere di 12 mesi e il contratto potrà essere sottoscritto senza la necessità di ricondurlo ad una delle motivazioni del c.d. “causalone” (ragione di carattere tecnico,produttivo,organizzativo o sostitutivo). La pausa tra un contratto e l’altro non potrà essere inferiore a 60 giorni (prima della riforma 10) per i contratti di durata inferiore a 6 mesi e non potrà essere inferiore a 90 giorni (prima della riforma 20) per quelli di durata superiore.

In base alla normativa vigente prima della Riforma, per quanto riguarda la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i termini, nell’ambito di un contratto a termine di durata inferiore a 6 mesi si opera la trasformazione a tempo indeterminato se prosegue dopo il 20° giorno dalla scadenza ovvero, nei contratti di durata pari o superiore a sei mesi, dopo il 30° giorno.

La Riforma prevede ora che la trasformazione operi, rispettivamente, dopo il 30° e dopo il 50° giorno, riconoscendo al lavoratore una maggiorazione contributiva. In tali ipotesi, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare al Centro per l’impiego territorialmente competente, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, che il rapporto continuerà oltre tale termine, indicando altresì la durata della prosecuzione.

Infine, si prevede che nel computo dei 36 mesi di durata massima del contratto, si debba tener conto anche dei periodi di somministrazione, svolti tra azienda e lavoratore ai sensi del comma 4, art.20, d.lgs. 276/03.

Dal 1° gennaio 2013 verrà introdotta un’aliquota contributiva aggiuntiva, nella misura dell’1,4% , non dovuta per i contratti a termine per ragioni sostitutive o per lo svolgimento di attività stagionali.


Contratti di inserimento
Questa tipologia contrattuale viene di fatto cancellata dall’attuale riforma con l’abrogazione degli articoli 54, 55, 56, 57, 58 e 59 del d.lgs. 276/03.

Apprendistato

I nuovi contratti di apprendistato avranno una durata minima non inferiore a 6 mesi, fatti salvi i casi di “apprendistato stagionale”. Con la Riforma, dal 1° gennaio 2013, il rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati, assunti nella stessa azienda, per aziende fino a 10 dipendenti rimane invariato: 1 a 1. Negli altri casi, il rapporto viene elevato a 3 a 2, ossia tre apprendisti ogni due lavoratori qualificati. Per le aziende con alle proprie dipendenze 10 o più unità, la norma introduce poi un vincolo: l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50% (ma la percentuale è ridotta al 30% per i primi 3 anni di vigenza della norma) degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. E’ dovuta anche l’aliquota Aspi nella misura dell’ 1,31%.

In caso di mancata stabilizzazione è dovuto all’Inps un contributo pari al 50% dell’indennità Aspi per ogni 12 mesi di apprendistato (il contributo non è dovuto per dimissioni o recesso per giusta causa).


Tirocini formativi

Si rimanda all’azione congiunta di Governo e Regioni/Province autonome di Trento e di Bolzano la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi. Le aziende non potranno più realizzare stage gratuiti, ma va riconosciuta al tirocinante una congrua indennità, anche in forma forfettaria, in relazione alla prestazione svolta. I trasgressori, in base alla gravità dell’illecito commesso, rischiano una sanzione variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6000 euro.


Lavoro a chiamata

Prima dell’inizio della singola prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni (le c.d. “chiamate”), il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata delle prestazioni (ovvero i giorni di prevista chiamata) alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms, fax o posta elettronica. Il datore di lavoro che ometta questa comunicazione preventiva è passibile di sanzione amministrativa di importo compreso da 400 a 2.400 euro per ogni lavoratore.

Part time

Cambia la disciplina delle clausole elastiche e flessibili: i CCNL disciplineranno a quali condizioni e con quali modalità il lavoratore potrà chiedere di modificare le clausole flessibili od elastiche che caratterizzano il suo contratto. I lavoratori affetti da particolari patologie nonché i lavoratori studenti possono revocare il consenso alla prestazione di lavoro reso secondo clausole elastiche o flessibili.


Contratto a progetto

Con la nuova riforma, vengono poste delle restrizioni sull’oggetto del contratto: il contratto, infatti, dovrà essere riconducibile a progetti specifici. Il progetto non potrà consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente o nello svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi (individuabili dai CCNL). L’individuazione di uno specifico progetto funzionalmente collegato a un determinato risultato finale, nella descrizione del progetto, costituisce elemento essenziale per la validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Entra in gioco anche la presunzione di subordinazione, ovvero, i progetti sono considerati rapporti subordinati nel momento in cui le medesime attività vengano svolte da lavoratori dipendenti della committente.

Per quanto riguarda, invece, l’individuazione del compenso, questo dovrà essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e non potrà essere inferiore ai minimi stabiliti, per mansioni equiparabili, dai contratti collettivi.

Viene riconosciuta al committente la possibilità di recedere dal contratto prima della naturale scadenza nel caso in cui emergano oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto.

Infine, la Riforma prevede un incremento dell’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS dal 26% al 33% , fino al 2018.


Lavoratori autonomi con partita IVA

Per contrastare le finte partite iva (dietro le quali si nascondono rapporti di lavoro subordinato) il testo integrale di Riforma del lavoro stabilisce dei vincoli per individuare le vere partite iva.

Le prestazioni lavorative rese da persona in partita IVA sono considerate, salvo prova contraria fornita dalla committente, rapporti di co.co.co. qualora ricorrano almeno due dei tre presupposti:

1. Collaborazione superiore a 8 mesi in un anno solare

2. Retribuzione del collaboratore che supera l’80% delle entrate annuali del collaboratore stesso

3. Collaboratore che disponga di una postazione fissa presso una delle sedi della committente

Trattandosi di un co.co.co. è necessario un progetto; se manca il progetto il contratto è considerato rapporto dipendente a tempo indeterminato.
Associazioni in partecipazione con conferimento di lavoro

I contratti di associazione in partecipazione non potranno essere, per una medesima attività, in numero superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti. Sono esclusi gli associati legati da vincoli familiari (parentela entro il terzo grado, affinità entro il secondo grado). E’ prevista la presunzione di subordinazione, ovvero il rapporto sarà da considerare a tutti gli effetti lavoro subordinato a tempo indeterminato :

- in caso di violazione del numero massimo di associati;

- in assenza di effettiva partecipazione agli utili dell’impresa o in caso di mancata consegna all’associato del rendiconto economico della ditta


Lavoro accessorio (voucher)

Viene introdotto un doppio limite massimo:

- 5.000 euro nei confronti di tutti i committenti;

- 2.000 euro nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti.

Le imprese familiari non possono più utilizzare voucher fino a 10.000 euro per anno fiscale.

I lavoratori part-time o percettori di ammortizzatori sociali non possono più lavorare mediante voucher.

L’importo del voucher non è più nominativo ma diventa orario. I buoni devono essere numerati e datati.


Convalida dimissioni

Per quanto riguarda la generalità dei lavoratori la convalida dimissioni si effettua tramite la sottoscrizione di una dichiarazione apposta in calce alla ricevuta della Comunicazione Obbligatoria di cessazione del rapporto inviata telematicamente al Centro per l’Impiego territorialmente competente. In pratica il datore di lavoro invita il dipendente, con apposita comunicazione, a convalidare le dimissioni mediante la sottoscrizione della ricevuta. Il lavoratore ha 7 giorni di tempo per convalidare le dimissioni, o eventualmente, per revocarle. In caso di mancata convalida o revoca le dimissioni, trascorsi i 7 giorni, sono considerate valide (silenzio assenso).

Per quanto riguarda, invece, le lavoratrici in gravidanza o durante i primi 3 anni di vita del bambino, la convalida va effettuata presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente.

E’ poi prevista una sanzione per il datore di lavoro che “abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale”; a meno che il fatto non costituisca reato, tale comportamento è punito con la sanzione amministrativa di importo compreso da 5.000 a 30.000 euro; competenti alla irrogazione della sanzione sono le Direzioni territoriali del lavoro.


ASPI

Dal 1° gennaio 2013 ci sarà l’ASPI (Assicurazione sociale per l’impiego) che sostituirà le attuali indennità di mobilità e disoccupazione.

La funzione dell’ASPI è quella di fornire ai lavoratori, che abbiano perduto involontariamente il lavoro, una indennità mensile di disoccupazione.

I requisiti per ottenere l’Aspi sono:

- Stato di disoccupazione

- Almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione

- Esclusi: dimissioni o risoluzione consensuale del rapporto, tranne nei casi a seguito della procedura art.7 l. 604/1966


Contribuzione figurativa riconosciuta:

- Per i lavoratori di età minore ai 55 anni: massimo 12 mesi, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti, anche in relazione alla mini Aspi

- Per i lavoratori di età pari o superiore ai 55 anni: massimo 18 mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti

L’Aspi sarà finanziato mediante un contributo aggiuntivo dell’1,4% a carico dei lavoratori con contratti di lavoro a tempo determinato.
fonte:studiocarlomussi

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