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martedì 6 gennaio 2026

dal 12/01/2026 "voltura 2.0" verrà sostituito da "voltureweb"


 

giovedì 13 febbraio 2025

modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali (news 2025)



Provvedimento del 13 febbraio 2025

martedì 14 gennaio 2025

Imposta di successione con autoliquidazione dal 2025

 In data 3 ottobre è entrato in vigore il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, recante disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA.

Di rilievo le novità introdotte in materia di procedimento di liquidazione dell’imposta sulle successioni con effetti sulle successioni aperte a partire dal 1° gennaio 2025. 

Il Decreto interviene sull’art. 27 del TUS (D.Lgs. n. 346/1990).

Con una specifica modifica all’art. 27 citato viene introdotto il principio di autoliquidazione dell’imposta.

Infatti, l’imposta non sarà più autoliquidata dall’ufficio, bensì dai soggetti obbligati al pagamento (autoliquidazione). 

Il nuovo comma 2-bis affida agli uffici il controllo dell’autoliquidazione (ai sensi del successivo art. 33 del TUS).

Il versamento dell’imposta di successione (risultante dalla dichiarazione) dovrà essere effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione.

Il contribuente, può comunque eseguire il pagamento dell’imposta sulle successioni autoliquidata nella misura non inferiore al 20 per cento, entro il medesimo termine di 90 giorni e, per il rimanente importo, in 8 rate trimestrali o in un massimo di 12 rate trimestrali (qualora si tratti di importi superiori a 20 mila euro). Non è consentito, tuttavia, rateizzare importi inferiori a 1.000 euro.

Resta fermo il termine di liquidazione e versamento delle imposte ipotecaria e catastale, che deve essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione di successione.

fonte Tribuzi e Bardelli


venerdì 4 ottobre 2024

SUCCESSIONI dal 01/01/2025 cambiano le imposte

Pubblicato in GU
 

per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA.

Il Decreto Legislativo mira a semplificare e razionalizzare una serie di tributi indiretti. 

Questo decreto legislativo interviene 

sull’imposta di registro, 
sull’imposta sulle successioni e donazioni, 
sull’imposta di bollo, 
nonché su altri tributi indiretti che non rientrano nell’ambito dell’IVA. 

lunedì 20 gennaio 2020

730, Certificazione unica, 770, Iva Online i modelli 2020 in versione definitiva

Pubblicati sul sito dell'AdE 
i modelli definitivi 2020 come da 


Modello 730/2020 - pdf

Istruzioni per la compilazione - pdf

Allegato 1 - Bolla per la consegna dei modelli 730 e/o dei modelli 730-1 - pdf

Allegato 2 - Busta per la consegna del modello 730-1 - pdf

Allegato 3 - Obbligo di riservatezza - pdf



Le principali novità contenute nel modello 730/2020 sono le seguenti:
  • Estensione dell’utilizzo del 730 all’erede: per la dichiarazione dei redditi relative all’anno d’imposta 2019 delle persone decedute nel 2019 o entro il 23 luglio 2020, gli eredi potranno utilizzare il modello 730 per la dichiarazione per conto del contribuente deceduto avente i requisiti per utilizzare tale modello semplificato. Il modello 730 in tal caso non potrà essere consegnato al sostituto d’imposta né del contribuente né dell’erede. 
  • Nuovo limite reddituale per i figli a carico: dall’anno d’imposta 2019, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, il limite di reddito complessivo per essere considerati a carico è elevato a 4.000 euro. 
  • Impatriati: per i contribuenti che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019, i redditi da lavoro dipendente e assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 30%. Tale misura è ridotta al 10% se la residenza è trasferita in: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. I redditi da lavoro dipendente e assimilati percepiti dagli 8 MODELLO 730 / 2020
  • ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE sportivi professionisti concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50% purché sia effettuato il versamento di un contributo dello 0,5% della base imponibile secondo le modalità individuate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
  • Detrazione per comparto sicurezza e difesa: al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000 euro, è riconosciuta sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, una riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali.
  • Detrazione per riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”): l’onere sostenuto per il riscatto degli anni non coperti da contribuzione, può essere detratto dall’imposta lorda nella misura del 50% con una ripartizione in 5 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.
  • Detrazione per infrastrutture di ricarica: per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per l’acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica è previsto che l’onere sostenuto possa essere detratto dall’imposta lorda nella misura del 50% dell’ammontare delle spese sostenute, di ammontare comunque non superiore a 3.000 euro, con una ripartizione in 10 rate annuali di pari importo.
  • Sport bonus: contribuenti identificati con il numero seriale indicato nella tabella A, allegata al decreto del 23 dicembre 2019, possono fruire di un credito d’imposta. Il credito d’imposta è pari al 65% delle somme erogate in favore degli enti gestori o proprietari di impianti sportivi pubblici ed è riconosciuto nel limite del 20% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
  • Credito d’imposta per bonifica ambientale: per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d’imposta, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate. Il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti del 20% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
  • Detrazione per spese di istruzione: per l’anno 2019 l’importo massimo annuo delle spese per cui si può fruire della detrazione è pari a 800 euro.
  • Scheda per la scelta della destinazione dell’8 per mille dell’IRPEF: il contribuente può destinare l’otto per mille dell’Irpef allo Stato indicando una specifica finalità tra cinque distinte opzioni.

martedì 12 settembre 2017

#SUCCESSIONI_ON_LINE #VOLTURE_ONLINE #DAL_20170912 #MODULISTICA_CAMBIA

CONTINUA L'EVOLUZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE


A FAR DATA DAL 12/09/2017 , CAMBIA LA DOCUMENTAZIONE DA UTILIZZARE

Modello di successione da utilizzare a partire dal 12 settembre 2017

 Modello - pdf - approvato con il provvedimento del 15 giugno 2017 
(versione aggiornata al 23 giugno 2017). Motivi dell'aggiornamento - pdf



Modello di successione da utilizzare fino all’11 settembre 2017

 Modello - Versione aggiornata al 20 gennaio 2017. Motivi dell’aggiornamento - pdf


Modello 4

mercoledì 28 dicembre 2016

#SUCCESSIONI_e_VOLTURE_ONLINE

Dal 23/01/2017 i contribuenti potranno presentare la dichiarazione di successione e la domanda di voltura catastale direttamente online. 

Per farlo, sul sito internet dell’Agenzia sarà reso disponibile un software di compilazione per :

  • Successioni OnLine per compilare il file, allegare i documenti, salvare, accedere ai servizi telematici ed inviare.
  • volture catastali OnLine  per rendere le dichiarazioni sostitutive di atto notorio mediante la compilazione di specifici quadri del modello, invece di allegare ciascun documento.

Il tutto opzionale fino al 31 dicembre 2017 e obbligatorio dal 1° gennaio 2018.

La dichiarazione può essere presentata tramite i servizi telematici dell’Agenzia, utilizzando le proprie credenziali di accesso, oppure tramite un intermediario abilitato o un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate competente per la lavorazione.
Tutti i documenti utili alla dichiarazione dovranno essere allegati al modello in formato PDF/A o TIFF.

fonte:fiscoetasse



sabato 14 maggio 2016

SUCCESSIONI + FISCO + REVERSIBILITA' , EREDITA' , con il ddl Cirinna su unioni civili e convivenze di fatto , cosa c'è di nuovo ?

Il ddl Cirinnà, 
"Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze " 
si occupa di unioni civili e convivenze di fatto , distingue tra :
  • unioni civili tra persone dello stesso sesso 
  • e conviventi di fatto omosessuali ed etero sessuali

Differenza di definizione , unioni civili e convivenze di fatto , cosa si intende:
  • per unioni civili si intendono specifiche formazioni sociali costituite da persone maggiorenni dello stesso sesso;
  • con il termine convivenze di fatto, invece, si fa riferimento a tutte le coppie formate da due persone maggiorenni (sia etero che omosessuali) non legate da vincoli giuridici ma da un legame affettivo e che possono regolare i propri rapporti patrimoniali attraverso un "contratto di convivenza".
Per le unioni civili il partner superstite ha diritto alla cd. Legittima, al pari di una coppia civilmente sposata. In particolare l'eredità è divisa nel seguente modo:

  • 50% al partner superstite
  • 50% ad eventuali figli
Ecco i punti principali:
  • l'unione si costituisce tra persone dello stesso sesso con una dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni, e va registrata nell'archivio dello stato civile;
  • i partner acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri: hanno l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale, alla coabitazione ed entrambi sono tenuti a contribuire ai bisogni comuni, in base alle proprie possibilità;
  • entrambi concordano l'indirizzo della vita familiare e la residenza comune, esattamente come avviene per le coppie sposate;
  • in assenza di indicazioni diverse, si applica la comunione dei beni;
  • se l'unione dovesse cessare, le parti hanno diritto all'eredità, alla pensione di reversibilità e al mantenimento;
  • la separazione avviene davanti all'ufficiale di stato civile, quando le parti ne manifestano la volontà (anche disgiunta).

Per i conviventi di fatto 
 (sia etero che omosessuali) non sono previsti particolari diritti.

  • i conviventi assumono solo alcuni dei diritti e dei doveri riconosciuti alle coppie sposate: l'assistenza ospedaliera, penitenziaria e gli alimenti a fine convivenza (nel caso in cui uno dei due non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento);
  • se il proprietario della casa di comune residenza dovesse morire, il convivente avrebbe diritto a continuare ad abitare nella stessa casa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore ai due anni e comunque non oltre i cinque anni;
  • Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni;
  • il diritto di abitare nella casa del convivente superstite cessa nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto;
  • se l'intestatario del contratto di affitto della casa di comune residenza dovesse morire o dovesse recedere, il convivente di fatto può subentrare nel contratto;
  • i conviventi possono scegliere di gestire i propri rapporti patrimoniali con un "contratto di convivenza" e quindi indicare la residenza, le modalità di contribuzione alla vita comune, la comunione dei beni (voce che può comunque essere modificata in qualunque momento);
  • oltre che in caso di morte o di matrimonio, la convivenza si risolve per accordo delle parti o per volontà unilaterale.




fonti: fiscoetasse , web



venerdì 6 maggio 2016