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sabato 11 agosto 2012

Il 55% è ancora conveniente (fiscal-focus)


Il prolungamento al 30 giugno 2013, può modificare i calcoli di convenienza dei contribuenti sul risparmio energetico

La proroga del 55% - Con la conversione del Decreto Sviluppo, il bonus del 55% è stato prorogato fino al 30 giugno 2013. Nella prima versione della norma, tale bonus sarebbe dovuto scendere al 50% dal 1° gennaio 2013 allineandosi a quello previsto per le ristrutturazioni edilizie. Un 5% in più che potrebbe così spostare gli equilibri e i calcoli di convenienza delle due deduzioni da parte dei proprietari degli immobili. 

I bonus ristrutturazione in vigore – Dal 26 giugno scorso è entrata in vigore la detrazione del 50% in sostituzione a quella “classica” del 36% per gli interventi di ristrutturazione edilizia, con l’aumento della spesa massima da 48.000 euro a 96.000 euro. La nuova agevolazione, oltre che applicabile anche alle opere finalizzate al risparmio energetico, risulta anche semplificata rispetto alla precedente, infatti basterà effettuare i pagamenti con un bonifico tracciabile e conservare le fatture. Per quanto riguarda il risparmio energetico, alcune opere sono agevolate anche dal 55%, con l’obbligo però di rispettare determinati parametri standard di rendimento energetico e l’esecuzione di una pratica all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori. 

Modifica dei calcoli di convenienza - Il prolungamento di sei mesi della detrazione del 55% sul risparmio energetico, potrebbe in qualche caso modificare i calcoli di convenienza di chi deve effettuare lavori in tal senso, e in particolare dei soggetti che sono maggiormente attenti alle potenzialità del risparmio energetico considerando altri vantaggi in generale, e non solo quelli fiscali. Ad esempio, la sostituzione di una caldaia adesso è un'opera di manutenzione straordinaria dunque si potrà beneficiare del 50% (ex 36%), se invece si installa una caldaia a condensazione, si può beneficiare del 55%. Considerata una spesa di 10mila euro, la differenza è di 500 euro quindi non moltissimo, ma se si vanno a considerare altri parametri, come ad esempio la riduzione della spesa per il riscaldamento, allora si potrà trovare la convenienza negli anni dell’apparecchio più efficiente. Con riferimento all’ENEA in questo caso non serve la certificazione energetica, il contribuente deve conservare il certificato del produttore della caldaia e poi compilare su sito dell’ENEA (http://efficienzaenergetica.acs.enea.it) l’allegato “E”. Un altro esempio può essere fatto per la sostituzione delle finestre per le quali si può beneficiare del 55% rispettando i livelli di trasmittanza termica previsti dal DM 26 gennaio 2010. In questo caso oltre al risparmio energetico che dipenderà anche dall’isolamento termico del tetto e delle pareti, bisognerà anche considerare, ad esempio, il migliore isolamento acustico, oltre alla riqualificazione dell’immobile. 

Il 55 fa la differenza - Si può facilmente constatare che un 5% in più può fare la differenza e può spostare gli interventi di ristrutturazione normali verso gli interventi cosiddetti “verdi”. Va ricordato anche che il contribuente che esegue i lavori, può effettuare da solo la pratica sul sito dell’ENEA (conseguendo cosi un’altro risparmio per l’esecuzione della pratica altrimenti eseguita dalla ditta installatrice) compilando gli allegati previsti e conservando la certificazione del produttore degli infissi e un documento che stimi la trasmittanza di quelli vecchi sostituiti. Inoltre, al di là delle ipotesi sopra fatte, il 55% può risultare conveniente anche quando vi è una spesa eccessiva (perché così non intacca il plafond di spesa del 50%) o quando si tratta di società di capitali, perché il 55% è una detrazione Ires, e non solo Irpef.

mercoledì 25 luglio 2012

Sconto del 50% anche su piccoli interventi (fisco7)

Il nuovo Decreto Sviluppo, recante Misure urgenti per la crescita, prevede tra i suoi contenuti la detrazione del 50% sulle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Ma non sono agevolati solo i grandi interventi di ristrutturazione, anche molti piccoli interventi possono godere di questa generosa detrazione.
E’ previsto ad esempio lo sconto sulle misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi che consente di:
  • effettuare opere di rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;
  • apporre grate sulle finestre o loro sostituzione;
  • installare porte blindate o rinforzate;
  • apporre o sostituire serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
  • installare rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
  • apporre saracinesche, tapparelle metalliche con bloccaggi;
  • installare vetri antisfondamento;
  • installare sistemi di antifurto.
Sono agevolate anche le opere volte ad evitare gli infortuni domestici:
  • l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti;
  • il montaggio di vetri anti-infortunio;
  • l’installazione del corrimano.
Non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza, in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili. Ad esempio non spetta alcuna detrazione per l’acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas.
Altre spese agevolate con lo sconto del 50% sono quelle relative  alla  realizzazione   di   opere   finalizzate   al conseguimento  di  risparmi  energetici  con   particolare   riguardo all’installazione  di  impianti  basati  sull’impiego   delle   fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono  essere  realizzate anche in assenza di opere  edilizie  propriamente  dette,  acquisendo idonea  documentazione  attestante  il  conseguimento   di   risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.  
E’ ad esempio agevolata l’installazione:
  • della stufa a pellet;
  • della termocucina;
  • del condizionatore.
Ovviamente, affinché in quest’ultimo caso si possa parlare di intervento volto al risparmio energetico, è necessario che il condizionatore sia utilizzabile anche ai fini del riscaldamento per la stagione invernale, a integrazione o  sostituzione dell’impianto di riscaldamento autonomo o centralizzato già esistente.
Per questi interventi  che possiamo definire minori rispetto agli interventi di ristrutturazione edilizia degli immobili, le abilitazioni amministrative spesso non sono necessarie. Verificata questa possibilità con gli uffici del Comune in cui l’immobile è situato, è sufficiente produrre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nella quale è indicata la data di inizio lavori delle opere, la tipologia esatta e che gli stessi non necessitano di alcun titolo autorizzativo.
Anche la comunicazione preventiva alla Asl in molti casi non è necessaria. La raccomandata non è necessaria ai sensi dell’articolo 99 del decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008, qualora si tratti di un cantiere per lavori che non superano i 200 uomini/giorni in presenza di un’unica impresa, mentre è sempre necessaria in presenza, anche non contemporanea, di più imprese nel cantiere.
Sostanzialmente,  su questi piccoli interventi, i documenti da produrre sono:
  • le fatture/ricevute comprovanti le spese sostenute;
  • la copia dei bonifici di pagamento;
  • le ricevute di pagamento Imu;
  • la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, se le opere sono riferite a parti condominiali e relativa tabella di riparto millesimale;
  • il consenso del proprietario dell’immobile, quando le opere sono eseguite dal detentore (inquilino, comodatario).

mercoledì 11 luglio 2012

Detrazioni: nuovo 50% e vecchio 36%, i primi chiarimenti (FISCO7)

Con l’entrata in vigore del decreto legge 83 del 22 giugno 2012 i bonifici fermi da qualche settimana in attesa della più generosa detrazione del 50% possono finalmente essere fatti. Il decreto legge è entrato in vigore il 26 giugno consentendo uno sconto maggiorato del 14% , dal 36 al 50 per cento della spesa.
La detrazione per il recupero edilizio passa al 50 per cento su 96mila euro, quindi il tetto di risparmio raddoppia rispetto al limite precedente di 48mila euro. Tutte le altre regole sono invariate, dalla rateazione in 10 anni del bonus all’elenco delle opere agevolabili. 

Il termine per questa detrazione scade il 30 giugno 2013.
La data del 26 giugno è il riferimento per i bonifici bancari. Per i pagamenti precedenti questa data, la detrazione è pari al 36% dell’importo, per i pagamenti effettuati a partire dal 26 giugno la detrazione è pari al 50% dell’importo. Al riguardo è rilevante la data d’ordine del bonifico, non la valuta.
Dalla lettura del decreto pare chiaro che la nuova percentuale di detraibilità spetta anche su lavori già avviati. Il limite di 96mila euro per la detrazione Irpef del 50% sulle spese di ristrutturazione edilizia sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, oltre ad essere riferito allo stesso intervento (anche pluriennale) effettuato nella stessa abitazione (comprensiva di pertinenze), è anche il limite massimo per il 2012. Se ci sono due interventi distinti nello stesso immobile, il limite massimo per quest’anno non potrà superare comunque i 96mila euro (per quell’immobile), neanche se il pagamento di 48mila euro per il primo intervento è avvenuto entro il 25 giugno 2012 e il bonifico di 96mila euro per il secondo intervento è stato effettuato successivamente ed entro quest’anno.
Il sottosegretario al ministero dell’Economia Vieri Ceriani, per conto dell’Agenzia delle Entrate, ha fornito risposte ad un’interrogazione parlamentare. La detrazione del 36% per le spese pagate fino al 25 giugno 2012 compete nel limite massimo di 48mila euro e la detrazione del 50% per quanto pagato dal 26 giugno 2012 al termine del periodo di imposta per un ammontare massimo di 96mila euro. Quest’ultimo limite si considera al netto delle spese già sostenute alla predetta data, ma comunque nei limiti di 48mila euro, per le quali resta ferma la detrazione del 36 per cento. Ad esempio se alla data del 25 giugno 2012 risultano spesi 10mila euro, per le spese successive tale data la detrazione del 50 per cento spetta su ulteriori 86mila euro. Se invece alla data del 25 giugno 2012 risultano spesi 50mila euro, la detrazione del 36% spetta nel limite di 48mila euro (2mila euro non sono detraibili) mentre la detrazione del 50 per cento sulle spese successive il 25 giugno 2012 spetta su ulteriori 48mila euro.
E’ interessante capire se il contribuente può autonomamente escludere i pagamenti effettuati entro il 25 giugno 2012 allo scopo di detrarre tutte le eventuali spese sostenute dopo tale data nel limite di euro 96mila con la detrazione maggiorata al 50%. In altri termini escludere i precedenti pagamenti con detrazione del 36 per cento allo scopo di detrarre 96mila euro con la nuova detrazione del 50 per cento. Probabilmente quest’ultima ipotesi è da escludere con necessità di considerare tutti i bonifici sulla base dell’ordine cronologico di pagamento.
Per il 2013 in caso di mera prosecuzione dei lavori già iniziati in precedenza l’ammontare massimo di 96mila euro dovrà tenere conto delle spese sostenute negli anni precedenti. Se alla data del 30 giugno 2013 (data di scadenza della nuova detrazione del 50 per cento) sono state sostenute spese per un ammontare pari o superiore a 48mila euro, le ulteriori spesse sostenute nel periodo di imposta non consentiranno alcuna ulteriore detrazione del 36 per cento (salvo l’ipotesi di proroga della detrazione del 50 per cento).
Il bonifico ha un ruolo chiave su questa novità del 2012, vale la pena ricordare le regole base per operare correttamente. Il bonifico bancario o postale anche online deve essere compilato con:
  • causale del versamento con riferimento alle disposizioni istitutive della detrazione, legge 449/97 per il 36% o eventualmente legge 296/06 per il 55%;
  • il codice fiscale del beneficiario dell’agevolazione;
  • la partita Iva o il codice fiscale dell’impresa beneficiaria del bonifico.
Si consiglia di inserire nella causale anche numero e data fattura. Non c’è, invece, l’obbligo di effettuare il pagamento con bonifico relativamente a: oneri di urbanizzazione, ritenute di acconto operate sui compensi, imposta di bollo e tassa per l’occupazione suolo pubblico e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori.
Attenzione ai riferimenti normativi nella causale. L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 55/E del 7 giugno 2012 ha chiarito che il bonifico bancario o postale incompleto dei riferimenti normativi e del numero di partita dell’impresa beneficiaria pregiudica, in maniera definitiva, il rispetto, da parte delle banche o delle Poste, di operare la ritenuta del 4 per cento (articolo 25 del Dl 78/2010). L’omessa indicazione dei riferimenti normativi e del numero di partita Iva del beneficiario non dà diritto alla detrazione del 36% sulle spese di ristrutturazione. Eventualmente per chi ha sbagliato a fare il bonifico, cioè senza i dati elencati sopra sarà possibile rifarne uno nuovo all’impresa o al professionista, completo dei corretti dati richiesti, concordando però con quest’ultimo le modalità di restituzione dell’importo originariamente pagato.