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sabato 8 giugno 2013

DETRAIBILITA' SPESE MEDICHE: KUKIDENT E PROFILATTICI.........

Nella circolare 20/E del 13/05/2011 l’Agenzia delle Entrate ha indicato la possibilità di fruire della detrazione per le spese sanitarie sostenute e documentate da scontrini rilasciati dalla farmacia che riportino la dicitura dispositivo medico o l’abbreviazione DM.

DEFINIZIONE DI DISPOSITIVO MEDICO: 


L’Agenzia ha precisato che per definire la nozione di dispositivi medici è stato acquisito il parere del Ministero della Salute. Sulla base di tale parere si precisa che:


  • sono dispositivi medici i prodotti, le apparecchiature e le strumentazioni che rientrano nella definizione di dispositivo medico contenuta negli articoli 1, comma 2, dei tre decreti legislativi di settore (decreti legislativi n. 507/92 n. 46/97 n. 332/00), e che sono dichiarati conformi, con dichiarazione / certificazione di conformità, in base a dette normative ed ai loro allegati e, perciò, vengono marcati CE dal fabbricante in base alle direttive europee di settore  "qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software informatico impiegato per il corretto funzionamento, e destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; di diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap; di studio, sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico; di intervento sul concepimento, il quale prodotto non eserciti l'azione principale, nel o sul corpo umano, cui è destinato, con mezzi farmacologici o immunologici né mediante processo metabolico ma la cui funzione possa essere coadiuvata da tali mezzi";
  • non esiste un elenco dei dispositivi medici detraibili che si possa consultare.

Per agevolare l’attività dei contribuenti volta ad individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione, il Ministero della salute ha fornito un elenco non esaustivo dei Dispositivi Medici (MD) e dei Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD), rappresentativo delle categorie di dispositivi medici di uso più comune (vedi in fondo).


CONDIZIONI PER LA DETRAZIONE FISCALE: 

Dal punto di vista fiscale, fermo restando che LA GENERICA DICITURA DISPOSITIVO MEDICO SULLO SCONTRINO FISCALE NON CONSENTE LA DETRAZIONE della relativa spesa ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR, (cfr, risoluzione n. 253 del 2009) si precisa che per i dispositivi medici il contribuente ha diritto alla detrazione qualora:
  • dallo scontrino o dalla fattura appositamente richiesta risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico (QUINDI IL CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE ndr) ;
  • è in grado di comprovare per ciascuna tipologia di prodotto per il quale si chiede la detrazione che la spesa sia stata sostenuta per dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura CE che ne attesti la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE; per i dispositivi medici compresi nell’elenco, ovviamente, il contribuente non ha necessità di verificare che il dispositivo stesso risulti nella categoria di prodotti che rientrano nella definizione di dispositivi medici detraibili ed è, quindi, sufficiente conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE. 

La detrazione fiscale è ammessa solo per i dispositivi medici che rientrano

mercoledì 21 marzo 2012

Modello 730/2012: i dispositivi medici

Forniamo un chiarimento su spese sanitarie, mediche e, più in dettaglio,sui dispositivi medici e sulle detrazioni di cui il contribuente può fruire, per se e per i familiari a carico, grazie alla compilazione del Modello 730/2012.
Nel rigo E1 del 730 è possibile indicare le spese sanitarie sostenute dal contribuente per se stesso o per i propri familiari fiscalmente a carico.
Le spese sanitarie di cui trattasi sono quelle tassativamente previste dall’art.15, comma 1, lettera c), del TUIR, quindi:
•    mediche;
•    di assistenza specifica;
•    chirurgiche;
•    per prestazioni specialistiche;
•    per protesi dentarie e sanitarie in genere;
•    per dispositivi medici.
L’identificazione dei dispositivi medici ha creato non pochi problemi di compilazione delle dichiarazioni dei redditi dello scorso anno.
In proposito è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 20/E del 13/05/2011, tenendo conto anche di quanto previsto dal Ministero delle Salute, definendo il termine “dispositivo medico” 
e indicando anche l’elenco, non esaustivo, di quelli d’uso più comune, al fine di una più facile identificazione.
Nella suddetta Circolare è riportato: “sono dispositivi medici i prodotti, le apparecchiature e le strumentazioni che rientrano nella definizione di “dispositivo medico” contenuta negli articoli 1, comma 2, dei tre decreti legislativi di settore (decreti legislativi n. 507/92 – n. 46/97 – n. 332/00), e che sono dichiarati conformi, con dichiarazione/certificazione di conformità, in base a dette normative ed ai loro allegati e, perciò, vengono marcati “CE” dal fabbricante in base alle direttive europee di settore.”
La detraibilità per l’acquisto, la manutenzione o l’affitto di dispositivi medici è ammessa solo nel caso in cui nello scontrino o nella fattura siano riportati il soggetto che ha sostenuto la spesa ed una chiara descrizione del prodotto che deve essere obbligatoriamente contrassegnato dallamarcatura CE da parte del produttore, in base a quanto previsto dalle Direttive 93/42/CEE, 90/385/CEE, 98/79/CE.
Nel caso di spesa sostenuta per un prodotto ricompreso nell’elenco dei dispositivi medici fornito dal Ministero della Salute, riportato nella Circolare dell’Agenzia delle entrate sopra citata e di seguito allegato,  non è necessario, ai fini della detraibilità, verificare se lo stesso sia compreso nella categoria di prodotti che rientrano nella definizione di dispositivi medici detraibili, ma è sufficiente la documentazione dalla quale risulti che il dispositivo è marcato CE.
Inoltre, nel caso in cui nel documento rilasciato dal rivenditore non siano riportati i dati del soggetto che ha sostenuto la spesa, è possibile autocertificare che l’acquisto del prodotto è necessario per una patologia del contribuente o di un familiare a suo carico.
E’ utile ricordare che tra i dispositivi medici detraibili rientra non solo il materasso antidecubito ma anche quello ortopedico, sempre nel rispetto dei requisiti sopra esposti.
Si riporta l’elenco dei dispositivi medici di uso più comune, come da allegato alla Circolare 20/E (qui):
1) Esempi di Dispositivi Medici secondo il decreto legislativo n. 46 del 1997
- Lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi
- Montature per lenti correttive dei difetti visivi
- Occhiali premontati per presbiopia
- Apparecchi acustici
- Cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate
- Siringhe
- Termometri
- Apparecchio per aerosol
- Apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa
- Penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della
misurazione della glicemia
- Pannoloni per incontinenza
- Prodotti ortopedici (ad es. tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per
la deambulazione in generale ecc.)
- Ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc..)
- Lenti a contatto
- Soluzioni per lenti a contatto
- Prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti ecc.)
- Materassi ortopedici e materassi antidecubito
2) Esempi di Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD) secondo il
decreto legislativo n. 332 del 2000
•    Contenitori campioni (urine, feci)
•    Test di gravidanza
•    Test di ovulazione
•    Test menopausa
•    Strisce/Strumenti per la determinazione del glucosio
•    Strisce/Strumenti per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDL
•    Strisce/Strumenti per la determinazione dei trigliceridi
•    Test autodiagnostici per le intolleranze alimentari
•    Test autodiagnosi prostata PSA
•    Test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR)
•    Test per la rilevazione di sangue occulto
Autore: Annalisa Fedrigo – Centro Studi CGN

martedì 10 gennaio 2012

Dispositivi medici detraibili

La detrazione spettante è pari al 19% dell’importo speso complessivamente, fino ad un massimo di 6.197,48 euro per ogni singolo anno di imposta.
Tra le spese mediche che possono essere dedotte figurano le analisi, le visite specialistiche e non, le prestazioni specialistiche, le indagini radioscopiche, l’acquisto o l’affitto di protesi sanitarie, ricoveri in ospedali e cliniche private (solo la parte per cure mediche e non vitto alloggio) per interventi ed operazioni chirurgiche e le cure mediche generiche, comprese le spese sostenute per l’acquisto dei farmaci.
Sono inoltre oggetto di detrazione anche le spese mediche meno ricorrenti, tra cui quelle aventi ad oggetto prestazioni mediche omeopatiche. Rientrano tra le spese mediche detraibili sia quelle sostenute dal contribuente nel proprio interesse sia quelle sostenute da persone fiscalmente a suo carico.

In presenza di particolari condizioni, inoltre, sono detraibili anche le spese mediche sostenute da familiari che non sono a carico del contribuente, in particolare in caso di necessità, qualora si riferiscano a prestazioni esenti dalla spesa sanitaria del servizio pubblico e nel caso in cui la detrazione concessa non trovi capienza nel reddito imponibile del soggetto che ha fruito delle prestazioni.

Tra le spese mediche detraibili rientrano anche quelle sostenute per l’acquisto di dispositivi medici, un’opportunità che alla luce della confusione che si crea in merito ai requisiti per usufruire di questa agevolazione fiscale necessitava di un opportuno chiarimento, arrivato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 20 del 13 maggio 2011. leggi anche qui

L’Agenzia ha anzitutto chiarito che per dispositivi medici si intendono i prodotti, le apparecchiature e le strumentazioni che rientrano nella definizione di dispositivo medico contenuta negli articoli 1 dei decreti legislativi n. 507/92, n. 46/97 e n. 332/00 e che sono dichiarati conformi, pertanto risultano marcati CE dal fabbricante in base a quelle che sono le direttive europee di settore.

Dal punto di vista fiscale, inoltre, per poter usufruire della detrazione non è sufficiente essere in possesso dello scontrino fiscale con dicitura “dispositivo medico”, ma è necessario che in tale scontrino venga opportunamente indicata la tipologia di dispositivo medico e il nome del soggetto che sostiene la spesa.

Un elenco completo dei dispositivi che possono essere detratti non esiste, tuttavia nella suddetta circolare l’Agenzia delle Entrate ha elencato quelli più comuni, ovvero: lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi, montature per lenti correttive dei difetti visivi, occhiali premontati per presbiopia, apparecchi acustici, cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate, siringhe, termometri, apparecchio per aerosol, apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa, penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia, pannoloni per incontinenza, prodotti ortopedici, ausili per disabili, lenti a contatto, soluzioni per lenti a contatto, prodotti per dentiere, materassi ortopedici e materassi antidecubito, contenitori campioni, test di gravidanza, test di ovulazione, test menopausa, strisce/strumenti per la determinazione del glucosio, strisce/strumenti per la determinazione del colesterolo, test autodiagnostici per le intolleranze alimentari, test autodiagnosi prostata PSA, test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR), test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci, test autodiagnosi per la celiachia.