Visualizzazione post con etichetta inps circ. 149 del 28/12/2012. Mostra tutti i post
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venerdì 15 febbraio 2013

Assegno sociale annuo: nuovi importi per il 2013

L’INPS ha reso noto il nuovo importo dell’assegno sociale aggiornato al 2013 pari a 5.749,90 euro (442,30 euro per 13 mensilità).




Come è noto la misura dell’assegno sociale 
(prestazione economica che attualmente spetta a coloro che hanno raggiunto i 65 anni e 3 mesi di età e vivono in condizioni economiche disagiate) costituisce un parametro importantissimo per gli stranieri residenti in Italia.

Al fine di avviare la procedura di ricongiungimento familiare, ad esempio, lo straniero deve dimostrare un reddito almeno pari all’importo dell’assegno sociale annuo aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere.

Stesso ammontare è richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Infine, all’assegno sociale annuo viene normalmente fatto riferimento al momento del rinnovo del permesso di soggiorno al fine di verificare se il richiedente è titolare di risorse economiche sufficienti al sostentamento proprio e dei familiari a carico.

L’importo dell’assegno sociale è rilevante sotto diversi profili perché è il parametro:

per l’autorizzazione all’ingresso per il ricongiungimento familiare: lo straniero che chiede di essere autorizzato a farsi raggiungere dalle categorie stabilie dalla nuova normativa entrata in vigore il 5 novembre 2009, deve dimostrare di avere un reddito, pari almeno all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della sua metà per ogni persona da ricongiungere;

per rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato dopo 5 anni di soggiorno regolare e subordinato al possesso di questo requisito di reddito minimo (art. 9 TU);

impossibile invece utilizzare l’importo dell’assegno sociale quale limite per il rinnovo del permesso di soggiorno o per l’iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari, che invece devono prevedere una valutazione più complessa sulla situazione.

Ecco la nuova tabella dei redditi (L’importo annuale è calcolato sulla base di tredici mensilità)


Richiedente - 5.749,90 € annui - 442,30 € mensili


1 familiare - 8.624,85 € annui - 663,45 € mensili 

2 familiari - 11.499,8 € annuali - 884,6 € mensili

3 familiari - 14.374,75 € annuali - 1.105,75 € mensili

4 familiari - 17.249,7 € annuali - 1.326,9 € mensili

2 o più minori di 14 anni - 11.449,8 € annuali - 884,6 € mensili

2 o più minori di 14 anni e un familiare - 14.374,75 € annuali - 1.105,75 € mensili





martedì 8 gennaio 2013

pensione invalidità civile "cumulo redditi familiare"

Nella 



l'INPS in merito ai limiti di reddito da considerare per attribuire o meno il diritto all’assegno in questione: 



stabilisce che dal 2013 la soglia non si riferirà più al reddito personale del soggetto ma a quello coniugale.

La direttiva impone un nuovo calcolo reddituale per richiedere all’Istituto la pensione di 275,85€: si dovrà infatti fare riferimento non più al reddito personale ma a quello familiare per poter accedere al contributo mensile.


Esclusi dal provvedimento sono solo i disabili parziali quali ciechi e sordi poiché ad essi sono dedicate precise leggi personali. 

Ma cosa comporta questa decisione? 


L’impossibilità per una coppia di domandare la pensione se detiene un reddito familiare mensile superiore a 1.343,9€ lordi.


Quindi in base alla circolare in esame, gli invalidi civili totali con pensione e gli invalidi civili totali con pensione e indennità di accompagnamento 


– per avere diritto all’assegno – 


non dovranno presentare un reddito coniugale superiore a 16.127,30 €. 




A 275,87 euro mensili ammonterebbe la pensione pagata agli invalidi civili al 100% dal 1 gennaio 2013, come si legge nella citata circolare.
La “decisione” dell’INPS è da ricondursi alla sentenza n. 4677/2011 della Corte di Cassazione, la quale si è pronunciata proprio sul tema del limite reddituale per il riconoscimento della pensione di inabilità agli invalidi civili assoluti. Al riguardo, i giudici sostennero che ai fini dell’accertamento della sussistenza del requisito reddituale per l’assegnazione della pensione, assumesse “rilievo non solamente il reddito personale dell’invalido, ma anche quello (eventuale) del coniuge del medesimo”. Di conseguenza se l’importo di detti redditi complessivamente considerati supera la soglia prevista, il beneficio va negato.








14/01/2013 L'Inps fa marcia indietro. 
Gli invalidi al 100% continueranno a percepire l'assegno di invalidità sulla base del reddito personale e non su quello familiare. 
L'Istituto di previdenza ha congelato la novità inserita nella circolare di fine anno che ha suscitato reazioni e proteste del mondo sindacale e delle associazioni di settore. 
Il limite di reddito lordo annuo, passato dallo scorso 1°gennaio a 16.127,30 euro, che garantisce un assegno mensile di 275,87 euro, resta dunque come limite al reddito personale dell'invalido.


L'INPS, con Messaggio n. 717 del 14/01/2013, sospende l'attuazione della sua Circolare n. 149/2012 con la quale prevedeva, a partire dal 1° Gennaio 2013, per le sole pensioni di inabilità, che il limite di reddito da non superare per poter beneficiare della pensione tenesse conto anche del reddito dell'eventuale coniuge (e non più quello individuale).

Pertanto, sia nella liquidazione dell'assegno mensile che per la pensione di inabilità civile, si continuerà a far riferimento al reddito personale della persona riconosciuta invalida civile.