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domenica 28 aprile 2013

Tasse sui possedimenti all'estero 2013 ( IVIE , IVAFE ) come cambiano

Con la risol.27 19 aprile 2013, l’Agenzia delle Entrate ha ridefinito i codici tributo per il pagamento dell’imposta su:
valore degli immobili situati all’estero (IVIE) ;
imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE):

  • “4041″ – “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO”;
  • “4042″ – “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie – SALDO”;
  • “4043″ – “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO”.
  • Inoltre, l’Agenzia ha istituito ulteriori codici per il versamento delle somme dovute a titolo di acconto 2013:
  • “4044″, acconto prima rata IVIE;
  • “4045″, acconto seconda rata o acconto in unica soluzione IVIE;
  • “4046″, acconto IVIE da parte delle società fiduciarie;
  • “4047″, acconto prima rata IVAFE;
  • “4048″, acconto seconda rata o acconto in unica soluzione IVAFE.


fonte:seac

venerdì 26 aprile 2013

ANCHE PER IL 2013 VALE IVIE PER LE CASE ALL'ESTERO

In Unico PF 2013 e nel mod. 730/2013 è ancora necessaria la compilazione e la tassazione per gli immobili detenuti all'estero, anche se non locati.

Le novità introdotte sul fronte Ivie con la finanziaria 2013 non sono allineate alle regole Imu italiane per l'anno d'imposta 2012. 

Ciò significa che per gli immobili detenuti all'estero è ancora necessario procedere alla compilazione, indicando l'importo netto assoggettato a imposta sui redditi nel Paese estero per il 2012. 

Solo se nello Stato estero l'immobile non è tassabile non sussiste l'obbligo dichiarativo, ma il contribuente non deve aver percepito alcun reddito. 

Inoltre, se nello Stato estero gli immobili sono tassati in base alle tariffe d'estimo, va individuato l'importo che risulta dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente riconosciute. 

In tal caso va riconosciuto il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

La legge n. 228/2012 all'articolo 1, stabilisce che dall'anno d'imposta 2012 non si paga più l'Irpef per gli immobili esteri non locati. 

Unico 2013 non lo precisa e lascia all'oscuro i contribuenti. 

La legge di stabilità per il 2013 ha sostituito l'Irpef con l'Ivie, analogamente a quanto previsto per gli immobili non affittati in Italia e assoggettati a Imu.

Per evitare censure dalla Commissione europea contro le doppie imposizioni la legge 228/2012 ha posticipato al 2012 la decorrenza dell'Ivie, introdotta dal dl 201/2011, e ha previsto per gli immobili assoggettati ad Ivie, purché non locati, la non applicazione del comma 1 dell'art. 70 del Tuir che tassa i terreni e i fabbricati situati all'estero con le regole di determinazione della base imponibile previste nel Paese di ubicazione dell'immobile. 

In questo modo si realizza un perfetto allineamento: gli immobili posseduti in Italia e ubicati all'estero, se non sono affittati, sono esclusi dall'Irpef.


fonte:metaping

giovedì 15 novembre 2012

Posticipata al 2012 la decorrenza di IVIE e IVAFE (eutekne)

L’emendamento fiscale al Ddl. di stabilità, depositato dai relatori in Commissione Bilancio alla Camera, introduce alcune significative modifiche alla disciplina dell’imposta sugli immobili (IVIE) e delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).

Le novità determinano effetti positivi per i contribuenti e sono state introdotte anche al fine di prevenire l’apertura di una procedura d’infrazione da parte degli organi comunitari ai sensi dell’art. 258 del TFUE (si veda “Patrimoniali estere al vaglio della Ue” del 15 giugno).

In particolare, l’istituzione dell’IVIE viene fatta decorrere dal 2012, anziché dal 2011, al fine di superare la differenza di trattamento rispetto all’IMU, la cui decorrenza è, appunto, prevista dal 2012. 
Ovviamente, poiché per il 2011 i contribuenti hanno già versato, in unica soluzione, l’imposta entro il 9 luglio 2012, il legislatore si è dovuto porre il problema del “recupero” di tali pagamenti e ha previsto che gli stessi devono intendersi effettuati a titolo di acconto dell’IVIE dovuta per il 2012. 

Nella gran parte dei casi, quindi, i versamenti effettuati nel 2012 consentiranno di non versare l’imposta nel 2013; non sono tuttavia da escludere casi in cui il versamento effettuato per il 2011 risulti insufficiente rispetto a quanto dovuto per il 2012 o, viceversa, casi di pagamento relativi a immobili non più posseduti e che potrebbero dare diritto a richiesta di rimborso.

Le modifiche riguardano anche le modalità e la “tempistica” del versamento dell’IVIE, in quanto è stabilito che lo stesso si effettua secondo le regole previste per l’IRPEF e, quindi, in acconto e a saldo negli ordinari termini.

Altro intervento rilevante riguarda la disapplicazione, ora introdotta, dell’art. 70 del TUIR per gli immobili non locati assoggettati ad IVIE, in analogia a quanto previsto ai fini IMU, al fine di superare la disparità di trattamento che, a seguito dell’effetto “sostitutivo” dell’IMU rispetto all’IRPEF per gli immobili non locati, si era venuta a creare nei confronti dei contribuenti italiani che tengono a disposizione immobili all’estero, atteso che, in tali ipotesi, il pagamento dell’IVIE non è sostitutivo dell’IRPEF. Anche in questo caso, l’intervento consente di superare una criticità segnalata dalla Commissione europea. Ne deriva che per gli immobili all’estero tenuti a disposizione, e per i quali è dovuta l’IVIE, è esclusa l’applicazione dell’IRPEF.
Aliquota dello 0,4% estesa a tutte le abitazioni principali all’estero

Infine, un’ulteriore modifica in materia di IVIE è finalizzata ad estendere l’applicazione dell’aliquota agevolata dello 0,4% a tutti gli immobili situati all’estero adibiti ad abitazione principale. Tale agevolazione era limitata ai soli immobili detenuti dai soggetti che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa, la cui residenza in Italia è determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati.
È il caso, ad esempio, dei funzionari dell’Amministrazione finanziaria italiana che prestano la loro attività presso la Commissione europea. L’ampliamento previsto dalla legge di stabilità dovrebbe interessare, comunque, un numero limitatissimo di contribuenti, in quanto non è affatto frequente che un soggetto residente fiscalmente in Italia abbia anche una abitazione principale all’estero.

L’emendamento interviene anche in materia di attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE). Anche in questo caso, viene fatta decorrere l’istituzione dell’imposta dal 2012, anziché dal 2011, considerando acconto per il 2012 ciò che è stato già versato per il 2011.

Inoltre, oggetto di modifica è anche la disciplina concernente i conti correnti.

La norma modificata estende la possibilità di corrispondere l’IVAFE in misura fissa (attualmente pari a 34,20 euro) anche ai conti corrente detenuti in Paesi diversi da quelli dell’Unione europea, dalla Norvegia e dall’Islanda, al fine di evitare un’ingiustificata restrizione della libertà di circolazione dei capitali. Tale principio trova, infatti, applicazione anche in riferimento ai Paesi non appartenenti alla Unione europea o allo Spazio economico europeo.
fonte:eutekne

martedì 3 luglio 2012

Ivie, ovvero l’Imu su case all’estero. L’Agenzia delle entrate fa chiarezza (leggioggi)

La circolare dell’Agenzia delle entrate numero 28, ha fugato ogni dubbio sui soggetti chiamati a farsi carico dell’onere d’imposta per gli immobili all’estero. Nondimeno, è stata chiarita anche la materia sul calcolo del valore degli immobili oltreconfine: la data per l’estinzione della pratica è quella del 9 luglio, cioè lunedì prossimo.
La circolare precisa, innanzitutto, che devono applicare l’imposta, oltre ai proprietari, i titolari di diritti di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli immobili esteri e non, invece, chi detiene la mera nuda proprietà. A conferire i parametri, sarà la giurisdizione vigente nel Paese nel quale l’immobile è locato.
Se per i soggetti passivi, il prelievo è demandato integralmente all’affittuario, la base imponibile dell’imposta è rappresentata, a seconda della posizione geografica dell’immobile, dal costo di acquisto o dal valore catastale. A questa duplice via tributaria, va fatta corrispondere grosso modo la distinzione per immobili entro Ue – dove prevale il valore catastale –  o fuori Ue, dove a prevalere è il contratto d’acquisto. Criticità, a sorpresa, emergono anche per gli edifici entro i confini Schengen. In quegli ordinamenti, dove si distingue tra proprietà fondiaria e possesso del bene, sarà quest’ultimo a fungere da indicatore per il versamento. Casi particolari, Paesi alla stregua di Francia, Belgio, Malta e Irlanda, dove l’Ivie – questo l’acronimo dell’imposta –  dovrà essere calcolata sul valore di mercato, o in alternativa, all’effettivo costo di acquisto.
Per gli immobili al di fuori dell’Unione europea, il termine di riferimento è, quindi, costituito dal contratto di acquisto o dalla documentazione in caso di costruzione ex novo.
In Norvegia e Islanda, però, è il valore catastale per imposte patrimoniali a godere della predominanza in materia contributiva. Altra eccezione, la Svizzera, dove, per un deficit informativo, si è scelto di percorrere la via di determinare la base imponibile sul valore d’acquisto.
Sui beni detenuti per interposta persona, l’imposta è generalmente da intendersi scontata, come nel caso di nuda proprietà: nel caso dei trust, per verificare se questo vada inteso o meno come persona interposta, andranno svolte opportune verifiche nei termini enunciati dallo scudo fiscale.
Restano fuori dal conteggio quegli immobili il cui valore catastale è di 26.381 euro, capaci di generare, cioè, un importo di 200 euro al lordo delle imposte scomputabili.
fonte:leggioggi
Altre fonti (01) - (02)

COME SI CALCOLA E COME SI ESPLETA ? (il post)

mercoledì 6 giugno 2012

Fisco, imposta di bollo sui beni scudati - ECONOMIA (lettera43)

Importanti novità dall'Agenzia delle Entrate: scatta anche sugli immobili situati all'estero l'imposta speciale annuale prevista sui capitali che nel passato sono stati regolarizzati attraverso lo scudo fiscale.
L'ente ha, infatti, emanato una circolare con la quale attua alcuni cambiamenti introdotti con uno dei decreti pubblicati nel 2012, che ha modificato su questo punto quanto previsto dal decreto salva Italia.
Ecco cosa prevede la circolare:
13,5 PER MILLE PER IL 2012. Le attività finanziarie rimpatriate e segretate sono soggette, a decorrere dal periodo d'imposta 2011, a un'imposta di bollo speciale annuale pari a: 10 per mille per il 2011; 13,5 per mille per il 2012; 4 per mille per gli anni successivi.
L'imposta è calcolata con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente. Per il versamento relativo al periodo d'imposta 2011, il valore delle attività segretate è quello al 6 dicembre 2011.
IMPOSTA STRAORDINARIA PARI AL 10 PER MILLE. Per le attività finanziarie oggetto di emersione che, nel periodo fra il 1 gennaio e il 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, è dovuta, per il solo anno 2012, un'imposta straordinaria pari al 10 per mille.
ANCHE SUGLI IMMOBILI ALL'ESTERO. A decorrere dal periodo d'imposta 2011, è prevista un'imposta sul valore degli immobili (terreni e fabbricati) detenuti all'estero.
Sono soggetti all'imposta anche gli immobili che sono stati oggetto di operazioni di emersione mediante la procedura della regolarizzazione nonché mediante quella del rimpatrio giuridico.
L'imposta è dovuta per gli immobili detenuti da persone fisiche residenti a titolo di proprietà o di altro diritto reale, in proporzione alla quota di titolarità dei diritti ed è rapportata ai mesi dell'anno nei quali essa si è protratta.
NELLA MISURA DELLO 0,76% DEL SUO VALORE. L'imposta è dovuta nella misura dello 0,76 per cento del valore dell'immobile e non è dovuta qualora l'importo dell'imposta così calcolata (prima di applicare le specifiche detrazioni previste) non superi complessivamente euro 200.
Il valore è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno solare nel 2 luogo in cui è situato l'immobile.
Dall'imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nell'anno di riferimento nello Stato estero in cui è situato l'immobile. Speciali regole sono stabilite per gli immobili situati nei Paesi membri dell'Unione Europea.

martedì 22 maggio 2012

Come calcolare il valore catastale per gli immobili all’estero? (SoloFinanza)

Come in passato, l’imposta patrimoniale sulle case possedute fuori dai confini italiani (da persone fisiche con residenza italiana) deve essere versata con il modello Unico 2012, precisamente nella sezione XVI. Cambia però la base imponibile per questo tributo.
La formulazione delle normative è stata più volte modificata, ma la versione definitiva prevede che, per gli immobili ubicati nell’Unione Europea o negli stati dello Spazio Economico Europeo (i 27 stati dell’UE + Islanda, Liechtenstein e Norvegia, ma non la Svizzera) il valore imponibile corrisponda a quello stabilito (ed eventualmente rivalutato) nel Paese straniero.
Se questo valore non dovesse essere indicato in alcun documento, l’imponibile si calcola in base al costo d’acquisto oppure al valore di mercato dell’immobile. Informazioni spesso non facili da reperire per operatori del CAF e consulenti.
Però se il contribuente ha già versato almeno un’aliquota dello 0,76% nel Paese considerato come imposta patrimoniale sugli immobili, non deve versale alcunché al Fisco italiano.

CALCOLO IVIE 2012: IVIE, LA NUOVA IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL`ESTERO (ATENEOWEB)

Il decreto "Salva Italia" (DL 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214) ha istituito l`IVIE (acronimo di Imposta sul Valore degli Immobili all`Estero). La disciplina della neonata imposta e` stata parzialmente modificata dall`art. 8 c. 16 lett. e)- g) DL n. 16/2012.


L`IVIE e` una imposta patrimoniale a carico delle persone fisiche residenti nel territorio italiano (anche se senza cittadinanza italiana), che sara' dovuta anche per il periodo di imposta 2011, e sara' assolta in sede di dichiarazione dei redditi.


La base imponibile e` costituita dal costo risultante dall`atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui e` situato l`immobile.
Solo per gli immobili situati in paesi appartenenti all`Unione europea o in paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, invece:


il valore della base imponibile e` quello catastale, come determinato e rivalutato nel paese in cui l`immobile e` situato ai fini dell`assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale; in mancanza si determina, come per le altre ipotesi, ...



L`imposta dovuta per il 2011 dovra` essere assolta in sede di dichiarazione dei redditi e quindi entro il prossimo 16 giugno 2012 (righi RM33 e RM34 di UNICOPF).






....[continua]  .....


eventuali ragguagli (01) (02) (03)



IL VALORE DEGLI IMMIBILI ALL'ESTERO (01)

I CODICI IVIE NELL'F24 (01)

domenica 13 maggio 2012

Come cambia l’IVIE (fisco7)

Con la Legge 44/2012 è stato modificato il regime applicativo dell’imposta patrimoniale dello 0,76% che le persone fisiche sono tenute a versare all’Erario sul valore degli immobili detenuti all’ estero prevedendo un nuovo criterio per la determinazione della base imponibile per gli immobili situati nell’Ue o nello Spazio Economico Europeo.
Nell’art.19 del D.L. 201/2011 era stato disposto che l’imposta sul valore degli immobili all’estero – IVIE –  fosse  dovuta nella misura dello 0,76% del valore dei beni che i soggetti residenti in Italia detengono all’estero,  in proporzione alla quota di possesso dell’immobile e dei mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.Il valore degli immobili sul quale applicare l’imposta era stato previsto era il costo risultante dall’atto di acquisto o da altri contratti o, in mancanza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
Il D.L. 16/2012, convertito nella Legge 44/2012,  modifica la disposizione, prevedendo una specifica deroga per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione Europea o in Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni.
Per tali immobili si utilizzerà per base imponibile il valore catastale come determinato e rivalutato nel Paese estero.
In assenza di tale valore è applicato il costo  risultante dall’atto o dal contratto di acquisto e, in mancanza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
Si ricorda che l’imposta non è dovuta fino all’importo di Euro 200,00 e  se il valore dell’immobile all’estero non supera Euro 26.316,00.
È possibile, inoltre, usufruire del credito d’imposta pari alle imposte patrimoniali assolte all’estero, se l’immobile è situato in un Paese extra-UE ed extra-SEE ovvero pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile (a condizione che non siano già state detratte ai sensi dell’art. 165 del TUIR), se il medesimo è situato all’interno dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo.

mercoledì 25 aprile 2012

IVIE: Imu su case all'estero

 IVIE: Imu su case all'estero

Si chiama IVIE, imposta sul valore degli immobili situati all'estero, ed è già in vigore per cui bisognerà considerarla nella prossima dichiarazione dei redditi. ...
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lunedì 26 marzo 2012

LA TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI ALL`ESTERO GENERA DUBBI ( ateneoweb )

L`articolo 19 del D.L. 201/2011 ha disposto la tassazione degli immobili all`estero di proprieta` di persone fisiche residenti in Italia. 



Il successivo D.L. 16/2012, comma 16, lettera e, articolo 8, ha modificato ulteriormente le disposizioni di cui sopra, stabilendo che  il valore da prendere a base sia costituito, per immobili situati in paesi dell`Unione Europea:
  • dal valore utilizzato nel paese estero ai fini di imposte sul patrimonio o per i trasferimenti
  • in assenza dei predetti valori si considera il costo risultante dall`atto di acquisto o dai contratti ed in assenza di questi dal valore di mercato
Proviamo quindi ad esemplificare praticamente e i dubbi e le perplessita` che nutriamo su tale norma, cosi` come formulata.


Il caso degli  immobili in Francia


In Francia gli immobili sono gravati da due tasse:  la taxe d`habitation (che viene pagata da chi occupa l`immobile) e la taxe fonciere: quest`ultima e` assimilabile all`ICI italiana e costituisce la tassazione del bene-patrimonio, quindi la base della taxe fonciere costituirebbe la base della tassazione in Italia:  cosi` non e` poiche` la  taxe fonciere viene determinata non sul valore dell`immobile, bensi` sul valore "locatizio" dell`immobile, una sorta di "rendita da affitto" (revenu net cadastral) e quindi per l`imposizione in Italia  non si e` in grado di stabilire un valore equivalente a quello "catastale" del bene (per essere piu` chiari non e` possibile  moltiplicare il "valore locatizio" per un coefficiente e quindi determinare il   valore dell`immobile).
Non potendo quindi utilizzare la base di calcolo della taxe fonciere dovrei quindi prendere a base il valore utilizzato in Francia per i trasferimenti: tale valore  e` costituito dal valore di mercato degli immobili stessi; peraltro l`Amministrazione Finanziaria francese conosce molto bene i valori di mercato ed esamina gli atti di trasferimento recuperando le differenze a tassazione (un po` come avviene  in Italia).



Considerazioni finali: la tassazione in Italia degli immobili in Francia, non essendo disponibile un valore dell`immobile da assoggettare ad imposte patrimoniali in Francia,  avverra` quindi sulla base del valore di mercato dell`immobile, con riferimento alla data del 31 dicembre 2011, con credito di imposta spettante pari alla taxe fonciere versata nel 2011 in Francia; occorre ancora precisare che occorre rilevare dall` avis d`imposition Taxes fonciere(inviato dalla direzione generale delle pubbliche finanze francesi) la composizione della tax fonciere ed escludere la taxe ordures me`nage`res (l`equivalente della tassa rifiuti). - vedasi fac simile sotto riportato.

giovedì 1 marzo 2012

Imposta immobili all’estero (Ivie): si paga anche il 2011

La legge di conversione n.214 del 2011 ha istituito l’Ivie, una imposta patrimoniale che ha come base imponibile il valore degli immobili detenuti all’estero, dalle persone fisiche residenti in Italia ( occorre considerare sia il diritto di proprietà che altri diritti reali).


L’IMPOSTA SUGLI IMMOBILI DETENUTI ALL’ESTERO SI ASSOLVE CON LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI


Il nuovo tributo sarà dovuto anche per il periodo di imposta 2011, e sarà assolto in sede di dichiarazione dei redditi attraverso la compilazione del mod Unico  (probabilmente l’ivie sarà dovuta per l’intero anno 2011 anche se è stata istituita nel dicembre 2011). Pertanto sarà assoggettato al tributo anche chi ha venduto un immobile nel corso del 2011, che dovrà calcolare la relativa quota di competenza da pagare).


Per quanto riguarda i soggetti passivi dell’Ivie, questi sono le persone fisiche, escludendo quindi persone giuridiche o enti non commerciali. Per l’assoggettamento all’imposta non occorre che le persone fisiche abbiano la cittadinanza italiana, ma occorre che le persone siano residenti nel territorio italiano. Pertanto saranno tenuti al pagamento anche i cittadini esteri che risiedono in Italia, e la base imponibile sarà determinata tenuto conto del valore degli immobili posseduti al’estero ( con la conseguente difficoltà del fisco nel determinare il valore delle proprietà immobiliari estere).


Inoltre, come sollevato da alcuni esperti, occorrerà risolvere anche il problema delle definizioni di “proprietà”, “diritto reale”, e “bene immobile”, che identificano dei concetti che non sempre negli ordinamenti giuridici esteri sono stai recepiti.


SULLA TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI ALL’ESTERO SI LEGGA ANCHE:


Tassazione immobili all’estero e attività finanziarie nella Manovra Monti

fonte:investireoggi

lunedì 27 febbraio 2012

Semplificazione fiscale: case all’estero, uniformata Imu



Il decreto legge sulla semplificazione fiscale (Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2012) introduce modifiche in materia di Imposta Municipale Unica.

L’Imu viene uniformata per abitazioni all’estero e sul territorio italiano. L’imposta non è dovuta se il suo importo calcolato non va oltre i 200 euro. Per valore dell’immobile, ai fini dell’ applicazione dell’imposta, si adotta non più solo il valore di mercato ma quello utilizzato nel Paese estero per le imposte patrimoniali o sui trasferimenti.

Per i cittadini italiani è prevista, in caso di lavoro all’estero e solo durante il periodo di attività fuori dai confini nazionali, una riduzione d’aliquota pari a 0,4 punti percentuali.
Inoltre, se l’immobile costituisce abitazione principale viene riconosciuta una detrazione (200 euro).
Per informazioni:

Governo Italiano

giovedì 5 gennaio 2012

IVIE: la nuova tassazione sugli immobili situati all’estero

Il testo della Legge di conversione del DL 201/2011 che è stato approvato alla Camera dei Deputati, introduce un’imposta dal nome nuovo: si tratta dell’IVIE, imposta sul valore degli immobili situati all’estero.
È una imposta patrimoniale pari allo 0,76% da calcolare sul valore degli immobili, che risulta dall’atto di acquisto o dai contratti o, in mancanza di essi, sul valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
La pagheranno i proprietari degli immobili o i titolari di altri diritti reali sugli stessi, purché siano persone fisiche residenti nel territorio dello Stato Italiano.
A pagarla saranno dunque non solo i cittadini italiani che possiedono case fuori dall’Italia, ma anche i cittadini comunitari ed extracomunitari che pagano le imposte regolarmente nel nostro paese.
L’imposta è dovuta “a decorrere dal 2011”