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giovedì 19 ottobre 2017

#FABBRICATI_RURALI #COME #ISCRIVERLI AL CATASTO_FABBRICATI



mercoledì 3 aprile 2013

Chiarimenti IMU : chi paga imu su ex casa coniugale ? , aliquota imu fabbricati gruppo D (rurali) ? , termine presentazione dichiarazione imu per fabbricati rurali ?

L'assegnazione della casa coniugale, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione. Pertanto rispetto all'ex casa familiare il soggetto passivo Imu è il coniuge assegnatario, anche se non titolare (neppure in parte) del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull'immobile. 
Questo è uno dei chiarimenti disposti dal Mef con la risoluzione n. 5/DF del 28.03.2013. In tale documento il Ministero dell'Economia e delle Finanze precisa che tale considerazione non vale nel caso in cui il giudice abbia attribuito al coniuge assegnatario della casa familiare il diritto a succedere all'altro coniuge nel contratto di locazione, in quanto il locatore non è soggetto passivo Imu.

La legge di stabilità 2013 ha soppresso la quota Imu riservato allo Stato tranne quella derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo "D", per i quali l'aliquota è fissata allo 0,76%. 
I Comuni possono aumentarla fino allo 0,3% e in tal caso il maggior gettito è destinato agli enti locali. 
Con la risoluzione n. 5/DF del 28.03.2013 il Mef esclude la possibilità per i Comuni di diminuire l'aliquota standard dello 0,76%, e risultano pertanto incompatibili le disposizioni recate all'art. 13 commi 9 e 9-bis del D.l. 201/2011 che consentono ai Comuni manovre agevolative. 
I fabbricati rurali ad uso strumentale, sempre classificati nel gruppo "D", continuano invece a beneficiare della riduzione allo 0,2% dell'aliquota standard (art. 13 comma 8 del D.l. 201/2011). 
Con la risoluzione 5/DF il Mef ha precisato che i comuni non possono più deliberare la riduzione dell'aliquota agevolata del 0,2% fino allo 01,%, e che il gettito derivante dall'aliquota allo 0,2% è interamente riservato allo Stato.


Con la risoluzione n.6/DF il Mef fornisce chiarimenti in merito al termine di 
presentazione della dichiarazione dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,relativa ai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, ovvero iscritti, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.

giovedì 29 novembre 2012

riaccatastamento dei fabbricati rurali è ora 30/11 (eutekne)

Scade il 30 novembre, il termine per denunciare al Catasto edilizio urbano i fabbricati rurali già iscritti al Catasto dei terreni. Il termine del 30 novembre 2012, che il Legislatore farebbe bene a differire, è previsto espressamente dall’art. 13, comma 14-ter, del DL n. 201/2011 (convertito dalla L. n. 214/2011). 
Il riaccatastamento riguarda tutte le costruzioni, quindi i fabbricati ad uso sia abitativo, sia strumentale allo svolgimento delle attività agricole.
Tuttavia, per esplicita previsione della stessa norma di legge, sono esclusi i fabbricati che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DM n. 28/1998, quindi costruzioni che non presentano un’ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, ossia:
  • manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati;
  • serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
  • vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni;
  • manufatti isolati privi di copertura;
  • tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri, purché di volumetria inferiore a 150 metri cubi;
  • manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.

Si ricorda che, tranne i manufatti precari, gli altri beni vanno riaccatastati qualora siano accessori o pertinenziali alle unità immobiliari già censite in Catasto con autonoma rendita, nel qual caso devono essere accatastati come “dipendenze” delle unità stesse. 
La scadenza del 30 novembre è stata fissata per consentire ai soggetti interessati di conoscere in tempo la rendita catastale del fabbricato riaccatastato, al fine di determinare la relativa IMU dovuta per il 2012 e versarla in un’unica soluzione entro il 17 dicembre (essendo domenica il giorno 16), come previsto dal comma 8 dello stesso art. 13 del DL n. 201/2011. 
Si ricorda che l’aliquota di legge è lo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale all’esercizio delle attività agricole (art. 3, comma 3-bis, del vigente DL n. 557/1993 convertito dalla L. n. 133/1994), comprese le abitazioni dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a 100. 
Ciascun Comune può avere modificato tale aliquota “minima”, riducendola fino allo 0,1%. 
Per i fabbricati rurali ad uso abitativo (non strumentale), invece, l’aliquota di base è lo 0,76%, che ciascun Comune può avere modificato in più o in meno fino a 0,3 punti percentuali; mentre, se l’abitazione è “principale” per il soggetto passivo (coltivatore diretto o imprenditore agricolo), si applica l’aliquota ridotta pari allo 0,4% (anche sulle eventuali pertinenze), che ciascun Comune può avere modificato in più o in meno fino a 0,2 punti percentuali.
Si ricorda inoltre che, per i fabbricati rurali strumentali a saldo, entro il termine del 17 dicembre 2012, dovrà essere versata la seconda rata pari al 70% dell’IMU complessivamente dovuta per l’intera annualità, con conguaglio sulla rata di acconto pari al 30%. 
Il versamento dell’imposta dovuta, che dovrà essere eseguito mediante utilizzo del modello F24 o (a decorrere dal 1° dicembre) del bollettino postale, approvato con DM 23 novembre 2012, va imputato solo al Comune in caso di fabbricati rurali strumentali (codice tributo 3913) e di fabbricati rurali abitativi costituenti “abitazione principale” del contribuente (codice tributo 3912); mentre deve essere imputato anche allo Stato, per la quota d’imposta pari all’aliquota dello 0,38% (50% di 0,76%), in caso di fabbricati rurali abitativi costituenti abitazioni secondarie dei soggetti passivi (codici tributo 3918 e 3919).
Tuttavia, con riferimento sia ai fabbricati rurali ad uso strumentale sia ai terreni (agricoli), potrebbe arrivare in extremis una modifica – con DPCM da emanare entro il 10 dicembre 2012 – dell’aliquota da applicare a tali immobili. 
La modifica è stata ufficiosamente scongiurata, ma di questi tempi non si può essere tranquilli. Pacifica appare invece la determinazione della base imponibile per i fabbricati in questione. Infatti, per i fabbricati rurali, ricondotti – al pari di ogni altro fabbricato – nell’ambito di applicazione dell’IMU, la base imponibile è determinata in base ai criteri ordinari definiti dal comma 4 del citato art. 13 del DL n. 201/2011. 
In buona sostanza, occorre moltiplicare la rendita iscritta in Catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, previamente rivalutata del 5%, per i coefficienti di cui allo stesso comma 4, quindi con specifico riferimento alle diverse classificazioni catastali. A titolo esemplificativo:
  • per una casa rurale censita alla categoria A/4, si applica il moltiplicatore 160;
  • per un fienile censito alla categoria D/10, si applica il moltiplicatore 60 (65, dal 2013).

Poiché la base imponibile IMU, per i fabbricati rurali, si determina a partire dalla relativa rendita iscritta in Catasto, si pone l’esigenza di assicurare che tutti i fabbricati rurali vengano censiti, con attribuzione di rendita, al Catasto edilizio urbano. 
Si ricorda infatti che, ad oggi, molti fabbricati rurali, già esistenti alla data dell’11 marzo 1998, risultano ancora legittimamente censiti al Catasto terreni, senza attribuzione di una rendita catastale. 
Naturalmente, qualora il fabbricato rurale (abitativo o strumentale) sia “collabente”, cioè diroccato o rudere, il riaccatastamento andrebbe fatto come “entità urbana” F/2, alla quale non è associabile alcuna rendita catastale. 
L’obbligo del riaccatastamento, che deve avvenire secondo la procedura informatica Docfa che dà luogo a una rendita “proposta” su cui calcolare l’IMU dovuta, abbraccia anche i fabbricati rurali strumentali ubicati nei Comuni classificati montani e quindi esenti dall’imposizione. In caso di inottemperanza, il soggetto obbligato soggiace a una sanzione “pesante” (da 1.032 a 8.264 euro). Infine, per i fabbricati rurali situati nei Comuni interessati dal sisma dei giorni 20 e 29 maggio 2012, la legge di conversione del DL n. 174/2012 ha previsto un allungamento del termine al 31 maggio 2013. 

giovedì 15 novembre 2012

Imu fabbricati rurali (certificazioneenergeticaedifici)

Imu fabbricati rurali, quali sono le ultime novità? 

Per gli agricoltori e gli imprenditori agricoli l’onere dell’Imu sarà più leggero. 

Sui terreni agricoli, posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, sarà applicato un coefficiente moltiplicatore ridotto a 110. 
Ed è ripristinata la franchigia al di sotto della quale non è dovuta alcuna imposta.

Mentre per i terreni agricoli non utilizzati da soggetti coltivatori diretti è previsto un aggravio dell’Imu nonché un aumento del coefficiente moltiplicatore, sfruttato per il calcolo della base imponibile, che dal 130 raggiunge 135. 
Nessuna franchigia è prevista.

I fabbricati rurali che hanno diritto all’esenzione dell’imposta sono: quelli a uso strumentale (stalle, depositi, agriturismi, fienili, serre), ubicati in Comuni classificati montani o parzialmente montani (altitudine superiore a mille metri secondo gli elenchi dell’Istat).

Sulle modalità di pagamento del tributo, il 30 per cento è già stato corrisposto. 
Mentre il restante 70 per cento verrà saldato a dicembre 2012.
 
Mentre per i fabbricati rurali (abitativi e strumentali) ancora iscritti al catasto terreni, che dovranno essere trasferiti a quello urbano entro il 30 novembre 2012, il pagamento dell’imposta dovrà essere assolto in un’unica soluzione a dicembre 2012, successivamente all’aggiornamento catastale.

I fabbricati sono soggetti alla norma che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si possa procedere, sulla base del gettito della prima rata del tributo, ad una modifica delle aliquote nonché delle relative variazioni e della detrazione previste dalla legge.

Vi ricordiamo inoltre che, per quanto attiene i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili,è prevista una riduzione della base imponibile, in merito al periodo dell’anno durante il quale sono previste le condizioni. 
Sulla dichiarazione Imu è stabilito che deve essere presentata entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

mercoledì 26 settembre 2012

ULTIMI GIORNI PER LA VARIAZIONE CATASTALE DEI FABBRICATI RURALI (ateneoweb)

Secondo quanto previsto dal Dl n. 95/2012 (articolo 3, comma 19), scade il 1° ottobre 2012, essendo il 30 settembre giorno festivo, il termine per la presentazione delle domande di variazione catastale da parte dei titolari di diritti reali su fabbricati rurali, nel caso in cui gli stessi non vi abbiamo già provveduto in precedenza rispettando il termine originario del 30 settembre 2011.
 Le nuove modalità di censimento dei fabbricati rurali abitativi e strumentali sono state definite dal Dm 26 luglio 2012, che ha fissato le regole per la presentazione delle istanze agli uffici provinciali della agenzia del Territorio.
A sua volta, l’agenzia del Territorio ha reso disponibile la nuova versione della procedura informatica Docfa 4.00.1 per la compilazione dei documenti tecnici catastali. Essa è idonea per la presentazione delle domande previste per il riconoscimento dei requisiti di ruralità ai sensi del citato decreto ministeriale e delle dichiarazioni di aggiornamento catastale per i fabbricati che, essendo censiti al Catasto terreni (Ct), devono essere iscritti al Catasto edilizio urbano (Ceu) a norma dell`articolo 13, comma 14-ter, del Dl 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011.
Fino al 30 novembre 2012, i soggetti interessati potranno comunque continuare a utilizzare la vecchia versione della procedura Docfa, mentre solo a partire dal 1° dicembre 2012 sarà disponibile esclusivamente la nuova versione (Docfa 4.00.1).
Le domande e le relative autocertificazioni, necessarie ai fini del riconoscimento dei requisiti di ruralità, redatte in conformità ai modelli di cui agli allegati A, B e C del nuovo decreto, devono essere presentate all`ufficio provinciale territorialmente competente dell`agenzia del Territorio, entro il termine perentorio del 1° ottobre 2012. Le domande potranno essere presentate direttamente oppure mediante posta elettronica certificata, fax o raccomandata a/r. La presentazione della domanda di variazione catastale dei fabbricati rurali, già iscritti al Catasto fabbricati, e registrati con le categorie A6 e D10, rispettivamente per le abitazione e per le strutture strumentali all’attività agricola, ai sensi del Dm 26 luglio 2012, consente la possibilità di inserire negli atti catastali l’attestazione della sussistenza dei requisiti di ruralità dei fabbricati, fermo restando il classamento originario delle costruzioni rurali a uso abitativo. La variazione si rende necessaria, ai fini fiscali, per il computo esatto delle imposte municipali da applicare agli immobili a cui è riconosciuto il carattere di ruralità indipendentemente dalla categoria catastale loro attribuita. Si ricorda, infatti, che l’adempimento non ha alcun effetto ai fini dell’IMU, ma riguarda soltanto l’ICI (i fabbricati rurali erano esenti dall’imposta comunale) e si rende necessario per mettersi al riparo dall’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la natura di fabbricato rurale è condizionata dalla classificazione catastale in A/6 per le abitazioni e D/10 per i fabbricati strumentali. La mancata presentazione di tali variazioni comporta l`applicazione dell`ICI per il periodo 2007-2011.
fonte:ateneoweb

INOLTRE ALTRE FONTI (01)

martedì 7 agosto 2012

Fabbricati rurali, domande entro il 30 settembre 2012 (AG.Territorio)


E' online il Comunicato, previsto dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 26 luglio 2012, che stabilisce le modalità di presentazione agli Uffici provinciali delle domande e delle autocertificazioni, entro il 30 settembre 2012, per l’inserimento negli atti catastali del requisito di ruralità.
In particolare, il decreto indica le modalità di aggiornamento degli atti catastali con una specifica annotazione concernente la ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili. La domanda di variazione può essere presentata all’Ufficio provinciale competente per territorio, con una o più autocertificazioni con firma autenticata, redatte su modelli conformi agli allegati A, B e C del predetto decreto, oltre ad ogni altro documento ritenuto utile.
Come specificato nel comunicato dell’Agenzia del Territorio, la presentazione può essere effettuata direttamente dal titolare dei diritti reali sui fabbricati o tramite soggetti incaricati, individuati fra i professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento del catasto terreni ed edilizio urbano, oppure tramite le Associazioni di categoria degli agricoltori.
A questo scopo, l’Agenzia del Territorio rende disponibile sul proprio sito internet una specifica applicazione, che consente la compilazione della domanda e la stampa della stessa in modalità informatiche, con l’attribuzione di uno specifico codice identificativo a conferma dell’avvenuta acquisizione a sistema dei dati contenuti nella domanda di ruralità.
Allegato 3 Allegato tecnico - pdf (37.75 KB)

Comunicato stampa - pdf (101.99 KB)

giovedì 2 agosto 2012

Definite le regole per l’accatastamento dei fabbricati rurali (eutekne)


Firmato il DM 26 luglio 2012, che fissa le modalità per l’inserimento negli atti catastali della sussistenza dei requisiti di ruralità dei fabbricati.
Pronto il decreto che stabilisce le modalità per l’inserimento negli atti catastali della sussistenza dei requisiti di ruralità dei fabbricati, come previsto dall’art. 13, comma 14-bis del DL n. 201/2011 (conv. L. n. 214/2011).
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, infatti, ha firmato il decreto che fissa le modalità per l’inserimento dei fabbricati rurali oggetto delle domande di variazione catastale per l’attribuzione delle categorie A/6 (classe “R”) eD/10, sia pure con qualche mese di ritardo rispetto al termine previsto (dapprima) e poi (01). 
Tale decreto, datato 26 luglio 2012 e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sostituisce il contenuto del precedente 
DM 14 settembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta n. 220 del 21 settembre 2011. 

Comunicato dell'Agenzia - pdf (40.79 KB)   
Modalità di presentazione delle domande di attribuzione ai fabbricati rurali delle categorie A/6, classe "R", e D/10 
(Pubblicato nella G.U. n. 220 del 21 settembre 2011)
Allegato A al DM 14 settembre 2011 - pdf (35.95 KB)   


Rimangono invece ferme e quindi valide le precisazioni fornite dall’Agenzia del Territorio con circolare n. 6/T del 22 settembre 2011, anche se prevediamo un nuovo documento di prassi che illustri ulteriormente la delicata materia.

Passando in rassegna i 7 articoli del provvedimento ministeriale, un posto di primo piano meritano le seguenti previsioni:

- i fabbricati rurali diversi da quelli censiti nella categoria catastale D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole) vanno iscritti con un’apposita annotazione;

- la domanda di variazione catastale è presentata ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità delle costruzioni destinate ad uso sia abitativo, sia strumentale, con esclusione dei fabbricati già accertati nella categoria D/10;

- l’autocertificazione, necessaria ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità, deve contenere la dichiarazione (resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000), che l’immobile possiede “a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda” i requisiti di ruralità di cui all’art. 9 del vigente DL n. 557/1993 (conv. L. n. 133/1994);

- il mancato riconoscimento del requisito di ruralità, anche a seguito di segnalazione motivata da parte del Comune impositore competente o dell’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, è accertato con provvedimento motivato del Direttore dell’ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio, registrato negli atti catastali mediante specifica annotazione e notificato al soggetto interessato. Quest’ultimo potrà impugnare il provvedimento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale competente, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data della notificazione;

- nei territori in cui il catasto è gestito dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ove vige il sistema tavolare o del libro fondiario, le attribuzioni previste dai commi 14-bis (presentazione delle domande di variazione catastale) e 14-ter (fabbricati rurali iscritti nel catasto terreni che devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012) dell’art. 13 del citato DL n. 201/2011 (“decreto Monti”) sono svolte dalle medesime Province;

- la presentazione delle domande di variazione e l’inserimento negli atti catastali dell’annotazione producono gli effetti previsti per il riconoscimento dei requisiti di ruralità “a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda”.

Quest’ultima disposizione fa venire in mente la sentenza n. 77/01/12, con la quale la Commissione tributaria regionale di Milano ha erroneamente ritenuto che la sopravvenuta richiesta di riconoscimento del requisito di ruralità “non può avere valore retroattivo”, giacché l’autocertificazione di una destinazione rurale nei cinque anni anteriori non può “modificare il dato catastale”.
Come avevamo anticipato, la norma sopravvenuta (art. 7, comma 2-bis, del DL n. 70/2011, conv. L. n. 106/2011) ha inteso porre fine al riconoscimento del requisito di ruralità dei fabbricati (abitativi e strumentali) mediante la presentazione delle domande di variazione catastale da parte dei soggetti interessati, offrendo di fatto a partire dall’annualità 2006 la possibilità di precisare qualità o natura dell’immobile per l’esclusione (e non esenzione) dal pagamento dell’ICI. Questa linea interpretativa sembra ora avvalorata dal provvedimento in commento. Viene inoltre confermato che ai fabbricati rurali destinati ad abitazione e a quelli strumentali è attribuito ilclassamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione.

Infine, viene ricordato il nuovo termine, fissato dal comma 19 dell’art. 3 del DL n. 95/2012 (Decreto sulla “spending review”) al 1° ottobre 2012 (essendo domenica il 30 settembre), per lapresentazione delle domande di variazione catastale per l’attribuzione delle categorie A/6 e D/10, secondo le modalità e la modulistica contenute nel nuovo provvedimento.

martedì 12 giugno 2012

la variazione per i fabbricati rurali entro il 30 giugno (studioconsulenzaromano)

Il 30 giugno scade il termine per la presentazione delle istanze di variazione catastale nelle categorie A/6 (abitazioni) e D/10 (fabbricati strumentali, cascine, stalle, vasche per l’acquacoltura e magazzini agricoli). La presentazione può essere effettuata direttamente dal titolare dei diritti reali sui fabbricati o tramite soggetti incaricati, oppure tramite le Associazioni di categoria degli agricoltori. La domanda serve principalmente per ottenere l’esenzione dell’ICI, ma potrebbe anche servire ai fini dell’IMU per ottenere il riconoscimento dei requisiti di ruralità. Le domande, corredate dalla relativa documentazione, possono essere presentate ai competenti Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio mediante: consegna diretta all’Ufficio, raccomandata postale con avviso di ricevimento, fax, ai sensi dell’art. 38, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 44, posta elettronica certificata.

domenica 10 giugno 2012

Fattorie e cascine tutte con la rendita entro il 30 novembre (sole24)

Da quando è entrato in vigore l'articolo 13, comma 1, del Dl 201/2011, convertito dalla legge 214/2011, (anticipazione dell'Imu al 2012), che obbliga i possessori di fabbricati rurali, già iscritti senza rendita al Catasto dei terreni, a dichiararli al Catasto dei fabbricati, capita sempre più spesso che venga avviata la pratica, con proposta di rendita. Il termine è quello del 30 novembre 2012, a norma del comma 14-ter dello stesso articolo 13, in quanto i predetti immobili, sono soggetti all'Imu propria per l'anno d'imposta 2012. In particolare, si tratta di fabbricati asserviti ai terreni agricoli, a destinazione abitativa e strumentale, in precedenza esenti per ruralità, in quanto il loro reddito è già compreso in quello dei terreni medesimi, ai sensi dell'articolo 96, del Regolamento Rd 1539/1933, come modificato dalla legge 29 giugno 1939 n. 976, circostanza trascurata dal decreto legislativo 23/2011, istitutivo dell'imposta. Per questi edifici, isolati o raggruppati nelle cascine rurali ma ubicati in aperta campagna, sorgono notevoli problemi per l'accatastamento, in quanto per trovare immobili similari comparabili, talvolta è necessario ricorrere a quelli dei centri abitati, assai distanti. Infatti l'accatastamento, col solo Docfa, trattandosi di immobili già esistenti nella mappa, presenta un primo problema, in quanto spesso manca la denominazione stradale e il numero civico, per cui è necessario precisare nella casella del Docfa, al posto della via, la dicitura «toponomastica non presente, via non codificata», ..[CONTINUA]....

martedì 24 gennaio 2012

Edifici rurali (A6,D10) , le domande entro il 31 marzo evitano l'Ici per il 2011 (edilportale)

Edifici rurali, le domande entro il 31 marzo evitano l'Ici per il 2011:


Chiarimenti sulle domande per il riconoscimento della ruralità degli immobili, chance che evita il pagamento dell’Ici per il 2011. L’Agenzia del Territorio ha pubblicato un vademecum che fa luce su modalità di presentazione delle richieste, nuovi termini e abrogazioni introdotte dalle recenti normative.

Nuovi termini e quadro normativo
Il Decreto “Milleproroghe” 216/2011 ha posticipato al 31 marzo 2012

lunedì 26 dicembre 2011

L’Imu e le agevolazioni per i terreni agricoli

L’Imu e le agevolazioni per i terreni agricoli:
celva 300x217 LImu e le agevolazioni per i terreni agricoliL’Imposta Municipale Unica continua a dominare le cronache economiche e fiscali del paese: è quindi opportuno tracciare alcune delimitazioni, in modo da capire il reale raggio di applicazione di questa imposta, la nuova versione dell’Ici sulla prima casa. Nel caso dei terreni agricoli che si trovano in zone di montagna, infatti, l’Imu non deve essere pagata, come comunicato in maniera ufficiale anche da alcuni enti, tra cui il Celva, il consorzio degli enti locali che associa appunto comuni e comunità montane e che ha ribadito che l’agevolazione tributaria in questione non dovrebbe essere una sorpresa dell’ultimo minuto per quel che concerne la manovra finanziaria appena approvata da Camera e Senato.

La stessa società cooperativa ha poi spiegato come ogni comune abbia la facoltà di decidere come agire in questo senso: in pratica, si può decidere di ridurre o aumentare l’aliquota che è stata fissata in questo caso (il quattro per mille nel dettaglio) di due decimi di punto, quindi la tassazione potrebbe essere ricompresa tra lo 0,2 e lo 0,6%. Il primo anno di Imu, però, dovrebbe essere caratterizzato da poche oscillazioni, in modo da comprendere quello che sarà l’ammontare totale degli introiti, metà dei quali sono destinati alle casse dell’erario. In effetti, si è capito come queste detrazioni fiscali possano incidere in maniera negativa sulle entrate dei comuni, mentre le maggiorazioni non sembrano dover sconvolgere in modo così positivo le casse degli enti locali.
Ecco perché i vari comuni e il Celva stanno conducendo delle simulazioni molto utili: l’aliquota delle seconde e terze case potrebbe salire addirittura all’1,06%, con un evidente incremento per quel che riguarda i pagamenti da porre in essere. Le rate previste sono due, con altrettante scadenze, vale a dire il 16 giugno e il 16 dicembre del prossimo anno: il modello da usare sarà l’F24, anche se la tempistica e le varie modalità di adempimento sono ancora piuttosto oscuri.

domenica 25 dicembre 2011

Fabbricati rurali: pochi giorni per l’iscrizione in A/6 e D10

Fabbricati rurali: pochi giorni per l’iscrizione in A/6 e D10:


Fabbricati rurali - Ancora pochi giorni per regolarizzare i fabbricati rurali iscritti nel catasto fabbricati in categorie diverse dalla A/6 e D/10 (rispettivamente per le abitazioni e le costruzioni strumentali).

L’emendamento al decreto salva Italia - L’emendamento presentato dal Governo… (segue)

mercoledì 14 dicembre 2011

Dal 2012 l’Imu anche su immobili rurali

DAL 2012 L’IMU ANCHE SU IMMOBILI RURALI

Dal 2012 l’Imu anche su immobili rurali. A partire, dunque, dal prossimo anno anche gli immobili rurali che finora non erano tassati verranno sottoposti all’Imu, come previsto dalla Manovra Monti pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 6 dicembre scorso.
L’Imu è un imposta avente ad oggetto fabbricati e terreni e naturalmente l’abitazione principale. A partire dal gennaio 2012 sostituirà l’Ici e l’Irpef sulla rendita catastale.
La nuova manovra prevede espressamente che debbano